CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/11/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 357 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 17/09/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Saitta ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo digitale Email_1
APPELLANTE
E nata a [...] il [...] (C.F. rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa dall'Avv. Salvatore Cassaniti in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piedimonte Etneo alla Via Vittorio Emanuele II n. 19, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
Avverso la sentenza n. n. 631/2023 del 27/03/2023 emessa dal Tribunale Civile di
Messina nel procedimento R.G. 5731/2019. OGGETTO: successione ereditaria.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la CP_1 sorella esponendo che in data 01/08/2017 era deceduto in Taormina il Parte_1 proprio padre lasciando quattro figlie (tra cui le odierne parti attrice e Persona_1 convenuta), e che nell'asse ereditario del de cuius al tempo della morte non vi erano beni immobili, in quanto in vita aveva donato alle figlie le quote di cui Persona_1 era proprietario sulle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Taormina,
Frazione Trappitello, contraddistinte in Catasto al Foglio 10 part. 176, sub 1, 2, 4, 5, 6,
8, 10 e 11. In particolare, deduceva che,
a) con atto del notaio di Taormina Rep n. 16434 del 26/11/2009, il de Per_2 cuius aveva donato alla figlia dell'appartamento al secondo CP_2 piano, part. 176 sub 10, rendita euro 267,27 e 3/20 del garage a piano terra part. 176 sub 4, rendita euro 185,87 ed aveva costituito a titolo di liberalità in favore dei beni donati ed a carico della corte di cui era comproprietario insieme alla moglie una servitù di passaggio pedonale e con autoveicoli;
Controparte_3
b) con atto del notaio Rep. n. 7299 del 20/102011 il de cuius aveva donato Per_3 alla figlia dell'appartamento al piano primo a destra rispetto alla Parte_2 scala part. 176 sub 5 rendita euro 267,27, alla figlia 1/20 dell'appartamento Per_4 al primo piano a sinistra rispetto alla scala part. 176 sub 6, rendita euro 267,27 e alla figlia 1/20 dell'appartamento al secondo piano a sinistra rispetto CP_1 alla scala part. 176 sub 11 rendita catastale 326,66;
c) con atto del notaio di Taormina Rep. n. 17000 del 04/04/2012 il de Per_2 cuius aveva donato alla sola figlia , riservandosi l'usufrutto sua vita Parte_1 natural durante, la quota di 2/6 dell'appartamento al piano terra part. 176, sub 1, rendita euro 306,78, la quota di 2/6 del garage a piano terra part. 176, sub 2, rendita euro 60,94 e infine la quota di 44/120 del magazzino con terrazzo a livello part. 176, sub 8, rendita euro 220,94.
pag. 2/10 Rilevava che le liberalità a favore della sorella avevano determinato una Parte_1 lesione della propria quota di legittima;
che nonostante i tentativi per risolvere bonariamente la controversia le parti non erano riuscite a giungere ad un accordo;
che aveva avuto esito negativo anche il tentativo di mediazione promosso dalla stessa, e chiedeva pertanto che venisse dichiarata la sua qualità di erede legittima, accertata la lesione della sua quota di legittima e conseguentemente, dichiarata la inefficacia delle donazioni lesive con reintegrazione nella quota di legge mediante proporzionale riduzione delle donazioni elargite dal de cuius in favore della convenuta;
che questa fosse condannata al pagamento dei frutti civili dovuti per il mancato godimento degli immobili a decorrere dal giorno della notifica della istanza di mediazione o, in alternativa, dalla domanda, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Nell'instaurato giudizio R.G. 5731/2019 si costituiva contestando Parte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione e chiedendone il rigetto, in quanto le elargizioni del padre avrebbero trovato giustificazione nelle cure e nell'assistenza prestata dalla stessa in favore del genitore e, secondariamente, per l'insussistenza della dedotta violazione della quota di legittima, connotandosi le donazioni in vita effettuate dal padre come dei legati in sostituzione di legittima.
Il giudice istruttore disponeva consulenza tecnica e nominava per l'espletamento del mandato l'ing. il quale in data 15/06/2022 depositava il proprio Persona_5 elaborato peritale.
Alla successiva udienza del 19/10/2022, il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 15/12/2022, l'attrice, nell'insistere per l'accoglimento di tutte le domande di cui all'atto introduttivo, chiedeva ai sensi dell'art. 720 cod.civ. disporsi la vendita all'incanto delle quote dei beni di cui alla donazione da ridurre e la condanna della controparte al pagamento a titolo di frutti civili della somma di Euro
1.773,33 oltre interessi e rivalutazione, al pagamento degli ulteriori frutti civili determinati secondo la stima eseguita dal CTU che sarebbero maturati fino alla effettiva reintegrazione della quota di legittima, nonché al rimborso delle spese sostenute dall'attrice per la relazione notarile e per la dichiarazione di conformità urbanistica e catastale degli immobili;
con memoria di replica del 03/01/2023, la convenuta si pag. 3/10 opponeva alla suddetta richiesta, ritenendo sufficiente, per riequilibrare la differenza della legittima violata, il conguaglio in denaro per le differenze dei valori accertati. Con memoria di replica del 10/01/2023, l'attrice modificava le sue conclusioni, alla luce della dichiarata disponibilità della controparte a corrispondere un conguaglio in denaro onde evitare la vendita dei beni, chiedendo la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di Euro 11.426,59 a titolo di conguaglio.
Con sentenza del 27/03/2023 il Tribunale in composizione collegiale ha così deciso: “- dichiara aperta la successione di deceduto in Taormina in data 1° Persona_1 agosto 2017; - in accoglimento dell'azione di riduzione svolta dall'attrice legittimaria accertata la lesione della quota di riserva come quantificata in parte CP_1 motiva, ne dispone la reintegrazione mediante la riduzione della donazione lesiva effettuata dal de cuius in favore di con atto in Notaio del 4 Parte_1 Per_2 aprile 2012, per l'importo di euro 11.426,59; - per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento, a favore di della somma di euro 11.426,59, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
- rigetta la domanda volta a conseguire il riconoscimento dei frutti civili;
- condanna
[...]
alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1 liquidandole in euro 7.616,00 (1.701,00 per fase studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase istruttoria ed euro 2.095,00 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge, da corrispondere a favore dell'Erario; - pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del
50% ciascuno, le spese di c.t.u. come liquidate in atti”.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto impugnazione con atto di Parte_1 appello del 04/05/2023; nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita
[...] chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale. CP_1
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 17/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che la sentenza impugnata sia illegittima ai sensi dell'art. 588 cod. civ. il quale dispone che “Le disposizioni testamentarie qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e pag. 4/10 attribuiscono la qualità di erede se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore(. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”.
Osserva l'appellante che il proprio genitore, per mezzo degli atti di donazione, ha inteso ripartire i suoi beni tra le figlie e sebbene gli atti di disposizione del suo patrimonio siano occorsi in vita, non vi è dubbio che gli stessi hanno valenza inequivocabile di disposizioni per il tempo che egli fosse venuto a mancare, al pari di disposizioni testamentarie vere e proprie;
per tale ragione la donazione conseguita da essa appellante al pari delle donazioni conseguite dall'appellata e dalle altre sorelle costituisce un vero e proprio “legato in sostituzione di legittima”, motivo per il quale prima di agire in riduzione avrebbe dovuto CP_1
produrre la rinunzia al proprio lascito/liberalità.
Osserva la Corte che l'appellante, sul punto fa evidente riferimento, sebbene non indicandolo, al disposto dell'art. 551 cod. civ. secondo il quale “Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede”; la suddetta norma, con la sua previsione per il legatario della alternativa di mantenere il legato o attaccare le altre disposizioni, si riferisce all'opzione che un legittimario ha di rinunciare a un legato (ossia al lascito di un bene determinato) e chiedere la propria quota di legittima (ossia la porzione di eredità che la legge riserva ai familiari più stretti), e nel contempo mantenere e far valere le altre disposizioni testamentarie. In pratica, se il legato è disposto in sostituzione della legittima e il legittimario non è soddisfatto del suo valore, può scegliere di rifiutarlo e ottenere la legittima.
Nella fattispecie, però, la contestazione dell'appellante non coglie nel segno e ciò per le ragioni evidenziate dal giudice di prime cure, secondo il quale “il comune dante causa delle parti ha disposto per donazione di tutti i suoi beni immobili, non avendo alcun fondamento la tesi della convenuta secondo cui il de cuius abbia disposto mediante legati in sostituzione di legittima ancorché nella forma della donazione: ciò per la semplice ed assorbente ragione secondo cui
pag. 5/10 ha disposto, in tempi diversi (nell'anno 2009, nell'anno 2011 e nell'anno Persona_1
2012), mediante atti inter vivos e non già attraverso una o più disposizioni testamentarie”.
Del resto, la donazione non costituisce un legato, trattandosi nella specie di istituti giuridici distinti, laddove la donazione avviene in vita del donante e trasferisce fin da subito un bene o un diritto con atto pubblico notarile, mentre il legato è una disposizione testamentaria che produce effetti solo dopo la morte del testatore, trasferendo beni o diritti specifici senza che il beneficiario diventi erede e senza la sua partecipazione alla comunione ereditaria.
Per tale ragione ha ben potuto esercitare l'azione di riduzione senza alcuna CP_1 necessità di rinunciare a quanto già ricevuto, trattandosi infatti di donazione e non già di legato;
ha quindi avviato la sua azione secondo i principi per i quali la legge riserva una quota di eredità ai legittimari i quali hanno, dunque, diritto nel concorso con altri successibili, ad ottenere la riduzione delle porzioni che spetterebbero agli altri successibili nei limiti necessari a reintegrare la quota loro riservata, al netto di eventuali donazioni o legati ricevuti dal defunto.
La citata norma trova applicazione sia in caso di successione testamentaria che in caso di successione ab intestato, ma secondo modalità differenti. La riserva di una quota di patrimonio del de cuius, infatti, nella successione testamentaria funge da limite all'autonomia privata del testatore, per regolare i casi in cui vi sia conflitto tra la volontà di quest'ultimo e le norme di legge;
nella successione ab intestato, invece, le norme sulla riduzione intervengono come limite all'ambito di applicazione delle norme in tema di riparto legale dei beni. In altre parole, quando la quota riservata al legittimario non gli consenta di ottenere sui beni lasciati almeno quanto in astratto gli attribuisce la legge, le norme sulla legittima si sostituiscono a quelle sulla successione ab intestato come criterio di determinazione delle quote spettanti agli eredi legittimari in concorso con altri successibili non legittimari.
Proprio in virtù della differente finalità assunta dalle norme in tema di riduzione a seconda della tipologia di delazione ereditaria che si apre, è differente anche la modalità in cui dette norme operano. Ove le donazioni effettuate in vita intacchino la quota di legittima riservata al legittimario e il de cuius sia deceduto senza lasciare disposizioni, a mente dell'art 555, co. 2 cod. civ. a seguito di azione di riduzione le donazioni sono soggette a riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi a ciò che compete come legittimario, fino ad esaurimento pag. 6/10 dei beni che ne formano oggetto. Il menzionato articolo va, inoltre, letto ed applicato di concerto alla previsione del successivo art 559 cod. civ. che stabilisce che le donazioni si riducano cominciando dall'ultima, al fine di salvaguardare il principio di irrevocabilità delle donazioni più risalenti da parte del donante. Nel diverso caso di decesso in presenza di disposizioni testamentarie l'art. 554 cod. civ. prevede una riduzione proporzionale delle donazioni lesive della quota di legittima, ma sempre secondo il criterio cronologico inderogabile dettato dall'art. 559 cod. civ. che è tassativo. (Cass. Civile Sez. II, Sent. n.
23862/2023).
L'impugnazione sul punto è quindi da ritenersi infondata.
2) Sempre nel primo motivo di impugnazione l'appellante rileva che la sorella , in seno CP_1
alla domanda di riduzione, ha chiesto che venisse dichiarato il suo status di erede legittima del genitore e però, prima di azionare detta richiesta, non ha prodotto Persona_1
l'accettazione dell'eredità del padre effettuata con beneficio di inventario.
Sul punto l'appellante invoca il disposto dell'art. 564 cod. civ. ed osserva che CP_1
nel suo agire in riduzione avrebbe dovuto prima di tutto accettare l'eredità del padre medesimo con beneficio dell'inventario ai sensi dell'anzidetto art. 564 cod.civ., essendo detta accettazione beneficiata condizione essenziale per poter promuovere l'azione di riduzione da parte di un legittimario leso nella sua quota di legittima.
L'assunto è però infondato e sul punto la Suprema Corte è concorde nell'affermare che “In tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi” (cfr. Cass.
29891/2023). La disposizione in commento, al comma 1, onera il legittimario di procedere con l'accettazione con beneficio d'inventario ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti del legatario o del donatario che non sia chiamato come erede, indipendentemente dalla circostanza che la vocazione abbia avuto luogo per legge o per testamento.
La norma è volta a porre in condizioni i legatari e donatari di verificare la consistenza dell'asse ereditario, sì da constatare se la lesione della legittima abbia effettivamente avuto luogo. Se
l'azione di riduzione non sia esercitata nei confronti dei terzi, ma di persone chiamate come pag. 7/10 coeredi, la norma che onera dell'accettazione beneficiata non opera, sicché il legittimario, che non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per avere omesso di assolvere a detto onere, può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede solo nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, mentre, in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale.
3) Viene adesso all'esame della Corte l'appello incidentale proposto da con CP_1
riferimento alla sua originaria domanda di riconoscimento dei frutti civili spettanti per il mancato godimento della parte di beni oggetto di riduzione.
Sul punto l'appellante incidentale non chiede la riforma della sentenza in ordine al mancato riconoscimento dei frutti, non proponendo infatti alcuna domanda in tal senso, ma si limita a contestare la decisione del Tribunale che ha disposto la compensazione delle spese di CTU in considerazione della parziale soccombenza in ordine alla domanda volta al conseguimento dei frutti, ritenendo esservi soccombenza per via della finale determinazione di ottenere la reintegrazione per equivalente monetario;
l'appellante incidentale ritiene errata tale statuizione in quanto il rigetto della domanda dei frutti civili sarebbe dovuta essenzialmente alla scelta di controparte che in comparsa conclusionale ha deciso di versare equivalente monetario.
La domanda incidentale è infondata, atteso che il Giudice di prime cure ha disatteso la domanda di riconoscimento dei frutti civili in considerazione del fatto che la convenuta
[...]
ha goduto delle quote di immobile in forza di un titolo tale da legittimarne il Parte_1
possesso sino alla definizione dell'azione di riduzione che ne ha determinato l'inefficacia; il
Tribunale ha opportunamente richiamato l'arresto giurisprudenziale (Cass. n. 30485/2017) secondo cui “…..al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene
e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia”
pag. 8/10 Stante quindi la parziale soccombenza della originaria attrice la decisione di CP_1 compensare per metà le spese della CTU appare equa e giusta.
L'appellante incidentale si duole inoltre del mancato riconoscimento in suo fare del rimborso della spesa di Euro 600,00 pagata al Notaio per la redazione della relazione notarile Per_6
predisposta per 'istruttoria del giudizio come pure dell'importo di euro 315,00 sborsati al geom. per la redazione di conformità urbanistica e catastale degli immobili;
osserva Pt_3
che il Tribunale ha però ignorato tale richiesta, non adottando alcuna statuizione in merito, e pertanto con la sua domanda incidentale chiede il rimborso delle suddette somme.
Osserva la Corte che tale domanda è in effetti fondata.
La redazione dei suddetti documenti si è resa necessaria ai fini dell'istruttoria del giudizio di primo grado avendo ad oggetto i beni immobili oggetto di causa e quindi l'esborso della somma è direttamente collegabile alle spese necessarie per l'avvio del contenzioso;
anche l'importo complessivo di Euro 915,00 va posto a carico di soccombente nel Parte_1
giudizio e quindi sul punto l'appello incidentale va accolto.
L'impugnata sentenza va pertanto parzialmente riformata.
Spese e compensi del presente giudizio seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
pag. 9/10 La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. n. 631/2023 del 27/03/2023 emessa dal Tribunale Civile di Messina nel procedimento R.G. 5731/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale di;
Parte_1
2) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
915,00 per rimborso spese come in motivazione;
3) Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4) Condanna al rimborso in favore di di Parte_1 CP_1
spese e compensi del presente grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. ponendo il pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione di al gratuito patrocinio a CP_1
spese dello Stato;
compensa fra le parti il rimanente quarto;
5) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario Parte_1
dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 13/10/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 10/10