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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 02.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13110/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. Guastafierro Parte_1
Pasquale
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Resistente/Contumace
Oggetto: Assegno sociale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.12.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva: -di essere una suora che vive in un istituto religioso denominato “Figlie di Controparte_2
CP_
”; -di aver presentato all' in data 29.01.2021, domanda per la concessione dell'Assegno
[...]
CP_ Sociale, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
-che l' con provvedimento di reiezione del 10.02.2021, rigettava la domanda di assegno sociale presentata dalla ricorrente per il seguente motivo: “la banca ha dichiarato che il beneficiario non è intestatario o cointestatario del codice iban CP_ fornito”; -che in data 11.05.2021 la ricorrente presentava alla sede di Taranto istanza di riesame con la quale si chiedeva l'accredito dell'assegno sociale sull'Iban intestato all'Ispettoria della
Madonna del Buon Consiglio in quanto appartenente all'ordine religioso Salesiane di;
CP_2
CP_
-che l' con comunicazione del 9.12.2021 rigettava l'istanza di riesame per il seguente motivo:
“confermare il precedente rifiuto perché i nuovi fatti da lei rappresentati non sono sufficienti a modificare la sostanza del provvedimento assunto… la banca ha dichiarato che il beneficiario non è intestatario o cointestatario del codice iban fornito”.
L'istante deduceva altresì che successivamente, in data 3.12.2021, aveva inoltrato nuova domanda di assegno sociale, indicando sempre lo stesso Iban intestato all'ordine di appartenenza (ossia
1 Ispettoria Madonna del Buon Consiglio) e che questa volta le veniva liquidato con decorrenza da gennaio 2022 per un importo mensile di euro 660,26 comprensiva di maggiorazione. CP_ Ritenendo illegittimo il rigetto dell' sulla domanda di Assegno sociale del 29.01.2021, la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro,
l'ente previdenziale al fine di accertare il suo diritto alla corresponsione dell'assegno sociale per il periodo dal 01.02.2021 sino al 30.12.2021, oltre spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 2.04.2025, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
L'assegno sociale è stato introdotto dall'art. 3, comma 6 della L. n. 335 del 1995 che così statuisce:
“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996. a L.
6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
La norma individua le componenti di reddito che concorrono a comporre il reddito al fine di verificare il rispetto o il superamento della soglia massima ai fini del riconoscimento dell'assegno e precisa che “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
2 imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” e, con riferimento ai redditi del coniuge, precisa che “il reddito è costituito dal l'ammontare dei redditi coniugali”. CP_ Preliminarmente si osserva che l' non contesta la sussistenza dei requisiti da parte della ricorrente per il riconoscimento dell'assegno sociale, tuttavia non lo liquida per il periodo dal
01.02.2021 al 30.12.2021 in quanto allega che la Banca aveva asserito che la ricorrente non risultava essere intestataria, né cointestataria dell'Iban indicato dalla stessa. CP_ Di tale assunto l' non costituitosi in giudizio, non fornisce in causa alcuna prova documentale proveniente dalla Banca attestante la non validità dell'Iban; in ogni caso, anche se ciò corrispondesse al vero, la circostanza che l'Iban non sia intestato o cointestato alla beneficiaria non inficia il riconoscimento del diritto.
Altresì si osserva come la normativa su citata non prevede come requisito necessario quello di avere un conto corrente per la corresponsione dell'assegno sociale.
Inoltre, in data 3.12.2021, la ricorrente ha ottenuto la liquidazione dell'assegno sociale su una nuova domanda, sullo stesso conto corrente intestato all'Ispettoria Madonna del Buon Consiglio ma con decorrenza da gennaio 2022 (cfr. doc. 5). Da ciò deriva la possibilità per l'Istituto di corrispondere l'assegno sociale su conto corrente non intestato o cointestato al beneficiario.
Sulla base di tali circostanze deve essere riconosciuto il diritto alla liquidazione dell'assegno sociale per il periodo dall'1.02.2021 al 31.12.2021 in favore della sig.ra sul conto Parte_1 corrente intestato all'Ispettoria Madonna del Buon Consiglio e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di a percepire l'assegno Parte_1 sociale dall'1.02.2021 al 31.12.2021 con conseguente condanna dell' ad erogare alla stessa CP_1
l'assegno sociale dall'1.02.2021 al 31.12.2021;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 02.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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