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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena Causa R.G. 2015 /2024
Oggi 21 gennaio 2025 alle ore 12,45 avanti a me, giudice o.p. Chiara Flavia
Scarselli, compare l'Avv. Andrea Greco, per la parte ricorrente il quale dà atto di aver già depositato in atti documentazione attestante la notifica del ricorso ed il decreto di fissazione udienza. Il giudice verificata la ritualità della notifica a mani proprie del ricorso dichiara la contumacia di L'Avv. Greco si CP_1 riporta integralmente al ricorso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate chiedendo la decisione della causa Il giudice preso atto vista la produzione documentale e ritenuta la causa pronta e matura per la decisione visti gli artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c. invita la parte a discutere la stessa. L'Avv. Greco discute la causa riportandosi a quanto già verbalizzato e dedotto insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso e rimettendosi in punto di spese e per la quantificazione a giustizia, chiedendo, altresì, di essere esonerato dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice, preso atto, autorizza quanto richiesto e previa camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,01 alle ore 13,17 per causa R.G. 2788/22 di nuovo interrotta dalle ore 13,35 alle ore 14,15 per causa R.G.
2759/21)) decide la causa come da sentenza di seguito estesa a verbale venendo a costituirne parte integrante, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza della parte mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 16,10 il giudice procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso.
Verbale chiuso alle ore 16,11.
Il giudice o.p.
(dott.ssa Chiara Flavia Scarselli)
T
1
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA RITO LAVORO nella causa civile iscritta al n° 2015 /2024 R.G.A.C., Oggetto: Comodato di immobile urbano
promossa da:
residente a [...] e CP_2 Parte_1 [...]
residenti a [...], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_2
Andrea Mori Pometti ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Siena,
Via dei Rossi, 44, per procura allegata al ricorso
RICORRENTI contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , e CP_2 Parte_1
hanno convenuto in giudizio per ivi sentir Parte_2 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia l'ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi di cui in premessa, accertato e dichiarato lo scioglimento del comodato, condannare a rilasciare immediatamente, liberi da persone e cose, e in favore CP_1
2 di e gli immobili siti in CP_2 Parte_1 Parte_2
Radicondoli, come sotto identificati: A) Catasto Fabbricati, foglio 15, particella 179, subalterno 10, categoria A/4, classe 3, rendita euro 284,05; B) Catasto Fabbricati, foglio 15, particella 179, subalterno 15, categoria C/6, classe 5, rendita euro 75,51 C) Catasto Fabbricati, foglio 15, particella
174, categoria C/6, classe 5, rendita euro 138,72; D) Catasto Terreni, foglio 15, particella 391, seminativo, classe, reddito dominicale 0,34; Con vittoria di compensi e spese della presente procedura, ivi comprese quelle di mediazione..”.
Nessuno si è costituito per il resistente ed all'odierna udienza, verificata la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di CP_1
La causa è stata istruita su base documentale e ritenuta pronta per la decisione
è stata discussa come da verbale e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata dalla parte ricorrente di accertamento della risoluzione del comodato intercorso fra le parti ed avente ad oggetto i beni indicati nelle conclusioni sopra riportate con contestuale condanna del resistente all'immediato rilascio degli stessi.
Nessuno si è costituito per il resistente che è stato dichiarato contumace.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sull'onere della prova
Appare opportuno prima di decidere la causa effettuare alcune precisazioni in punto di diritto.
E' principio univoco e costante in giurisprudenza di merito e legittimità in tema di comodato che il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna del bene de quo e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento.
(v. da ultimo Cass. Ord. 21853/20 e ex multis Cass. n. 20371/2013).
3 La documentazione depositata in atti, ed in particolare i doc. da 1 a 10 compresi, prova che gli odierni attori sono rispettivamente usufruttario, CP_2
, e nudi proprietari e , degli
[...] Parte_1 Parte_2
immobile per cui è giudizio, ma nessuno dei documenti prodotti comprova che gli immobili per cui è giudizio siano stati concessi in comodato gratuito a CP_1
Di alcun rilievo sono l'atto di citazione e la sentenza depositati sub doc. 12 e
[...]
13 poiché in assenza dei dati catastali, che non sono riportati in detti documenti, non
è possibile assumere e provare in maniera certa che gli immobili indicati in detta documentazione siano effettivamente quelli per cui è giudizio e di cui ai documenti da 1 a 10 compresi.
A ciò si aggiunga che le prove capitolate in ricorso nulla provano o offrono di provare non solo in merito alla concessione in comodato dei beni per cui è giudizio, ma soprattutto nulla dicono in ordine al diniego alla restituzione degli stessi da parte di . CP_1
Orbene, sulla base della documentazione versata in atti e delle prove articolate in ricorso parte ricorrente non ha offerto la prova della concessione in comodato dei detti beni al resistente e tantomeno il diniego della restituzione ad opera del . In sostanza la parte ricorrente non ha offerto la prova dei CP_1
presupposti per la domanda.
La contumacia del resistente, infatti, costituendo una scelta di natura della parte non può comportare alcun tipo di conseguenza per la stessa ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal codice di rito.
Conseguentemente, parte ricorrente non è esonerata, dalla contumacia del resistente, dall'onere di provare compiutamente la fondatezza della propria domanda, né può chiedere che dalla scelta processuale della controparte, in assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, possano trarsi conseguenze ex art. 116 c.p.c. in ordine alla dimostrazione del proprio assunto.
4 Altresì neutra è di per sé la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli, se tale fatto processuale non si inserisce in un contesto di ulteriori elementi oggettivi di rilievo probatorio.
In proposito la giurisprudenza consolidata di legittimità ha chiarito che “la contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232 cod. proc. civ.), mentre la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore”
(Cass. Civ., sez. I, 2 marzo 1996, n. 1648) ed ancora “la mancata risposta della parte all'interrogatorio formale rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, ma che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione ed al quale, quindi, il giudice può negare nel caso concreto quel valore quando ritenga i fatti dedotti non suffragati dagli altri elementi acquisiti al processo purché dia conto del proprio convincimento con adeguata motivazione” (Cass. Civ., sez. III, 13 novembre 1997,
n. 11233), tanto che “non è affetta da vizio di motivazione la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale dal momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte prevedendo che il giudice può ritenere come ammessi, valutato ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti nell'interrogatorio. L'esercizio di tale facoltà, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità” (Cass.
Civ., sez. III, 18 ottobre 2001, n. 12750).
Anche ultimamente il Supremo Collegio ha ribadito che “…la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale
5 rientra, poi, nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare “ex se” idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge né per vizio di motivazione…” (v. Ord. Cass.7843/18).
Orbene, nel caso sub iudice, alcuna della documentazione prodotta offre una prova sui presupposti della domanda che si ribadisce sono dimostrarne la consegna del bene de quo e il rifiuto di restituzione, e di alcun ausilio in tal senso sono le articolate prove testimoniali.
In assenza della prova dei presupposti della domanda la stessa non può trovare accoglimento.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato perché non provato.
Sulle spese di lite
Il Tribunale ritiene di nulla disporre in punto di spese di lite, potendo, invero,
l'istituto della compensazione “trovare applicazione nella sola ipotesi in cui entrambe le parti processuali abbiano sostenuto spese per apprestare le proprie difese, ipotesi che rimane esclusa nel caso di specie essendo una delle parti rimasta contumace (…) e dovendo aggiungersi per mera precisazione che tale parte, costituitasi nel successivo grado di giudizio, non ha comunque diritto, neppure nel caso in cui risulti totalmente vittoriosa, ad ottenere il rimborso di spese - non sostenute - attinenti alla precedente fase processuale in cui essa era rimasta contumace” (Cass. n. 10445/11; n. 922/75; n. 2994/87).
P.Q.M.
6 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta la domanda perché non provata per quanto in motivazione;
- Nulla sulle spese a fronte della contumacia del resisstente e come sopra motivato;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 21 gennaio 2025
Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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