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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/08/2025, n. 4866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4866 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3342/2019, vertente tra nata a [...] il [...] re.te in Grottaferrata (RM), Parte_1
Vallo Valle Violata, e nata a [...] il [...] Parte_2 residente in [...],
(Avv. Mario Corleto del foro di Roma - C.F. ) C.F._1
Appellanti
E
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
(avv. Stefano Stefàno - c.f. ) C.F._3
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_3
e dinanzi al tribunale di Velletri, al fine di sentirle Parte_1 Parte_2 condannare al ristoro dei danni subiti nella sua proprietà sita in Frascati, Vicolo Prato della Corte, per opere asseritamente compiute dalle stesse nel proprio immobile limitrofo, “ oltre rivalutazione ed interessi dal fatto e fino al soddisfo o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di giudizio, ovvero a seguito di
Pagina 1 CTU con ricorso eventuale all'equità;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Si costituivano in giudizio le convenute e , n.q. di Parte_1 Parte_2 comproprietarie dell'immobile limitrofo a quello della contestando le CP_1 avverse pretese ed avanzando domanda di chiamata in causa di terzo f.lli CP_2
e contestuale domanda di manleva nei confronti del terzo citato, deducendo che
[...] la predetta s.n.c. aveva svolto lavori sul terreno di proprietà delle stesse e che dunque eventuali danni subiti da terzi sarebbero stati ascrivibili unicamente all'opera della stessa società, così concludendo:
▪ preliminarmente, autorizzare la chiamata in garanzia della
[...]
disponendo il rinvio della udienza di Controparte_3 comparizione onde consentire la chiamata ex art. 163 bis c.p.c.;
▪ in via principale, respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensazione nei confronti della chiamata in causa;
▪ in via subordinata, laddove ritenesse in qualche misura fondata la domanda di parte attrice, dichiarare la chiamata in giudizio unica ed esclusiva responsabile e, per l'effetto, assolvere le concludenti da ogni responsabilità, con vittoria di spese nei confronti di tutte e due le controparti;
▪ in via ulteriormente subordinata, laddove ritenesse in qualche misura fondata la domanda di parte attrice ed in qualche misura responsabili le concludenti, dichiarare la chiamata in giudizio obbligata a tenere indenni le esponenti da ogni e qualsiasi spesa e, per l'effetto, condannare la chiamata in causa al pagamento d'ogni spesa a qualsiasi titolo dovuta all'attrice2.
Che si costituivano i contestando la chiamata in Controparte_4 causa ed in particolare eccepivano la prescrizione del diritto delle convenute, alla manleva Pt_2 nonché la decadenza, in quanto le stesse avrebbero formulato la domanda di ristoro dei danni in violazione dell'art. 1667 c.c. oltre il previsto termine dei 60 giorni;
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, ivi compresa CTU tecnico estimativa, con sentenza n. 2584/2018 il tribunale così statuiva:
“accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna le convenute Pt_1
e al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. che
[...] Parte_2 quantificano in euro 10.975,00 in favore della parte attrice. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite e di ctu come liquidate”;
In particolare, il tribunale ritenuto fondata la domanda nei confronti delle sole convenute e ha così motivato: Pt_2
“Risulta incontestabile che la società chiamata nel mese di giugno 2011 era intenta nell'esecuzione di lavori sul terreno di proprietà di tale sito ad una CP_5 distanza di circa 1 km da quello di proprietà della sig.ra sito in Controparte_1
Frascati, loc. Vicolo Prato della Corte.
Pagina 2 Nella circostanza il sig. avvisava dell'esecuzione dei lavori di pulitura CP_5 del terreno di sua proprietà il sig. e la sig.ra Parte_4 Parte_2 proprietari di un terreno limitrofo, chiedendo loro se erano interessati a far pulire il proprio terreno dalla già presente in loco con mezzo cingolato. Il Controparte_3 proprietario del fondo nel caso per il quale è causa, la parte convenuta deve ritenersi responsabile per aver fatto eseguire sul fondo opere o escavazioni e ne risponde ex art. 840 comma 1 c.c., direttamente del danno che a causa di esse sia derivato al fondo confinante.”.
Le parti soccombenti hanno proposto appello, evocando nel giudizio di Pt_2 appello la sola , e deducendo che : Controparte_6
“Il provvedimento impugnato si basa esclusivamente sulla (erronea) convinzione operata dal Giudicante di prime cure che le convenute, sig.re odierne Pt_2 appellanti abbiano chiamato in causa i sig.ri reali ed effettivi esecutori CP_2 delle opere sulla proprietà dalle quali derivavano i danni lamentati da Pt_2 parte attrice, solo a seguito della citazione in giudizio da parte della proprietaria
CP_1
Il Giudice, infatti, incentra integralmente l'accoglimento della domanda attrice ed il rigetto della domanda di manleva formulata dalle nei confronti dei Pt_2 [...] così motivando: “La domanda attorea merita accoglimento nei confronti CP_4 delle sole convenute e ed invero non può trovare Parte_1 Parte_2 accoglimento la domanda svolta nei confronti della società . Controparte_7
Peraltro occorre evidenziare che non risulta che la parte convenuta abbia denunciato i vizi nei confronti della terza chiamata, prima del ricevimento della notificazione dell'atto di chiamata in causa. Ed invero ai sensi dell'art. 1167 c.c., il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.” (cfr. pagg. 2 e 3 sentenza). Come chiaramente evincibile dal primo scritto difensivo delle sig.re odierne Pt_2 appellanti, le medesime denunziavano già illo tempore le problematiche ed i danni riscontrati dall'attrice, ai fratelli non ottenendo tuttavia alcun CP_1 CP_2 riscontro. Inoltre la sentenza impugnata appare evidentemente afflitta da carenza di motivazione nella parte in cui sembra essere stato commesso dal giudicante un errore logico di ricostruzione del fatto: Non è dato comprendere quale sia la ricostruzione logica del fatto da cui il Giudice farebbe discendere la responsabilità delle odierne appellanti;
in particolare incomprensibile si palesa il seguente passaggio “Il proprietario del fondo nel caso per il quale è causa, la parte convenuta deve ritenersi responsabile…”. Anche alla luce di tale indeterminatezza nella ricostruzione del fatto andrà riformata la sentenza impugnata”. Hanno quindi così concluso:
Pagina 3 “riformare integralmente la sentenza impugnata nel capo in cui “accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna le convenute e Parte_1 Pt_2
al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. che quantificano in euro 10.975,00
[...] in favore della parte attrice. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite e di ctu come liquidate”, secondo i termini che seguono:
- Accertata e dichiarata la fondatezza della domanda di parte convenuta, sia quella relativa alla chiamata in causa del terzo, sia della Controparte_4 domanda di manleva formulata nei confronti della stessa snc, condannare la predetta società a manlevare le sig.re e dalla Parte_1 Parte_2 pretesa risarcitoria formulata dalla sig.ra nei confronti delle Controparte_1 stesse ed accertata e quantificata nella sentenza impugnata in euro Pt_2
10.975,00, oltre rimborso spese di ctu e spese legali”. Si è costituita , deducendo la inammissibilità e infondatezza Controparte_1 dell'appello. All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è inammissibile.
Va premesso che, pur adombrando gli appellanti, con il secondo motivo di appello, una impugnazione della motivazione della sentenza nel merito, invero essi hanno concluso per la riforma della stessa solo sulla domanda di manleva, come risulta dalle citate conclusioni, sopra riportate.
Tanto premesso, va poi rilevato che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello risulta citata solo , cui l'atto di appello è stato Controparte_1 notificato, mentre non risulta citato nel presente giudizio il terzo, nei cui (soli) confronti è chiesta la riforma della sentenza impugnata.
Nel caso in esame, le due cause - di merito e di garanzia - devono ritenersi scindibili, secondo i principi statuito dalla S.C. , secondo cui - pur assumendo come la chiamata in garanzia determini un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 24707/2015) - ciò nondimeno non può prescindersi “dal rilievo per cui, siccome testimonia un cospicuo filone giurisprudenziale, nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante e l'attore non abbia proposto domande nei confronti del chiamato” (cfr. Cass, II Civile, Ord. n. 24574/2018). Si veda anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12174 del 22/06/2020 : Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare
Pagina 4 all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale”.
In altri termini, se nel giudizio di appello è in discussione solo la domanda di garanzia, viene meno il vincolo di inscindibilità tra la domanda principale e la domanda di garanzia, e pertanto nel caso di specie non deve disporsi la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti della società da cui l'appellante chiede di essere manlevata, e nei cui confronti non ha notificato l'atto di appello.
L'appello deve essere quindi dichiarato inammissibile, in tal senso essendo fondata l'eccezione di parte appellata.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore ai valori medi, tenuto conto della non complessità delle questioni di diritto e del valore della causa.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile l'appello, condanna le appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.700,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 30 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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