Sentenza 22 aprile 2021
Rigetto
Sentenza 10 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 22/04/2021, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2021
N. 00530/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2020, proposto da
Verona RU IO S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baciga, Antonio Sartori, Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Squadroni Fulvia in Verona, piazza Bra' 1;
nei confronti
A.S.D. Pgs Concordia, Hellas Verona F.C. Spa, Associazione Calcio Borgo Nuovo Chievo Noi, U.S.D.Croz-Zai, Women Hellas Verona S.S.D. A R.L., Virtusvecomp Verona S.r.l., U.S.D. Avesa H.S.M. 1911, A.S.D. Dynos Verona, Societa' Polisportiva San Michele, G.S.D. Primavera 99, A.C.D. Alba Borgo Roma, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
del diritto della società Verona RU IO Srl, Società Sportiva Dilettantistica, ad accedere ai progetti illuminotecnici ed alle relative autorizzazioni comunali ai sensi della L.R. n. 17/2009 degli impianti sportivi elencati nell'istanza di accesso in data 7.9.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa DA Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società in epigrafe ha chiesto la condanna del Comune di Verona all’ostensione degli atti indicati dall’interessata con istanza in data 7.09.2020, e, in particolare, dei progetti illuminotecnici e delle relative autorizzazioni comunali rilasciate ai sensi della L.R. n. 17/2009 in favore degli impianti sportivi elencati nella domanda di accesso.
La società ricorrente ha in proposito dedotto di avere formulato la propria istanza tanto ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. 195/2005 in materia di accesso alle informazioni ambientali, tanto ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90: ciò in quanto la società Verona RU IO Srl utilizza, per lo svolgimento delle proprie attività sportive, i campi del Payanini Center di Verona, il cui impianto di illuminazione sarebbe stato oggetto di ordine di spegnimento da parte dell’Amministrazione comunale con grave danno anche per la società richiedente, la quale non potrebbe più svolgervi allenamenti e gare serali. Sussisterebbe, di conseguenza, l’interesse in capo alla ricorrente a verificare se gli altri impianti sportivi siti nel Comune di Verona e, quindi, posti in concorrenza con l’attività svolta dall’interessata, siano effettivamente conformi alle disposizioni della L.R. n. 17/2009: in caso contrario, si configurerebbe una palese disparità di trattamento, con illegittimo sviamento degli atleti a favore dei concorrenti illegittimamente autorizzati a utilizzare gli impianti di illuminazione.
La ricorrente ha, altresì, dedotto che il Comune avrebbe solo parzialmente riscontrato l’istanza con riferimento agli impianti realizzati in epoca più remota, mentre, sollecitato a consentire l’accesso anche relativamente agli impianti di più recente messa in opera, sarebbe, dopo una iniziale determinazione di segno positivo, rimasto inerte.
Si è costituito in giudizio il Comune di Verona, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o improcedibile.
All’udienza camerale celebratasi in data 15.04.2021 con modalità di videocollegamento la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La pretesa ostensiva fatta valere dalla ricorrente viene fondata tanto sulla disciplina dettata in materia di accesso alle informazioni ambientali dal D.Lgs. 195/2005, quanto sulle norme dettate dagli art. 22 e ss. della L.241/90: occorre dunque esaminare partitamente la ricorrenza dei presupposti per l’accesso ai sensi dell’uno e dell’altro corpus normativo.
Con riguardo al primo dei profili in disamina, si evidenzia che la giurisprudenza ha più volte posto in risalto come non si possa utilizzare lo speciale strumento di accesso offerto dal D.lg. n. 195/2005 per finalità diverse, ad es. di tipo economico–patrimoniale, rispetto a quelle all’integrità della matrice ambientale, e dunque allorché a fondamento della pretesa non sia dato riscontrare un genuino interesse ambientale ( cfr . Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 18 aprile 2018 nr. 2882; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 8.3.2011, n. 2083). L’istanza di accesso alle informazioni ambientali ex d.lgs. 195/2005, in sostanza, sebbene non debba essere dichiarato, postula che l’interesse alla richiesta abbia carattere ambientale e non imprenditoriale, in modo da essere coerente con la ratio della norma.
Questo Collegio condivide pienamente l’orientamento citato: a diversamente opinare, si finirebbe infatti con il legittimare un abuso dello strumento in commento, che verrebbe piegato al perseguimento di interessi diversi rispetto a quelli presi in considerazione dal legislatore, interessi il cui rilievo preminente giustifica la latitudine amplissima entro la quale la legge consente l’accesso alle informazioni ambientali al fine di garantirne la più ampia diffusione (da ultimo, in tal senso, cfr . Tar Veneto, Sez. II, 25.03.2021, nr. 466).
Nel caso di specie la finalità che muove la ricorrente è dichiaratamente estranea all’interesse di matrice squisitamente ambientale, essendo la richiesta ostensiva volta a tutelare di interessi di tipo economico: in parte de qua il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Quanto all’istanza di accesso formulata ai sensi della disciplina della L.241/90, giova rimarcare preliminarmente che, sulla scorta di consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, è volto all'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'istante all'accesso medesimo e, in tal senso, è dunque un cd. giudizio sul rapporto, sicché il giudice amministrativo è chiamato a svolgere un giudizio di accertamento e non di impugnazione: ne consegue che anche argomenti non espressi nel provvedimento impugnato possono trovare ingresso all’interno del processo ( cfr . Tar Veneto, Sez. II, 25.03.2021, nr. 467; Cons. Stato, Sez. III, 4.02.2021, nr. 1717; Cons. Stato Sez. VI, 30/10/2020, n. 6657).
Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
La società Verona RU IO ha infatti rappresentato che la propria attività imprenditoriale sarebbe incisa negativamente dalle disposizioni impartite dal Comune ai sensi della L.R. 17/2009 quanto all’utilizzo degli impianti di illuminazione, che priverebbero la ricorrente della facoltà di farne uso per gli allenamenti a svolgersi nelle ore serali: la legittimità delle prescrizioni imposte dal Comune di Verona è, peraltro, già stata scrutinata da questo Tar nell’ambito di separato giudizio ( cfr . Tar Veneto, Sez. II, 24.09.2020, nr. 1029).
Al fine di verificare che altre imprese sportive non siano state illegittimamente avvantaggiate da un’applicazione meno rigorosa delle disposizioni dettate dalla legge regionale in commento, la ricorrente ha chiesto al Comune di poter accedere ai progetti illuminotecnici degli altri centri sportivi siti nel territorio comunale (si tratta di 22 diversi impianti sportivi).
Sulla scorta di quanto appena evidenziato, il Collegio ritiene che la domanda di accesso abbia carattere esplorativo, essendo volta al fine di effettuare quel controllo generalizzato sulla legalità dell’operato dell’Amministrazione che la legge esplicitamente esclude (art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990).
Come noto, la domanda di accesso non può assumere una generica funzione investigativa, ovvero essere “ impiegata e piegata a ‘costruire’ ad hoc, con una finalità esplorativa ” le premesse per il disvelamento, ovvero la discovery ex post , di fatti e circostanze non concretamente ed in modo circostanziato rappresentate o paventate ex ante ; “ diversamente, infatti, l'accesso documentale assolverebbe ad una finalità, espressamente vietata dalla legge, perché preordinata ad un non consentito controllo generalizzato sull'attività, pubblicistica o privatistica, delle pubbliche Amministrazioni ” ( cfr . Tar Napoli, Sez. VI, 23.03.21, nr. 2318; Cons. St., Ad. Plen., 10/2020).
Ciò è appunto quanto accade nel caso di specie, in cui la ricorrente pretende di accedere alla documentazione tecnica relativa a tutti gli impianti di illuminazione installati nei centri sportivi presenti nel Comune di Verona, al fine di “scoprire” se, casomai, alcuno di essi non si presenti conforme alle disposizioni regionali vigenti.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenti statuizioni in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
DA Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO