Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2989/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2989/2020 r.g. degli affari civili,
“opposizione a precetto”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2/10/2024, e vertente
TRA
on sede in Nola, Parte_1 Pt_2
località Polvica di Nola, c.f. , in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rapp.te pro - tempore , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_1
dom.to in Napoli al Vico Mattonelle 48, c.f. , CodiceFiscale_1 CP_1
, nato a [...] il [...], dom.to in Casalnuovo di Napoli, alla
[...]
Via Enrico Mattei 23, c.f. , nato a CodiceFiscale_2 CP_2
Napoli il 11.7.1972, dom.to in Casoria (NA), alla Via Galluccio Raffaele n.
10, c.f. , , nato a [...] il [...], CodiceFiscale_3 Parte_3
dom.to in Casalnuovo di Napoli, alla Via Donatello n. 13, c.f. C.F._4
, , nata a [...] il [...], dom.ta in Napoli, al
[...] Parte_4
Vico Mattonelle 48, c.f. , elett.te dom.ti in Napoli al CodiceFiscale_5
Corso Umberto I 109, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gaetano
Bellofiore, c.f. , dal quale sono rappresentati e difesi CodiceFiscale_6
giusta procura in calce all'atto di appello, dichiarando di volere ricevere comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
e/o al n. di fax 081 Email_1
5428378.
APPELLANTI
E
in persona del legale TRoparte_3
rapp.te pro – tempore, con sede in alla Piazza Salimbeni 3, c.f. CP_3
, elett.te dom.ta, quanto al giudizio di primo grado, in Napoli P.IVA_2
alla Via M. Cervantes 55/5, presso lo Studio dell'avv. Antonio Ferrara, c.f.
, PEC: CodiceFiscale_7 Email_2
APPELLATA - CONTUMACE
E
società a responsabilità limitata unipersonale TRoparte_4
costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in MA, via Piemonte n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00,
intera-mente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di MA , iscritta al n. 35412.6 P.IVA_3 3
dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla ai sensi del CP_5
regolamento del 7 giugno 2017, in persona del rappresentante pro - tempore,
cessionaria dei crediti dalla , a mezzo atto TRoparte_3
di cessione pubblicato sulla GURI Parte Seconda, n. 151 del 23/12/2017, e per essa, nella sua qualità di procuratrice, la con sede legale in Parte_5
, Via Aldo Moro 13/15, iscritta nel Registro delle Imprese di con CP_3 CP_3
il numero di codice fiscale e partita iva , in forza di procura del P.IVA_4
31.08.2018 autenticata dal Notaio Dott. da MA, Rep. 57298 Persona_1
– Racc. 29003, quest'ultima in persona del suo procuratore speciale Avv.
, giusta procura del 17.09.2018, autenticata dal Notaio CP_6 Per_2
di San Donato Milanese, Rep. 268 Racc. 201, elettivamente
[...]
domiciliata in Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5, presso lo studio dell'avvocato Antonio Ferrara, c.f. , dal quale è CodiceFiscale_7
rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto di intervento. Si
dichiarano, ai fini della ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni nel corso del procedimento (art. 133 c.p.c. così come modificato dall'art. 2 comma
3 lett. A) del DL. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni nella L.
14 maggio 2005 n. 80): a) numero di fax: 081 2520033 b) indirizzo PEC:
Email_2
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, , , Parte_1 CP_1
e , riportandosi integralmente all'atto CP_2 Parte_3 Parte_4
di appello, chiedendone l'integrale accoglimento, ed impugnando l'avversa 4
comparsa di costituzione, nonché le avverse ulteriori difese, chiedendo il rigetto di tutte le istanze e conclusioni rassegnate ex adverso;
concludendo quindi come di seguito indicato:
“a) In accoglimento dell'appello, accogliersi la opposizione proposta,
con declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto notificato il 16/24-2-
2017;
b) Sempre in accoglimento dell'appello e della opposizione, previa
declaratoria di imputazione della somma versata di € 101.221,00 al contratto
di mutuo del 19-3-2008 rep. 188679, per tutti i motivi esposti, nonché per la
illegittimità e difformità dell' di fatto applicato dalla banca, perché Pt_6
venga dichiarato che la Banca opposta non ha TRoparte_3
diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno degli opponenti per la
somma precettata di € 552.915,62 bensì per la minor somma di € 381.309,59
o in subordine per la minor somma di € 402.770,73, secondo quanto previsto
nella ipotesi sub A) del CTU o di quella diversa somma ritenuta equa;
c) Per la condanna della opposta banca al pagamento delle spese e
compensi di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario, nonché delle spese di CTU”.
Per l'interventrice in persona del legale TRoparte_4
rapp.te pro – tempore, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e,
comunque, rigettare lo stesso, condannando parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 7.9.2020, la Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, ,
[...] Parte_1 Pt_1 5
, e proponevano impugnazione CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1904/2020 con la quale era stata rigettata l'opposizione da essi proposta con citazione del 24.2.2017
avverso l'atto di precetto notificatogli in data 24.1.2017 e 16.2.2017 da parte della in persona del legale rapp.te TRoparte_3
pro – tempore, con il quale, richiamato il contratto di mutuo fondiario,
stipulato in data 19.3.2008, era stato intimato alla società
[...]
nonché ai fideiussori della stessa, il pagamento della Parte_1
somma di € 552.915,62, di cui € 397.607,75 “per residuo capitale
all'1.08.2012” ed € 155.307,87 per “rate scadute e non pagate dal 31.07.2009
al 31.07.2012”, oltre accessori per estinzione anticipata di mutuo e interessi di mora dalle singole scadenze sino al soddisfo, nonché spese.
Con il predetto atto introduttivo i predetti istanti convenivano quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la TRoparte_3
in persona del legale rapp.te pro – tempore, chiedendo, in riforma
[...]
della gravata decisione e per le ragioni ivi meglio indicate, accogliersi le conclusioni sopra riportate.
L'appellata, benché regolarmente citata in data 7.9.2020 a mezzo posta elettronica certificata presso il proprio difensore costituito nel giudizio di primo grado, non si costituiva in giudizio.
Con comparsa del 15.3.2021 interveniva tuttavia in giudizio volontariamente la in persona del legale rapp.te pro TRoparte_4
– tempore - e per essa, quale sua procuratrice, la in persona Parte_5
del legale rapp.te pro tempore - la quale rappresentava di essere l'attuale titolare del credito in contestazione, e ciò quale cessionaria del medesimo da 6
parte della in forza del contratto di TRoparte_3
cessione di crediti stipulato in data 20.12.2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 del-la legge n. 130
del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n.151 del 23.12.2017.
La stessa eccepiva improcedibilità dell'appello, essendo lo stesso, a suo dire, assolutamente generico nell'esposizione dei relativi motivi. sottesi al gravame;
contestava inoltre i motivi posti a sostegno dell'impugnazione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
All'udienza del 2.10.2024, a seguito di anticipazione dell'udienza originariamente fissata, ed all'esito della trattazione nelle modalità previste dall'art.127ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico di note scritte,
precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, non TRoparte_3
costituitasi in giudizio pur essendo stato alla stessa regolarmente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio in data 7.9.2020, presso l'indirizzo
PEC del suo difensore costituito nel giudizio di primo grado.
Sempre in limine litis, va affermata l'ammissibilità dell'intervento nel presente grado di giudizio della in persona del legale TRoparte_4
rapp.te pro – tempore, quale attuale titolare del credito azionato - peraltro non contestata da parte appellante - in quanto cessionaria del medesimo da parte 7
della in forza del contratto di cessione TRoparte_3
di crediti stipulato in data 20.12.2017, di cui all'avviso di cessione (in atti allegato in copia) pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4
della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n.151 del 23-12-2017.
Peraltro, con allegata procura del 31.08.2018 autenticata dal Notaio
Dott. da MA, Rep. 57298 – Racc. 29003, la predetta Persona_1
cessionaria ha conferito alla mandato per TRoparte_4 Parte_5
la gestione ed il recupero di un pacchetto di crediti, tra i quali il credito di cui al presente giudizio
Va ancora, sempre in rito, disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'interventrice.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del 8
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che il primo Giudice avrebbe erroneamente disatteso la eccezione di nullità
dell'opposto atto di precetto per indeterminatezza della somma intimata, e ciò
anche in virtù di pagamenti medio tempore eseguiti da essi opponenti.
A loro dire, infatti, dalla lettura del precetto opposto non sarebbe stato possibile comprendere con certezza quale fosse la somma oggetto di intimazione, né le modalità di relativa determinazione, come pure gli interessi per presunte rate scadute e non pagate dal 31.7.2009 al 31.7.2012.
La relazione di CTU aveva inoltre pienamente confermato, sia pure nella ipotesi sub A) ivi contenuta non presa ingiustificatamente nella minima considerazione dal Tribunale, che il credito della banca non corrispondeva in ogni caso a quanto precettato.
Orbene, al fine di ben comprendere i termini della questione oggetto di giudizio va ricordato che il credito originariamente azionato in via esecutiva dalla nasceva dal saldo debitore del TRoparte_3
contratto di mutuo di credito fondiario del 19.03.2008, rep.188679 (in atti allegato), stipulato per Notaio Dr. di Caserta;
con Persona_3
riferimento a tale atto, al fine di garantire tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria si erano costituiti Parte_1
fideiussori - in solido tra loro - i Sig.ri , , Parte_1 CP_1 CP_2
e .
[...] Parte_3 Parte_4
Essendo la detta mutuataria risultata inadempiente in relazione al pagamento dell'obbligazione contratta a partire dal 30.06.2009, quest'ultima, 9
oltre ai predetti fideiussori, si erano riconosciuti debitori per la complessiva somma di € 552.915,62, di cui € 397.607,75 per residuo capitale alla rata n.
52 del piano di ammortamento, ed ulteriori € 155.307,87 per rate scadute e non pagate (v. atto di riconoscimento di debito del 29.7.2015, in atti allegato).
Successivamente, con atto del 4.8.2015 per Notaio , Rep. Per_4
3.984, sempre allegato in copia dall'interventrice, la società mutuataria ed i garanti si erano dichiarati debitori nei confronti della Banca per ulteriori €
257.185,07, e ciò per i seguenti rapporti di conto corrente: a) anticipi
E926544326409, per € 50.658,70, b) anticipi E9265/5250599, per €
51.884,39, c) c/ordinario E9265/3647, per € 154.641,98.
Ciò posto, l'atto di precetto oggetto di opposizione - notificato in data
24.1.2017 - riguarda appunto esclusivamente il menzionato contratto di mutuo e gli importi di € 155.307,87 per rate scadute e non pagate dal 31.7.2009 al
31.7.2012, nonché di € 397.607,75 per residuo capitale all'1.8.2012, per un totale appunto di € 552.915,62, come indicato nell'atto di riconoscimento del debito sopra richiamato, oltre accessori ed interessi.
Correttamente pertanto il primo giudice ha richiamato l'insegnamento oramai costante della Suprema Corte (v., in epoca recente, Cassazione civile ,
sez. III , 18/03/2022 , n. 8906), secondo il quale “L'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'
art. 480, comma 1, c.p.c. , non richiede, quale requisito formale a pena di
nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo
esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo
matematico seguiti per determinarla”.
Quanto ai pagamenti che si assumono essere stati medio tempore 10
eseguiti, peraltro del tutto genericamente menzionati, il primo giudice ha chiaramente affrontato la relativa eccezione, ritenendo la stessa infondata,
sulla base delle seguenti considerazioni:
“Va a questo punto esaminata la doglianza di cui al punto 2), secondo
cui la somma intimata nel precetto sarebbe errata, perché non avrebbe
detratto i versamenti, effettuati dalla società, ammontanti a complessivi Euro
101.221,00.
Occorre premettere in fatto:
* che, come dichiarato dall'opponente e non contestato dalla CP_3
con atto del 22-29.10.2013 venne sottoscritto un accordo tra di essi per il
pagamento rateale dei crediti, vantati dall'istituto di credito sulla base del
contratto di mutuo per cui è causa e di alcuni rapporti di conto corrente, non
oggetto di causa;
*che la società opponente provvedeva al versamento con assegno
circolare, della somma di Euro 50.000,00;
*che a seguito di proposta transattiva della in data 25 giugno CP_3
2015, la società e i signori , , Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_2
hanno sottoscritto:
[...] Parte_3
1) una scrittura privata, recante la data del 29 luglio 2015, con i quali
gli stessi si sono riconosciuti debitori della per la complessiva somma CP_3
di € 552.915,62 per saldo debitore del contratto di mutuo del 19.03.2008 e
per la precisione:
- € 397.607,75 per residuo capitale alla rata n. 52 del piano di
ammortamento;
- € 155.307,87 per rate scadute e non pagate;
11
2) un atto notarile, recante la data del 29 luglio 2015, con i quali gli
stessi e si sono riconosciuti debitori della per la Parte_4 CP_3
complessiva somma di € 257.185,07 per i seguenti rapporti di conto corrente:
- anticipi E926544326409 per € 50.658,70; - anticipi E9265/5250599
per € 51.884,39; - c/ordinario E9265/3647 per € 154.641,98.
*che, a garanzia del credito di cui al punto 2 con atto del 29/07/2015
per Notaio rep.
3.985 i sig.ri e Per_4 Parte_1 Parte_4
costituivano ipoteca volontaria su due immobili di loro proprietà;
*che con bonifici a partire dal 23.06.2015 la società versava alla
Euro 51.221,00. CP_3
Tanto premesso in fatto, l'odierna opponente ha sostenuto che i
versamenti per complessivi Euro 101.22,00, erano stati effettuati in
esecuzione dell'accordo transattivo del 25-6-2015, intercorso tra le parti ed
erano tutti posteriori alla detta ricognizione, con la conseguenza che
avrebbero dovuto essere detratti dall'importo precettato (cfr. memoria ex
183, comma 6 n. 2 cpc depositata il 12.10.2017).
TR ha invece sostenuto di avere inteso imputare la somma di €
101.221,00 ai rapporti di conto corrente ex art. 1193 c.c., che consente
l'imputazione al credito meno garantito (la norma, infatti, recita che: "Chi ha
più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare,
quando paga, quale debito intende soddisfare In mancanza di tale
dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più
debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al
più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico").
Rileva il Tribunale che l'argomento dell'opponente non è condivisibile 12
sicuramente con riferimento al versamento dei primi Euro 50.000,00, atteso
che, per quanto riferito dallo stesso nell'atto di opposizione ed emerge dalla
documentazione prodotta (si veda doc. n. 4 dell'indice dell'opponente), la
somma venne corrisposta con assegno circolare del 28.10.2013 in esecuzione
del primo accordo del 22.10.2013 e, quindi, sicuramente prima dell'atto del
2015, in cui la società riconosceva l'importo del debito nella misura ivi
specificamente indicata, senza alcun riferimento a pagamenti parziali
effettuati (cfr.. al riguardo Cass n. 2291/1979).
Per quanto concerne il pagamento dell'ulteriore somma di Euro
50.221,00, ad avviso di questo giudicante dovranno essere applicati i principi
generali vigenti in tema di imputazione di pagamenti.
Com'è noto, la questione della imputazione del pagamento regola
l'ipotesi di pluralità di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi
(Cass. n. 2813/94; Cass. n. 12938/93). La facoltà di imputare il pagamento
ad uno fra più debiti va esercitata e si consuma all'atto del pagamento e una
successiva dichiarazione del debitore è giuridicamente inefficace senza
l'adesione del creditore (Cass. n. 6605/88; Cass. nn. 6278/88 e 5650/88).
Alla stregua del principio di diritto, enunziato dalla giurisprudenza,
pertanto, l'imputazione andava fatta dalla debitrice all'atto di pagamento,
sicché non è idonea a tal fine una imputazione successiva, qual è quella che
Part la dichiara di avere effettuato nell'atto di opposizione a precetto.
Va peraltro evidenziato che le stesse parti, nell'accordo transattivo
costituente il presupposto del successivo atto ricognitivo, convenivano
espressamente che:
-“in caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento nei termini 13
sopra indicati, ovvero nel caso di sottoposizione a fallimento o concordato
preventivo della società il presente accordo si intende automaticamente
risolto”;
-“in tal caso i pagamenti parziali effettuati saranno imputati ex lege e
considerati a deconto dell'originario credito della che si terrà libera CP_3
di agire nei confronti di tutti gli obbligati per il recupero coattivo del residuo
credito”.
Ciò posto, applicando i principi di carattere generale, richiamati
anche dall'accordo transattivo, si ritiene che il pagamento della somma in
questione debba essere imputato al credito relativo ai rapporti di conto
corrente, piuttosto che al contratto di mutuo, atteso che quest'ultimo, quale
mutuo fondiario, risulta essere maggiormente garantito rispetto al primo, pur
assistito da ipoteca volontaria e considerato che quest'ultima è stata iscritta
successivamente rispetto alla ipoteca costituita a garanzia del mutuo in
oggetto”.
Sul punto va innanzitutto chiarito che gli appellanti, con apposito motivo di gravame, hanno censurato l'imputazione di pagamento dell'importo di € 50.221,00 al debito nascente dai rapporti di conto corrente, ritenendo lo stesso ugualmente garantito da ipoteca, rispetto al mutuo fondiario, ma meno oneroso di quest'ultimo.
Gli stessi hanno tuttavia omesso di criticare il ragionamento del
Tribunale, secondo il quale il debito nascente dal mutuo fondiario sarebbe maggiormente garantito rispetto a quello derivante dai rapporti di conto corrente, sia pure assistito da ipoteca volontaria - con conseguente inapplicabilità del criterio di imputazione normativo successivo ,collegato alla 14
maggiore onerosità del debito - considerato peraltro che la predetta ipoteca volontaria era stata iscritta successivamente rispetto a quella costituita a garanzia del mutuo in oggetto.
Non avendo pertanto gli appellanti sottoposto a critica motivata tale conclusione, la censura appare sotto tale profilo inammissibile.
Quanto invece al pagamento di € 50.000,00 effettuato con assegno circolare del 28.10.2013, come peraltro chiaramente previsto nel primo accordo transattivo raggiunto tra le parti in data 22/29.10.2013 (come richiamato dagli stessi opponenti nell'originario atto introduttivo), appare del tutto incomprensibile l'assunto di parte appellante secondo il quale lo stesso andrebbe imputato a scomputo dell'importo che, invece, nel successivo atto di riconoscimento del debito nascente dal rapporto di mutuo del 29.7.2015,
veniva riconosciuto nell'esatto importo oggetto poi del precetto, senza alcun riferimento ad eventuali pagamenti in acconto pregressi, come appunto precisato dal primo giudice.
Anche in questo caso, pertanto, la censura di parte appellante appare infondata.
Infine, gli appellanti censurano la gravata decisione ritenendo ancora che il Tribunale avrebbe male interpretato l'espletata c.t.u., ritenendo erroneamente valido l'ISC-TAEG di fatto applicato dalla banca.
Ed invero, gli originari opponenti avevano infatti eccepito, sin dall'atto di opposizione, e successivamente precisato e documentato nella prima memoria istruttoria, l'avvenuta indicazione nel contratto di mutuo di un ISC
–TAEG (indicatore sintetico di costo, da intendersi quale costo complessivo della operazione finanziaria in termini percentuali) difforme da quello 15
applicato, come comprovato dalla perizia di parte, regolarmente depositata,
dalla quale emergeva che l'opposta aveva indicato in contratto un ISC pari al
6,11%, avendo invece effettivamente applicato quello del 6,71%.
Pertanto, dalla predetta perizia - e dalla successiva integrazione depositata in sede di seconda memoria istruttoria - emergeva che gli interessi dovuti ammontavano non ad € 115.748,20, come precettato, ma bensì ad €
62.221,60 (come precisato nella prima memoria istruttoria), per cui dalla somma precettata andava detratta la somma di € 70.385,03 (comprensiva degli ulteriori interessi non dovuti in virtù della polizza assicurativa n. 063683535 ,
regolarmente prodotta in sede di memorie istruttorie).
Il Tribunale, invece, a dire degli appellanti, era giunto a conclusioni del tutto illogiche, contrastanti con le risultanze della stessa CTU, e ciò sulla base della motivazione di seguito indicata:
“Col motivo di opposizione sub 5) la ha dedotto che Parte_1
nella determinazione dell'ISC contrattuale (pari al TAEG) non era stato
tenuto conto delle spese aggiuntive e, in particolare, delle spese della polizza
assicurativa, sostenute dai contraenti.
Si osserva in diritto che, come statuito dalla S.C. “Ai fini della
valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono
essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per
ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4,
c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla
concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere
dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di
contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.” (Cass. 16
civ., sez. I, 05 Aprile 2017, n. 8806).
Orbene, nella fattispecie, come accertato dall'ausiliare tecnico:
- nel contratto è stato precisato un ISC di 6,11%
Par
- non sono stati conteggiati nell' gli ulteriori costi connessi al
contratto, vale a dire le spese di istruttoria (pari ad € 1.000,00), quelle di
incasso rata (€ 2,50 per ciascuna rata) e la polizza assicurativa (Euro
351,50);
- includendo gli oneri da contratto l'ISC risulta essere pari al 6,23%
e, pertanto, maggiore da quello pattuito.
Tale circostanza, tuttavia, non riveste alcuna incidenza sulla validità
del contratto in esame.
E invero l'ISC pari al 6,23% (comprensivo degli oneri connessi al
contratto) non supera il tasso soglia pari al 9,12%.
In secondo luogo l' erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta
la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117
TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle
suddette disposizioni normative. Nel caso in esame, tassi e costi del mutuo
sono chiaramente e specificamente pattuiti per iscritto e non vi è applicazione
di condizioni diverse da quelle pubblicizzate. L'indicatore sintetico di costo
non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione, ma rappresenta un
dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L'erronea indicazione di tale dato
non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono,
ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti (in tal senso
Tribunale Pescara, Sent., 28/03/2019; Trib. Verbania 396/2016).
Il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto 17
un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo
scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del
credito, prima di accedervi.
Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una
maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea
rappresentazione del suo costo complessivo. Ebbene, mentre per i tassi ed i
prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, sesto
comma, TUB, ai sensi della quale "sono nulle e si considerano non apposte le
clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di
interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che
prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che
non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di
cui all'art. 125bis TUB, la quale tuttavia, è specificamente circoscritta alla
clientela consumatrice, così come del resto ne è esclusa - avuto riguardo
anche alle altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB, in materia di
trasparenza nel credito al consumo -l'applicazione ai contratti relativi "ai
finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di
proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero
all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento" art. 122, primo
comma, lett. e), TUB.
Alla luce di quanto precede, dunque, deriva che la norma de qua
risulta nel concreto inapplicabile, potendosi presumere una destinazione del
mutuo fondiario de quo ai fini che escludono l'applicazione dell'art. 125bis 18
cit.
Ne deriva l'infondatezza del motivo di cui al punto 3), con cui
l'opponente si duole che nell'esecuzione del contratto di mutuo sia stato
applicato un ISC diverso e superiore da quello pattuito”.
Orbene, la critica di tale motivazione da parte degli appellanti appare del tutto generica, e fondata sul semplice assunto che, pur esistendo alcuni precedenti giurisprudenziali che conforterebbero le conclusioni del Tribunale,
esisterebbero anche alcune pronunce di segno diverso.
Osserva la Corte che, allo stato, sul punto è in ogni caso recentemente intervenuta la Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. III, 03/07/2024,
n.18235), secondo la quale “L'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto
tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo
complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi
ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo
117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé,
non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla
sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Appare quindi privo di fondamento l'assunto di parte appellante secondo il quale l'indicazione di un TAEG/ISC superiore a quello convenuto avrebbe nella specie dovuto comportare l'applicazione dell'ipotesi A) prevista dal nominato c.t.u. nella propria relazione e, quindi, una riduzione della somma precettata. 19
Sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza dei motivi di gravame, l'impugnazione proposta va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata sentenza.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio seguono la totale soccombenza delle parti appellanti, in solido tra loro, e si liquidano di ufficio in favore dell'interventrice in persona del TRoparte_4
legale rapp.te pro - tempore,come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore del credito in contestazione, come dichiarato all'atto della iscrizione a ruolo (da €
52.001,00 ad € 260.001,00) nonché tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Nulla va disposto quanto all'appellata vittoriosa
[...]
., in persona del legale rapp.te pro – tempore, rimasta TRoparte_3
contumace nel presente grado di giudizio.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte delle parti appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 20
rapp.te pro – tempore, , , Parte_1 CP_1 CP_2 Pt_3
e , con citazione del 7.9.2020, nei confronti della
[...] Parte_4 [...]
in persona del legale rapp.te pro - tempore TRoparte_3
- con l'intervento della in persona del legale rapp.te TRoparte_4
pro - tempore - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1904/2020 del
21.2.2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna gli appellanti in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, , Parte_1 CP_1
, e , in solido tra loro, al
[...] CP_2 Parte_3 Parte_4
pagamento di spese e competenze relative al presente grado di giudizio in favore della in persona del legale rapp.te TRoparte_4
pro - tempore, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3) Dà atto della sussistenza della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte delle menzionate parti appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo