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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/07/2024, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 3831/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 3831/2022 promossa da:
, successore a titolo Controparte_1
universale di , ai sensi dell'art. 1, D.L. Controparte_2
193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in
G.U. 282 del 2/12/2016, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, - P. Iva e
CF nella persona del signor , procuratore in P.IVA_1 Controparte_3
virtù dei poteri conferiti giusta procura speciale autenticata per atto Notaio repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del Parte_1
28/04/2022, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Francesca Carmela Verdoliva, CF C.F._1
pagina 1 di 16 dell'Ordine di Nocera Inferiore, e presso la stessa el.te dom.ta in Scafati, alla via Trieste n° 202
-
APPELLANTE
nei confronti di
C.F.: nato a [...] Controparte_4 C.F._2
Annunziata, il 08/09/1973, residente ivi, alla via Via Quattro Novembre n.17, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Michele Bruno Carbone (C.F.:
), con studio in Terzigno, alla via Giordano, n.103 pec C.F._3
indirizzo estratto da Email_1 [...]
e dall'avv. Luigi Carbone (C.F.: Controparte_5
, con studio in Terzigno, alla via Giordano, n.105, C.F._4
- indirizzo estratto da reginde - Registro Email_2
Generale degli Indirizzi Elettronici, el.te domiciliati in Terzigno, alla via
Giordano, n.105, presso l'avv. Luigi Carbone
- APPELLATO contumace
e
(C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge C.F._5
pagina 2 di 16 (fax 081/4979313, posta certificata: Email_3
servizio polisweb: ADS80030620639)
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2337/2023, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava l' e l' Controparte_4 Controparte_7 [...]
a comparire innanzi al Giudice di Pace di Torre Controparte_6
Annunziata, onde ottenere l'annullamento dell'estratto ruolo
07120130070693853000 - € 588,04 – ruolo 20130001284, relativo a credito facente capo all' per multe, ammende, Controparte_6
sanzioni amministrative e spese. Rilevava la mancata notifica della cartella e degli atti prodromici, ed eccepiva la prescrizione dei crediti. Si costituiva l' eccependo la corretta notifica della cartella esattoriale, e dunque CP_8
l'infondatezza della lamentata prescrizione della pretesa esattoriale. Il
Giudice di Pace accoglieva la domanda avanzata in primo grado, dichiarando la prescrizione dei crediti e condannando l'odierna appellante alle spese.
pagina 3 di 16 Proponeva appello per i seguenti motivi: 1) Difetto di CP_8
giurisdizione del giudice ordinario;
2) Inammissibilità' dell' opposizione ad estratto di ruolo stante la regolare notifica della cartella - Incompetenza del giudice adito, tardività, irritualità dell'opposizione avverso vizi formali della cartella;
3) Infondatezza eccezione di prescrizione;
4) Infondatezza delle richieste di esibizione di originali e/o copie della cartella esattoriale e degli atti successivi avanzate in primo grado;
5) Legittima difesa in giudizio tramite avvocati del libero foro. Chiedeva pertanto: “Voglia l'Onorevole
Tribunale, in accoglimento dell'appello, revocare, annullare, riformare la impugnata sentenza e per l'effetto, in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
dichiarare inammissibile l'opposizione spiegata in primo grado, con ogni conseguenza di legge;
in via gradata, nel merito, riformare la sentenza in punto di prescrizione, dichiarando validi ed efficaci i crediti, con ogni conseguenza di legge;
riformare l'impugnata sentenza in ordine al regime delle spese di lite ingiustamente poste a carico dell'Agente della Riscossione;
rigettare ogni avversa doglianza;
con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, da porsi a carico dell'appellato. ”. Si costituiva l' (ente Controparte_6
impositore contumace in primo grado) la quale aderendo alle difese dell'appellante così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: accogliere
l'appello dell' ; condannare l'appellata controparte al pagamento delle CP_8
spese di lite”. Rimaneva contumace il pur ritualmente citato. CP_4
L'appello merita accoglimento con riferimento al profilo della omessa declaratoria da parte del primo giudice dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo avanzata in primo grado per carenza di interesse.
pagina 4 di 16 Infondato il motivo di gravame con cui l'appellante lamenta l'omessa declaratoria del difetto di giurisdizione: invero, la cartella di pagamento sottesa al ruolo impugnato dal non aveva ad oggetto un credito di CP_4
natura tributaria, bensì una sanzione amministrativa comminata dall' Controparte_6
Secondo pacifica giurisprudenza infatti "la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto con la conseguenza che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'articolo 102, secondo comma, della Costituzione"; ( in questo senso Corte Costituzionale, sentenza n. 141/2009; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1864/2011).
In sostanza, come si evince anche dalla sentenza da ultimo indicato, e poiché
l'ambito della giurisdizione tributaria è delimitato dall'articolo 2 del Dlgs
546/1992, occorre verificare caso per caso la natura del credito cui si riferisce la pretesa portata all'attenzione del giudice, con il conseguente radicamento della giurisdizione speciale tributaria solo ove il rapporto presupposto abbia, per l'appunto, natura “tributaria”.
Si evidenzia, perciò, che la cartella di pagamento è uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, e non possiede alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l'obbligazione è stata enunciata.
Dunque, nel caso di specie è la cartella de quo stata giustamente impugnata dinanzi al giudice ordinario stante la natura non tributaria del credito da cui promana.
Come già detto, il presente appello merita accoglimento stante la fondatezza del motivo di doglianza sulla inimpugnabilità dell'estratto di ruolo.
pagina 5 di 16 Giova premettere che l'azione esperita dal andava e va più CP_4
correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta
(diversa) qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del
6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un CP_8
idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL
21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della S.C.. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere pagina 6 di 16 ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una
(inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992,
pagina 7 di 16 in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione sarebbe valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai punti sub
1,2 e 3 v. Cass. Civ. n. 22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente Cass. Civ.
27799/2018, ma anche Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di
pagina 8 di 16 riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”). Analoghi principi sono stati espressi da Cass n. 6034/2017 secondo cui “…difetta
l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel
2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. Civ…”.
Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
pagina 9 di 16 In effetti, il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n.
602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Più specificamente, come innanzi sopra specificato, il Legislatore ha limitato l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui la cartella sia invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Da ciò ne deriva, dunque, che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita nell'ipotesi di invalida notifica della cartella e solo in presenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
in presenza di un pignoramento ex art. 48-bis dpr 602/73; nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di detta prova, che incombe esclusivamente sul debitore, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
pagina 10 di 16 Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti
(tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n.
113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. Tutto ciò considerato, le Sezioni unite enunciano il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l.
21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa, nell'atto di introduzione del giudizio in primo grado il ha negato l'esistenza CP_4
della notifica della cartella, non potendo dunque che dedursi l'asserita pagina 11 di 16 prescrizione in un momento precedente (a quella della notifica della cartella): la fattispecie oggetto di giudizio appare pertanto riconducibile a quella di cui al n. 1 dell'elenco sopra riportato.
Ma in ogni caso, per quanto dinanzi argomentato, le ipotesi sopra delineate sono accomunate sul piano della necessaria allegazione dell'interesse ad agire. Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 nella ipotesi in cui sia mancata o sia invalida la notifica della cartella. È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene la citata Cass., Sez. Un., n. 26283/2022.
Infatti, di recente la S.C. di Cassazione a SS.UU. ha ritenuto pacificamente applicabile la richiamata novella anche ai giudizi pendenti osservando che “... La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché' incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che
è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione…. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni “avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”),
pagina 12 di 16 riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati
e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”. (Corte di
Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022).
Pur tuttavia, già prima dell'entrata in vigore della novella citata, la giurisprudenza dominante era incline nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa e comunque solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr.
Cass. 13.10.2016, n. 20618; Cass. 9.3.2017, n. 6034).
Nello specifico, “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del Giudice” (Cass.
13.10.2016, n. 20618). In tale prospettiva, precisa la S.C. “nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”.
Osserva la S.C. che tale interpretazione “non si pone in contrasto con quanto
pagina 13 di 16 recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.
19704 del 2015…”.
Ciò posto, nella fattispecie che occupa, sebbene non abbia CP_6
dimostrato di aver correttamente notificato la cartella (ed il contribuente ne aveva prospettato l'assenza), pur prescindendo dall'applicabilità o meno della novella legislativa (applicabile laddove si abbia riguardo ai fini della valutazione di ammissibilità dell'azione alla prospettazione della domanda, non applicabile se si tiene conto dello sviluppo concreto del processo nel quale è stata fornita la prova della intervenuta notifica), l'appellato ha omesso di allegare il pregiudizio derivantegli dalla sussistenza di un carico esattoriale in suo danno sul ruolo, dovendone conseguire la declaratoria della inammissibilità dell'azione proposta.
Insufficiente ad avviso del giudicante la prospettata rilevanza del previo inoltro della istanza di sgravio accompagnato dal silenzio del concessionario, in assenza di allegazioni specifiche circa le ragioni per le quali la presenza di una pendenza debitoria a carico dell'odierno appellato poteva costituire un pregiudizio per lo stesso tale da giustificare l'anticipazione dell'azione di accertamento rispetto alla eventuale iniziativa pre esecutiva o esecutiva del riscossore. Nondimeno la documentata presentazione della istanza di sgravio unitamente al silenzio sulla stessa del concessionario possono costituire ragioni valevoli in uno a quelle di seguito esplicitate per la compensazione delle spese di lite.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pagina 14 di 16 impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse ed in ogni caso non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per la ipotesi di inesistente o invalida notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 15 di 16 1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'azione esperita dal CP_4
avverso la cartella n. 07120130070693853000 - € 588,04 – ruolo
20130001284;
2) Compensa le spese di entrambi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 10.07.2024
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 16 di 16