Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 04.04.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ricci Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. A. Andriulli Resistente
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.10.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal Ctu nominato. Costui aveva riconosciuto solo un grado di invalidità pari al 67% senza riconoscere la sussistenza dei presupposti per il godimento dell'assegno di invalidità civile. Il ricorrente, pertanto, agiva per ottenere il riconoscimento di una percentuale invalidante in misura pari o superiore al 74%.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio.
Le critiche mosse si risolvono in una diversa e opposta valutazione delle conclusioni cui è giunto il Ctu, non fondate su elementi tali da richiedere un rinnovo dell'accertamento. Il Ctu, sulla base della documentazione prodotta e dell'esame obiettivo della ricorrente ha chiarito che essa è affetta da “artrite reumatoide, poliartrosi, esiti di tiroidectomia per gozzo e sindrome ansioso-depressiva”. La
Il Ctu, già in sede di risposta alle osservazioni, con motivazioni che si ritiene di condividere in questa sede, chiariva che: la sindrome depressiva non era adeguatamente documentata in atti, essendo prodotta unicamente documentazione di natura psicologica e non psichiatrica, come tale inidonea ai fini di una diagnosi in termini di patologia dell'apparato psichico;
la patologia ortopedica non era suffragata da RMN del rachide che documentasse la condizione denunciata e, comunque, non comportava anchilosi totale del rachide tale da dar luogo al riconoscimento di maggiore percentuale invalidante;
infine, non essendo la ricorrente in età fertile, non poteva riconoscersi il cod. 6603 con percentuale 25% relativo ad isterectomia totale in età fertile.
Sotto tale specifico profilo si condivide la valutazione della menomazione effettuata all'attualità, essendo irrilevante che l'isterectomia totale sia stata effettuata nel
2008, allorquando la ricorrente era in età fertile. Difatti, alla data della domanda amministrativa (giugno 2023), momento in cui si cristallizza la situazione fattuale al netto di successivi aggravamenti, la ricorrente aveva 60 anni e non era già più in età fertile, condividendosi sul punto le motivazioni fornite dal Ctu in sede di osservazioni.
Pertanto, non vi sono i presupposti per disporre il rinnovo della Ctu o l'acquisizione di chiarimenti.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta.
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta l'opposizione
2. Compensa le spese 3. Spese di ctu della fase di a.t.p., liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
Taranto 04.04.2025 Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli