Sentenza 6 novembre 1975
Massime • 3
La sentenza che, pronunciando la risoluzione per inadempimento di un contratto, condanni una parte alla restituzione di una somma di denaro, versatale dall'altro contraente in esecuzione del contratto, da diritto a quest'ultimo alla corresponsione degli interessi legali sulla somma stessa dalla data del versamento; tale diritto costituisce un effetto naturale della sentenza medesima, in considerazione dell'efficacia retroattiva inter partes della risoluzione del contratto e dell'eliminazione delle conseguenze derivanti dall'esecuzione totale o parziale dello stesso, e non richiede, pertanto, una espressa statuizione, ancorche il creditore abbia formalmente richiesto il pagamento degli interessi in questione. ( V 756/72, mass n 356907; 1803/70, mass n 347777).*
A norma dell'art 178 sesto e settimo comma cod proc civ, il collegio, a seguito di reclamo avverso ordinanza istruttoria negativa dell'ammissione di mezzi di prova, puo limitarsi a rimettere le parti davanti al giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni anche di merito, e cosi ritenere implicitamente esaurita l'attivita istruttoria, ferma restando la facolta di riesaminare, con la decisione finale, le istanze di ammissione di prove, che le parti ripropongano con le conclusioni. ( V 2259/70, mass n 348422).*
L'apprezzamento sull'eccessivita dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, nonche sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non e censurabile in Sede di legittimita, ove correttamente fondato, a norma dell'art 1384 cod civ, sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento, con riguardo all'effettiva incidenza dell'inadempimento. ( V 1389/74, mass n 369471; 2029/72, mass n 359174).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/11/1975, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1975 |
Testo completo
A norma dell'art 178 sesto e settimo comma cod proc civ, il collegio, a seguito di reclamo avverso ordinanza istruttoria negativa dell'ammissione di mezzi di prova, puo limitarsi a rimettere le parti davanti al giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni anche di merito, e cosi ritenere implicitamente esaurita l'attivita istruttoria, ferma restando la facolta di riesaminare, con la decisione finale, le istanze di ammissione di prove, che le parti ripropongano con le conclusioni. ( V 2259/70, mass n 348422).*