TRIB
Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/10/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:
- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott. Lucio Munaro Giudice
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 225-1/2024 R.G. P.U. promossa da n sede Pt_1
RICORRENTE nei confronti di quale titolare dell'impresa individuale Impakt di Variba Soraie, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Muzzupappa
RESISTENTE
***
Il Tribunale, letto il ricorso proposto dal P.M. in sede per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di , quale titolare dell'impresa individuale Impakt di Variba CP_1
Soraie, udita la relazione del giudice relatore, esaminati gli atti e le informazioni acquisite, ritenuta la validità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo ubicata in Casale Sul
Sile (Tv) la sede principale della resistente;
ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs. n.
14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi CCII) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto che
la convenuta sia un imprenditore commerciale;
che la stessa, pur costituitasi in giudizio, non abbia assolto all'onere, su di sé gravante, di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, perché:
- le deduzioni svolte riguardano soltanto l'entità dei ricavi e dell'esposizione debitoria e non anche l'attivo patrimoniale;
- peraltro quelle relative all'esposizione debitoria sono infondate, risultando debiti tributari per oltre 950.000,00 euro (dei quali solo taluni sono oggetto del giudizio tributario in corso); ritenuto inoltre che sussista lo stato di insolvenza della società resistente, quale
Contr desumibile dalla consistente esposizione debitoria nei confronti dell' e dal fatto che l'impresa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 31.10.2023; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di titolare della CP_1 cessata impresa “IMPACKT di VARIBA Soraie”, c.f. p. iva C.F._1
con sede in Casale Sul Sile (TV) via Torre n. 41; P.IVA_1
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 18 febbraio 2025 ore 10:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Treviso, 17 ottobre 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Clarice Di Tullio dott. Bruno Casciarri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:
- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott. Lucio Munaro Giudice
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 225-1/2024 R.G. P.U. promossa da n sede Pt_1
RICORRENTE nei confronti di quale titolare dell'impresa individuale Impakt di Variba Soraie, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Muzzupappa
RESISTENTE
***
Il Tribunale, letto il ricorso proposto dal P.M. in sede per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di , quale titolare dell'impresa individuale Impakt di Variba CP_1
Soraie, udita la relazione del giudice relatore, esaminati gli atti e le informazioni acquisite, ritenuta la validità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo ubicata in Casale Sul
Sile (Tv) la sede principale della resistente;
ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs. n.
14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi CCII) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto che
la convenuta sia un imprenditore commerciale;
che la stessa, pur costituitasi in giudizio, non abbia assolto all'onere, su di sé gravante, di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, perché:
- le deduzioni svolte riguardano soltanto l'entità dei ricavi e dell'esposizione debitoria e non anche l'attivo patrimoniale;
- peraltro quelle relative all'esposizione debitoria sono infondate, risultando debiti tributari per oltre 950.000,00 euro (dei quali solo taluni sono oggetto del giudizio tributario in corso); ritenuto inoltre che sussista lo stato di insolvenza della società resistente, quale
Contr desumibile dalla consistente esposizione debitoria nei confronti dell' e dal fatto che l'impresa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 31.10.2023; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di titolare della CP_1 cessata impresa “IMPACKT di VARIBA Soraie”, c.f. p. iva C.F._1
con sede in Casale Sul Sile (TV) via Torre n. 41; P.IVA_1
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 18 febbraio 2025 ore 10:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Treviso, 17 ottobre 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Clarice Di Tullio dott. Bruno Casciarri