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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Famiglia Persona Minorenni
Composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Gabriele Sordi Consigliere rel.
dott. Alessandra Palattella Consigliere on.
dott. Francesco Marchianò Consigliere on. riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 50941 del ruolo generale v.g. dell'anno 2024 sul reclamo promosso da: nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Katherine Fernanda Solorzano Sarmiento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 55; reclamante con la partecipazione del Procuratore Generale in sede;
oggetto: reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Roma reso nel proc. rg n. 1094/2023 depositato il 10.6.2024 e comunicato in pari data – art 31 d.lgs n. 286/1998.
_ _ _
Con il decreto reclamato il Tribunale per i minorenni di Roma ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla sua permanenza in Italia avanzata dalla sig.ra Parte_1 cittadina colombiana, ai sensi dell'art 31 del d.lgs n. 286/98 nell'interesse dei suoi figli
(nato in [...] il [...]), divenuto maggiorenne nelle Persona_1
more del primo grado di giudizio, e (nato in [...] il Persona_2
21.8.2008).
In detto provvedimento impugnato il Tribunale, operati richiami a precedenti interpretativi della norma da parte della Suprema Corte, ha motivato il diniego in quanto la ricorrente non aveva indicato nel ricorso la data dell'effettivo ingresso in Italia del minore né aveva prodotto, nonostante la richiesta rivoltale, la documentazione comprovante l'iscrizione
1 scolastica del ragazzo, profili che avevano dunque impedito allo stesso Tribunale di accertare l'effettivo radicamento sociale del minore
La parte reclamante ha dedotto con il suo atto d'impugnazione che il ricorso introduttivo era manchevole della documentazione richiesta dal Tribunale poiché, all'epoca dei fatti, la scuola non aveva rilasciato alcuna valutazione per i suoi due figli essendo questi ultimi sprovvisti del permesso di soggiorno. Lamentava, inoltre, che era mancata una relazione valutativa in concreto da parte del Servizio sociale;
con il suo provvedimento di rigetto il
Tribunale aveva esposto i figli ad un sicuro e grave danno derivante dal loro conseguente sradicamento dal territorio nazionale ove essi si erano ambientati.
Il Sostituto Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi alla parte reclamante nonché relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti in merito alla condizione del minore ed ai componenti del nucleo familiare.
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Il reclamo merita accoglimento.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sent. N. 21799/2010 ha definito il contrasto giurisprudenziale manifestatosi nel dar concreta applicazione al disposto dell'art 31 co. 3° del d.lgs n. 286/98 offrendo le indicazioni necessarie a superare sia l'orientamento più restrittivo, che riconosceva gli estremi di eccezionalità per il rilascio dell'autorizzazione al familiare solo in presenza di malattia del minore richiedente la sua vicinanza e la permanenza di entrambi sul territorio italiano, sia l'orientamento eccessivamente estensivo che finiva per concederla sul solo presupposto che andasse comunque e sempre evitata la rottura dell'unità familiare.
Ribadita, dunque, la parità di rango costituzionale fra i due valori primari rappresentati dal rispetto della vita familiare del minore (art 28, 29 e 30 Cost) e dall'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere (art 8 co. 2° Convenzione europea) , la Suprema Corte ha chiarito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, dovendo trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da
2 tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.
In linea con tali principi guida, la stessa Corte di Cassazione ha avuto poi occasione di precisare che l'analisi in concreto affidata al giudice di merito non può prescindere dall'apprezzare, per la necessaria tutela del minore, non solo l'intensità della relazione di accudimento assicuratagli dal familiare ma anche l'effettivo suo radicamento, se davvero e consistentemente verificatosi, nel contesto sociale del territorio nazionale (Cass Sez I n.
19433/17; n. 29795/17).
Ebbene, nel nostro caso, tali circostanze appaiono, oggi a distanza di oramai quasi due anni dall'entrata del nucleo sul territorio nazionale, integratesi.
I figli della coppia giunsero in Italia, infatti, nell'aprile dell'anno 2022, la madre già vivendovi da tre anni e, come risulta dalla relazione del Servizio sociale del Municipio X, dimorano in fitto ad Ostia in un alloggio ben tenuto.
Oggi la ricorrente ha potuto altresì integrare la documentazione denunziata mancante dal
Tribunale a dimostrazione della frequentazione dell'istituto alberghiero in Castel Fusano da parte del figlio ancora minorenne . Persona_2
Entrambi i genitori lavorano e risultano esenti da pregiudizi penali.
Deve, pertanto, ritenersi che percepisca oramai solidamente il contesto sociale italiano Per_2
come quello proprio, sicché il suo allontanamento dal territorio nazionale costituirebbe con elevata probabilità fonte di importante pregiudizio per l'equilibrio psico-fisico del minore, esponendolo con certezza a severa sofferenza.
Il reclamo va pertanto accolto e la reclamante può essere autorizzata alla permanenza nel territorio italiano per la durata di due anni a decorrere dalla data del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, autorizza ata il 10.08.1974 a permanere Parte_1 in Italia norma dell'art 31 comma terzo del d.lgs n. 286/98 per un periodo di due anni con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alla reclamante, al Questore di Roma, alla Rappresentanza Consolare della Colombia ed al P.G..
Così deciso in Roma il 18.3.2025.
Il Consigliere est. La Presidente dott. Gabriele Sordi dott.ssa Sofia Rotunno
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