CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 23/07/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 57 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2025, fra:
, Parte_1 domiciliata elettivamente in La Maddalena, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Crapulli, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, APPELLANTE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1 elettivamente in Cagliari, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, APPELLATO Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 626/2025 del Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro, in tema di violazione dell'art. 545 c.p.c.. All'udienza del 23.7.2025 la causa è stata definita mediante lettura del seguente dispositivo OMISSIS
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso Parte_1 l'ordinanza n. 626/2025 del Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro nel contraddittorio con il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, complessivamente liquidate in € 321,00 oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
1 Giorni 5 per la motivazione. Sassari, 23.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
2
, Parte_1 domiciliata elettivamente in La Maddalena, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Crapulli, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, APPELLANTE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1 elettivamente in Cagliari, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, APPELLATO Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 626/2025 del Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro, in tema di violazione dell'art. 545 c.p.c.. All'udienza del 23.7.2025 la causa è stata definita mediante lettura del seguente dispositivo OMISSIS
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso Parte_1 l'ordinanza n. 626/2025 del Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro nel contraddittorio con il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, complessivamente liquidate in € 321,00 oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
1 Giorni 5 per la motivazione. Sassari, 23.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
2