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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente dott.ssa Francesca Caputo - Giudice est. dott. Alessandro Carra - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 6951/2023, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso)
T R A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Zacheo e Marilina Strafella, come da Parte_1 mandato in atti
-RICORRENTE-
E
rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Costantini, come da mandato Controparte_1 in atti;
-RESISTENTE-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.11.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 il ha chiesto disporsi la revoca del contributo per il Pt_1 mantenimento in favore della figlia e la riduzione o, in subordine, il versamento diretto del Per_1 contributo di mantenimento in favore del figlio posto a suo carico con sentenza di divorzio n. Per_2
2372/2022; ha indicato che la prima, in procinto di diventare madre, svolgesse stabilmente attività lavorativa presso il ristorante di proprietà del nonno paterno e che convivesse presso altra abitazione con il proprio compagno;
ha evidenziato ancora che il secondogenito percepisse un compenso mensile pari ad Euro 450,00 e che, di fatto, convivesse con i nonni paterni;
ha segnalato, infine, di avere subito una riduzione progressiva del proprio reddito, avendo nelle more contratto nuove nozze.
La costituendosi con comparsa depositata in data 15.3.2024, ha confermato le circostanze CP_1 riportate nel ricorso introduttivo con riferimento alla figlia ha contestato, per contro, la Per_1 plausibilità dell'istanza del ricorrente con riferimento al figlio;
ha evidenziato, infatti, che il figlio, Per_2 ancora minorenne al momento dell'instaurazione del presente giudizio, vivesse insieme a lei;
che, nel periodo estivo, avesse svolto solo un tirocinio curriculare in ambito scolastico;
che attualmente fosse in cerca di occupazione, essendosi ritirato dal percorso scolastico.
All'udienza di prima comparizione del 15.4.2024, veniva disposta la revoca dell'assegno di mantenimento emesso in favore della figlia mentre il procedimento veniva rinviato all'udienza del Parte_2
15.7.2024 al fine di verificare la condizione lavorativa del figlio;
in tal sede il giudizio veniva Per_2 trattenuto per la decisione.
Orbene, in ordine alla condizione del figlio , nato nel 2006, dalle buste paga relative ai mesi di Per_2 luglio, agosto e settembre 2024, depositate in atti dalla resistente, emerge che costui lavori come operaio part time presso la ditta intestata a . CP_2
I suddetti elementi consentono di ritenere, tuttavia, che il figlio non sia nelle condizioni di poter Per_2 provvedere completamente all'autonomo sostentamento, seppur abbia dimostrato la seria volontà di impegnarsi in un percorso lavorativo.
Invero, la giovanissima età di , al momento del ricorso introduttivo non ancora maggiorenne, e Per_2
l'inquadramento lavorativo che lo vede impegnato, per il momento, solo a tempo parziale, con introiti, conseguentemente, di ridotta portata, depongono nel senso dell'opportunità della sola riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore da € 200,00 a € 150,00, somma, che continuerà ad essere versata in favore della madre con cui il minore continua a risiedere, così come risulta dallo stato di famiglia depositato in atti.
A nulla rileva la paventata riduzione del reddito del in seguito alla costituzione di un nuovo Parte_1 nucleo familiare, ove si rilevi che la nascita della figlia in costanza del rapporto con l'attuale moglie sia antecedente rispetto alla pronuncia di divorzio;
lo stesso, peraltro, beneficia del risparmio connesso alla cessazione dell'obbligo di mantenere la figlia maggiorenne ormai autonoma.
L'istanza articolata dal deve, pertanto, trovare accoglimento, in relazione alla figlia, con Pt_1 decorrenza dall'iscrizione del ricorso introduttivo, in ragione della maturata acquisizione dell'autosufficienza già al momento dell'introduzione del presente procedimento;
in relazione al figlio
, per contro, la diminuzione del contributo di mantenimento deve trovare accoglimento con Per_2 decorrenza dalla data del presente provvedimento, in ragione della circostanza che l'avviamento lavorativo sia risultato attuale solo nel corso del procedimento.
Le spese di lite, per analoga motivazione, vengono compensate tra le parti
P.T.M.
- revoca, con decorrenza dalla data di instaurazione del giudizio, l'obbligo di mantenimento della figlia posto a carico del padre in virtù della sentenza di divorzio prefata;
Parte_2
- ridetermina l'assegno di mantenimento del figlio posto a carico del padre nella misura Persona_3 di € 150,00, con decorrenza dalla data della presente statuizione, confermando la misura precedente per il periodo alla medesima anteriore.
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 8.1.2025
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore