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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/03/2024, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12492/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12492/2021 avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO CAMILLA e, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in CORSO MAZZINI, 359 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. DI
LEO CAMILLA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALDINOCI CP_1 C.F._2
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 86 47521 CESENA presso il difensore avv. VALDINOCI CHIARA
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
BONETTI: come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.; precisando che chiede l'affido esclusivo alla madre con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni in materia di salute, istruzione, scelta della residenza abituale e in generale nelle questioni di maggior interesse per i figli, atteso che a suo parere emerge la difficoltà di ottenere dal padre il consenso a scelte importanti per la tutela dei figli minori.
DI MARCO: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 22.11.2023.
pagina 1 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra nata a [...] il [...], socia e lavoratrice presso società di Parte_1
famiglia esercente attività di panificazione, e il sig. nato a [...] il 23 CP_1
luglio 1983, autotrasportatore, hanno contratto matrimonio in Molinella (BO) il 18 giugno 2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune con Atto N. n. 4 Parte 2, Serie A,
Anno 2016; dalla loro unione sono nati i figli, il 11 luglio 2009, il 26 aprile Persona_1 Per_2
2013 e il 24 agosto 2017. Per_3
Le parti si sono separate consensualmente comparendo avanti il Tribunale di Bologna in data
03.03.2021; le condizioni di separazione prevedevano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il Sig. trasferirà CP_1 altrove la propria residenza entro il termine di sei mesi decorrenti dal deposito del ricorso per separazione consensuale;
3) A tal proposito si precisa che il sig. già a partire dal 01 CP_1 gennaio u.s., ha lasciato l'abitazione coniugale e ha trasferito il proprio domicilio presso l'abitazione dei di lui genitori, sigg. e , sita in Molinella (BO), Via Selva n. 64, Controparte_2 CP_3 in attesa di reperire idonea abitazione dove trasferire la propria residenza;
4) L'abitazione coniugale in Selva Malvezzi (BO), Via Selva n. 16, concessa in locazione alla sig.ra rimarrà Pt_1 nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima; 5) Il canone di locazione di € 350,00 sarà a completo carico della sig.ra avendo il sig. già trasferito il proprio domicilio altrove;
6) I figli Pt_1 CP_1 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che resterà appunto nella casa adibita a residenza della famiglia;
7) La sig.ra si impegna a Pt_1 farsi carico del mantenimento ordinario dei figli, grazie all'aiuto della famiglia materna;
8) Questa condizione di mantenimento ordinario per i 3 figli in capo alla moglie, permarrà per i prossimi 6 anni
(posto che entro tale termine il sig. avrà estinto la maggior parte dei finanziamenti CP_1 attualmente accesi); 9) Al contempo il sig. si impegna a versare l'importo percepito di CP_1 Org_ assegni Familiari erogati da alla signora o su carta prepagata ovvero su libretto. Tali Pt_1 somme verranno utilizzate nell'esclusivo interesse dei figli ed imputate a mantenimento ordinario (o suo contributo). 10) Al termine dei 6 anni, di cui al punto 8), vista la Legge di Bilancio 2021 che, dalla sua entrata in vigore, contiene una previsione di accrescimento dell'importo degli ANF dal 2021, i coniugi si impegnano formalmente a rivedere le condizioni economiche relative al contributo al Org_ mantenimento dei figli, tenendo conto della somma che in quel momento sarà erogata da e che il sig. s'impegna a continuare a versare a favore dei figli con le stesse modalità sopra previste. CP_1 11) Sempre in riferimento all'erogazione degli Assegni familiari in busta, le parti, affinchè vengano regolarmente percepiti, si accordano affinchè – qualora fosse necessario – i figli muteranno la loro residenza anagrafica dal padre, senza che tuttavia tale clausola muti il collocamento prevalente presso la madre, inteso questo, come diritto e dovere di visita rispetto ai tempi di accudimento della prole. 12)
Il sig. si impegna a richiedere gli arretrati degli assegni di mantenimento da luglio 2020 ad CP_1 oggi e a far confluire le somme di detti assegni nel conto corrente di nuovo apertura sopra menzionato ovvero nella carta prepagata;
13) Nell'ipotesi in cui la signora venisse assunta come Pt_1 dipendente, i coniugi si accordano affinché le detrazioni per i figli siano previste al 50% fra i genitori.
14) Il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come previste CP_1 dal Protocollo di Bologna, che qui si intende integralmente richiamato;
15) Le modalità di visita dei figli sono così stabilite: - il padre, a seguito del trasferimento della propria residenza presso altra idonea abitazione, potrà un giorno alla settimana recarsi presso la casa coniugale e trascorrere una serata insieme ai figli, concordando il giorno con la sig.ra - orientativamente il mercoledì; - a Pt_1
pagina 2 di 15 weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica mattina, il padre, fino al conseguimento del dodicesimo anno di età di potrà vedere i figli rimanendo all'interno della casa coniugale, al Per_1 fine di evitare il più possibile spostamenti ai minori e abituarli gradualmente alla nuova realtà familiare;
- al dodicesimo anno di età di sempre a weekend alternati, il padre potrà andare a Per_1 prendere presso l'abitazione materna e il venerdì sera e per poi accompagnarli Per_1 Per_2 nuovamente a casa la domenica mattina;
- per quanto riguarda invece il figlio più piccolo Per_3 fino al compimento del 6° anno di età, le parti convengono che non sia previsto il pernottamento presso l'abitazione del padre, di conseguenza, quest'ultimo a sabati alternati potrà andare a prendere il figlio il sabato mattina riportandolo a casa il sabato sera;
- al compimento del sei anni di Per_3 età di nei weekend alternati di spettanza del padre, anche potrà pernottare presso Per_3 Per_3 l'abitazione del predetto insieme agli altri due fratelli, con gli stessi obblighi già previsti per gli altri due figli, ovvero di essere riaccompagnati a casa la domenica mattina. 16) I figli trascorreranno ad anni alterni la giornata di Natale presso un genitore e quella di Santo Stefano presso l'altro; 17) I figli trascorreranno sempre ad anni alterni la giornata di Capodanno presso un genitore e il giorno dell'Epifania presso l'altro; 18) I figli trascorreranno ad anni alterni con ognuno dei genitori il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta;
nell'anno 2021 i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre. 19) I figli trascorreranno le vacanze estive con le stesse modalità del diritto di visita per i weekend alternati, nonché una settimana a testa;
20) Le parti convengono che, qualora anche per l'anno corrente, per tutto il periodo estivo, la sig.ra Parte_2
mamma della sig.ra dovesse condurre in locazione l'abitazione sita in Cervia e in
[...] Pt_1 disponibilità anche di quest'ultima, i figli potranno stare con il papà nel suo weekend di visita, potendo usufruire di detto immobile, ed in accordo con la mamma;
21) Nel caso in cui il sig. CP_1 decidesse di usufruire di detto immobile, in accordo con la sig.ra quest'ultima si recherà Pt_1 altrove per quel weekend;
22) Nel caso in cui invece la condizione di cui al punto 20 non dovesse avverarsi per un qualsiasi motivo, il diritto di visita seguirà quanto indicato al punto 19; 23) Le parti convengono che durante le vacanze estive il figlio non possa pernottare con il padre fino a Per_3 quando non compia 6 anni di età; 24) I mobili, le suppellettili e gli arredi attualmente nella casa coniugale lì resteranno tranne gli effetti personali del sig. e il televisore. 25) I coniugi si CP_1 impegnano fin d'ora a concedersi le eventuali necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto nonché all'iscrizione dei figli nei rispettivi passaporti, altresì autorizzazione per l'espatrio e per poter effettuare dei viaggi anche all'estero con i figli. 26) Le parti convengono che la sig.ra Pt_1 corrisponda al sig. , entro il 25 di ogni mese, la somma di € 70,00 (settanta/00), relativa al CP_1 finanziamento acceso dal marito, per l'acquisto dell'elettrodomestico “Bimby”, attualmente in disponibilità ed uso della predetta fino all'estinzione di detto finanziamento prevista per Pt_1
Gennaio o Febbraio 2022. 27) La Sig.ra e il sig. si danno reciprocamente atto di Pt_1 CP_1 essere entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altro a titolo di concorso nel proprio personale mantenimento;
28) Riguardo agli altri rapporti patrimoniali, fintanto che il sig. non avrà chiuso il conto cointestato, avendo la signora CP_1 già provveduto all'apertura di un conto solo a suo nome, il marito si impegna a tenere indenne Pt_1 la moglie da qualsiasi posizione debitoria relativa al conto cointestato a far data dal mese di novembre 2020; 29) I coniugi concordano di non introdurre all'interno del nucleo familiare né della casa adibita a residenza dei figli, eventuali nuovi compagni né tantomeno di dormire presso quest'ultimi con i figli ovvero presso la casa familiare, per un periodo di tre anni dal deposito del ricorso;
30) I coniugi s'impegnano a trattare nel mutuo rispetto fra loro e nei confronti dei figli, senza addurre strumentalizzazioni relative alla situazione. Le parti ancora s'impegnano a non imporre ai minori di doversi recare a casa dei nonni sia materni che paterni, cercando in massima parte di favorire tali rapporti ma senza alcuna pressione psicologica sugli stessi, laddove esprimano qualche iniziale reticenza;
31) Le parti convengono di dare inizio al calendario di visite così come disciplinato nel presente ricorso, già a far data dal deposito del medesimo, affinché i figli si abituino quanto prima al pagina 3 di 15 nuovo menage;
32) Le spese del presente ricorso pari ad € 43,00 di Contributo Unificato, sono poste a carico del sig. , in quanto la sig.ra ha presentato domanda di ammissione al gratuito CP_1 Pt_1 patrocinio.”.
Il presente procedimento di divorzio è stato introdotto dalla sig.ra on ricorso depositato il Pt_1
24.10.2021, con il quale chiedeva:
“disporre che il sig. versi alla sig.ra in favore dei figli minori, e CP_1 Pt_1 Persona_4
quale contributo al mantenimento ordinario la somma di € 600,00 mensili, da rivalutarsi Per_3 annualmente ai fini degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Bologna, salvo sia ordinato al sig. di contribuire a quelle che risultavano già concertate in CP_1 maniera consolidata fra le parti in sede di separazione, ivi comprese le ricariche telefoniche;
- Disporre che il sig. durante l'anno scolastico trascorra con i figli un pomeriggio durante CP_1 la settimana, riportandoli a casa entro le ore 20.00, avendo cura di farli mangiare, e a weekend alternati (da venerdì sera a domenica sera) solo ove abbia reperito idonea sistemazione di alloggio
(come di fatto possiede - abitazione di proprietà); - Disporre che durante le vacanze estive trascorrano due settimane non consecutive con i figli;
- Disporre che gli importi erogati a titolo di A.N.F. siano versati dal sig. alla moglie;
- CP_1
Condannare il sig. a versare le spese arretrate meglio e più dettagliatamente inserite in CP_1 ricorso introduttivo, oltre quelle successive fino all'emananda sentenza, qualora il sig. si CP_1 rifiuti di corrisponderle;
- Accertare e dichiarare i profili di disfunzionalità nel rapporto padre figli e per l'effetto, provvedendo con decreto avente natura sanzionatorie oltreché dissuasiva, condannare il signor a Parte_3 risarcimento dei danni nei confronti dei figli, stabilendo il congruo importo da destinarsi in via vincolata ad esigenze dei minori, adottando tutti i provvedimenti ritenuti più idonei per la tutela della prole, e a fini rieducativi del sig. .”. CP_1
Si costituiva il sig. chiedendo: CP_1
“[…..] 2) disporsi che il figli minori e vengano affidati congiuntamente ad Per_1 Per_5 Per_3 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con impegno dei genitori ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per loro relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle esigenze, capacità, inclinazioni ed aspirazioni di ciascuno di loro, nonché ogni altra decisione rilevante per i minori stessi, eccettuate solo quelle concernenti la mera quotidianità, in relazione alle quali l'esercizio della responsabilità genitoriale potrà avvenire anche disgiuntamente;
3) disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi alla settimana, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 17,00 alle 21,00 quando verranno riaccompagnati presso la madre, nonché a week-end alterni, dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica
(dunque con relativi pernottamenti presso di lui); 4) disporsi che il padre possa trascorrere con i figli la metà delle vacanze natalizie (alternando con la madre, di anno in anno, il giorno della Vigilia e quello del Natale ed altresì il Capodanno e l'Epifania), nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali
(alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); 5) disporsi che il padre possa trascorrere con i figli tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
6) dato atto che, dall'epoca della separazione consensuale, per espresso accordo dei coniugi, il padre contribuisce al mantenimento della prole anche tramite accollo della quota spettante alla dei debiti di famiglia e dunque tramite il pagamento integrale dei finanziamenti risalenti Pt_1 all'epoca di unione coniugale, e tenuto conto che la ricorrente non ha addotto alcun mutamento della situazione di fatto atto a giustificare la modifica degli accordi predetti, respingersi la richiesta di parte ricorrente di versamento di un ulteriore contributo al mantenimento ordinario di € 600,00 mensili,
pagina 4 di 15 confermando gli assetti di contribuzione presi in sede di separazione, comprendenti il versamento in favore della del 50% delle spese extra di cui al Protocollo in vigore presso i Tribunale di Pt_1
Bologna; 7) in via subordinata rispetto alla richiesta di cui al punto che precede, ove dovessero ravvisarsi i presupposti per la modifica degli accordi economici dei coniugi presi in sede di separazione, dato atto dell'intervenuto miglioramento delle condizioni reddituali della e del Pt_1 contemporaneo peggioramento di quelle del disporsi che il padre contribuisca al CP_1 mantenimento dei figli versando, in favore della madre, una somma non superiore ad € 360,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese extra di cui al Protocollo in vigore presso i
Tribunale di Bologna;
8) per l'ipotesi subordinata di cui al punto 7), disporsi altresì e congiuntamente che la versi in favore del la somma corrispondente al 50% dell'ammontare attuale Pt_1 CP_1 dei finanziamenti ancora in essere, contratti dalle parti per debiti risalenti agli anni di unione coniugale, ossia del finanziamento e del prestito sulla carta di credito, per l'importo che Org_2 risulterà ad istruttoria espletata, comunque necessario a coprire la metà dei suddetti debiti, in un'unica soluzione o, subordinatamente, in più rate mensili;
9) preso atto dell'entrata in vigore dell'assegno unico, accertarsi e dichiarasi il diritto del a percepire il 50% di tale emolumento, CP_1 respingendo la richiesta di parte ricorrente circa i vecchi ANF;
10) respingersi ogni altra richiesta avversaria, sia in rapporto a supposte spese arretrate (in realtà inesistenti), sia a spese la cui divisione si porrebbe in contrasto con quanto previsto dal Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di
Bologna; 11) respingersi le richieste avanzate ex art 709 ter c.p.c. perchè completamente infondate e non provate, valutando contestualmente il comportamento tenuto da parte ricorrente in violazione degli accordi di separazione, irresponsabili, pregiudizievoli e comunque dannosi e contrari all'interesse dei figli, agli effetti di un ammonimento e dell'applicazione della sanzione ritenuta più congrua per impedire la reiterazione di tale condotte. Spese rifuse, 15%, I.V.A. e C.P.A. inclusi.”.
Le parti comparivano personalmente all'udienza presidenziale del 16.02.2022, all'esito della quale il
Presidente emetteva Ordinanza Presidenziale del seguente tenore:
“dato atto, di quanto sopra e ritenuto impossibile un tentativo di conciliazione, attese le contrapposte ed irriducibili deduzioni delle parti, conferma le condizioni di cui alla separazione consensuale che risale all'udienza presidenziale del 3 marzo 2021 (omologata il 3 maggio 2021).
[……] Manda alla cancelleria di richiedere ai servizi sociali competenti per territorio (Granarolo dell'Emilia) di predisporre relazione scritta sulla situazione familiare, scolare e sociale dei minori
[...]
avendo cura di sentire anche i componenti delle rispettive famiglie Persona_1 Persona_6 anagrafiche delle parti, al fine di fornire ogni elemento utile per regolare il collocamento e la frequenza dei figli.
Manda altresì alla cancelleria i richiedere alla polizia tributaria indagini sui patrimoni, redditi e tenore di vita di , nata a [...] il [...] residente a [...]
Selva n.16 e nato a [...] il [...] e residente a [...] Selva n. 84, avendo cura di riferire anche in ordine all'esistenza di conti correnti bancario e/o postali intestati alle parti.”.
Con Sentenza n. 1139/2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Ordinanza del 20-4-2022 venivano confermati i provvedimenti di cui all'ordinanza in data 16-2-
2022 e la causa era rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
In data 29.08.2022 la sig.ra depositava ricorso ex articolo 709-ter c.p.c., con il quale Pt_1
chiedeva:
pagina 5 di 15 “- Autorizzare la ricorrente a far frequentare il corso di supporto allo studio per bambini CP_4
DSA in favore del figlio e disporre che il apponga firma di autorizzazione Per_1 CP_1 obbligando quest'ultimo a compartecipare al 50% della spesa;
- Autorizzare la ricorrente a sottoporre al vaccino Anticovid 19, il figlio e , e disporre che il apponga firma di Per_1 Per_2 CP_1 autorizzazione;
Voglia inoltre il Tribunale, previa idonea istruzione probatoria, condannare CP_1 al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, nei confronti dei figli minori, in
[...] particolare e comunque in misura non inferiore ad euro 5.000,00 (cinque mila/00) disponendo Per_1 che la relativa somma sia versata su libretto bancario intestato ai minori, con amministrazione regolata come per legge. E in ogni caso: - Autorizzazione a far proseguire il doposcuola al CP_4 figlio minore anche nel periodo estivo per i prossimi anni oltre che nel periodo scolastico, per Per_1 tutte le circostanze dedotte in narrativa e anche in assenza del consenso dell'altro genitore, ma obbligando quest'ultimo a compartecipare al 50% della spesa;
- autorizzazione alla vaccinazione dei figli minori e , attribuendo alla madre la facoltà di condurre i figli in un Per_1 Persona_7 centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell'altro genitore;
- Ammonire il sig. per le diverse condotte pregiudizievoli poste in essere nei CP_1 confronti dei figli, per le circostanze dedotte in narrativa;
- In via istruttoria si chiede audizione dei minori, al fine di valutare il reale interesse degli stessi sulle circostanze sopra indicate. Oltre alla escussione del teste res. In Molinella via Boscosa n.
3. Oltre alle dott.sse Testimone_1 [...]
e (referenti di , la signora ”. Per_8 Persona_9 CP_4 Parte_2
Si costituiva il chiedendo: CP_1
“1) in via preliminare e provvisoria, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale che ha confermato gli accordi di separazione, fermo l'affido congiunto dei minori e ferme le altre condizioni di separazione, regolare il diritto di visita paterno stabilendo che il padre possa vedere e tenere con sé
i figli due pomeriggi alla settimana, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 17,00 alle 21,00 quando verranno riaccompagnati presso la madre, nonché a week-end alterni, dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica (dunque con relativi pernottamenti presso di lui); disporsi che il padre possa trascorrere con i figli la metà delle vacanze natalizie (alternando con la madre, di anno in anno, il giorno della Vigilia e quello del Natale ed altresì il Capodanno e l'Epifania), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo), nonché tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
2) sempre in via preliminare, respingersi le richieste avanzate ex art 709 ter c.p.c. perchè improcedibili, essendo già sub judice e già in discussione per effetto della proposizione di analogo ricorso ex art. 709 ter c.p.c. in uno con quello di divorzio;
3) in via subordinata di merito, respingersi il ricorso incidentale perchè completamente infondato nell'an e nel quantum, privo dei presupposti di legge, basato su fatti indimostrati e circostanze non urgenti e non più attuali, nonché per tutte le ragioni sopra esposte;
4) respingersi in particolare la domanda concernente la frequentazione del corso (sia estivo, CP_4 che invernale), quella per il vaccino Anticovid dei figli e , la richiesta di ammonimento Per_1 Per_2 del padre, nonchè la richiesta risarcitoria avanzata da parte ricorrente, priva di qualsivoglia collegamento alla realtà e del tutto azzardata;
- ammonirsi la ricorrente a tenere un comportamento rispettoso della figura paterna ed a cessare ogni condotta denigratoria nei confronti di quest'ultimo, soprattutto in presenza dei figli, con ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese, 15%,
I.V.A. e C.P.A. inclusi. In via istruttoria ci si oppone all'escussione testimoniale proposta da parte ricorrente, in quanto i fatti oggetto di ricorso avrebbero dovuto essere provati documentalmente, con ogni più ampia riserva circa l'ammissibilità ed attendibilità dei testi indicati, in quanto trattasi della madre e dell'attuale compagno della Ci si oppone inoltre alla richiesta di audizione dei minori Pt_1 così come formulata da controparte, in quanto l'ascolto di dovrebbe semmai avvenire con le Per_1 cautele del caso, nell'ambito della causa di divorzio (e non del presente ricorso incidentale) attraverso pagina 6 di 15 un'ingadine delegata ad un professionista, per garantirne la genuità e spontanietà; è ancora Per_2 troppo piccolo per potersi esprimere sulle questioni di causa.”.
All'udienza del 18/10/2022 veniva sentito il figlio minorenne dei coniugi, e il Giudice si Per_1
riservava.
A scioglimento della riserva assunta nella predetta Udienza, il Giudice emetteva in data 24 novembre
2022 Ordinanza ex art. 4 comma 8 legge 898/1970 (modifica provvedimenti presidenziali) del seguente tenore:
“Quanto alla frequenza da parte di al Centro si dà atto che all'udienza del 6-10- Per_1 CP_4
2022 il padre ha acconsentito alla frequenza impegnandosi a prestare tutti i consensi necessari;
la richiesta di non partecipare alla relativa spesa non risulta giustificata, pertanto non può essere accolta e, salvo diversi accordi fra le parti, seguirà la disciplina delle spese straordinarie di cui al punto 14 del verbale di separazione consensuale;
quanto alla modifica del calendario di visita, richiesta dal , si dà atto che all'udienza del 6- CP_1
10-2022 le parti hanno raggiunto i seguenti accordi:
concordo che e nel weekend stiano col padre e rientrino presso di me alle Pt_1 Per_10 Per_11
20,45 di domenica purchè il padre faccia fare loro i compiti.
Di concorda. CP_1
BO concordo che stiano un giorno infrasettimanale in più dal papà dalle 17 alle 21 come richiesto in comparsa dal;
i giorni saranno lunedì e mercoledì salvo diversi accordi concordo con la CP_1 divisione a metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno le festività. concordo che stiano col padre minimo due massimo tre settimane in estate anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. si dà altresì atto che nel corso dell'audizione del 18-10-2022, ha dichiarato che, dopo che un Per_1 episodio accaduto nell'estate 2022 gli ha provocato una certa sofferenza nel rapporto col padre, adesso i due sono in fase di riavvicinamento, e tuttavia si sentirebbe più sereno se fosse libero di scegliere, di volta in volta, se recarsi dal padre insieme ai fratelli minori, oppure no;
tale esigenza del minore, invero non specificamente contestata nemmeno dal padre, pare meritevole di tutela, in quanto, anche per via della sua età, ogni forzatura risulterebbe probabilmente dannosa;
pertanto, potrà decidere di volta in volta se recarsi dal padre insieme ai fratelli minori, oppure Per_1 no, salvo il diritto del padre a un congruo preavviso in caso di esigenze pratiche particolari (es.: prenotazioni); quanto alla vaccinazione anti Covid 19, si rammenta che i figli delle parti sono nati rispettivamente:
l giorno 11 luglio 2009; Per_1
il giorno 26 aprile 2013; Per_2
il giorno 24 agosto 2017. Per_3
a più di 12 anni;
e hanno un'età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Per_1 Per_2 Per_3
pagina 7 di 15 è stato sentito sulla questione della vaccinazione e ha chiaramente espresso la propria Per_1 preferenza per sottoporsi al vaccino, non solo per evitare DAD o altre restrizioni, ma anche per tutelare la propria salute (non è che ho paura di prendere il Covid, perché l'ho già avuto e so com'è, ma vorrei comunque evitare di prenderlo. Non ho paura di fare il vaccino, anzi lo vorrei fare. Secondo me il vaccino dovrebbe ridurre la probabilità di contrarre il virus, o comunque far sì che i sintomi siano più lievi se uno lo prende. Quando ho avuto il Covid ho avuto la febbre e mal di testa e sono dovuto stare a letto due giorni).
Dalla valutazione del rapporto rischi/benefici della vaccinazione, emerge senz'altro la prevalenza dei secondi, sia alla luce delle circostanze del caso concreto, ivi compresa l'assenza di controindicazioni Parte_ note, certificata dal sia alla luce dei dati disponibili sul vaccino in generale, già compiutamente richiamati nel decreto r.g. 5024/2021 del Tribunale di Bologna pubblicato in data 18-10-2021, Pres.
Perla e , consultabile su www.giuraemilia.it, e da intendersi qui trascritti. Persona_12
[….]
Alla luce di quanto sopra, va attribuito in via esclusiva alla madre il potere di decidere da sola e senza il consenso del padre in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid - 19 ai tre figli minori: nato il giorno 11 luglio 2009; nato il giorno 26 aprile 2013; nato il giorno Per_1 Per_10 Per_3
24 agosto 2017
[……]
P.Q.M.
a parziale modifica delle condizioni di separazione, dispone come in parte motiva.
Spese al merito”.
Nel corso dell'istruttoria veniva acquisita:
Relazione G.d.F. pervenuta il 18.03.2022 sui patrimoni, redditi e tenore di vita di e Parte_1 [...]
CP_1
ulteriore documentazione fiscale relativa ad entrambe le parti;
Relazioni del Servizio Sociale territorialmente competente relative ai figli minorenni delle parti in giudizio, datate rispettivamente 27.06.2022, 28.03.2023 e 27.10.2023 (cfr. “atto di parte” del
28.06.2022; “atto di parte” del 29.03.2023; “atto di parte” del 02.11.2023);
si procedeva a interrogatorio formale dell'attrice sui capitoli 1, 2, 3, 4 della memoria n. 2 del convenuto
(cfr. verbale di udienza del 13.03.2023).
All'udienza del 23.22.2023, le parti precisavano le conclusioni e il G.I.:
pagina 8 di 15 “conferma un mandato di vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare;
in particolare dispone che il Servizio Sociale prosegua con gli interventi in essere in favore del nucleo familiare, così come espressi nelle conclusioni riportate (avviare il percorso di mediazione familiare presso il Centro per le
Famiglie, intraprendere un percorso di riavvicinamento fra il padre e in collaborazione con Per_3 la Dott.ssa intraprendere un percorso di confronto fra il padre e con la CP_5 Per_1 mediazione di una figura psicologica, che il Servizio Sociale vorrà individuare e rendere disponibile, avvalendosi di professionisti del SSN;
continuerà il percorso psicoterapeutico con la dott.ssa Per_3
e a frequenza del Centro CP_5 Per_1 CP_4 trattiene la causa in decisione con termini massimi ex art. 190 c.p.c. e dispone che, qualora non siano già in atti, le parti depositino con le comparse conclusionali, le ultime tre dichiarazioni dei redditi.”
Circa le istanze istruttorie, formulate dalle parti in corso di causa e non ammesse dal Giudice, le stesse si appalesano superflue ai fini della decisione, alla luce della copiosa documentazione acquisita
(relazione della GdF e documenti degli Istituti di Credito).
Quanto alla domanda di affido esclusivo formulata da parte attrice, si osserva quanto segue.
Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite numero tre Relazioni del Servizio Sociale territorialmente competente (cfr. “atto di parte” del 28.06.2022; “atto di parte” del 29.03.2023; “atto di parte” del
02.11.2023).
Da suddette Relazioni, pur emergendo delle evidenti difficoltà relazionali del padre con i figli Per_1
(non sono state rilevate analoghe problematiche nel rapporto con ), non è dato Per_3 Per_10
riscontrare un giudizio di inidoneità assoluta in capo al convenuto circa le sue capacità genitoriali, giudizio che avrebbe senza dubbio giustificato una deroga al regime ordinario dell'affido condiviso. Né tanto meno emergono ulteriori fattori o condizioni che inducano a ritenere l'affido condiviso pregiudizievole nell'interesse dei figli.
Ciononostante, è di tutta evidenza un'importante conflittualità tra i genitori con specifico riferimento alle questioni sanitarie ed educative.
Tale conflitto, ad avviso del Tribunale, è derivato dal fatto che il padre si sia opposto a scelte volute, invece, dalla madre, a maggior tutela dei figli.
Infatti il è risultato soccombente nel procedimento incidentale avente ad oggetto le CP_1
vaccinazioni per il virus covid 19 dei tre figli e la frequentazione da parte del figlio del Centro Per_1
cui egli si opponeva senza valide ragioni. CP_4
pagina 9 di 15 SI veda per le motivazioni che hanno indotto a ritenere più tutelanti per il figlio le scelte volute dalla madre, l'ordinanza 24-11-2022 quanto al vaccino anti Covid 19, e il verbale di udienza del 6-10-2022
(il tutto relativo al procedimento sub 1 che la madre è stata costretta a instaurare per poter vaccinare i figli e far frequentare a n , durante la quale il ha dichiarato: Per_1 Persona_13 CP_1
non contesto la validità del centro però è una spesa che non mi posso permettere. Quindi presto CP_4 il consenso alla frequenza da parte di mio figlio purchè io non debba sostenere alcuna spesa. Mi Per_1 impegno a prestare d'ora in poi la mia collaborazione e a firmare i moduli necessari. la ricorrente prende atto del consenso e dell'impegno alla collaborazione oggi prestato dal resistente, ma insiste anche che egli partecipi alla spesa per il 50%. si precisa che il piano didattico personalizzato prodotto è quello dello scorso anno perché il nuovo non è ancora stato redatto. Le parti danno atto che anche per l'anno scolastico in corso sarà prevista la frequenza al centro CP_4
Con l'ordinanza 24-11-2022 si stabiliva, quanto al centro che la richiesta di non partecipare CP_4
alla relativa spesa non risulta giustificata, pertanto non può essere accolta e, salvo diversi accordi fra le parti, seguirà la disciplina delle spese straordinarie di cui al punto 14 del verbale di separazione consensuale.
Tanto premesso pare opportuno disporre l'affido condiviso dei figli minorenni ad entrambi genitori, riconoscendo tuttavia, per le ragioni sopra esposte, alla madre la facoltà di poter assumere autonomamente le decisioni in materia di salute e istruzione per tutti e tre i figli.
Va altresì confermato il mandato di vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare;
in particolare si dispone che il Servizio Sociale prosegua con gli interventi in essere in favore del nucleo familiare, così come espressi nelle conclusioni riportate nella Relazione datata 27.10.2023 (avviare il percorso di mediazione familiare presso il Centro per le Famiglie, intraprendere un percorso di riavvicinamento fra il padre e in collaborazione con la Dott.ssa intraprendere un percorso di Per_3 CP_5
confronto fra il padre e con la mediazione di una figura psicologica, che il Servizio Sociale Per_1
vorrà individuare e rendere disponibile, avvalendosi di professionisti del SSN;
continuerà il Per_3
percorso psicoterapeutico con la dott.ssa e a frequenza del Centro . CP_5 Per_1 CP_4
Riguardo al collocamento dei minori, non essendoci contrasto tra le parti e in adesione a quanto riportato dal Servizio Sociale nelle conclusioni della Relazione datata 27.10.2023, si conferma il collocamento prevalente dei figli presso la madre.
Sul calendario di visita padre – figli, pare opportuno confermare quanto stabilito con Ordinanza di modifica dei provvedimenti presidenziali del 24 novembre 2022.
Difatti, lo stesso, oltre ad essere stato così definito su accordo delle parti, trova il favore anche del
Servizio Sociale che nella propria Relazione del 27.10.2023 così concludeva: “Per il calendario di visite dei minori con il padre non è stata individuata la necessità di modificare il calendario, tuttavia si pagina 10 di 15 rileva il bisogno di effettuare un percorso di riavvicinamento e mediazione tra il padre e i figli Per_1
e ” (cfr. pag. 4 “atto di parte” del 02.11.2023). Per_3
Per quanto attiene alla situazione economica dei coniugi, il sig. svolge l'attività di CP_1
autotrasportatore; è proprietario nella misura del 100% di numero 2 immobili e relative pertinenze dai quali percepisce un canone di locazione totale annuo di circa 4.262,00 € (355,00 €. circa mensili) (cfr.
“QUADRO B - Redditi dei fabbricati” - Mod. 730/2023 Redditi 2022 – all. A – comparsa conclusionale ); percepisce nella misura del 50% A.U. per un importo mensile di €. 350,00. CP_1
Dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in atti (Mod. 730/2023 Redditi 2022 – all. A – comparsa conclusionale ) emerge che per l'anno di imposta 2022 ha avuto un reddito netto annuo di CP_1
euro 18.624,00 circa;
è gravato da un finanziamento con rata mensile di €. 589,71 € (cfr. doc. 11 e 5 –
“comparsa costituzione del 07.02.2022”) contratto per le spese di famiglia all'epoca del CP_1
matrimonio (inizio 11/2020 – fine 11/2030), da €. 360,00 per rata mensile mutuo ipotecario sull'immobile di proprietà (cfr. doc. 12 e 5– “comparsa costituzione del 07.02.2022”) e CP_1
infine da € 350,00 per rata di restituzione del prestito sulla carta di credito utilizzato per coprire scoperto sul conto corrente in comune tra le parti in costanza di matrimonio. Attualmente risiede presso l'abitazione dei propri genitori senza versare alcun canone di locazione.
Si fa presente che lui stesso, all'udienza del 18-10-2022, dichiara di percepire 1.700 euro netti mensili come reddito da lavoro;
egli dichiara altresì di pagare euro 1.300 mensili per i finanziamenti contratti in costanza di matrimonio a e lui esclusivamente intestati, sebbene contratti nell'interesse della famiglia, tuttavia dai doc. 9 e 11 prodotti con la comparsa di costituzione emerge una rata di euro 546,03 per restituzione di prestito e una rata per restituzione di un prestito che il convenuto Org_2 CP_6
stesso afferma essere pari ad euro 350 mensili (sebbene dal documento prodotto, scannerizzato male, sembra si tratti di euro 426,45). La somma di euro 360 mensili è la rata di restituzione del mutuo ipotecario da lui contratto per l'acquisto di un immobile di sua esclusiva proprietà che ha recentemente ri-locato, conseguendone un reddito netto mensile di euro 280, che aggiunto ai 1.700 euro da lui dichiarati, assomma ad euro 1.980 mensili.
Al tempo della separazione gli assegni familiari pari ad euro 300 erano percepiti integralmente dalla moglie.
Ad oggi egli percepisce la metà dell'assegno unico per i tre figli, pari ad euro 350, e altrettanto percepisce la moglie, oltre ad una maggiorazione dovuta al suo quarto figlio, avuto nel 2023 dal nuovo compagno.
Considerato lo stipendio + il reddito da locazione + l'assegno unico per i figli si arriva ad euro 2.330 mensili, che si riducono ad euro 1.434 detraendo le rate dei finanziamenti a suo nome, ma contratti pagina 11 di 15 nell'interesse della famiglia e che si riduce ancora ad euro 1.074 considerando la rata di mutuo che egli versa per l'acquisto dell'immobile che è di sua proprietà esclusiva e che ha messo a reddito.
La sig.ra lavora presso società di famiglia esercente attività di panificazione, è socia Pt_1
amministratrice della . per la quota di €.1.040,00 Organizzazione_3 CP_7
su un valore nominale dei conferimenti pari ad €.5.200,00, pari al 20% del capitale (Allegato 8 –
Relazione G.d.F pervenuta il 18.03.2022), nonché socia amministratrice della citata
[...]
per la quota di €. 100,00, pari al 10% del capitale (allegato 9 - Controparte_8
Relazione G.d.F pervenuta il 18.03.2022); in seguito alla morte del di lei padre avvenuta in data
24.10.2021 ha ereditato da quest'ultimo 1/3 del patrimonio immobiliare per €. 22.516,33 circa e 1/3 del patrimonio mobiliare per un importo di €. 8.715,33 (cfr. “dichiarazione di successione” – nota di deposito el 07.02.2023); percepisce nella misura del 50% A.U. per un importo mensile di Pt_1
€. 350,00, recentemente aumentato ad euro 430 per la quota relativa al figlio avuto dal nuovo compagno.
La ha lasciato la casa familiare che conduceva in locazione per un canone di euro 350 mensili, Pt_1 all'epoca della separazione, e si è trasferta in un immobile che in parte intestato a se stessa e in parte a suoi familiari;
collabora nell'azienda di famiglia (il forno, appunto) le sue dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021, le uniche prodotte, recano rispettivamente imponibili di euro
1.391, 4.062 e 4.209, che palesemente non riflettono la sua reale situazione economica, visti anche i numerosi rapporti bancari a lei intestati, che emergono dalla Relazione della Guardia di Finanza e dalla documentazione trasmessa dagli Istituti di credito;
rispetto all'epoca della separazione, non deve più versare il canone di locazione mensile di euro 350 ed è beneficiaria, pro quota, dell'eredità paterna;
divide inoltre le spese di casa col nuovo compagno;
d'altra parte, ha avuto un altro figlio e i tre figli avuti dal passano con lei molto più tempo rispetto a quanto previsto in sede di separazione. CP_1
Infatti nella relazione del Servizio Sociale in data 27-10-2023 si dà atto che i figli e Per_1 Per_3
non vogliono incontrare il padre e che necessita per entrambi un percorso di riavvicinamento, mentre l'unico che lo frequenta con una certa regolarità è il secondogenito . Per_2
Considerato che in sede di separazione del 3-3-2021 le parti avevano concordato, fra l'altro:
7) La sig.ra si impegna a farsi carico del mantenimento ordinario dei figli, grazie all'aiuto della Pt_1 famiglia materna;
8) Questa condizione di mantenimento ordinario per i 3 figli in capo alla moglie, permarrà per i prossimi 6 anni (posto che entro tale termine il sig. avrà estinto la maggior parte dei finanziamenti CP_1 attualmente accesi);
pagina 12 di 15 9) Al contempo il sig. si impegna a versare l'importo percepito di assegni Familiari erogati da CP_1 Org_ alla signora o su carta prepagata ovvero su libretto. Tali somme verranno utilizzate Pt_1 nell'esclusivo interesse dei figli ed imputate a mantenimento ordinario (o suo contributo);
considerato che all'epoca gli assegni familiari, interamente percepiti dalla moglie, erano pari ad euro
300, mentre oggi ella percepisce il proprio 50% pari ad euro 350 e il marito percepisce analoga somma, pari al 50% di propria spettanza, considerato che i finanziamenti sono intestati al e pertanto, CP_1 in mancanza di diverso accordo, egli continuerà a farsene carico e d'atra arte non è contestato che siano stati contratti per le esigenze della famiglia, si dispone che, in aggiunta, stante il maggior tempo che i figli – soprattutto e – trascorrono con la madre e considerato che, col crescere Per_1 Per_3 dell'età, le loro esigenze sono aumentate, il padre dovrà versare, dalla pubblicazione del presente provvedimento, la somma di euro 250 alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese legali compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria, disattesa o assorbita, così dispone:
1 - - dispone l'affido condiviso dei figli minori nato il [...], nato Persona_1 Per_2
il 26 aprile 2013 e nato il [...], a [...] i genitori;
le decisioni di maggiore Per_3
interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
alla sola madre si attribuisce tuttavia la facoltà di poter assumere autonomamente le decisioni in materia di salute e istruzione per tutti e tre i figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
pagina 13 di 15 3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 - dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
a weekend alternati, dal venerdì, riaccompagnandoli dalla madre alle 20,45 di domenica purchè il padre faccia fare loro i compiti;
staranno col padre anche il lunedì e mercoledì dalle 17 alle 21;
saranno divise a metà le vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno le festività;
staranno inoltre col padre minimo due massimo tre settimane in estate anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
è libero di seguire i meno la suddetta calendarizzazione e così pure finchè non sarà Per_1 Per_3
completato il percorso di riavvicinamento padre-figli;
il Servizio Sociale vigilerà anche, con potere di modifica motivata, sulla funzionalità del calendario a seconda dell'evoluzione del rapporto padre-figli;
6 – dato atto che il padre continua a pagare i finanziamenti contratti in corso di convivenza e a lui esclusivamente intestati, come concordato in sede di separazione consensuale, e che l'assegno unico per i figli è percepito da ciascun genitore al 50%, fermo per il pregresso quanto statuito con l'ordinanza presidenziale, dalla pubblicazione del presente provvedimento dispone che il padre versi alla madre entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo a mantenimento ordinario dei figli la ulteriore somma di euro 250, da rivalutare annualmente secondo l'indica istat, su conto corrente intestato alla medesima;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
pagina 14 di 15 • Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7 – spese legali compensate anche per il procedimento incidentale
Si comunichi al Servizio Sociale
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21-2-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – si conferma per la durata di tre anni il mandato di vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare;
in particolare si dispone che il Servizio Sociale prosegua con gli interventi in essere in favore del nucleo familiare, così come espressi nelle conclusioni riportate nella Relazione datata 27.10.2023
(avviare il percorso di mediazione familiare presso il per le Famiglie, intraprendere un percorso Per_13
di riavvicinamento fra il padre e in collaborazione con la Dott.ssa intraprendere Per_3 CP_5
un percorso di confronto fra il padre e con la mediazione di una figura psicologica, che il Per_1
Servizio Sociale vorrà individuare e rendere disponibile, avvalendosi di professionisti del SSN;
continuerà il percorso psicoterapeutico con la dott.ssa e la frequenza del Per_3 CP_5 Per_1
Centro ; attiverà inoltre in favore del nucleo gli eventuali ulteriori interventi che riterrà CP_4
necessari;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12492/2021 avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO CAMILLA e, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in CORSO MAZZINI, 359 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. DI
LEO CAMILLA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALDINOCI CP_1 C.F._2
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 86 47521 CESENA presso il difensore avv. VALDINOCI CHIARA
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
BONETTI: come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.; precisando che chiede l'affido esclusivo alla madre con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni in materia di salute, istruzione, scelta della residenza abituale e in generale nelle questioni di maggior interesse per i figli, atteso che a suo parere emerge la difficoltà di ottenere dal padre il consenso a scelte importanti per la tutela dei figli minori.
DI MARCO: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 22.11.2023.
pagina 1 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra nata a [...] il [...], socia e lavoratrice presso società di Parte_1
famiglia esercente attività di panificazione, e il sig. nato a [...] il 23 CP_1
luglio 1983, autotrasportatore, hanno contratto matrimonio in Molinella (BO) il 18 giugno 2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune con Atto N. n. 4 Parte 2, Serie A,
Anno 2016; dalla loro unione sono nati i figli, il 11 luglio 2009, il 26 aprile Persona_1 Per_2
2013 e il 24 agosto 2017. Per_3
Le parti si sono separate consensualmente comparendo avanti il Tribunale di Bologna in data
03.03.2021; le condizioni di separazione prevedevano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il Sig. trasferirà CP_1 altrove la propria residenza entro il termine di sei mesi decorrenti dal deposito del ricorso per separazione consensuale;
3) A tal proposito si precisa che il sig. già a partire dal 01 CP_1 gennaio u.s., ha lasciato l'abitazione coniugale e ha trasferito il proprio domicilio presso l'abitazione dei di lui genitori, sigg. e , sita in Molinella (BO), Via Selva n. 64, Controparte_2 CP_3 in attesa di reperire idonea abitazione dove trasferire la propria residenza;
4) L'abitazione coniugale in Selva Malvezzi (BO), Via Selva n. 16, concessa in locazione alla sig.ra rimarrà Pt_1 nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima; 5) Il canone di locazione di € 350,00 sarà a completo carico della sig.ra avendo il sig. già trasferito il proprio domicilio altrove;
6) I figli Pt_1 CP_1 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che resterà appunto nella casa adibita a residenza della famiglia;
7) La sig.ra si impegna a Pt_1 farsi carico del mantenimento ordinario dei figli, grazie all'aiuto della famiglia materna;
8) Questa condizione di mantenimento ordinario per i 3 figli in capo alla moglie, permarrà per i prossimi 6 anni
(posto che entro tale termine il sig. avrà estinto la maggior parte dei finanziamenti CP_1 attualmente accesi); 9) Al contempo il sig. si impegna a versare l'importo percepito di CP_1 Org_ assegni Familiari erogati da alla signora o su carta prepagata ovvero su libretto. Tali Pt_1 somme verranno utilizzate nell'esclusivo interesse dei figli ed imputate a mantenimento ordinario (o suo contributo). 10) Al termine dei 6 anni, di cui al punto 8), vista la Legge di Bilancio 2021 che, dalla sua entrata in vigore, contiene una previsione di accrescimento dell'importo degli ANF dal 2021, i coniugi si impegnano formalmente a rivedere le condizioni economiche relative al contributo al Org_ mantenimento dei figli, tenendo conto della somma che in quel momento sarà erogata da e che il sig. s'impegna a continuare a versare a favore dei figli con le stesse modalità sopra previste. CP_1 11) Sempre in riferimento all'erogazione degli Assegni familiari in busta, le parti, affinchè vengano regolarmente percepiti, si accordano affinchè – qualora fosse necessario – i figli muteranno la loro residenza anagrafica dal padre, senza che tuttavia tale clausola muti il collocamento prevalente presso la madre, inteso questo, come diritto e dovere di visita rispetto ai tempi di accudimento della prole. 12)
Il sig. si impegna a richiedere gli arretrati degli assegni di mantenimento da luglio 2020 ad CP_1 oggi e a far confluire le somme di detti assegni nel conto corrente di nuovo apertura sopra menzionato ovvero nella carta prepagata;
13) Nell'ipotesi in cui la signora venisse assunta come Pt_1 dipendente, i coniugi si accordano affinché le detrazioni per i figli siano previste al 50% fra i genitori.
14) Il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come previste CP_1 dal Protocollo di Bologna, che qui si intende integralmente richiamato;
15) Le modalità di visita dei figli sono così stabilite: - il padre, a seguito del trasferimento della propria residenza presso altra idonea abitazione, potrà un giorno alla settimana recarsi presso la casa coniugale e trascorrere una serata insieme ai figli, concordando il giorno con la sig.ra - orientativamente il mercoledì; - a Pt_1
pagina 2 di 15 weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica mattina, il padre, fino al conseguimento del dodicesimo anno di età di potrà vedere i figli rimanendo all'interno della casa coniugale, al Per_1 fine di evitare il più possibile spostamenti ai minori e abituarli gradualmente alla nuova realtà familiare;
- al dodicesimo anno di età di sempre a weekend alternati, il padre potrà andare a Per_1 prendere presso l'abitazione materna e il venerdì sera e per poi accompagnarli Per_1 Per_2 nuovamente a casa la domenica mattina;
- per quanto riguarda invece il figlio più piccolo Per_3 fino al compimento del 6° anno di età, le parti convengono che non sia previsto il pernottamento presso l'abitazione del padre, di conseguenza, quest'ultimo a sabati alternati potrà andare a prendere il figlio il sabato mattina riportandolo a casa il sabato sera;
- al compimento del sei anni di Per_3 età di nei weekend alternati di spettanza del padre, anche potrà pernottare presso Per_3 Per_3 l'abitazione del predetto insieme agli altri due fratelli, con gli stessi obblighi già previsti per gli altri due figli, ovvero di essere riaccompagnati a casa la domenica mattina. 16) I figli trascorreranno ad anni alterni la giornata di Natale presso un genitore e quella di Santo Stefano presso l'altro; 17) I figli trascorreranno sempre ad anni alterni la giornata di Capodanno presso un genitore e il giorno dell'Epifania presso l'altro; 18) I figli trascorreranno ad anni alterni con ognuno dei genitori il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta;
nell'anno 2021 i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre. 19) I figli trascorreranno le vacanze estive con le stesse modalità del diritto di visita per i weekend alternati, nonché una settimana a testa;
20) Le parti convengono che, qualora anche per l'anno corrente, per tutto il periodo estivo, la sig.ra Parte_2
mamma della sig.ra dovesse condurre in locazione l'abitazione sita in Cervia e in
[...] Pt_1 disponibilità anche di quest'ultima, i figli potranno stare con il papà nel suo weekend di visita, potendo usufruire di detto immobile, ed in accordo con la mamma;
21) Nel caso in cui il sig. CP_1 decidesse di usufruire di detto immobile, in accordo con la sig.ra quest'ultima si recherà Pt_1 altrove per quel weekend;
22) Nel caso in cui invece la condizione di cui al punto 20 non dovesse avverarsi per un qualsiasi motivo, il diritto di visita seguirà quanto indicato al punto 19; 23) Le parti convengono che durante le vacanze estive il figlio non possa pernottare con il padre fino a Per_3 quando non compia 6 anni di età; 24) I mobili, le suppellettili e gli arredi attualmente nella casa coniugale lì resteranno tranne gli effetti personali del sig. e il televisore. 25) I coniugi si CP_1 impegnano fin d'ora a concedersi le eventuali necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto nonché all'iscrizione dei figli nei rispettivi passaporti, altresì autorizzazione per l'espatrio e per poter effettuare dei viaggi anche all'estero con i figli. 26) Le parti convengono che la sig.ra Pt_1 corrisponda al sig. , entro il 25 di ogni mese, la somma di € 70,00 (settanta/00), relativa al CP_1 finanziamento acceso dal marito, per l'acquisto dell'elettrodomestico “Bimby”, attualmente in disponibilità ed uso della predetta fino all'estinzione di detto finanziamento prevista per Pt_1
Gennaio o Febbraio 2022. 27) La Sig.ra e il sig. si danno reciprocamente atto di Pt_1 CP_1 essere entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altro a titolo di concorso nel proprio personale mantenimento;
28) Riguardo agli altri rapporti patrimoniali, fintanto che il sig. non avrà chiuso il conto cointestato, avendo la signora CP_1 già provveduto all'apertura di un conto solo a suo nome, il marito si impegna a tenere indenne Pt_1 la moglie da qualsiasi posizione debitoria relativa al conto cointestato a far data dal mese di novembre 2020; 29) I coniugi concordano di non introdurre all'interno del nucleo familiare né della casa adibita a residenza dei figli, eventuali nuovi compagni né tantomeno di dormire presso quest'ultimi con i figli ovvero presso la casa familiare, per un periodo di tre anni dal deposito del ricorso;
30) I coniugi s'impegnano a trattare nel mutuo rispetto fra loro e nei confronti dei figli, senza addurre strumentalizzazioni relative alla situazione. Le parti ancora s'impegnano a non imporre ai minori di doversi recare a casa dei nonni sia materni che paterni, cercando in massima parte di favorire tali rapporti ma senza alcuna pressione psicologica sugli stessi, laddove esprimano qualche iniziale reticenza;
31) Le parti convengono di dare inizio al calendario di visite così come disciplinato nel presente ricorso, già a far data dal deposito del medesimo, affinché i figli si abituino quanto prima al pagina 3 di 15 nuovo menage;
32) Le spese del presente ricorso pari ad € 43,00 di Contributo Unificato, sono poste a carico del sig. , in quanto la sig.ra ha presentato domanda di ammissione al gratuito CP_1 Pt_1 patrocinio.”.
Il presente procedimento di divorzio è stato introdotto dalla sig.ra on ricorso depositato il Pt_1
24.10.2021, con il quale chiedeva:
“disporre che il sig. versi alla sig.ra in favore dei figli minori, e CP_1 Pt_1 Persona_4
quale contributo al mantenimento ordinario la somma di € 600,00 mensili, da rivalutarsi Per_3 annualmente ai fini degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Bologna, salvo sia ordinato al sig. di contribuire a quelle che risultavano già concertate in CP_1 maniera consolidata fra le parti in sede di separazione, ivi comprese le ricariche telefoniche;
- Disporre che il sig. durante l'anno scolastico trascorra con i figli un pomeriggio durante CP_1 la settimana, riportandoli a casa entro le ore 20.00, avendo cura di farli mangiare, e a weekend alternati (da venerdì sera a domenica sera) solo ove abbia reperito idonea sistemazione di alloggio
(come di fatto possiede - abitazione di proprietà); - Disporre che durante le vacanze estive trascorrano due settimane non consecutive con i figli;
- Disporre che gli importi erogati a titolo di A.N.F. siano versati dal sig. alla moglie;
- CP_1
Condannare il sig. a versare le spese arretrate meglio e più dettagliatamente inserite in CP_1 ricorso introduttivo, oltre quelle successive fino all'emananda sentenza, qualora il sig. si CP_1 rifiuti di corrisponderle;
- Accertare e dichiarare i profili di disfunzionalità nel rapporto padre figli e per l'effetto, provvedendo con decreto avente natura sanzionatorie oltreché dissuasiva, condannare il signor a Parte_3 risarcimento dei danni nei confronti dei figli, stabilendo il congruo importo da destinarsi in via vincolata ad esigenze dei minori, adottando tutti i provvedimenti ritenuti più idonei per la tutela della prole, e a fini rieducativi del sig. .”. CP_1
Si costituiva il sig. chiedendo: CP_1
“[…..] 2) disporsi che il figli minori e vengano affidati congiuntamente ad Per_1 Per_5 Per_3 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con impegno dei genitori ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per loro relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle esigenze, capacità, inclinazioni ed aspirazioni di ciascuno di loro, nonché ogni altra decisione rilevante per i minori stessi, eccettuate solo quelle concernenti la mera quotidianità, in relazione alle quali l'esercizio della responsabilità genitoriale potrà avvenire anche disgiuntamente;
3) disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi alla settimana, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 17,00 alle 21,00 quando verranno riaccompagnati presso la madre, nonché a week-end alterni, dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica
(dunque con relativi pernottamenti presso di lui); 4) disporsi che il padre possa trascorrere con i figli la metà delle vacanze natalizie (alternando con la madre, di anno in anno, il giorno della Vigilia e quello del Natale ed altresì il Capodanno e l'Epifania), nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali
(alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); 5) disporsi che il padre possa trascorrere con i figli tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
6) dato atto che, dall'epoca della separazione consensuale, per espresso accordo dei coniugi, il padre contribuisce al mantenimento della prole anche tramite accollo della quota spettante alla dei debiti di famiglia e dunque tramite il pagamento integrale dei finanziamenti risalenti Pt_1 all'epoca di unione coniugale, e tenuto conto che la ricorrente non ha addotto alcun mutamento della situazione di fatto atto a giustificare la modifica degli accordi predetti, respingersi la richiesta di parte ricorrente di versamento di un ulteriore contributo al mantenimento ordinario di € 600,00 mensili,
pagina 4 di 15 confermando gli assetti di contribuzione presi in sede di separazione, comprendenti il versamento in favore della del 50% delle spese extra di cui al Protocollo in vigore presso i Tribunale di Pt_1
Bologna; 7) in via subordinata rispetto alla richiesta di cui al punto che precede, ove dovessero ravvisarsi i presupposti per la modifica degli accordi economici dei coniugi presi in sede di separazione, dato atto dell'intervenuto miglioramento delle condizioni reddituali della e del Pt_1 contemporaneo peggioramento di quelle del disporsi che il padre contribuisca al CP_1 mantenimento dei figli versando, in favore della madre, una somma non superiore ad € 360,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese extra di cui al Protocollo in vigore presso i
Tribunale di Bologna;
8) per l'ipotesi subordinata di cui al punto 7), disporsi altresì e congiuntamente che la versi in favore del la somma corrispondente al 50% dell'ammontare attuale Pt_1 CP_1 dei finanziamenti ancora in essere, contratti dalle parti per debiti risalenti agli anni di unione coniugale, ossia del finanziamento e del prestito sulla carta di credito, per l'importo che Org_2 risulterà ad istruttoria espletata, comunque necessario a coprire la metà dei suddetti debiti, in un'unica soluzione o, subordinatamente, in più rate mensili;
9) preso atto dell'entrata in vigore dell'assegno unico, accertarsi e dichiarasi il diritto del a percepire il 50% di tale emolumento, CP_1 respingendo la richiesta di parte ricorrente circa i vecchi ANF;
10) respingersi ogni altra richiesta avversaria, sia in rapporto a supposte spese arretrate (in realtà inesistenti), sia a spese la cui divisione si porrebbe in contrasto con quanto previsto dal Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di
Bologna; 11) respingersi le richieste avanzate ex art 709 ter c.p.c. perchè completamente infondate e non provate, valutando contestualmente il comportamento tenuto da parte ricorrente in violazione degli accordi di separazione, irresponsabili, pregiudizievoli e comunque dannosi e contrari all'interesse dei figli, agli effetti di un ammonimento e dell'applicazione della sanzione ritenuta più congrua per impedire la reiterazione di tale condotte. Spese rifuse, 15%, I.V.A. e C.P.A. inclusi.”.
Le parti comparivano personalmente all'udienza presidenziale del 16.02.2022, all'esito della quale il
Presidente emetteva Ordinanza Presidenziale del seguente tenore:
“dato atto, di quanto sopra e ritenuto impossibile un tentativo di conciliazione, attese le contrapposte ed irriducibili deduzioni delle parti, conferma le condizioni di cui alla separazione consensuale che risale all'udienza presidenziale del 3 marzo 2021 (omologata il 3 maggio 2021).
[……] Manda alla cancelleria di richiedere ai servizi sociali competenti per territorio (Granarolo dell'Emilia) di predisporre relazione scritta sulla situazione familiare, scolare e sociale dei minori
[...]
avendo cura di sentire anche i componenti delle rispettive famiglie Persona_1 Persona_6 anagrafiche delle parti, al fine di fornire ogni elemento utile per regolare il collocamento e la frequenza dei figli.
Manda altresì alla cancelleria i richiedere alla polizia tributaria indagini sui patrimoni, redditi e tenore di vita di , nata a [...] il [...] residente a [...]
Selva n.16 e nato a [...] il [...] e residente a [...] Selva n. 84, avendo cura di riferire anche in ordine all'esistenza di conti correnti bancario e/o postali intestati alle parti.”.
Con Sentenza n. 1139/2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Ordinanza del 20-4-2022 venivano confermati i provvedimenti di cui all'ordinanza in data 16-2-
2022 e la causa era rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
In data 29.08.2022 la sig.ra depositava ricorso ex articolo 709-ter c.p.c., con il quale Pt_1
chiedeva:
pagina 5 di 15 “- Autorizzare la ricorrente a far frequentare il corso di supporto allo studio per bambini CP_4
DSA in favore del figlio e disporre che il apponga firma di autorizzazione Per_1 CP_1 obbligando quest'ultimo a compartecipare al 50% della spesa;
- Autorizzare la ricorrente a sottoporre al vaccino Anticovid 19, il figlio e , e disporre che il apponga firma di Per_1 Per_2 CP_1 autorizzazione;
Voglia inoltre il Tribunale, previa idonea istruzione probatoria, condannare CP_1 al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, nei confronti dei figli minori, in
[...] particolare e comunque in misura non inferiore ad euro 5.000,00 (cinque mila/00) disponendo Per_1 che la relativa somma sia versata su libretto bancario intestato ai minori, con amministrazione regolata come per legge. E in ogni caso: - Autorizzazione a far proseguire il doposcuola al CP_4 figlio minore anche nel periodo estivo per i prossimi anni oltre che nel periodo scolastico, per Per_1 tutte le circostanze dedotte in narrativa e anche in assenza del consenso dell'altro genitore, ma obbligando quest'ultimo a compartecipare al 50% della spesa;
- autorizzazione alla vaccinazione dei figli minori e , attribuendo alla madre la facoltà di condurre i figli in un Per_1 Persona_7 centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell'altro genitore;
- Ammonire il sig. per le diverse condotte pregiudizievoli poste in essere nei CP_1 confronti dei figli, per le circostanze dedotte in narrativa;
- In via istruttoria si chiede audizione dei minori, al fine di valutare il reale interesse degli stessi sulle circostanze sopra indicate. Oltre alla escussione del teste res. In Molinella via Boscosa n.
3. Oltre alle dott.sse Testimone_1 [...]
e (referenti di , la signora ”. Per_8 Persona_9 CP_4 Parte_2
Si costituiva il chiedendo: CP_1
“1) in via preliminare e provvisoria, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale che ha confermato gli accordi di separazione, fermo l'affido congiunto dei minori e ferme le altre condizioni di separazione, regolare il diritto di visita paterno stabilendo che il padre possa vedere e tenere con sé
i figli due pomeriggi alla settimana, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 17,00 alle 21,00 quando verranno riaccompagnati presso la madre, nonché a week-end alterni, dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica (dunque con relativi pernottamenti presso di lui); disporsi che il padre possa trascorrere con i figli la metà delle vacanze natalizie (alternando con la madre, di anno in anno, il giorno della Vigilia e quello del Natale ed altresì il Capodanno e l'Epifania), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo), nonché tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
2) sempre in via preliminare, respingersi le richieste avanzate ex art 709 ter c.p.c. perchè improcedibili, essendo già sub judice e già in discussione per effetto della proposizione di analogo ricorso ex art. 709 ter c.p.c. in uno con quello di divorzio;
3) in via subordinata di merito, respingersi il ricorso incidentale perchè completamente infondato nell'an e nel quantum, privo dei presupposti di legge, basato su fatti indimostrati e circostanze non urgenti e non più attuali, nonché per tutte le ragioni sopra esposte;
4) respingersi in particolare la domanda concernente la frequentazione del corso (sia estivo, CP_4 che invernale), quella per il vaccino Anticovid dei figli e , la richiesta di ammonimento Per_1 Per_2 del padre, nonchè la richiesta risarcitoria avanzata da parte ricorrente, priva di qualsivoglia collegamento alla realtà e del tutto azzardata;
- ammonirsi la ricorrente a tenere un comportamento rispettoso della figura paterna ed a cessare ogni condotta denigratoria nei confronti di quest'ultimo, soprattutto in presenza dei figli, con ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese, 15%,
I.V.A. e C.P.A. inclusi. In via istruttoria ci si oppone all'escussione testimoniale proposta da parte ricorrente, in quanto i fatti oggetto di ricorso avrebbero dovuto essere provati documentalmente, con ogni più ampia riserva circa l'ammissibilità ed attendibilità dei testi indicati, in quanto trattasi della madre e dell'attuale compagno della Ci si oppone inoltre alla richiesta di audizione dei minori Pt_1 così come formulata da controparte, in quanto l'ascolto di dovrebbe semmai avvenire con le Per_1 cautele del caso, nell'ambito della causa di divorzio (e non del presente ricorso incidentale) attraverso pagina 6 di 15 un'ingadine delegata ad un professionista, per garantirne la genuità e spontanietà; è ancora Per_2 troppo piccolo per potersi esprimere sulle questioni di causa.”.
All'udienza del 18/10/2022 veniva sentito il figlio minorenne dei coniugi, e il Giudice si Per_1
riservava.
A scioglimento della riserva assunta nella predetta Udienza, il Giudice emetteva in data 24 novembre
2022 Ordinanza ex art. 4 comma 8 legge 898/1970 (modifica provvedimenti presidenziali) del seguente tenore:
“Quanto alla frequenza da parte di al Centro si dà atto che all'udienza del 6-10- Per_1 CP_4
2022 il padre ha acconsentito alla frequenza impegnandosi a prestare tutti i consensi necessari;
la richiesta di non partecipare alla relativa spesa non risulta giustificata, pertanto non può essere accolta e, salvo diversi accordi fra le parti, seguirà la disciplina delle spese straordinarie di cui al punto 14 del verbale di separazione consensuale;
quanto alla modifica del calendario di visita, richiesta dal , si dà atto che all'udienza del 6- CP_1
10-2022 le parti hanno raggiunto i seguenti accordi:
concordo che e nel weekend stiano col padre e rientrino presso di me alle Pt_1 Per_10 Per_11
20,45 di domenica purchè il padre faccia fare loro i compiti.
Di concorda. CP_1
BO concordo che stiano un giorno infrasettimanale in più dal papà dalle 17 alle 21 come richiesto in comparsa dal;
i giorni saranno lunedì e mercoledì salvo diversi accordi concordo con la CP_1 divisione a metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno le festività. concordo che stiano col padre minimo due massimo tre settimane in estate anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. si dà altresì atto che nel corso dell'audizione del 18-10-2022, ha dichiarato che, dopo che un Per_1 episodio accaduto nell'estate 2022 gli ha provocato una certa sofferenza nel rapporto col padre, adesso i due sono in fase di riavvicinamento, e tuttavia si sentirebbe più sereno se fosse libero di scegliere, di volta in volta, se recarsi dal padre insieme ai fratelli minori, oppure no;
tale esigenza del minore, invero non specificamente contestata nemmeno dal padre, pare meritevole di tutela, in quanto, anche per via della sua età, ogni forzatura risulterebbe probabilmente dannosa;
pertanto, potrà decidere di volta in volta se recarsi dal padre insieme ai fratelli minori, oppure Per_1 no, salvo il diritto del padre a un congruo preavviso in caso di esigenze pratiche particolari (es.: prenotazioni); quanto alla vaccinazione anti Covid 19, si rammenta che i figli delle parti sono nati rispettivamente:
l giorno 11 luglio 2009; Per_1
il giorno 26 aprile 2013; Per_2
il giorno 24 agosto 2017. Per_3
a più di 12 anni;
e hanno un'età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Per_1 Per_2 Per_3
pagina 7 di 15 è stato sentito sulla questione della vaccinazione e ha chiaramente espresso la propria Per_1 preferenza per sottoporsi al vaccino, non solo per evitare DAD o altre restrizioni, ma anche per tutelare la propria salute (non è che ho paura di prendere il Covid, perché l'ho già avuto e so com'è, ma vorrei comunque evitare di prenderlo. Non ho paura di fare il vaccino, anzi lo vorrei fare. Secondo me il vaccino dovrebbe ridurre la probabilità di contrarre il virus, o comunque far sì che i sintomi siano più lievi se uno lo prende. Quando ho avuto il Covid ho avuto la febbre e mal di testa e sono dovuto stare a letto due giorni).
Dalla valutazione del rapporto rischi/benefici della vaccinazione, emerge senz'altro la prevalenza dei secondi, sia alla luce delle circostanze del caso concreto, ivi compresa l'assenza di controindicazioni Parte_ note, certificata dal sia alla luce dei dati disponibili sul vaccino in generale, già compiutamente richiamati nel decreto r.g. 5024/2021 del Tribunale di Bologna pubblicato in data 18-10-2021, Pres.
Perla e , consultabile su www.giuraemilia.it, e da intendersi qui trascritti. Persona_12
[….]
Alla luce di quanto sopra, va attribuito in via esclusiva alla madre il potere di decidere da sola e senza il consenso del padre in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid - 19 ai tre figli minori: nato il giorno 11 luglio 2009; nato il giorno 26 aprile 2013; nato il giorno Per_1 Per_10 Per_3
24 agosto 2017
[……]
P.Q.M.
a parziale modifica delle condizioni di separazione, dispone come in parte motiva.
Spese al merito”.
Nel corso dell'istruttoria veniva acquisita:
Relazione G.d.F. pervenuta il 18.03.2022 sui patrimoni, redditi e tenore di vita di e Parte_1 [...]
CP_1
ulteriore documentazione fiscale relativa ad entrambe le parti;
Relazioni del Servizio Sociale territorialmente competente relative ai figli minorenni delle parti in giudizio, datate rispettivamente 27.06.2022, 28.03.2023 e 27.10.2023 (cfr. “atto di parte” del
28.06.2022; “atto di parte” del 29.03.2023; “atto di parte” del 02.11.2023);
si procedeva a interrogatorio formale dell'attrice sui capitoli 1, 2, 3, 4 della memoria n. 2 del convenuto
(cfr. verbale di udienza del 13.03.2023).
All'udienza del 23.22.2023, le parti precisavano le conclusioni e il G.I.:
pagina 8 di 15 “conferma un mandato di vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare;
in particolare dispone che il Servizio Sociale prosegua con gli interventi in essere in favore del nucleo familiare, così come espressi nelle conclusioni riportate (avviare il percorso di mediazione familiare presso il Centro per le
Famiglie, intraprendere un percorso di riavvicinamento fra il padre e in collaborazione con Per_3 la Dott.ssa intraprendere un percorso di confronto fra il padre e con la CP_5 Per_1 mediazione di una figura psicologica, che il Servizio Sociale vorrà individuare e rendere disponibile, avvalendosi di professionisti del SSN;
continuerà il percorso psicoterapeutico con la dott.ssa Per_3
e a frequenza del Centro CP_5 Per_1 CP_4 trattiene la causa in decisione con termini massimi ex art. 190 c.p.c. e dispone che, qualora non siano già in atti, le parti depositino con le comparse conclusionali, le ultime tre dichiarazioni dei redditi.”
Circa le istanze istruttorie, formulate dalle parti in corso di causa e non ammesse dal Giudice, le stesse si appalesano superflue ai fini della decisione, alla luce della copiosa documentazione acquisita
(relazione della GdF e documenti degli Istituti di Credito).
Quanto alla domanda di affido esclusivo formulata da parte attrice, si osserva quanto segue.
Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite numero tre Relazioni del Servizio Sociale territorialmente competente (cfr. “atto di parte” del 28.06.2022; “atto di parte” del 29.03.2023; “atto di parte” del
02.11.2023).
Da suddette Relazioni, pur emergendo delle evidenti difficoltà relazionali del padre con i figli Per_1
(non sono state rilevate analoghe problematiche nel rapporto con ), non è dato Per_3 Per_10
riscontrare un giudizio di inidoneità assoluta in capo al convenuto circa le sue capacità genitoriali, giudizio che avrebbe senza dubbio giustificato una deroga al regime ordinario dell'affido condiviso. Né tanto meno emergono ulteriori fattori o condizioni che inducano a ritenere l'affido condiviso pregiudizievole nell'interesse dei figli.
Ciononostante, è di tutta evidenza un'importante conflittualità tra i genitori con specifico riferimento alle questioni sanitarie ed educative.
Tale conflitto, ad avviso del Tribunale, è derivato dal fatto che il padre si sia opposto a scelte volute, invece, dalla madre, a maggior tutela dei figli.
Infatti il è risultato soccombente nel procedimento incidentale avente ad oggetto le CP_1
vaccinazioni per il virus covid 19 dei tre figli e la frequentazione da parte del figlio del Centro Per_1
cui egli si opponeva senza valide ragioni. CP_4
pagina 9 di 15 SI veda per le motivazioni che hanno indotto a ritenere più tutelanti per il figlio le scelte volute dalla madre, l'ordinanza 24-11-2022 quanto al vaccino anti Covid 19, e il verbale di udienza del 6-10-2022
(il tutto relativo al procedimento sub 1 che la madre è stata costretta a instaurare per poter vaccinare i figli e far frequentare a n , durante la quale il ha dichiarato: Per_1 Persona_13 CP_1
non contesto la validità del centro però è una spesa che non mi posso permettere. Quindi presto CP_4 il consenso alla frequenza da parte di mio figlio purchè io non debba sostenere alcuna spesa. Mi Per_1 impegno a prestare d'ora in poi la mia collaborazione e a firmare i moduli necessari. la ricorrente prende atto del consenso e dell'impegno alla collaborazione oggi prestato dal resistente, ma insiste anche che egli partecipi alla spesa per il 50%. si precisa che il piano didattico personalizzato prodotto è quello dello scorso anno perché il nuovo non è ancora stato redatto. Le parti danno atto che anche per l'anno scolastico in corso sarà prevista la frequenza al centro CP_4
Con l'ordinanza 24-11-2022 si stabiliva, quanto al centro che la richiesta di non partecipare CP_4
alla relativa spesa non risulta giustificata, pertanto non può essere accolta e, salvo diversi accordi fra le parti, seguirà la disciplina delle spese straordinarie di cui al punto 14 del verbale di separazione consensuale.
Tanto premesso pare opportuno disporre l'affido condiviso dei figli minorenni ad entrambi genitori, riconoscendo tuttavia, per le ragioni sopra esposte, alla madre la facoltà di poter assumere autonomamente le decisioni in materia di salute e istruzione per tutti e tre i figli.
Va altresì confermato il mandato di vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare;
in particolare si dispone che il Servizio Sociale prosegua con gli interventi in essere in favore del nucleo familiare, così come espressi nelle conclusioni riportate nella Relazione datata 27.10.2023 (avviare il percorso di mediazione familiare presso il Centro per le Famiglie, intraprendere un percorso di riavvicinamento fra il padre e in collaborazione con la Dott.ssa intraprendere un percorso di Per_3 CP_5
confronto fra il padre e con la mediazione di una figura psicologica, che il Servizio Sociale Per_1
vorrà individuare e rendere disponibile, avvalendosi di professionisti del SSN;
continuerà il Per_3
percorso psicoterapeutico con la dott.ssa e a frequenza del Centro . CP_5 Per_1 CP_4
Riguardo al collocamento dei minori, non essendoci contrasto tra le parti e in adesione a quanto riportato dal Servizio Sociale nelle conclusioni della Relazione datata 27.10.2023, si conferma il collocamento prevalente dei figli presso la madre.
Sul calendario di visita padre – figli, pare opportuno confermare quanto stabilito con Ordinanza di modifica dei provvedimenti presidenziali del 24 novembre 2022.
Difatti, lo stesso, oltre ad essere stato così definito su accordo delle parti, trova il favore anche del
Servizio Sociale che nella propria Relazione del 27.10.2023 così concludeva: “Per il calendario di visite dei minori con il padre non è stata individuata la necessità di modificare il calendario, tuttavia si pagina 10 di 15 rileva il bisogno di effettuare un percorso di riavvicinamento e mediazione tra il padre e i figli Per_1
e ” (cfr. pag. 4 “atto di parte” del 02.11.2023). Per_3
Per quanto attiene alla situazione economica dei coniugi, il sig. svolge l'attività di CP_1
autotrasportatore; è proprietario nella misura del 100% di numero 2 immobili e relative pertinenze dai quali percepisce un canone di locazione totale annuo di circa 4.262,00 € (355,00 €. circa mensili) (cfr.
“QUADRO B - Redditi dei fabbricati” - Mod. 730/2023 Redditi 2022 – all. A – comparsa conclusionale ); percepisce nella misura del 50% A.U. per un importo mensile di €. 350,00. CP_1
Dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in atti (Mod. 730/2023 Redditi 2022 – all. A – comparsa conclusionale ) emerge che per l'anno di imposta 2022 ha avuto un reddito netto annuo di CP_1
euro 18.624,00 circa;
è gravato da un finanziamento con rata mensile di €. 589,71 € (cfr. doc. 11 e 5 –
“comparsa costituzione del 07.02.2022”) contratto per le spese di famiglia all'epoca del CP_1
matrimonio (inizio 11/2020 – fine 11/2030), da €. 360,00 per rata mensile mutuo ipotecario sull'immobile di proprietà (cfr. doc. 12 e 5– “comparsa costituzione del 07.02.2022”) e CP_1
infine da € 350,00 per rata di restituzione del prestito sulla carta di credito utilizzato per coprire scoperto sul conto corrente in comune tra le parti in costanza di matrimonio. Attualmente risiede presso l'abitazione dei propri genitori senza versare alcun canone di locazione.
Si fa presente che lui stesso, all'udienza del 18-10-2022, dichiara di percepire 1.700 euro netti mensili come reddito da lavoro;
egli dichiara altresì di pagare euro 1.300 mensili per i finanziamenti contratti in costanza di matrimonio a e lui esclusivamente intestati, sebbene contratti nell'interesse della famiglia, tuttavia dai doc. 9 e 11 prodotti con la comparsa di costituzione emerge una rata di euro 546,03 per restituzione di prestito e una rata per restituzione di un prestito che il convenuto Org_2 CP_6
stesso afferma essere pari ad euro 350 mensili (sebbene dal documento prodotto, scannerizzato male, sembra si tratti di euro 426,45). La somma di euro 360 mensili è la rata di restituzione del mutuo ipotecario da lui contratto per l'acquisto di un immobile di sua esclusiva proprietà che ha recentemente ri-locato, conseguendone un reddito netto mensile di euro 280, che aggiunto ai 1.700 euro da lui dichiarati, assomma ad euro 1.980 mensili.
Al tempo della separazione gli assegni familiari pari ad euro 300 erano percepiti integralmente dalla moglie.
Ad oggi egli percepisce la metà dell'assegno unico per i tre figli, pari ad euro 350, e altrettanto percepisce la moglie, oltre ad una maggiorazione dovuta al suo quarto figlio, avuto nel 2023 dal nuovo compagno.
Considerato lo stipendio + il reddito da locazione + l'assegno unico per i figli si arriva ad euro 2.330 mensili, che si riducono ad euro 1.434 detraendo le rate dei finanziamenti a suo nome, ma contratti pagina 11 di 15 nell'interesse della famiglia e che si riduce ancora ad euro 1.074 considerando la rata di mutuo che egli versa per l'acquisto dell'immobile che è di sua proprietà esclusiva e che ha messo a reddito.
La sig.ra lavora presso società di famiglia esercente attività di panificazione, è socia Pt_1
amministratrice della . per la quota di €.1.040,00 Organizzazione_3 CP_7
su un valore nominale dei conferimenti pari ad €.5.200,00, pari al 20% del capitale (Allegato 8 –
Relazione G.d.F pervenuta il 18.03.2022), nonché socia amministratrice della citata
[...]
per la quota di €. 100,00, pari al 10% del capitale (allegato 9 - Controparte_8
Relazione G.d.F pervenuta il 18.03.2022); in seguito alla morte del di lei padre avvenuta in data
24.10.2021 ha ereditato da quest'ultimo 1/3 del patrimonio immobiliare per €. 22.516,33 circa e 1/3 del patrimonio mobiliare per un importo di €. 8.715,33 (cfr. “dichiarazione di successione” – nota di deposito el 07.02.2023); percepisce nella misura del 50% A.U. per un importo mensile di Pt_1
€. 350,00, recentemente aumentato ad euro 430 per la quota relativa al figlio avuto dal nuovo compagno.
La ha lasciato la casa familiare che conduceva in locazione per un canone di euro 350 mensili, Pt_1 all'epoca della separazione, e si è trasferta in un immobile che in parte intestato a se stessa e in parte a suoi familiari;
collabora nell'azienda di famiglia (il forno, appunto) le sue dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021, le uniche prodotte, recano rispettivamente imponibili di euro
1.391, 4.062 e 4.209, che palesemente non riflettono la sua reale situazione economica, visti anche i numerosi rapporti bancari a lei intestati, che emergono dalla Relazione della Guardia di Finanza e dalla documentazione trasmessa dagli Istituti di credito;
rispetto all'epoca della separazione, non deve più versare il canone di locazione mensile di euro 350 ed è beneficiaria, pro quota, dell'eredità paterna;
divide inoltre le spese di casa col nuovo compagno;
d'altra parte, ha avuto un altro figlio e i tre figli avuti dal passano con lei molto più tempo rispetto a quanto previsto in sede di separazione. CP_1
Infatti nella relazione del Servizio Sociale in data 27-10-2023 si dà atto che i figli e Per_1 Per_3
non vogliono incontrare il padre e che necessita per entrambi un percorso di riavvicinamento, mentre l'unico che lo frequenta con una certa regolarità è il secondogenito . Per_2
Considerato che in sede di separazione del 3-3-2021 le parti avevano concordato, fra l'altro:
7) La sig.ra si impegna a farsi carico del mantenimento ordinario dei figli, grazie all'aiuto della Pt_1 famiglia materna;
8) Questa condizione di mantenimento ordinario per i 3 figli in capo alla moglie, permarrà per i prossimi 6 anni (posto che entro tale termine il sig. avrà estinto la maggior parte dei finanziamenti CP_1 attualmente accesi);
pagina 12 di 15 9) Al contempo il sig. si impegna a versare l'importo percepito di assegni Familiari erogati da CP_1 Org_ alla signora o su carta prepagata ovvero su libretto. Tali somme verranno utilizzate Pt_1 nell'esclusivo interesse dei figli ed imputate a mantenimento ordinario (o suo contributo);
considerato che all'epoca gli assegni familiari, interamente percepiti dalla moglie, erano pari ad euro
300, mentre oggi ella percepisce il proprio 50% pari ad euro 350 e il marito percepisce analoga somma, pari al 50% di propria spettanza, considerato che i finanziamenti sono intestati al e pertanto, CP_1 in mancanza di diverso accordo, egli continuerà a farsene carico e d'atra arte non è contestato che siano stati contratti per le esigenze della famiglia, si dispone che, in aggiunta, stante il maggior tempo che i figli – soprattutto e – trascorrono con la madre e considerato che, col crescere Per_1 Per_3 dell'età, le loro esigenze sono aumentate, il padre dovrà versare, dalla pubblicazione del presente provvedimento, la somma di euro 250 alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese legali compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria, disattesa o assorbita, così dispone:
1 - - dispone l'affido condiviso dei figli minori nato il [...], nato Persona_1 Per_2
il 26 aprile 2013 e nato il [...], a [...] i genitori;
le decisioni di maggiore Per_3
interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
alla sola madre si attribuisce tuttavia la facoltà di poter assumere autonomamente le decisioni in materia di salute e istruzione per tutti e tre i figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
pagina 13 di 15 3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 - dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
a weekend alternati, dal venerdì, riaccompagnandoli dalla madre alle 20,45 di domenica purchè il padre faccia fare loro i compiti;
staranno col padre anche il lunedì e mercoledì dalle 17 alle 21;
saranno divise a metà le vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno le festività;
staranno inoltre col padre minimo due massimo tre settimane in estate anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
è libero di seguire i meno la suddetta calendarizzazione e così pure finchè non sarà Per_1 Per_3
completato il percorso di riavvicinamento padre-figli;
il Servizio Sociale vigilerà anche, con potere di modifica motivata, sulla funzionalità del calendario a seconda dell'evoluzione del rapporto padre-figli;
6 – dato atto che il padre continua a pagare i finanziamenti contratti in corso di convivenza e a lui esclusivamente intestati, come concordato in sede di separazione consensuale, e che l'assegno unico per i figli è percepito da ciascun genitore al 50%, fermo per il pregresso quanto statuito con l'ordinanza presidenziale, dalla pubblicazione del presente provvedimento dispone che il padre versi alla madre entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo a mantenimento ordinario dei figli la ulteriore somma di euro 250, da rivalutare annualmente secondo l'indica istat, su conto corrente intestato alla medesima;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
pagina 14 di 15 • Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7 – spese legali compensate anche per il procedimento incidentale
Si comunichi al Servizio Sociale
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21-2-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – si conferma per la durata di tre anni il mandato di vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare;
in particolare si dispone che il Servizio Sociale prosegua con gli interventi in essere in favore del nucleo familiare, così come espressi nelle conclusioni riportate nella Relazione datata 27.10.2023
(avviare il percorso di mediazione familiare presso il per le Famiglie, intraprendere un percorso Per_13
di riavvicinamento fra il padre e in collaborazione con la Dott.ssa intraprendere Per_3 CP_5
un percorso di confronto fra il padre e con la mediazione di una figura psicologica, che il Per_1
Servizio Sociale vorrà individuare e rendere disponibile, avvalendosi di professionisti del SSN;
continuerà il percorso psicoterapeutico con la dott.ssa e la frequenza del Per_3 CP_5 Per_1
Centro ; attiverà inoltre in favore del nucleo gli eventuali ulteriori interventi che riterrà CP_4
necessari;