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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/12/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
NO, in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1140/2024 r.g. e vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe Germanò per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Lilia
Bonicioli per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92. Nella resistenza dell' , veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva soltanto i CP_1
requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità da febbraio 2024.
Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 20 aprile 2024 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei benefici richiesti.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è parzialmente fondata per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua.
Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che lo stesso appare bisognevole di una assistenza continua dalla data della visita peritale (10/04/2025).
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente e merita condivisione. Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di pregressa remota emorragia cerebrale in presenza di sindrome extrapiramidale in attuale grave deficit statico e dinamico per disturbi dell'equilibrio, tremori e dispnea. Declino cognitivo da cerebrovasculopatia cronica. Pregressa pancreatite. Arteriopatia arti inferiori.
Cardiopatia ipertensiva. Riferito diabete mellito in trattamento orale”.
Ha chiarito che “il beneficio invocato che è l'indennità di accompagnamento, allo stato attuale può essere concessa dalla data della visita peritale ultima (10.04.2025).
La documentazione è frammentaria nel senso che vie è un vuoto documentale dal dicembre 2023 a tutt'oggi. Nel settembre 2023 sempre presso la neurologia di Vibo viene certificata una fluttuazione delle capacità attentive, un rallentamento ideo-motorio e un deficit della memoria ma nessuna di queste condizioni viene definita come grave. Nel dicembre 2023 il certificato della neurologia di Vibo Valentia certifica un peggioramento clinico ma anche in questo caso non viene indicata né la necessità di assistenza continua né le condizioni mediche vengono definite come marcate Dopo tale ultimo certificato, per 18 mesi, agli atti non vi sono documenti , non vi sono certificati attestanti necessità di ausili per la deambulazione, non vi sono altri certificati ortopedici
o fisiatrici indicanti grave deficit della statica o della deambulazione per cui le conclusioni della scrivente possono basarsi solo sul proprio esame obiettivo e su quanto constatato in corso di visita.
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento devono essere presenti separatamente o contemporaneamente una delle due condizioni: impossibilità della deambulazione o quanto meno gravi difficoltà alla stessa oppure incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita ambedue condizioni che allo stato attuale sono attribuibili al SI : precisamente manca Pt_1 sia la capacità di marcia e di statica che la capacità intellettiva per cui necessita di assistenza continua”.
Sussistono, quindi, i presupposti per il riconoscimento in capo all'istante dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento dal
10/0472025 e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92 dal febbraio 2024.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio. Vanno, invece, poste a definitivo carico dell' le spese della CP_2
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per Parte_1
fruire dell'indennità di accompagnamento dal 10/04/2025 e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 da febbraio 2024;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Palmi, 1/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia NO