Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/2024, n. 28902
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Sentenza 11 novembre 2024

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L'art. 1, comma 18, l. n. 190 del 2012, secondo cui i magistrati devono interrompere la loro attività di arbitri nell'ambito dei collegi, introduce una causa di incompatibilità sopravvenuta, non applicabile in senso retroattivo, poiché non regola rapporti passati soggetti a disciplina diversa e dispone solo per l'avvenire; né sussiste un interesse delle parti al mantenimento dell'originaria composizione del collegio arbitrale, in quanto, nella devoluzione di una controversia ad arbitri, non viene in rilievo alcun ragionevole affidamento nel conseguimento di un risultato favorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/2024, n. 28902
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28902
    Data del deposito : 11 novembre 2024

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