TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/06/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 7794/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 17 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7794/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Alberto De Zan;
Parte_1
- Attrice opponente;
e
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con gli Avv. Attilio Scarcella ed Enza Scarcella;
- Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi fondata essendo applicabile al caso di specie la disciplina relativa ai contratti del consumatore in forza della quale risulta competente non il Tribunale di Monza bensì quello di Pordenone, nel cui circondario risiede l'odierna opponente parte del contratto di appalto per cui è causa (cfr. doc. 2 di parte attrice opponente).
La previsione negoziale di differenti fori non risulta essere stata oggetto di specifiche negoziazioni tra le parti e deve considerarsi radicalmente nulla.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato mentre le spese di lite, attesa l'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) Revoca il decreto ingiuntivo.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 17 Giugno 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 7794/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 17 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7794/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Alberto De Zan;
Parte_1
- Attrice opponente;
e
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con gli Avv. Attilio Scarcella ed Enza Scarcella;
- Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi fondata essendo applicabile al caso di specie la disciplina relativa ai contratti del consumatore in forza della quale risulta competente non il Tribunale di Monza bensì quello di Pordenone, nel cui circondario risiede l'odierna opponente parte del contratto di appalto per cui è causa (cfr. doc. 2 di parte attrice opponente).
La previsione negoziale di differenti fori non risulta essere stata oggetto di specifiche negoziazioni tra le parti e deve considerarsi radicalmente nulla.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato mentre le spese di lite, attesa l'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) Revoca il decreto ingiuntivo.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 17 Giugno 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa