CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Mitola Maria - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 586/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli avv.ti FENECH Pietro e Parte_1 CodiceFiscale_1
TE RM, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti in Bari.
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.1367/2024, resa nel procedimento n.
923/2016, pubblicata in data 19.03.2024, notificata in data 29.03.2024.
CONTRO
GI NA (C.F.: , in qualità erede di (C.F. CodiceFiscale_2 Persona_1
, deceduta il 9.5.2020, di (C.F. ), C.F._3 Persona_2 C.F._4 deceduta il 2.3.2023, e di (C.F. ), deceduta in data 16.11.2021, Persona_3 C.F._5 parte rappresentata e difesa dall'avv. RM Buonvino, rappresentato e difeso dall'avv.to
IN RM, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Bari.
APPELLATO
Nonché nei confronti di:
(C.F. , (C.F. , CP_1 C.F._6 CP_2 C.F._7 CP_3
(C.F. , (C.F. , (C.F. C.F._8 Controparte_4 C.F._9 CP_5
, (C.F. contumaci C.F._10 Controparte_6 C.F._11
All'udienza collegiale del 04.11.2025, svolta in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note scritte inviate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, , CP_1 CP_2 CP_3
, , e , citavano in giudizio, Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari, le RM , e , Persona_1 Persona_3 Persona_2 deducendo:
- di esser comproprietari di un terreno sito in agro di Bari – Torre a Mare, C. da Scamuso, contraddistinto in Catasto Terreni al fg.7, p.lla 599, 600, 531, in virtù di differenti atti notarili;
- che le convenute erano comproprietarie del fondo, confinante con quello di proprietà degli attori, distinto in catasto al foglio 7, p.lla 101, 195;
- che all'incirca nel mese di febbraio 2014 le convenute avevano illegittimamente occupato, mediante la realizzazione di lavori di sbancamento e rivangamento terra, una fascia di terreno in proprietà degli attori rendendo impraticabile la stradina laterale, in terra battuta, che dalla complanare consentiva l'accesso alla proprietà degli istanti e che gli stessi avevano destinato lateralmente al terreno in loro proprietà;
- che tali illegittimi lavori, aggravati dalla installazione di putrelle e di una recinzione, impedivano il libero accesso alla proprietà degli attori;
- che in data 04.03.2014, a mezzo racc. a/r gli appellanti contestavano alle convenute l'intervenuto spoglio della stradina laterale, costituita da una fascia in terreno battuto, della larghezza di circa metri tre, posta a ridosso del confine con la proprietà delle stesse e, comunque, insistente all'interno della proprietà degli istanti;
- che le convenute si rendevano disponibili ad un sopraluogo congiunto, al cui esito veniva redatta una relazione dalla quale si evinceva in maniera chiara, ed incontrovertibile, lo spoglio, subito dagli attori con conseguente invasione della proprietà degli stessi ad opera delle convenute;
- che, nonostante tutto, le non avevano inteso regolarizzare la posizione del confine né, Per_1 tanto meno, risarcire i danni, sia riconducibili alla indisponibilità del terreno, sia agli sversamenti di rifiuti, cagionati agli attori a far data dal febbraio del 2014 ad oggi;
- nelle more gli attori avevano denunciato l'accaduto alla Procura della Repubblica di Bari nonché avviato la mediazione presso la Camera di Commercio di Bari;
- esisteva, pertanto, una situazione di incertezza sulla estensione e confinazione dei fondi, caratterizzata da continui litigi tra i confinanti.
Concludevano, quindi, chiedendo di:
- “accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa e, per
l'effetto;
- accertato e dichiarato l'intervenuto spoglio in danno degli istanti, ordinare il rilascio delle aree occupate dalle sigg.re , e in favore degli istanti;
Persona_3 Persona_1 Persona_2
- condannare le convenute, in solido tra loro, al ripristino a propria cura e spese dello status quo ante;
- condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali nonché di quelli conseguenti al mancato godimento, mancata accessibilità ed indisponibilità dell'immobile de quo, a far data dal febbraio 2014 fino alla data dell'effettivo rilascio, nella misura che sarà accertata nel corso del presente giudizio all'esito dell'espletanda istruttoria e, sarà ritenuta di
Giustizia, oltre ancora agli interessi legali dal dì dello spoglio al dì dell'effettivo soddisfo;
- condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15,00 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario-distrattario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.04.2016, si costituivano Per_1
, e , le quali, preliminarmente, eccepivano il difetto di
[...] Persona_2 Persona_3 legittimazione attiva degli attori in virtù del fatto che la fascia di terra, oggetto di contestazione, era stata acquisita a patrimonio del n conseguenza di opere abusive realizzate dagli stessi CP_7 attori. Nel merito, chiedevano il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice di prime cure ammetteva la CTU, nominando il
Dott. per l'individuazione dell'esatto confine tra i fondi. Persona_4
Depositata la relazione peritale, il Tribunale rigettava tutte le richieste di prova orale ritenendole superflue, stante l'esito dell'espletata CTU, e fissava l'udienza del 23.04.2019 per le precisazioni delle conclusioni.
La causa veniva interrotta e poi riassunta dagli attori, dapprima per la morte di e Persona_1 successivamente per la morte di ed infine per quella di . Persona_3 Persona_2
Si costituiva in giudizio in qualità di erede delle RM , il quale, Controparte_8 Per_1 aderendo a tutte le domande, eccezioni e difese già proposte, nonché alle risultanze della CTU, si rendeva disponibile ad una soluzione bonaria della controversia.
Fallite le trattative per una composizione bonaria della controversia, veniva fissata udienza del
15.03.2024 per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n.1367/2024 pubblicata in data 19.03.2024, il Tribunale di Bari, così provvedeva:
- “ACCERTA che i confini tra i fondi delle parti in causa vanno individuati nei termini di cui alla tabella 9-bis della CTU e quindi, che i rispettivi fondi sono divisi da una linea retta passante dal punto “E”, posto a sud (lato strada), e dal punto “C”, posto a nord (lato mare)
- ORDINA il rilascio da parte delle convenute della fascia di terreno di proprietà degli attori indebitamente occupata;
- RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice;
- COMPENSA le spese di lite e di CTU”.
Il Tribunale faceva proprie le risultanze dell'elaborato peritale, dal quale emergeva, attraverso il raffronto della documentazione catastale e dai rilievi topografici-celerimetrici, una parziale difformità dei luoghi oggetto di causa rispetto all'effettivo confine tra le parti, essendo l'area oggetto di causa interessata da evidenti discrepanze sia in termini catastali, sia in termini di irregolarità edilizie con un territorio altamente deteriorato dal punto di vista urbanistico/edilizio.
Nello specifico, accoglieva alcuni rilievi di parte attrice, in particolare quelli riguardanti il lato sud (lato
SS116), punto “E”, individuandolo, materialmente sulla linea immaginaria che passava tra i punti 118
e 119, fermandosi a 12 metri dal punto 118 proseguendo quella linea. Quanto al punto posto a nord
(lato mare), punto “C”, veniva identificato ad 1,42 metri dal punto 102 (dove vi era fisicamente la recinsione della particella 776), proseguendo sulla linea immaginaria che andava dal lontano punto
A al punto 102.
Il Tribunale, quindi, richiamando la tabella 9-bis, disponeva che la fascia di terreno di proprietà degli attori come indicata e nella disponibilità di parte convenuta, doveva esser rilasciata stante la parziale violazione dei confini altrui.
Dichiarava inoltre inammissibile la domanda di intervenuto spoglio, proposta da parte attrice, essendo tale azione incompatibile con l'azione di accertamento dei confini, in quanto i due rimedi erano distinti.
Rigettava, infine, la domanda di risarcimento del danno richiesto da parte attrice in quanto genericamente allegata e comunque indimostrata.
ha proposto appello per la riforma parziale della suddetta sentenza, chiedendo di Parte_1 accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi corrispondere il risarcimento dei danni, in re ipsa, cagionati per la privazione della sua proprietà a far tempo da febbraio 2014 e sino all'attualità, da liquidarsi in via equitativa, nonché condannare l'appellato al ripristino, a sua cura e spese, dello status quo ante dei luoghi conseguente l'illegittima invasione della proprietà dell'appellante; con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di CTU e del prodromico procedimento di media-conciliazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2024 si è costituito
[...]
, in qualità di erede di , il quale ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello CP_8 Persona_2 proposto perché del tutto infondato in fatto e in diritto e la conferma dell'impugnata sentenza;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, ritualmente citati, non si sono costituiti e ne va dichiarata la contumacia.
[...]
All'udienza del 04.11.2025 precisate le conclusioni con deposito di note telematiche, la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato la domanda volta al risarcimento dei danni cagionati dall'occupazione abusiva a far tempo dal febbraio 2014 in quanto non provato né il danno emergente né il lucro cessante. A giudizio dell'appellante, avendo il primo Giudice accertato l'occupazione illegittima, lo stesso avrebbe dovuto riconoscere il danno da mancato godimento della proprietà cagionato all'appellante, determinandolo in via equitativa ex art. 1226 c.c. in considerazione dell'impossibilità e/o nelle difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, e comunque nell'importo di € 25.000,00, oltre interessi come per legge.
La censura non coglie nel segno.
Con riferimento al risarcimento dei danni, per come invocati dall'appellante, è utile richiamare la sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte, n.33645 dell'11.10.2022, con la quale è stato composto un contrasto insorto all'interno delle Sezioni Semplici circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo.
Le Sezioni Unite, difatti, aprono all'idea del danno in re ipsa inteso come effetto del mancato godimento, ma ne riducono immediatamente la portata poiché ne impediscono l'espansione inserendo la necessità della prova di un danno concretamente subito, affermando che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, e quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui,
a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass.civ., SS.UU., sentenza n.33645 del 15.11.2022).
Quindi, secondo il recente insegnamento della Suprema Corte, la domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva al diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest'ultimo caso, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto “di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo” stabilendo in tal modo il nesso di causalità tra la violazione del diritto di godere della cosa e la concreta possibilità di godimento, che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno – conseguenza da risarcire.
Nel caso di specie, e alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte, questa Corte ritiene di condividere quanto sostenuto dal primo Giudice e quindi non fondata la richiesta di risarcimento avanzata dall'appellante, non avendo la stessa allegato e provato il danno subito in conseguenza dell'abusiva occupazione, da parte delle sorelle , della fascia di terreno indebitamente Per_1 occupata dalle stesse, se non facendo riferimento al generico mancato godimento da parte sua e degli altri comunisti.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole dell'aver il Tribunale omesso qualsivoglia pronuncia sulla domanda accessoria a quella di regolamento dei confini, consistente nel ripristino, a cura e spese dei convenuti, dello status quo ante rispetto all'illegittima invasione del confine tra le due proprietà.
Nello specifico, a giudizio dell'appellante, ed in virtù delle risultanze della CTU, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare a parte convenuta il ripristino dello status quo ante mediante: a) l'eliminazione dei cumuli di terreno misti a macerie e rifiuti di ogni genere;
b) l'esecuzione di opere di compattamento del terreno in modo da renderlo nuovamente percorribile;
c) l'eliminazione delle putrelle di cemento e della recinzione illegittimamente erette.
Anche questa censura non è meritevole di accoglimento.
Occorre anzitutto evidenziare che lo stesso CTU nel descrivere lo stato dei luoghi oggetto di causa, dopo aver dato atto dell'opera di pulizia del suolo avvenuta qualche ora prima del sopralluogo (pag.
9) espressamente affermava che “il suolo in questione, sui due lati fronte strada, ossia il lato posto a nord direzione mare (strada sterrata) ed il lato posto a sud adiacente la complanare della SS16 sono interessati da cumuli di terreno misti a macerie/rifiuti di origine diversa realizzati volutamente, come si evince dalla documentazione in atti, al fine di impedire l'accesso nei suoli in questione (cfr.
ALLEGATO – Foto II° Soprall. N.7-34). Sul confine sud e quindi nelle adiacenze della complanare della
SS16, oltre al cumulo su descritto compresi rifiuti di tutti i generi, sono presenti delle putrelle in acciaio conficcate e cementate a terra (cfr. ALLEGATO – Foto N.7-9). Proprio il posizionamento di questi cumuli, compresi i lavori di “sbancamento e rivangamento terra” oltre “alla installazione di putrelle e di una recinzione” hanno dato inizio alle azioni di denuncia querela presso i vari Uffici preposti al controllo ed alla vigilanza del territorio, (Procura della Repubblica, Carabinieri di Rutigliano, Polizia
Municipale e Giudiziaria del UTC Vigilanza Urbanistico Edilizia del Comune di Bari) da CP_7 parte dei Sig.ri , , , , , CP_1 Controparte_4 CP_5 Parte_2 Controparte_6 CP_3
e rappresentati dall'Avv. Fabio Diserio e comproprietari del fondo rustico
[...] CP_2 confinante”.
Nello specifico, sul punto, è opportuno evidenziare quanto riportato nella “Comunicazione Notizia di reato a carico delle sig.re ed altre” della Polizia Municipale a seguito della querela Persona_2 sporta dagli attori in primo grado e allegata alla CTU (allegato 9) dove è possibile leggere: “Pertanto il suolo delle sorelle risulta essere ancora uno dei pochi suoli sui quali non è stata realizzata Per_1 alcuna costruzione, negli anni è stato oggetto di abbandono di rifiuti da parte di ignoti, che ha portato le stesse nel mese di luglio 2014 a bonificarlo (senza però essere in grado di esibire i relativi FIR) ed a posizionare una recinzione (priva di atti autorizzatori), costituita inizialmente da profilati in acciaio, per poi depositare cumuli di materiale di scavo, onde evitare all'interno del suolo l'abbandono di rifiuti da parte di ignoti”.
Orbene, nelle note di trattazione scritta depositate in data 15.03.2024, e non contestate dall'appellante, l'appellato espressamente dichiarava: “Si conferma la disponibilità, come da proposta già formulata dall'odierno esponente nel termine indicato la Giudice, a posizionare, a spese dell'avv.
sulla linea di confine indicata dal CTU fittoni di ferro per delimitare le rispettive proprietà, con la CP_8 precisazione che i terreni sono tutti ripuliti, bonificati e messi in sicurezza già da tempo (peraltro a spese delle sorelle come peraltro ribadito con la proposta del 31 gennaio 2024 a cui si rinvia) Per_1
e che gli attori possono accedere alle loro proprietà”. Sicché, alla luce di quanto detto, appare evidente che nessun ripristino della situazione quo ante poteva esser disposta dal Tribunale e da questa Corte, considerato che ad oggi la fascia di terra in contestazione risulta esser già stata bonificata.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha compensato le spese di lite e di CTU ravvisando ragioni di soccombenza reciproca.
La censura non ha alcun pregio.
La regolamentazione delle spese di lite, come noto, impone una valutazione che deve attenere all'esito complessivo della controversia.
Sul punto, tuttavia, è utile rammentare che la regolazione delle spese di lite avviene di regola (art. 91
c.p.c.: soccombenza integrale) sulla base del principio di soccombenza, con la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite, e nel secondo caso (art. 92 co. c.p.c.: reciproca parziale soccombenza) sulla base del principio di causalità degli oneri processuali, con possibile compensazione, totale o parziale, di essi.
La reciproca soccombenza, che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domane contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.
Nel caso di specie, come sostenuto correttamente dal Giudice di prime cure, sussiste reciproca soccombenza stante l'accoglimento della sola azione di regolamento di confini (trattandosi tuttavia di uno sconfinamento non di rilevante importanza e di difficile individuazione in virtù delle diverse opere abusive rilevate dallo stesso Consulente) nonché il rigetto della richiesta di risarcimento del danno.
Quanto alle spese di CTU, è opportuno sottolineare che la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, bensì un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia, e dunque, nell'interesse comune delle parti. Per questo, le relative spese devono rientrare i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17739/2016; Cass. n.
26849/2019), sicché potrà procedersi a una compensazione delle stesse anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, e ciò non rappresenterà una violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (cfr. Cass. n. 11068/2020).
Alla luce di quanto sin qui detto, condividendo le ragioni del Giudice di prime cure, questa Corte respinge l'appello e dispone la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (III scaglione – valori medi esclusa la fase di trattazione/istruttoria. Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n.1367/2024 emessa dal Tribunale di Bari – pubblicata in data Parte_1
19.03.2024, così dispone:
- Dichiara la contumacia di , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, ,
[...] CP_5 Controparte_6
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_8 presente giudizio liquidate, in complessivi € 3.966,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°
l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 Novembre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Mitola Maria - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 586/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli avv.ti FENECH Pietro e Parte_1 CodiceFiscale_1
TE RM, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti in Bari.
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.1367/2024, resa nel procedimento n.
923/2016, pubblicata in data 19.03.2024, notificata in data 29.03.2024.
CONTRO
GI NA (C.F.: , in qualità erede di (C.F. CodiceFiscale_2 Persona_1
, deceduta il 9.5.2020, di (C.F. ), C.F._3 Persona_2 C.F._4 deceduta il 2.3.2023, e di (C.F. ), deceduta in data 16.11.2021, Persona_3 C.F._5 parte rappresentata e difesa dall'avv. RM Buonvino, rappresentato e difeso dall'avv.to
IN RM, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Bari.
APPELLATO
Nonché nei confronti di:
(C.F. , (C.F. , CP_1 C.F._6 CP_2 C.F._7 CP_3
(C.F. , (C.F. , (C.F. C.F._8 Controparte_4 C.F._9 CP_5
, (C.F. contumaci C.F._10 Controparte_6 C.F._11
All'udienza collegiale del 04.11.2025, svolta in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note scritte inviate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, , CP_1 CP_2 CP_3
, , e , citavano in giudizio, Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari, le RM , e , Persona_1 Persona_3 Persona_2 deducendo:
- di esser comproprietari di un terreno sito in agro di Bari – Torre a Mare, C. da Scamuso, contraddistinto in Catasto Terreni al fg.7, p.lla 599, 600, 531, in virtù di differenti atti notarili;
- che le convenute erano comproprietarie del fondo, confinante con quello di proprietà degli attori, distinto in catasto al foglio 7, p.lla 101, 195;
- che all'incirca nel mese di febbraio 2014 le convenute avevano illegittimamente occupato, mediante la realizzazione di lavori di sbancamento e rivangamento terra, una fascia di terreno in proprietà degli attori rendendo impraticabile la stradina laterale, in terra battuta, che dalla complanare consentiva l'accesso alla proprietà degli istanti e che gli stessi avevano destinato lateralmente al terreno in loro proprietà;
- che tali illegittimi lavori, aggravati dalla installazione di putrelle e di una recinzione, impedivano il libero accesso alla proprietà degli attori;
- che in data 04.03.2014, a mezzo racc. a/r gli appellanti contestavano alle convenute l'intervenuto spoglio della stradina laterale, costituita da una fascia in terreno battuto, della larghezza di circa metri tre, posta a ridosso del confine con la proprietà delle stesse e, comunque, insistente all'interno della proprietà degli istanti;
- che le convenute si rendevano disponibili ad un sopraluogo congiunto, al cui esito veniva redatta una relazione dalla quale si evinceva in maniera chiara, ed incontrovertibile, lo spoglio, subito dagli attori con conseguente invasione della proprietà degli stessi ad opera delle convenute;
- che, nonostante tutto, le non avevano inteso regolarizzare la posizione del confine né, Per_1 tanto meno, risarcire i danni, sia riconducibili alla indisponibilità del terreno, sia agli sversamenti di rifiuti, cagionati agli attori a far data dal febbraio del 2014 ad oggi;
- nelle more gli attori avevano denunciato l'accaduto alla Procura della Repubblica di Bari nonché avviato la mediazione presso la Camera di Commercio di Bari;
- esisteva, pertanto, una situazione di incertezza sulla estensione e confinazione dei fondi, caratterizzata da continui litigi tra i confinanti.
Concludevano, quindi, chiedendo di:
- “accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa e, per
l'effetto;
- accertato e dichiarato l'intervenuto spoglio in danno degli istanti, ordinare il rilascio delle aree occupate dalle sigg.re , e in favore degli istanti;
Persona_3 Persona_1 Persona_2
- condannare le convenute, in solido tra loro, al ripristino a propria cura e spese dello status quo ante;
- condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali nonché di quelli conseguenti al mancato godimento, mancata accessibilità ed indisponibilità dell'immobile de quo, a far data dal febbraio 2014 fino alla data dell'effettivo rilascio, nella misura che sarà accertata nel corso del presente giudizio all'esito dell'espletanda istruttoria e, sarà ritenuta di
Giustizia, oltre ancora agli interessi legali dal dì dello spoglio al dì dell'effettivo soddisfo;
- condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15,00 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario-distrattario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.04.2016, si costituivano Per_1
, e , le quali, preliminarmente, eccepivano il difetto di
[...] Persona_2 Persona_3 legittimazione attiva degli attori in virtù del fatto che la fascia di terra, oggetto di contestazione, era stata acquisita a patrimonio del n conseguenza di opere abusive realizzate dagli stessi CP_7 attori. Nel merito, chiedevano il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice di prime cure ammetteva la CTU, nominando il
Dott. per l'individuazione dell'esatto confine tra i fondi. Persona_4
Depositata la relazione peritale, il Tribunale rigettava tutte le richieste di prova orale ritenendole superflue, stante l'esito dell'espletata CTU, e fissava l'udienza del 23.04.2019 per le precisazioni delle conclusioni.
La causa veniva interrotta e poi riassunta dagli attori, dapprima per la morte di e Persona_1 successivamente per la morte di ed infine per quella di . Persona_3 Persona_2
Si costituiva in giudizio in qualità di erede delle RM , il quale, Controparte_8 Per_1 aderendo a tutte le domande, eccezioni e difese già proposte, nonché alle risultanze della CTU, si rendeva disponibile ad una soluzione bonaria della controversia.
Fallite le trattative per una composizione bonaria della controversia, veniva fissata udienza del
15.03.2024 per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n.1367/2024 pubblicata in data 19.03.2024, il Tribunale di Bari, così provvedeva:
- “ACCERTA che i confini tra i fondi delle parti in causa vanno individuati nei termini di cui alla tabella 9-bis della CTU e quindi, che i rispettivi fondi sono divisi da una linea retta passante dal punto “E”, posto a sud (lato strada), e dal punto “C”, posto a nord (lato mare)
- ORDINA il rilascio da parte delle convenute della fascia di terreno di proprietà degli attori indebitamente occupata;
- RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice;
- COMPENSA le spese di lite e di CTU”.
Il Tribunale faceva proprie le risultanze dell'elaborato peritale, dal quale emergeva, attraverso il raffronto della documentazione catastale e dai rilievi topografici-celerimetrici, una parziale difformità dei luoghi oggetto di causa rispetto all'effettivo confine tra le parti, essendo l'area oggetto di causa interessata da evidenti discrepanze sia in termini catastali, sia in termini di irregolarità edilizie con un territorio altamente deteriorato dal punto di vista urbanistico/edilizio.
Nello specifico, accoglieva alcuni rilievi di parte attrice, in particolare quelli riguardanti il lato sud (lato
SS116), punto “E”, individuandolo, materialmente sulla linea immaginaria che passava tra i punti 118
e 119, fermandosi a 12 metri dal punto 118 proseguendo quella linea. Quanto al punto posto a nord
(lato mare), punto “C”, veniva identificato ad 1,42 metri dal punto 102 (dove vi era fisicamente la recinsione della particella 776), proseguendo sulla linea immaginaria che andava dal lontano punto
A al punto 102.
Il Tribunale, quindi, richiamando la tabella 9-bis, disponeva che la fascia di terreno di proprietà degli attori come indicata e nella disponibilità di parte convenuta, doveva esser rilasciata stante la parziale violazione dei confini altrui.
Dichiarava inoltre inammissibile la domanda di intervenuto spoglio, proposta da parte attrice, essendo tale azione incompatibile con l'azione di accertamento dei confini, in quanto i due rimedi erano distinti.
Rigettava, infine, la domanda di risarcimento del danno richiesto da parte attrice in quanto genericamente allegata e comunque indimostrata.
ha proposto appello per la riforma parziale della suddetta sentenza, chiedendo di Parte_1 accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi corrispondere il risarcimento dei danni, in re ipsa, cagionati per la privazione della sua proprietà a far tempo da febbraio 2014 e sino all'attualità, da liquidarsi in via equitativa, nonché condannare l'appellato al ripristino, a sua cura e spese, dello status quo ante dei luoghi conseguente l'illegittima invasione della proprietà dell'appellante; con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di CTU e del prodromico procedimento di media-conciliazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2024 si è costituito
[...]
, in qualità di erede di , il quale ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello CP_8 Persona_2 proposto perché del tutto infondato in fatto e in diritto e la conferma dell'impugnata sentenza;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, ritualmente citati, non si sono costituiti e ne va dichiarata la contumacia.
[...]
All'udienza del 04.11.2025 precisate le conclusioni con deposito di note telematiche, la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato la domanda volta al risarcimento dei danni cagionati dall'occupazione abusiva a far tempo dal febbraio 2014 in quanto non provato né il danno emergente né il lucro cessante. A giudizio dell'appellante, avendo il primo Giudice accertato l'occupazione illegittima, lo stesso avrebbe dovuto riconoscere il danno da mancato godimento della proprietà cagionato all'appellante, determinandolo in via equitativa ex art. 1226 c.c. in considerazione dell'impossibilità e/o nelle difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, e comunque nell'importo di € 25.000,00, oltre interessi come per legge.
La censura non coglie nel segno.
Con riferimento al risarcimento dei danni, per come invocati dall'appellante, è utile richiamare la sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte, n.33645 dell'11.10.2022, con la quale è stato composto un contrasto insorto all'interno delle Sezioni Semplici circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo.
Le Sezioni Unite, difatti, aprono all'idea del danno in re ipsa inteso come effetto del mancato godimento, ma ne riducono immediatamente la portata poiché ne impediscono l'espansione inserendo la necessità della prova di un danno concretamente subito, affermando che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, e quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui,
a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass.civ., SS.UU., sentenza n.33645 del 15.11.2022).
Quindi, secondo il recente insegnamento della Suprema Corte, la domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva al diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest'ultimo caso, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto “di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo” stabilendo in tal modo il nesso di causalità tra la violazione del diritto di godere della cosa e la concreta possibilità di godimento, che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno – conseguenza da risarcire.
Nel caso di specie, e alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte, questa Corte ritiene di condividere quanto sostenuto dal primo Giudice e quindi non fondata la richiesta di risarcimento avanzata dall'appellante, non avendo la stessa allegato e provato il danno subito in conseguenza dell'abusiva occupazione, da parte delle sorelle , della fascia di terreno indebitamente Per_1 occupata dalle stesse, se non facendo riferimento al generico mancato godimento da parte sua e degli altri comunisti.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole dell'aver il Tribunale omesso qualsivoglia pronuncia sulla domanda accessoria a quella di regolamento dei confini, consistente nel ripristino, a cura e spese dei convenuti, dello status quo ante rispetto all'illegittima invasione del confine tra le due proprietà.
Nello specifico, a giudizio dell'appellante, ed in virtù delle risultanze della CTU, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare a parte convenuta il ripristino dello status quo ante mediante: a) l'eliminazione dei cumuli di terreno misti a macerie e rifiuti di ogni genere;
b) l'esecuzione di opere di compattamento del terreno in modo da renderlo nuovamente percorribile;
c) l'eliminazione delle putrelle di cemento e della recinzione illegittimamente erette.
Anche questa censura non è meritevole di accoglimento.
Occorre anzitutto evidenziare che lo stesso CTU nel descrivere lo stato dei luoghi oggetto di causa, dopo aver dato atto dell'opera di pulizia del suolo avvenuta qualche ora prima del sopralluogo (pag.
9) espressamente affermava che “il suolo in questione, sui due lati fronte strada, ossia il lato posto a nord direzione mare (strada sterrata) ed il lato posto a sud adiacente la complanare della SS16 sono interessati da cumuli di terreno misti a macerie/rifiuti di origine diversa realizzati volutamente, come si evince dalla documentazione in atti, al fine di impedire l'accesso nei suoli in questione (cfr.
ALLEGATO – Foto II° Soprall. N.7-34). Sul confine sud e quindi nelle adiacenze della complanare della
SS16, oltre al cumulo su descritto compresi rifiuti di tutti i generi, sono presenti delle putrelle in acciaio conficcate e cementate a terra (cfr. ALLEGATO – Foto N.7-9). Proprio il posizionamento di questi cumuli, compresi i lavori di “sbancamento e rivangamento terra” oltre “alla installazione di putrelle e di una recinzione” hanno dato inizio alle azioni di denuncia querela presso i vari Uffici preposti al controllo ed alla vigilanza del territorio, (Procura della Repubblica, Carabinieri di Rutigliano, Polizia
Municipale e Giudiziaria del UTC Vigilanza Urbanistico Edilizia del Comune di Bari) da CP_7 parte dei Sig.ri , , , , , CP_1 Controparte_4 CP_5 Parte_2 Controparte_6 CP_3
e rappresentati dall'Avv. Fabio Diserio e comproprietari del fondo rustico
[...] CP_2 confinante”.
Nello specifico, sul punto, è opportuno evidenziare quanto riportato nella “Comunicazione Notizia di reato a carico delle sig.re ed altre” della Polizia Municipale a seguito della querela Persona_2 sporta dagli attori in primo grado e allegata alla CTU (allegato 9) dove è possibile leggere: “Pertanto il suolo delle sorelle risulta essere ancora uno dei pochi suoli sui quali non è stata realizzata Per_1 alcuna costruzione, negli anni è stato oggetto di abbandono di rifiuti da parte di ignoti, che ha portato le stesse nel mese di luglio 2014 a bonificarlo (senza però essere in grado di esibire i relativi FIR) ed a posizionare una recinzione (priva di atti autorizzatori), costituita inizialmente da profilati in acciaio, per poi depositare cumuli di materiale di scavo, onde evitare all'interno del suolo l'abbandono di rifiuti da parte di ignoti”.
Orbene, nelle note di trattazione scritta depositate in data 15.03.2024, e non contestate dall'appellante, l'appellato espressamente dichiarava: “Si conferma la disponibilità, come da proposta già formulata dall'odierno esponente nel termine indicato la Giudice, a posizionare, a spese dell'avv.
sulla linea di confine indicata dal CTU fittoni di ferro per delimitare le rispettive proprietà, con la CP_8 precisazione che i terreni sono tutti ripuliti, bonificati e messi in sicurezza già da tempo (peraltro a spese delle sorelle come peraltro ribadito con la proposta del 31 gennaio 2024 a cui si rinvia) Per_1
e che gli attori possono accedere alle loro proprietà”. Sicché, alla luce di quanto detto, appare evidente che nessun ripristino della situazione quo ante poteva esser disposta dal Tribunale e da questa Corte, considerato che ad oggi la fascia di terra in contestazione risulta esser già stata bonificata.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha compensato le spese di lite e di CTU ravvisando ragioni di soccombenza reciproca.
La censura non ha alcun pregio.
La regolamentazione delle spese di lite, come noto, impone una valutazione che deve attenere all'esito complessivo della controversia.
Sul punto, tuttavia, è utile rammentare che la regolazione delle spese di lite avviene di regola (art. 91
c.p.c.: soccombenza integrale) sulla base del principio di soccombenza, con la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite, e nel secondo caso (art. 92 co. c.p.c.: reciproca parziale soccombenza) sulla base del principio di causalità degli oneri processuali, con possibile compensazione, totale o parziale, di essi.
La reciproca soccombenza, che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domane contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.
Nel caso di specie, come sostenuto correttamente dal Giudice di prime cure, sussiste reciproca soccombenza stante l'accoglimento della sola azione di regolamento di confini (trattandosi tuttavia di uno sconfinamento non di rilevante importanza e di difficile individuazione in virtù delle diverse opere abusive rilevate dallo stesso Consulente) nonché il rigetto della richiesta di risarcimento del danno.
Quanto alle spese di CTU, è opportuno sottolineare che la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, bensì un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia, e dunque, nell'interesse comune delle parti. Per questo, le relative spese devono rientrare i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17739/2016; Cass. n.
26849/2019), sicché potrà procedersi a una compensazione delle stesse anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, e ciò non rappresenterà una violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (cfr. Cass. n. 11068/2020).
Alla luce di quanto sin qui detto, condividendo le ragioni del Giudice di prime cure, questa Corte respinge l'appello e dispone la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (III scaglione – valori medi esclusa la fase di trattazione/istruttoria. Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n.1367/2024 emessa dal Tribunale di Bari – pubblicata in data Parte_1
19.03.2024, così dispone:
- Dichiara la contumacia di , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, ,
[...] CP_5 Controparte_6
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_8 presente giudizio liquidate, in complessivi € 3.966,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°
l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 Novembre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola