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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11276 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 07/10/2025 svoltasi mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 44349 / 2024 tra
( avv.MANCUSI SERGIO MASSIMO ) Parte_1
e in persona del legale rappresentante p.t. ( avv. IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ( art 1 l 18/80 ) nonché il riconoscimento del e condizioni di cui all'art 3 c.3 l 104/92.sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa .
L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda . CP_1
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso. Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti ( “Esiti di tromboembolia polmonare bilaterale. Obesità. Diabete mellito tipo 2, cardiopatia ipertensiva, sindrome da stasi cronica dell'arto inferiore dx, quale esito di trombosi della vena poplitea e del tronco tibioperoniero”.) Essi sono tali da :
- NON rientrare nella concessione dei benefici di cui all'art 1 legge 18/80 ;
- NON determinare le condizioni di cui all' 3 comma 3 legge 104/92.
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto il CTU ha esaminato in modo approfondito la documentazione sanitaria prodotta e ha condotto una visita medico-legale, accertando il quadro clinico del periziando, con criteri scientifici e oggettivi. Le conclusioni raggiunte risultano motivate sulla base delle tabelle ministeriali di riferimento, con un'attenta valutazione della natura, della gravità e della incidenza funzionale delle patologie riscontrate spiegando in modo chiaro e coerente le ragioni delle proprie determinazioni. Non emergono elementi di errore o incongruenze tali da inficiare la validità dell'elaborato peritale, che appare completo, imparziale e supportato da retti criteri medico-legali .
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario, già riconosciuto in fase di ATP ma non omologato, di cui all'art 3 c 1 legge 104/92. L'omologa di tale requisito non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente, a fronte dell'irripetibilità delle stesse in capo alla ricorrente.
PQM
Dichiara che la ricorrente presenta il requisito sanitario di cui all'art 3 c 1 legge 104/92. Compensa le spese di lite . Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
Il Giudice