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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6850 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3041/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10° SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07/07/2025, nella 10° SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Premesso che le parti hanno depositato atti a trattazione scritta con cui hanno precisato istanze e conclusioni,
l'Avv. GASPARI WALTER, per l'attore il quale conclude chiedendo per l'accoglimen- to della domanda previa declaratoria di condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze professionali con attribuzione l'Avv. ROSELLA CARLO, per il il quale conclude chiedendo il ri- Controparte_1 getto della domanda,
Il Giudice ritenuto che lo scambio delle note tra le parti in modalità ex art. 127 ter cpc diventa sostitutivo della udienza di discussione della causa in cui le parti hanno comunque precisato e rassegnato le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata l'udienza sostitutiva della discussione orale, e senza che risulti che una delle parti abbia chiesto la trattazione in presenza, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., dei seguenti dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Tanto il verbale che la sentenza sono elaborati in forma telematica e con fir- ma digitale.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Corvino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3041/2022 r.g.a.c. e vertente,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Na- Parte_1 C.F._1 poli Largo Sermoneta n. 24, presso lo studio dell'avv. Walter Gaspari, come da procura in atti,
ATTORE
E
(C.F. ) in persona del pt pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Carlo Rosella (CF.
[...]
) ed elettivamente domiciliato in presso la Casa Comunale si- C.F._2 CP_1 ta in Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo- come da procura in atti,
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 opponendosi all'avviso di pagamento Cosap prot. N. PG/773171/243 Controparte_1 del 26 ottobre 2021, notificato in data 30.12.2021 relativo all' indennità per occupazio- ne abusiva di suolo pubblico in eccedenza e contestuale irrogazione della sanzione am- ministrativa pecuniaria per un totale complessivo di € 7.457,05.
Esponeva l'odierno istante di essere stato titolare di concessione amministrativa “Fiere natalizie 2019” riguardante l'occupazione di suolo pubblico di uno stallo provvisorio di mt. 3x5 (mq. 15,00) ubicato in alla via A. Kauffmann/ Via P. Bertini (area Parco CP_1
Mascagna) e che la Polizia Municipale del Comune di con il verbale n. CP_1
19150001201 del 4/12/2019 accertava il giorno 30/11/2019 una occupazione di mq. 19 di suolo pubblico per occupazione in eccedenza e comminava la predetta sanzione, sulla base della presunzione di cui all'art. 63, co. 2 – lett. g) del d.lgs. 446/97 e del vigente
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regolamento comunale in materia COSAP (retrodatazione di 14 gg. rispetto alla data di accertamento da parte della Polizia Municipale).
A fronte della pretesa creditoria del formulava i seguenti motivi di opposizio- CP_1 ne:
-nullità ovvero invalidità per vizio di forma dell'avviso di pagamento, in quanto la Poli- zia Municipale provvedeva ad accertare l'asserita violazione in data 30 novembre 2019 ma redigeva il verbale solo il successivo 4 dicembre 2019, pertanto erroneamente il ca- none di occupazione di suolo con relativi accessori era stato calcolato in funzione di un periodo presuntivamente determinato in 14 giorni retrodatato dal 4 dicembre 2019 e che non trovava riscontro nella realtà in quanto il 30.11.2019 l'esponente aveva depositato nella parte retrostante lo stand, scatole non destinate alla vendita al pubblico, in uno spazio che non assurgeva a suolo pubblico, per la presenza di uno steccato in ferro de- limitante il Parco Mascagna;
-violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione dell'opposto avviso di pagamento, con conseguen- te lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto richiamante dati ed elementi del processo verbale originario alterati e difformi rispetto a quelli contenuti nel verbale di contestazione.
Aggiungeva altresì che per l'occupazione di suolo di cui all'impugnato atto di avviso di pagamento, aveva comunque diritto all'esonero previsto dall'art. 29, lettera f) del Rego- lamento del data la tipologia di attività svolta e la durata CP_3 Controparte_1 dell'occupazione e che la somma dovuta era stata calcolata secondo criteri errati, non avendo fatto riferimento il alla tariffa di cui all'art. 24, lett. b), applicando la CP_1 tariffa di € 12.934,71 e non quella temporanea di € 8,63 prevista per la categoria di suo- lo pubblico occupato.
Pertanto concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di pagamento
NA010002AGO000005373, Prot. n. PG773171/243 del 26/10/2021, notificato in data
30 dicembre 2021;
- l'accertamento dell'infondatezza della pretesa ivi contenuta;
- in via subordinata, la riquantificazione della somma oggetto dell'avviso di pagamento, in accoglimento delle doglianze mosse, essendosi l'occupazione protratta per sole due ore del giorno 30/11/2019.
- la condanna al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistata- rio;
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Il regolarmente costituitosi in giudizio, eccepiva: Controparte_1
- la veridicità e l'efficacia degli atti redatti dai pubblici ufficiali come stabilita dall'art. 2700 c.c., per cui spettava all'opponente fornire prova contraria rispetto a quanto ripor- tato dal verbale oggetto di causa, con relativa contestazione con querela della falsa atte- stazione nei confronti dei Pubblici Ufficiali accertatori;
- l'assenza di circostanze tali da impedire l'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. non avendo l'istante al momento della notifica fornito alcuna dichiarazione in merito al verbale;
-l'inapplicabilità all'occupazione rilevata dell'art. 29 del Regolamento, in quanto le oc- cupazioni occasionali enucleate dalla lett. f) costituiscono ipotesi tassative, in cui non rientrerebbe quella effettuata dal sig. Corvino il 21.11.2019 ed anche qualora l'occupazione fosse rientrata in quella casistica, vi sarebbe stata la mancata comunica- zione al Comune dell'occupazione di ulteriore spazio di cui si contesta l'abusività;
- in ordine alla quantificazione della sanzione, l'operatività del vincolo discendente dal- la disposizione di legge e dalla presunzione ivi contenuta, presunzione non superata da parte dell'attore con prova certa contraria e documentale
In conclusione, l' ente convenuto chiedeva rigettarsi la domanda proposta dall'attore con ogni consequenziale provvedimento e la contestuale conferma del provvedimento impugnato.
All'odierna udienza all' esito della discussione art. 127 ter cpc sostitutiva dell' udienza in presenza, con definizione della controversia a norma dell'art.281 sexies c.p.c, la cau- sa è stata decisa come da motivazione.
°°°°°
Preliminarmente va precisato che la presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del
18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni relativamente alla domanda presentata da Parte_1 contro il ricevendo il Giudice l'istruttoria documentale già svolta dal Controparte_1 precedente GI.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo che le parti all'udienza di precisazione del- le conclusioni svoltasi in modalità 281 sexies, a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
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Premettendo che, contrariamente a quanto indicato dalle parti, il numero corretto dell'avviso di pagamento è Prot. N. PG 773171/243 del 26/10/2021 e non
PG773171/1154 del 26.10.2021, la presente causa ha ad oggetto un atto di invito al pa- gamento, privo di efficacia esecutiva e costituente il primo atto attraverso cui il
[...]
come previsto dall'art. 35 del regolamento COSAP, procede al recupero CP_1 dell'indennità per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e della relativa sanzione amministrativa.
Si tratta quindi di diritto di credito e la relazione tra le parti va inquadrata nel tipo prete- sa – obbligo e non nel tipo potere – interesse legittimo, avendo ad oggetto non l'atto ma il rapporto e l'azione introdotta dall'opponente va qualificata come domanda di accer- tamento negativo, nell'ambito della quale l'onere della prova del credito spetta al suo titolare, ossia al (sull'onere della prova in caso di domanda di accertamento CP_1 negativo, cfr. Cass., sez.
6 - L, ordinanza n. 16917 del 04/10/2012).
Ciò premesso, va altresì evidenziato che la fattispecie per cui è causa attiene alla occu- pazione di suolo pubblico in eccedenza a quella data in concessione all'odierno attore, titolare di uno stand per la vendita di prodotti natalizi all'interno dell'area fieristica sita a via Kauffmann/Via P. Bertini, in CP_1
L'occupazione del suolo pubblico per una superficie pari a 15 mq veniva autorizzata, dal giorno 21/11/2019 al giorno 8/1/2020 con disposizione dirigenziale n. 412 del
20/11/2019.
La Polizia Municipale di accertava tuttavia in data 30/11/2019 una occupazione CP_1 in eccedenza pari a 19 mq di suolo pubblico, differente da quella concessa cui scaturiva l'invito al pagamento oggetto della presente opposizione in sede giudiziale.
L'attore, a sostegno della sua opposizione deduceva che l'accertamento della occupa- zione abusiva risultava essere stata accertata dagli agenti il giorno 30 novembre 2019 e non il 4 dicembre 2019, data in cui l'abuso veniva invece verbalizzato, motivo per cui la pretesa patrimoniale del Comune non avrebbe dovuto essere posticipata, con conse- guente aumento della sanzione pecuniaria, a quella di compilazione del processo verba- le.
Il ha contestato quanto ivi affermato dall'opponente, atteso che la va- Controparte_1 lenza probatoria dell'atto redatto da pubblico ufficiale, nel caso di specie la Polizia Mu- nicipale, avrebbe potuto essere superata dai rimedi previsti dal codice atti a sconfessarne la veridicità ovvero solo da una querela di falso.
L'assunto di parte attrice, dall' esame degli atti risulta essere comunque accoglibile.
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Invero i verbalizzanti, nel redigere il verbale in data 4 dicembre 2019, affermano espressamente di avere accertato l'occupazione in eccedenza in data 30 novembre 2019 senza specificare se l'occupazione abusiva si fosse protratta anche nel lasso temporale che va dal 30 novembre 2019, data dell'accertamento al 4 dicembre 2019 data di reda- zione del verbale.
In questo quadro di imprecisione dei dati indicati nel documento di accertamento va pertanto accolta l' eccezione dell' opponente volta a contestare la sussistenza della san- zione relativamente al periodo circoscritto dal 30 novembre 2019 – 4 dicembre 2019, con conseguente obbligo di rideterminazione dell' importo finale della sanzione come erroneamente determinato.
A proposito invece degli ulteriori motivi esposti nell'atto di impugnazione dell'avviso di pagamento e segnatamente alla circostanza che l'occupazione in eccedenza avrebbe riguardato una parte retrostante lo stand, non destinato a suolo pubblico per la presenza di uno steccato in ferro, con scatoloni non destinati alla vendita, vi è da rilevare che tali circostanze sono del tutto generiche e non evincibili dal verbale redatto dalla Pubblica
Autorità, né risultano provate.
La presenza di uno steccato in ferro non vale infatti di per sé sola ad escludere che si tratti di suolo pubblico e quindi ad autorizzare implicitamente una indebita estensione di quanto legittimamente concesso in uso temporaneo dal Controparte_1
Parimenti non appare dirimente il richiamo all'art. 29, lettera f), del Regolamento CO-
SAP che prevede ipotesi di esenzione dal pagamento del canone di occupazione.
Si tratta infatti di ipotesi specificamente e tassativamente previste dalla norma in esame, rispetto alle quali l'odierno attore non fornisce alcun riscontro probatorio se non un ge- nerico richiamo alla “tipologia di lavoro effettuato e la durata dell'occupazione conte- nuta entro le sei ore”.
A proposito invece della commisurazione dell'indennità richiesta e delle relative san- zioni ad un periodo presuntivo di occupazione di 14 giorni, occorre precisare sulla base degli assunti difensivi prodotti da parte convenuta, che l'inizio dell'occupazione abusiva come dedotto dal Comune di deve essere considerata dalla data di effettivo ini- CP_1 zio dell'occupazione autorizzata e cioè dal 21/11/2019 solo fino all' effettivo accerta- mento, applicando peraltro la tariffa di categoria c), più vantaggiosa, restando sempre a carico della parte l'onere di provare una data inferiore dell'occupazione abusiva;
allo stesso modo avrebbe dovuto essere provata ( dovendo il richiedente fare espressa comu- nicazione) l'occupazione limitata ad un breve periodo temporale di sole due ore o co-
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munque inferiore alle nove ore del giorno 30/11/2021, al fine dell' applicazione della tariffa temporanea di € 8,63 come disposto dall'art. 24 del regolamento CP_3
Conclusivamente vanno rideterminati gli importi dovuti in base all'avviso di pagamento impugnato, rimettendo nuovamente in termini l'attore per il pagamento ridotto in caso di pagamento avvenuto entro 60 gg.; in particolare la somma individuata a titolo di ca- none per l' occupazione abusiva nell'avviso di pagamento notificato in data 30 dicem- bre 2021, identificato con n. NA010002AGO000005373 Prot. n. PG773171/243 del
26/10/2021 va rideterminata, partendo dalla tariffa applicata dal Comune pari ad €
9,23907 per 19 mq, per 10gg. per un totale di € 1755,42 a fronte del precedente ed erra- to importo calcolato su 14 gg. di € 2457,59 e la sanzione se pagata entro 60 gg dal de- posito della presente sentenza in misura pari ad un quarto;
anche gli interessi sulla somma richiesta a titolo di canone andranno ricalcolati sulla somma rideterminata.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la parziale compensazione delle spese di lite e per il residuo sono liquidate al minimo tenuto conto dell' attività effettivamente svolta e della serialità della materia affrontata, pertanto calcolati al minimo ex DM
55/2014 come modificato nel 2022.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'attore e per l'effetto ridetermina nei termini di cui in parte motiva l'importo dovuto in base all'avviso di pagamento notifica- to in data 30 dicembre 2021, identificato con n. NA010002AGO000005373, Prot. n.
PG773171/243 del 26/10/2021; in particolare ridetermina in complessivi euro 1755,42
l'importo complessivamente dovuto a titolo di canone COSAP oltre sanzioni ridetermi- nate nella misura di euro 877,71 (ove il pagamento intervenga entro 60 giorni dal depo- sito della presente sentenza); il tutto oltre interessi legali da ricalcolarsi sulla somma ri- determinata a titolo di canone in conformità alle disposizioni normative in materia di
COSAP (cfr. regolamento del;
Controparte_1
- compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà e per il resi- duo condanna il convenuto al pagamento delle competenze professionali in favore dell' attore che liquida complessivamente in euro 1100,00 ( già operata la compensazione), oltre Iva e cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore.
Verbale e provvedimento decisorio pubblicati in data 7.07.2025 ore 17.10.
Si comunichi Il Giudice Onorario Dott.ssa Maria Corvino
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Tribunale di Napoli
10° SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07/07/2025, nella 10° SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Premesso che le parti hanno depositato atti a trattazione scritta con cui hanno precisato istanze e conclusioni,
l'Avv. GASPARI WALTER, per l'attore il quale conclude chiedendo per l'accoglimen- to della domanda previa declaratoria di condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze professionali con attribuzione l'Avv. ROSELLA CARLO, per il il quale conclude chiedendo il ri- Controparte_1 getto della domanda,
Il Giudice ritenuto che lo scambio delle note tra le parti in modalità ex art. 127 ter cpc diventa sostitutivo della udienza di discussione della causa in cui le parti hanno comunque precisato e rassegnato le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata l'udienza sostitutiva della discussione orale, e senza che risulti che una delle parti abbia chiesto la trattazione in presenza, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., dei seguenti dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Tanto il verbale che la sentenza sono elaborati in forma telematica e con fir- ma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Corvino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3041/2022 r.g.a.c. e vertente,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Na- Parte_1 C.F._1 poli Largo Sermoneta n. 24, presso lo studio dell'avv. Walter Gaspari, come da procura in atti,
ATTORE
E
(C.F. ) in persona del pt pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Carlo Rosella (CF.
[...]
) ed elettivamente domiciliato in presso la Casa Comunale si- C.F._2 CP_1 ta in Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo- come da procura in atti,
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 opponendosi all'avviso di pagamento Cosap prot. N. PG/773171/243 Controparte_1 del 26 ottobre 2021, notificato in data 30.12.2021 relativo all' indennità per occupazio- ne abusiva di suolo pubblico in eccedenza e contestuale irrogazione della sanzione am- ministrativa pecuniaria per un totale complessivo di € 7.457,05.
Esponeva l'odierno istante di essere stato titolare di concessione amministrativa “Fiere natalizie 2019” riguardante l'occupazione di suolo pubblico di uno stallo provvisorio di mt. 3x5 (mq. 15,00) ubicato in alla via A. Kauffmann/ Via P. Bertini (area Parco CP_1
Mascagna) e che la Polizia Municipale del Comune di con il verbale n. CP_1
19150001201 del 4/12/2019 accertava il giorno 30/11/2019 una occupazione di mq. 19 di suolo pubblico per occupazione in eccedenza e comminava la predetta sanzione, sulla base della presunzione di cui all'art. 63, co. 2 – lett. g) del d.lgs. 446/97 e del vigente
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regolamento comunale in materia COSAP (retrodatazione di 14 gg. rispetto alla data di accertamento da parte della Polizia Municipale).
A fronte della pretesa creditoria del formulava i seguenti motivi di opposizio- CP_1 ne:
-nullità ovvero invalidità per vizio di forma dell'avviso di pagamento, in quanto la Poli- zia Municipale provvedeva ad accertare l'asserita violazione in data 30 novembre 2019 ma redigeva il verbale solo il successivo 4 dicembre 2019, pertanto erroneamente il ca- none di occupazione di suolo con relativi accessori era stato calcolato in funzione di un periodo presuntivamente determinato in 14 giorni retrodatato dal 4 dicembre 2019 e che non trovava riscontro nella realtà in quanto il 30.11.2019 l'esponente aveva depositato nella parte retrostante lo stand, scatole non destinate alla vendita al pubblico, in uno spazio che non assurgeva a suolo pubblico, per la presenza di uno steccato in ferro de- limitante il Parco Mascagna;
-violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione dell'opposto avviso di pagamento, con conseguen- te lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto richiamante dati ed elementi del processo verbale originario alterati e difformi rispetto a quelli contenuti nel verbale di contestazione.
Aggiungeva altresì che per l'occupazione di suolo di cui all'impugnato atto di avviso di pagamento, aveva comunque diritto all'esonero previsto dall'art. 29, lettera f) del Rego- lamento del data la tipologia di attività svolta e la durata CP_3 Controparte_1 dell'occupazione e che la somma dovuta era stata calcolata secondo criteri errati, non avendo fatto riferimento il alla tariffa di cui all'art. 24, lett. b), applicando la CP_1 tariffa di € 12.934,71 e non quella temporanea di € 8,63 prevista per la categoria di suo- lo pubblico occupato.
Pertanto concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di pagamento
NA010002AGO000005373, Prot. n. PG773171/243 del 26/10/2021, notificato in data
30 dicembre 2021;
- l'accertamento dell'infondatezza della pretesa ivi contenuta;
- in via subordinata, la riquantificazione della somma oggetto dell'avviso di pagamento, in accoglimento delle doglianze mosse, essendosi l'occupazione protratta per sole due ore del giorno 30/11/2019.
- la condanna al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistata- rio;
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Il regolarmente costituitosi in giudizio, eccepiva: Controparte_1
- la veridicità e l'efficacia degli atti redatti dai pubblici ufficiali come stabilita dall'art. 2700 c.c., per cui spettava all'opponente fornire prova contraria rispetto a quanto ripor- tato dal verbale oggetto di causa, con relativa contestazione con querela della falsa atte- stazione nei confronti dei Pubblici Ufficiali accertatori;
- l'assenza di circostanze tali da impedire l'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. non avendo l'istante al momento della notifica fornito alcuna dichiarazione in merito al verbale;
-l'inapplicabilità all'occupazione rilevata dell'art. 29 del Regolamento, in quanto le oc- cupazioni occasionali enucleate dalla lett. f) costituiscono ipotesi tassative, in cui non rientrerebbe quella effettuata dal sig. Corvino il 21.11.2019 ed anche qualora l'occupazione fosse rientrata in quella casistica, vi sarebbe stata la mancata comunica- zione al Comune dell'occupazione di ulteriore spazio di cui si contesta l'abusività;
- in ordine alla quantificazione della sanzione, l'operatività del vincolo discendente dal- la disposizione di legge e dalla presunzione ivi contenuta, presunzione non superata da parte dell'attore con prova certa contraria e documentale
In conclusione, l' ente convenuto chiedeva rigettarsi la domanda proposta dall'attore con ogni consequenziale provvedimento e la contestuale conferma del provvedimento impugnato.
All'odierna udienza all' esito della discussione art. 127 ter cpc sostitutiva dell' udienza in presenza, con definizione della controversia a norma dell'art.281 sexies c.p.c, la cau- sa è stata decisa come da motivazione.
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Preliminarmente va precisato che la presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del
18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni relativamente alla domanda presentata da Parte_1 contro il ricevendo il Giudice l'istruttoria documentale già svolta dal Controparte_1 precedente GI.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo che le parti all'udienza di precisazione del- le conclusioni svoltasi in modalità 281 sexies, a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
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Premettendo che, contrariamente a quanto indicato dalle parti, il numero corretto dell'avviso di pagamento è Prot. N. PG 773171/243 del 26/10/2021 e non
PG773171/1154 del 26.10.2021, la presente causa ha ad oggetto un atto di invito al pa- gamento, privo di efficacia esecutiva e costituente il primo atto attraverso cui il
[...]
come previsto dall'art. 35 del regolamento COSAP, procede al recupero CP_1 dell'indennità per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e della relativa sanzione amministrativa.
Si tratta quindi di diritto di credito e la relazione tra le parti va inquadrata nel tipo prete- sa – obbligo e non nel tipo potere – interesse legittimo, avendo ad oggetto non l'atto ma il rapporto e l'azione introdotta dall'opponente va qualificata come domanda di accer- tamento negativo, nell'ambito della quale l'onere della prova del credito spetta al suo titolare, ossia al (sull'onere della prova in caso di domanda di accertamento CP_1 negativo, cfr. Cass., sez.
6 - L, ordinanza n. 16917 del 04/10/2012).
Ciò premesso, va altresì evidenziato che la fattispecie per cui è causa attiene alla occu- pazione di suolo pubblico in eccedenza a quella data in concessione all'odierno attore, titolare di uno stand per la vendita di prodotti natalizi all'interno dell'area fieristica sita a via Kauffmann/Via P. Bertini, in CP_1
L'occupazione del suolo pubblico per una superficie pari a 15 mq veniva autorizzata, dal giorno 21/11/2019 al giorno 8/1/2020 con disposizione dirigenziale n. 412 del
20/11/2019.
La Polizia Municipale di accertava tuttavia in data 30/11/2019 una occupazione CP_1 in eccedenza pari a 19 mq di suolo pubblico, differente da quella concessa cui scaturiva l'invito al pagamento oggetto della presente opposizione in sede giudiziale.
L'attore, a sostegno della sua opposizione deduceva che l'accertamento della occupa- zione abusiva risultava essere stata accertata dagli agenti il giorno 30 novembre 2019 e non il 4 dicembre 2019, data in cui l'abuso veniva invece verbalizzato, motivo per cui la pretesa patrimoniale del Comune non avrebbe dovuto essere posticipata, con conse- guente aumento della sanzione pecuniaria, a quella di compilazione del processo verba- le.
Il ha contestato quanto ivi affermato dall'opponente, atteso che la va- Controparte_1 lenza probatoria dell'atto redatto da pubblico ufficiale, nel caso di specie la Polizia Mu- nicipale, avrebbe potuto essere superata dai rimedi previsti dal codice atti a sconfessarne la veridicità ovvero solo da una querela di falso.
L'assunto di parte attrice, dall' esame degli atti risulta essere comunque accoglibile.
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Invero i verbalizzanti, nel redigere il verbale in data 4 dicembre 2019, affermano espressamente di avere accertato l'occupazione in eccedenza in data 30 novembre 2019 senza specificare se l'occupazione abusiva si fosse protratta anche nel lasso temporale che va dal 30 novembre 2019, data dell'accertamento al 4 dicembre 2019 data di reda- zione del verbale.
In questo quadro di imprecisione dei dati indicati nel documento di accertamento va pertanto accolta l' eccezione dell' opponente volta a contestare la sussistenza della san- zione relativamente al periodo circoscritto dal 30 novembre 2019 – 4 dicembre 2019, con conseguente obbligo di rideterminazione dell' importo finale della sanzione come erroneamente determinato.
A proposito invece degli ulteriori motivi esposti nell'atto di impugnazione dell'avviso di pagamento e segnatamente alla circostanza che l'occupazione in eccedenza avrebbe riguardato una parte retrostante lo stand, non destinato a suolo pubblico per la presenza di uno steccato in ferro, con scatoloni non destinati alla vendita, vi è da rilevare che tali circostanze sono del tutto generiche e non evincibili dal verbale redatto dalla Pubblica
Autorità, né risultano provate.
La presenza di uno steccato in ferro non vale infatti di per sé sola ad escludere che si tratti di suolo pubblico e quindi ad autorizzare implicitamente una indebita estensione di quanto legittimamente concesso in uso temporaneo dal Controparte_1
Parimenti non appare dirimente il richiamo all'art. 29, lettera f), del Regolamento CO-
SAP che prevede ipotesi di esenzione dal pagamento del canone di occupazione.
Si tratta infatti di ipotesi specificamente e tassativamente previste dalla norma in esame, rispetto alle quali l'odierno attore non fornisce alcun riscontro probatorio se non un ge- nerico richiamo alla “tipologia di lavoro effettuato e la durata dell'occupazione conte- nuta entro le sei ore”.
A proposito invece della commisurazione dell'indennità richiesta e delle relative san- zioni ad un periodo presuntivo di occupazione di 14 giorni, occorre precisare sulla base degli assunti difensivi prodotti da parte convenuta, che l'inizio dell'occupazione abusiva come dedotto dal Comune di deve essere considerata dalla data di effettivo ini- CP_1 zio dell'occupazione autorizzata e cioè dal 21/11/2019 solo fino all' effettivo accerta- mento, applicando peraltro la tariffa di categoria c), più vantaggiosa, restando sempre a carico della parte l'onere di provare una data inferiore dell'occupazione abusiva;
allo stesso modo avrebbe dovuto essere provata ( dovendo il richiedente fare espressa comu- nicazione) l'occupazione limitata ad un breve periodo temporale di sole due ore o co-
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munque inferiore alle nove ore del giorno 30/11/2021, al fine dell' applicazione della tariffa temporanea di € 8,63 come disposto dall'art. 24 del regolamento CP_3
Conclusivamente vanno rideterminati gli importi dovuti in base all'avviso di pagamento impugnato, rimettendo nuovamente in termini l'attore per il pagamento ridotto in caso di pagamento avvenuto entro 60 gg.; in particolare la somma individuata a titolo di ca- none per l' occupazione abusiva nell'avviso di pagamento notificato in data 30 dicem- bre 2021, identificato con n. NA010002AGO000005373 Prot. n. PG773171/243 del
26/10/2021 va rideterminata, partendo dalla tariffa applicata dal Comune pari ad €
9,23907 per 19 mq, per 10gg. per un totale di € 1755,42 a fronte del precedente ed erra- to importo calcolato su 14 gg. di € 2457,59 e la sanzione se pagata entro 60 gg dal de- posito della presente sentenza in misura pari ad un quarto;
anche gli interessi sulla somma richiesta a titolo di canone andranno ricalcolati sulla somma rideterminata.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la parziale compensazione delle spese di lite e per il residuo sono liquidate al minimo tenuto conto dell' attività effettivamente svolta e della serialità della materia affrontata, pertanto calcolati al minimo ex DM
55/2014 come modificato nel 2022.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'attore e per l'effetto ridetermina nei termini di cui in parte motiva l'importo dovuto in base all'avviso di pagamento notifica- to in data 30 dicembre 2021, identificato con n. NA010002AGO000005373, Prot. n.
PG773171/243 del 26/10/2021; in particolare ridetermina in complessivi euro 1755,42
l'importo complessivamente dovuto a titolo di canone COSAP oltre sanzioni ridetermi- nate nella misura di euro 877,71 (ove il pagamento intervenga entro 60 giorni dal depo- sito della presente sentenza); il tutto oltre interessi legali da ricalcolarsi sulla somma ri- determinata a titolo di canone in conformità alle disposizioni normative in materia di
COSAP (cfr. regolamento del;
Controparte_1
- compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà e per il resi- duo condanna il convenuto al pagamento delle competenze professionali in favore dell' attore che liquida complessivamente in euro 1100,00 ( già operata la compensazione), oltre Iva e cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore.
Verbale e provvedimento decisorio pubblicati in data 7.07.2025 ore 17.10.
Si comunichi Il Giudice Onorario Dott.ssa Maria Corvino
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