Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10159/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27/02/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 13/11/2024, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca De Bernardi e dell'Avv. Patrizia Marzorati presso il cui studio sito in Vanzaghello (MI), Piazza della Costituzione – Via dei Mille n. 3, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Fabio Pezzano, presso il cui studio in Milano, Via Vigoni n. 3, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
pagina 1 di 14
minore Persona_1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24.04.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“A) pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10/09/2011 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vanzaghello – Anno 2011
– Parte II – Serie A – N. 4 tra i IGg.ri e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1 1) affido: mantenere l'affidamento della figlia minore al Comune di residenza Persona_1
(attualmente il Comune di Vanzaghello) in ragione del collocamento prevalente presso la madre, ivi residente in [...] o in altro Comune individuato in seguito all'eventuale trasferimento della madre. 2) Collocamento: confermare il collocamento della figlia minore presso la madre. Per_1
3) Regolamentazione periodi di competenza di con la madre, i nonni paterni ed il padre: la
Per_1 figlia minore trascorrerà un week end (da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla
Per_1 domenica sera o, ove possibile, al lunedì mattina con accompagnamento a scuola) con la madre, uno con i nonni paterni ed uno con il padre, in quest'ultimo caso eventualmente anche presso la casa dei nonni paterni . Inoltre trascorrerà presso i nonni paterni un giorno infrasettimanale dall'uscita
Per_1 da scuola, possibilmente con accompagnamento a scuola il giorno successivo (ove tale organizzazione sia compatibile con la distanza tra le abitazioni e non sia troppo faticosa per;
in caso contrario
Per_1 la minore rientrerà lo stesso giorno presso la madre la sera dopo cena); nella settimana in cui il week end è di spettanza materna, i Servizi Sociali potranno prevedere un secondo pomeriggio infrasettimanale che trascorrerà con i nonni senza pernottamento;
periodi di vacanza : i periodi
Per_1 di vacanza scolastica saranno equamente divisi tra i genitori (divisione a metà delle vacanze di Natale
e delle vacanze di Pasqua, 15 giorni nel periodo estivo) dovendosi garantire anche degli spazi che trascorrerà con i nonni paterni, secondo il calendario che verrà predisposto dai Servizi Sociali, Per_1 tenendo conto delle esigenze e dell'interesse della minore. Sia con riferimento ai periodi di competenza ordinari che per i periodi di vacanza sarà facoltà dei Servizi Sociali di riferimento ridefinire le tempistiche e le modalità in funzione delle esigenze della minore e delle parti.
4) Percorsi e contatti: confermare l'incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario per:
• la prosecuzione dell'intervento di educativa domiciliare presso la madre ed eventualmente presso i nonni, con possibilità di interromperli a raggiungimento degli obiettivi condivisi con gli stessi, con l'espressa e preventiva autorizzazione dei genitori a che l'Educatore possa organizzare in autonomia delle attività da svolgersi anche sul territorio al fine di favorire il corretto sviluppo psico-fisico della minore in funzione delle proprie esigenze e competenze, nonché della crescita;
pagina 2 di 14 • regolamentare anche i contatti telefonici tra gli adulti e la minore, con facoltà per i Servizi di modificare tale regolamentazione in funzione dell'andamento dei contatti e anche tenendo conto delle eventuali della minore;
• modulare i percorsi in favore della minore e degli adulti di riferimento, secondo le modalità ritenute più opportune nell'interesse della minore;
• mantenere un monitoraggio sulla situazione della minore e degli adulti di riferimento e sullo sviluppo psico-emotivo della minore stessa, con possibilità di invio alla neuropsichiatria infantile competente per territorio, in caso di necessità;
• disporre che, in caso di rifiuto e/o disaccordo tra i genitori, i Servizi Sociali e l'Ente affidatario, dopo aver sentito gli stessi genitori e valutato gli interessi della minore, possano adottare ogni e più opportuna decisione nell'interesse di con espressa autorizzazione di porre in essere gli Per_1 adempimenti necessari al fine di consentire alla minore di soddisfare i propri interessi primari (come ad esempio a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: sottoscrivere documentazione scolastica, intervenire per il rilascio di documenti o per l'esecuzione di visite mediche e/o percorsi che risultino necessari, iscrizione a centri estivi o attività sportive ecc.). 5) Contributo al mantenimento: confermare a carico del IG. un contributo al CP_1 mantenimento della figlia pari ad Euro 363,30 (Euro 350,00 rivalutato) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (seconda rivalutazione
Dicembre 2022), oltre al 50% delle spese straordinarie della minore come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature pagina 3 di 14 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 6) Assegno unico: l'assegno unico e comunque ogni prestazione equipollente continueranno ad essere interamente e direttamente percepiti dalla madre.
7) Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente e per iscritto eventuali variazioni delle rispettive residenze e/o domicili, oltre che dei recapiti telefonici e/o dei rispettivi indirizzi e-mail.
8) Le Parti prestano sin d'ora il loro reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità anche validi per l'espatrio sia propri che della figlia minore.
9) In caso di adesione da parte del IG. alle condizioni sopra proposte le spese legali CP_1 relative al presente procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio vengono interamente compensati tra le Parti. B) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio”
Per : CP_1
“A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto in data 10/09/2011 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vanzaghello – Anno 2011 – Parte II – Serie A – N. 4 tra i IGg.ri e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1 1) affido: mantenere l'affidamento della figlia minore al Comune di residenza Persona_1
(attualmente il Comune di Vanzaghello) in ragione del collocamento prevalente presso la madre, ivi residente in [...] o in altro Comune individuato in seguito all'eventuale trasferimento della madre. 2) Collocamento: confermare il collocamento della figlia minore presso la madre. Per_1
3) Regolamentazione periodi di competenza di con la madre, i nonni paterni ed il padre: la
Per_1 figlia minore trascorrerà un week end (da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla
Per_1 domenica sera o, ove possibile, al lunedì mattina con accompagnamento a scuola) con la madre, uno con i nonni paterni ed uno con il padre, in quest'ultimo caso eventualmente anche presso la casa dei nonni paterni. Inoltre trascorrerà presso i nonni paterni un giorno infrasettimanale dall'uscita
Per_1 da scuola, possibilmente con accompagnamento a scuola il giorno successivo (ove tale organizzazione sia compatibile con la distanza tra le abitazioni e non sia troppo faticosa per;
in caso contrario
Per_1 la minore rientrerà lo stesso giorno presso la madre la sera dopo cena); nella settimana in cui il week end è di spettanza materna, i Servizi Sociali potranno prevedere un secondo pomeriggio infrasettimanale che trascorrerà con i nonni senza pernottamento;
periodi di vacanza: i periodi
Per_1 di vacanza scolastica saranno equamente divisi tra i genitori (divisione a metà delle vacanze di Natale
e delle vacanze di Pasqua, 15 giorni nel periodo estivo) dovendosi garantire anche degli spazi che trascorrerà con i nonni paterni, secondo il calendario che verrà predisposto dai Servizi Sociali, Per_1 tenendo conto delle esigenze e dell'interesse della minore. Sia con riferimento ai periodi di competenza pagina 4 di 14 ordinari che per i periodi di vacanza sarà facoltà dei Servizi Sociali di riferimento ridefinire le tempistiche e le modalità in funzione delle esigenze della minore e delle parti. 4) Percorsi e contatti: confermare l'incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario per:
• la prosecuzione dell'intervento di educativa domiciliare presso la madre ed eventualmente presso i nonni, con possibilità di interromperli a raggiungimento degli obiettivi condivisi con gli stessi, con l'espressa e preventiva autorizzazione dei genitori a che l'Educatore possa organizzare in autonomia delle attività da svolgersi anche sul territorio al fine di favorire il corretto sviluppo psico-fisico della minore in funzione delle proprie esigenze e competenze, nonché della crescita;
• regolamentare anche i contatti telefonici tra gli adulti e la minore, con facoltà per i Servizi di modificare tale regolamentazione in funzione dell'andamento dei contatti e anche tenendo conto delle eventuali esigenze della minore;
• modulare i percorsi in favore della minore e degli adulti di riferimento, secondo le modalità ritenute più opportune nell'interesse della minore;
• mantenere un monitoraggio sulla situazione della minore e degli adulti di riferimento e sullo sviluppo psico-emotivo della minore stessa, con possibilità di invio alla neuropsichiatria infantile competente per territorio, in caso di necessità;
• disporre che, in caso di rifiuto e/o disaccordo tra i genitori, i Servizi Sociali e l'Ente affidatario, dopo aver sentito gli stessi genitori e valutato gli interessi della minore, possano adottare ogni e più opportuna decisione nell'interesse di con espressa autorizzazione di porre in essere gli Per_1 adempimenti necessari al fine di consentire alla minore di soddisfare i propri interessi primari (come ad esempio a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: sottoscrivere documentazione scolastica, intervenire per il rilascio di documenti o per l'esecuzione di visite mediche e/o percorsi che risultino necessari, iscrizione a centri estivi o attività sportive ecc.).
5) Contributo al mantenimento: confermare a carico del IG. un contributo al CP_1 mantenimento della figlia pari ad Euro 363,30 (Euro 350,00 rivalutato) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (seconda rivalutazione Dicembre 2022), oltre al 50% delle spese straordinarie della minore come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di pagina 5 di 14 recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 6) Assegno unico: l'assegno unico e comunque ogni prestazione equipollente continueranno ad essere interamente e direttamente percepiti dalla madre.
7) Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente e per iscritto eventuali variazioni delle rispettive residenze e/o domicili, oltre che dei recapiti telefonici e/o dei rispettivi indirizzi e-mail.
8) Le Parti prestano sin d'ora il loro reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità anche validi per l'espatrio sia propri che della figlia minore.
9) In caso di adesione da parte della IG.ra alle condizioni sopra proposte le spese Parte_1 legali relative al presente procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio vengono interamente compensati tra le Parti. B) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Per il CURATORE SPECIALE DELLA MINORE:
“VOGLIA IL TRIBUNALE confermare l'affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di Vanzaghello;
Persona_1 confermare il collocamento della minore presso la madre;
disporre che la minore trascorra, ogni mese, un fine settimana con la madre, uno con i nonni paterni e uno con il padre (con la possibilità di rimanere presso la casa dei nonni paterni), dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera o, se possibile, al lunedì con accompagnamento a scuola, oltre a un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, con riaccompagnamento a scuola, che la minore trascorrerà con i nonni paterni. Qualora tale organizzazione risulti troppo impegnativa per la minore, rientrerà a casa della madre la sera Per_1 stessa, dopo cena. Nelle settimane che terminano con il week-end di spettanza materna, qualora l'Ente affidatario lo riterrà idoneo per la minore, potrà trascorrere con i nonni paterni un secondo Per_1 pomeriggio dai nonni paterni, senza pernottamento. Per quanto riguarda i periodi di vacanza di
, questi verranno divisi equamente fra i genitori, secondo il calendario elaborato di volta in Per_1 volta dall'Ente affidatario nel rispetto delle esigenze della minore;
pagina 6 di 14 confermare i percorsi di supporto in essere da parte dei Servizi sociali a favore sia della minore, sia dei genitori, con monitoraggio dell'intero nucleo familiare, in particolare, dello sviluppo psico- emotivo della minore, al fine di mediare le situazioni di conflitto fra i genitori e di gestire i rapporti di con la madre, il padre e i nonni paterni, con precisa calendarizzazione dei rispettivi incontri;
Per_1 regolamentare i contatti telefonici con gli adulti di riferimento, nell'interesse della minore;
proseguire l'intervento di educativa domiciliare presso la madre e, eventualmente, presso i nonni paterni con possibilità di interruzione quando gli obiettivi verranno raggiunti;
disporre che il padre versi mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 363,30 (€ 350,00 rivalutato), a titolo di mantenimento della figlia minore, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2021), oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili a , secondo il Protocollo del Tribunale di Milano;
Per_1 confermare che l'assegno unico (e ogni prestazione equivalente) venga percepito interamente dalla IGnora ” Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 CP_1
10/09/2011 in Vanzaghello (MI), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vanzaghello al n. 4 – Parte II – Serie A – anno 2011.
Dall'unione è nata la figlia , in data 21/02/2012 a Rho (MI). Persona_1
Le parti si sono separate con sentenza n. 8233/2020 del 18.11.2020 emessa dal Tribunale di
Milano, che disponeva l'affido della figlia al Comune di Vanzaghello, residenza della minore, Per_1
con collocamento presso la madre, incaricava l'Ente affidatario di proseguire gli interventi di sostegno avviati a favore del nucleo, disponeva la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti e poneva a carico del sig. l'obbligo di versare un contributo al mantenimento di Per_1 Per_1 dell'importo mensile di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 27.02.2023, la signora chiedeva la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affido all'Ente della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e della regolamentazione delle visite paterne come Per_1
definite già in separazione, oltre che degli incarichi ai Servizi Sociali per la prosecuzione degli interventi di sostegno e chiedendo la sola rivalutazione all'attualità del contributo paterno al mantenimento della figlia in € 363,30 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 7 di 14 Con decreto del 19/04/2023 il Presidente f.f. disponeva la fissazione dell'udienza e l'acquisizione di una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali dell'Ente affidatario.
In data 22.09.2023 si costituiva il convenuto, il quale si associava alla domanda di divorzio e alle restanti domande della ricorrente.
All'udienza del 24.10.2023, tenutasi innanzi al GOT delegato, i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni congiunte. Il GOT, sentite le parti, rimetteva gli atti alla Presidente di Sezione per i conseguenti provvedimenti che - con ordinanza del
7.11.2023, provvedendo in sostituzione del giudie titolare, confermava provvisoriamente le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, nominava il curatore speciale della minore nella persona dell'avv.
Marzia Coppola e disponeva che i Servizi sociali incaricati depositassero relazione di aggiornamento conclusiva.
All'udienza del 23.04.2024, il curatore speciale della minore si riportava alla propria memoria di costituzione, insistendo per la modifica del calendario di frequentazioni della minore con il padre e i nonni paterni, prevedendo due fine settimana al mese con la madre e due weekend al mese con i familiari del ramo paterno (nonni e/o padre). I procuratori delle parti aderivano alla richiesta del curatore speciale come da memorie integrative depositate e chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, rinunciando espressamente ai termini istruttori. Il Giudice Istruttore, disponeva in conformità alla parziale modifica dei provvedimenti provvisori assunti in punto frequentazioni della minore con il padre e i nonni paterni;
confermando nel resto i provvedimenti provvisori, ivi compresi gli incarichi ai Servizi sociali.
Quindi sulla scorta delle conclusioni congiunte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 12/11/2024, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/09/2011 in Vanzaghello (MI), trascritto pagina 8 di 14 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vanzaghello al n. 4 – Parte II – Serie A – anno 2011, e si sono separati consensualmente con sentenza n. 8233/2020 del 18.11.2020 emessa dal Tribunale di
Milano. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data
27.02.2023. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di dover confermare le statuizioni presidenziali vigenti in merito all'affido della minore ai Servizi Sociali del Comune di residenza e in punto collocamento della minore presso la madre, stante l'accordo delle parti e il parere concorde espresso dai Servizi sociali.
Dalle ultime relazioni di aggiornamento acquisite dai Servizi Sociali di Vanzaghello del
4.04.2024 e dell'1.10.2024 emerge infatti che non vi sono stati miglioramenti significativi nelle modalità relazionali delle parti e che i genitori non riescono ancora a comunicare in modo funzionale nell'interesse della figlia (come ad es. avvenuto per la firma dell'autorizzazione ad uscire in autonomia da scuola, come è prassi degli istituti scolastici secondari di primo grado, a fronte della valutazione positiva resa dai Servizi sociali e del contesto e dell'orario in cui dovrebbe spostarsi, ovvero per Per_1
il ritiro della minore).
Dev'essere altresì mantenuto il monitoraggio dei Servizi Sociali sulla situazione familiare e la regolamentazione in capo all'Ente affidatario dei rapporti tra , il ramo materno e il ramo paterno Per_1
della famiglia, a tutela del benessere della minore e della madre.
In merito alle frequentazioni si ritiene altresì di recepire l'accordo delle parti, concorde a quanto domandato dalla curatrice speciale, che ha chiesto di disporre che la minore trascorra, ogni mese, un fine settimana con la madre, uno con i nonni paterni e uno con il padre (con la possibilità di rimanere presso la casa dei nonni paterni), dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera ovvero, se possibile, al lunedì con accompagnamento a scuola, oltre a un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, con riaccompagnamento a scuola, che la minore trascorrerà con i nonni paterni. Qualora tale organizzazione risulti troppo impegnativa per la minore, rientrerà a Per_1
pagina 9 di 14 casa della madre la sera stessa, dopo cena. Nelle settimane che terminano con il week-end di spettanza materna, qualora l'Ente affidatario lo riterrà idoneo per la minore, potrà trascorrere un secondo Per_1
pomeriggio dai nonni paterni, senza pernottamento. Per quanto riguarda i periodi di vacanza di , Per_1
questi verranno divisi equamente fra i genitori, (divisione a metà delle vacanze di Natale e delle vacanze di Pasqua, 15 giorni nel periodo estivo) dovendosi garantire anche degli spazi che Per_1
trascorrerà con i nonni paterni, secondo il calendario che verrà predisposto dai Servizi Sociali, tenendo conto delle esigenze e dell'interesse della minore. Sia con riferimento ai periodi di competenza ordinari che per i periodi di vacanza sarà facoltà dei Servizi Sociali di riferimento ridefinire le tempistiche e le modalità in funzione delle esigenze della minore e delle parti.
I Servizi Sociali dell'Ente affidatario proseguiranno gli interventi avviati a supporto delle parti e del nucleo (con particolare riguardo all'intervento di educativa domiciliare presso la madre e/o presso i nonni, nelle modalità e tempi ritenuti più opportuni, in funzione delle esigenze e dello sviluppo psico- fisico della minore).
Il contributo paterno al mantenimento della figlia minore
Le parti hanno concordato un contributo economico a carico del convenuto per il mantenimento della figlia minore pari ad € 363,30 (€ 350,00 rivalutato), oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Linee Guida della Corte di Appello di Milano.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità all'accordo economico raggiunto dalle parti, da ritenersi congruo rispetto alle condizioni economico-reddituali delle parti e alle esigenze della minore.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre, collocataria prevalente della minore.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso gli accordi raggiunti dalle parti.
pagina 10 di 14
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 10/09/2011 in Vanzaghello (MI), Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vanzaghello al n. 4 – Parte II – Serie
A – anno 2011;
2. Conferma l'affido della minore ai Servizi Sociali del comune di residenza. Persona_1
3. Conferma il collocamento della minore presso la madre;
4. Dispone che trascorrerà ogni mese, un fine settimana con la madre, uno con i nonni Per_1
paterni e uno con il padre (ferma in tal caso la possibilità di rimanere presso la casa dei nonni paterni), dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera o, se possibile, al lunedì con accompagnamento a scuola, oltre a un giorno infrasettimanale che la minore trascorrerà con i nonni paterni, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, con riaccompagnamento a scuola. Qualora tale organizzazione risulti troppo impegnativa per la minore, Per_1
rientrerà a casa della madre la sera dopo cena. Nelle settimane che terminano con il week- end di spettanza materna, qualora l'Ente affidatario lo riterrà idoneo per la minore, Per_1
potrà trascorrere con i nonni paterni un secondo pomeriggio dai nonni paterni, senza pernottamento;
i periodi di vacanza scolastica saranno equamente divisi tra i genitori
(divisione a metà delle vacanze di Natale e delle vacanze di Pasqua, 15 giorni nel periodo estivo) secondo il calendario che verrà predisposto dai Servizi Sociali, che provvederanno altresì a garantire spazi per la frequentazione di con i nonni paterni, tenendo conto Per_1 delle esigenze e dell'interesse della minore. Sia con riferimento ai periodi di competenza ordinari che per i periodi di vacanza sarà facoltà dei Servizi Sociali di riferimento ridefinire le tempistiche e le modalità in funzione delle esigenze della minore e delle parti.
5. Dispone che i Servizi Sociali dell'Ente Affidatario (Comune di Vanzaghello – MI) e del
Comune di Rho (residenza dei nonni paterni) e ED (residenza del convenuto), ciascuno per quanto di competenza e in stretta collaborazione fra loro, provvedano:
- a mantenere uno stretto monitoraggio sull'intero nucleo familiare e sullo sviluppo psico- emotivo della minore;
pagina 11 di 14 - alla regolamentazione dei rapporti e dei contatti telefonici tra , il ramo paterno e il Per_1
ramo materno, tenuto conto delle esigenze della minore;
- alla prosecuzione dei percorsi di supporto già avviati in favore della minore e dei genitori;
6. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla sig. un contributo al mantenimento Pt_1
della figlia pari a € 363,30 (Euro 350,00 rivalutato) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie della minore come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pagina 12 di 14 pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Dispone che l'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla madre;
8. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Vanzaghello (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di Vanzaghello (MI), di Rho (MI) e ED (MI).
pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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