Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5578
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Sentenza 19 novembre 2025

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Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, ha esaminato il ricorso presentato da tre cittadine argentine, discendenti dirette di un cittadino italiano emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza. Le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che le procedure di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero siano di competenza delle autorità consolari, mentre al Ministero spetti solo un'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Nel merito, il Ministero non ha contestato l'eventuale riconoscimento, non avendo ricevuto elementi ostativi dalle amministrazioni competenti, e ha richiesto la compensazione delle spese processuali, adducendo l'elevato numero di domande gravanti sugli uffici consolari. Il Pubblico Ministero non ha formulato opposizioni. Le ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di un cittadino italiano nato in Italia, emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza né essersi naturalizzato argentino. Hanno altresì allegato l'impossibilità di accedere alla procedura amministrativa tramite la piattaforma "Prenot@mi" a causa della mancanza di disponibilità di appuntamenti, circostanza che, unitamente ai noti tempi di attesa pluriennali presso le rappresentanze diplomatiche, giustificherebbe l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso, dichiarando le tre ricorrenti cittadine italiane iure sanguinis. In primo luogo, il Giudice ha affermato la propria competenza territoriale, in applicazione dell'art. 4, comma 5, del D.L. n. 13/2017, come modificato dalla L. n. 206/2021, che assegna le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana ai Tribunali in cui è ricompreso il comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, qualora l'attore risieda all'estero. Nel caso di specie, l'avo era nato nel comune di competenza territoriale del Tribunale adito. In secondo luogo, è stata riconosciuta la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, in quanto competente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana nei casi diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 572/1993. Il Tribunale ha ritenuto provata la discendenza diretta dall'avo italiano, sulla base della documentazione prodotta, inclusi estratti di nascita, certificati di matrimonio e certificato negativo di naturalizzazione, che non è stato contestato. È stata altresì accertata l'assenza di interruzioni nella linea di trasmissione iure sanguinis, anche considerando la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di trasmissione della cittadinanza per via materna e di perdita della cittadinanza per naturalizzazione tacita. In considerazione del fatto che il Ministero non si è opposto nel merito e della sostanziale non contenziosità della procedura, dovuta all'elevato numero di domande pendenti presso gli uffici consolari, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5578
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 5578
    Data del deposito : 19 novembre 2025

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