TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 639/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 639/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], residente a [...]
Leonardo Sciascia 12, CF , rappresentato e difeso dall'avv. Ivan C.F._1
Boccali, cod. fisc. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
, C.F._3
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 30/1/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“-a) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'ottenimento dell'Indennità di
Accompagnamento di cui alla l. 18/80 sin dalla data della domanda amministrativa
(28/12/2023) e, per l'effetto
b) Condannare l' a corrispondere all'istante quanto dovuto per l'indennità concessa, sia CP_1 mensilmente sia inclusi i ratei già scaduti dalla data di effettiva decorrenza della domanda e sino ad avvenuto pagamento degli stessi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì del soddisfo.
c) Condannare l' o chi sarà dovuto al pagamento di competenze, spese ed onorari del CP_1 presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 13/6/2025 per chiedere di: CP_1
“-disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.Anteriormente alla prima udienza di discussione con decreto del 2/6/2025 veniva disposto dal Giudice il mutamento del rito, non essendo la causa – contrariamente a quanto indicato nell'intestazione del ricorso- un procedimento per ATPO, ma un ordinario giudizio di merito ex art 442 cpc. La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 26/6/2025;
a tale udienza la parte ricorrente chiedeva un rinvio per verificare l'accredito degli arretrati;
all'udienza di rinvio del 25/9/2025 nessuno compariva;
all'esito dell'udienza di rinvio del
2/10/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la Commissione Medica dell' in data 11/1/2024 CP_1 riconosceva a l'handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992 e l'indennità di Parte_1 accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla domanda amministrativa.
5. L' tuttavia non provvedeva al pagamento dell'indennità di accompagnamento né degli CP_1 arretrati;
veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. L' nel costituirsi produceva il modello TP/150 di avvenuta liquidazione degli arretrati CP_1 del 13/6/2025, con accredito nel mese di luglio 2025.
7. All'udienza del 2/10/2025 parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento della prestazione e degli arretrati.
8. L'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il relativo pagamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso effettuata in data 26/3/2025, atteso che a causa dell'inerzia dell' il ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, CP_1 considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa del 28/12/2023 e la liquidazione avvenuta a giugno 2025, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per soccombenza CP_1 virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
3 per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per soccombenza CP_1 virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 639/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], residente a [...]
Leonardo Sciascia 12, CF , rappresentato e difeso dall'avv. Ivan C.F._1
Boccali, cod. fisc. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
, C.F._3
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 30/1/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“-a) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'ottenimento dell'Indennità di
Accompagnamento di cui alla l. 18/80 sin dalla data della domanda amministrativa
(28/12/2023) e, per l'effetto
b) Condannare l' a corrispondere all'istante quanto dovuto per l'indennità concessa, sia CP_1 mensilmente sia inclusi i ratei già scaduti dalla data di effettiva decorrenza della domanda e sino ad avvenuto pagamento degli stessi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì del soddisfo.
c) Condannare l' o chi sarà dovuto al pagamento di competenze, spese ed onorari del CP_1 presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 13/6/2025 per chiedere di: CP_1
“-disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.Anteriormente alla prima udienza di discussione con decreto del 2/6/2025 veniva disposto dal Giudice il mutamento del rito, non essendo la causa – contrariamente a quanto indicato nell'intestazione del ricorso- un procedimento per ATPO, ma un ordinario giudizio di merito ex art 442 cpc. La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 26/6/2025;
a tale udienza la parte ricorrente chiedeva un rinvio per verificare l'accredito degli arretrati;
all'udienza di rinvio del 25/9/2025 nessuno compariva;
all'esito dell'udienza di rinvio del
2/10/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la Commissione Medica dell' in data 11/1/2024 CP_1 riconosceva a l'handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992 e l'indennità di Parte_1 accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla domanda amministrativa.
5. L' tuttavia non provvedeva al pagamento dell'indennità di accompagnamento né degli CP_1 arretrati;
veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. L' nel costituirsi produceva il modello TP/150 di avvenuta liquidazione degli arretrati CP_1 del 13/6/2025, con accredito nel mese di luglio 2025.
7. All'udienza del 2/10/2025 parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento della prestazione e degli arretrati.
8. L'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il relativo pagamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso effettuata in data 26/3/2025, atteso che a causa dell'inerzia dell' il ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, CP_1 considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa del 28/12/2023 e la liquidazione avvenuta a giugno 2025, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per soccombenza CP_1 virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
3 per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per soccombenza CP_1 virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4