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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10/06/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2159 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Galluccio ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Aversa alla Via Giotto,
87
Appellante
E in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Maresca elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 CP_1
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 29.07.2024,
[...]
dipendente dell' , in servizio presso il reparto di Parte_1 CP_1
Rianimazione del P.O. di Maddaloni, con la qualifica di Collaborare Professionale
- Infermiere, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 438/2024
(pubblicata in data 21.02.2024) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, volta al riconoscimento, ai fini della corresponsione della retribuzione aggiuntiva, per il periodo a partire da luglio 2016, dei 10 minuti da ella impiegato per vestirsi con il camice da lavoro prima di beggiare e di iniziare la prestazione lavorativa riconosciuta e dei 10 muniti occorrenti per la svestizione, successivi alla beggiatura, dopo avere formalmente terminato di lavorare.
Censurava la sentenza impugnata, che non aveva considerato il carattere di azione di accertamento proposta, semplicemente diretta al riconoscimento dell'attività lavorativa, per le operazioni menzionate, svolta prima di beggiare all'inizio e dopo aver beggiato alla fine, laddove il Tribunale aveva apoditticamente affermato che il mancato deposito dei cartellini marcatempo di per sé rendeva inaccoglibile la domanda.
Cont Lamentava che il primo Giudice non avesse considerato che l' onvenuta aveva solamente contestato che le operazioni di vestizione e svestizione non rientrassero nell'orario di lavoro, mentre non era in contestazione che ella fosse obbligata ad indossare la divisa, che la stessa andasse custodita nei locali aziendali e non si potesse portare a casa e nemmeno vi erano osservazioni sul tempo occorrente per eseguire le operazioni azionate.
Si doleva che il Tribunale, poi, non avesse ammesso le richieste istruttorie articolate in ricorso, immotivatamente ritenendole generiche e valutative.
Censurava, ancora, l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, in ordine alla mancata prova dell'eterodirezione implicita o esplicita nell'esecuzione di dette operazioni, laddove era evidente che era la parte datoriale ad imporre quest'obbligo ed a stabilire il luogo, i tempi e i modi.
Impugnava, infine, la subita condanna alle spese, in quanto il travaglio giurisprudenziale delle questioni trattate avrebbe dovuto quantomeno determinare l'integrale compensazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita l' , resistendo all'appello. CP_1
All'esito dell'udienza del 10.06.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto. La res controversa nel presente procedimento è espressa dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”.
Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-
437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La in relazione al diritto alla remunerazione del tempo Parte_2
impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273).
Ancora di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ci ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
E' stato anche puntualizzato (cfr. Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione
“esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma Pt_3 dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche Pt_3
nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass., Sez. Lav.,
11.2.2019 n. 3901)
In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la
Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre
2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima , la considerazione della Parte_2 natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti.
Ciò posto, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
La lavoratrice, infatti, deduce di avere impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale ricompreso nelle beggiature di inizio e di fine turno, ma non puntualizzano in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi ed in relazione a ciò non vengono chiariti gli orari esatti in cui si eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa. Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni è possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si sono compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno e, quindi, solo in tal modo sarebbe possibile connotare la posizione di controllo, anche solo implicita, del datore di lavoro. Affermare genericamente che la vestizione avviene prima di un turno indefinito o la svestizione subito dopo il suo termine non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire, in continuità con l'attività lavorativa in senso stretto, la sua durata e il suo assoggettamento, almeno implicito e generale, al potere datoriale.
Allora, in assenza della deduzione e della prova di tali specificazioni, l'attività di vestizione può ritenersi libera, effettuata anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controlli una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvengano in tempi diversi perché tanto il lavoratore è libero nell'esecuzione in quanto non controllato, o che le operazioni medesime vengano anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adotti modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, può arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si veste con calma e poi va a salutare dei colleghi oppure fa una serie di telefonate, sistema altre sue cose personali, etc.) o analogamente dopo.
Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste Cont fondamentali specificazioni e la non contestazione dell' attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice per gli infermieri durante l'attività, mentre viene espressamente contestata che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando ed ai limiti temporali dell'operazione.
In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse etero imposta, almeno nella sua assolutezza e rigidità di esecuzione, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, e del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare.
Più radicalmente, non emerge, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno.
Trattasi di carenze assertive che elidono anche l'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti.
In conclusione, reputa la Corte che per le assorbenti ragioni esposte l'appello, nel merito, vada rigettato, così confermandosi il rigetto della tutela invocata con il ricorso di primo grado.
Il gravame è invece fondato in ordine alle spese di lite.
Infatti, la solidità della conclusione raggiunta, anche secondo il percorso argomentativo sviluppato in questa sede, non toglie l'estrema delicatezza interpretativa della vicenda azionata, che infatti, su fattispecie analoga, ha dato luogo, anche in virtù delle diverse sfumature della giurisprudenza, a conclusioni divergenti sia in primo che in secondo grado.
Va, allora, rilevato che è consentito al Giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018, che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati, allora, alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n. 11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI,
25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità della fattispecie” (cfr. Cass VI, 14.7.2016
n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo.
In tale contesto, allora, la statuizione di condanna impugnata appare al Collegio incongrua, tenendo conto che, secondo la condivisibile impostazione della S.C.
(cfr., Cass., VI, 24.9.2020 n. 20001), l'art. 92, comma 2, c.p.c., laddove (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del
Giudice del merito. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità o l'oscillante orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
In senso analogo è stato precisato (arg. ex Cass., Sez. Lav., 7.8.2019 n. 21157) che ai sensi dell'art. 92 cit., le "gravi ed eccezionali ragioni", possono essere rinvenute, in considerazione dell'elasticità della nozione, in una situazione di obiettiva incertezza, anche di tipo probatorio, sul diritto controverso.
Ne discende che la diversa sensibilità interpretativa sui casi singoli, generante pronunce di segno diverso e opposto, può essere del tutto assimilabile alle ipotesi tipiche previste dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese che, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, va disposta per il primo grado.
Analoghe considerazioni, oltre che in tal caso una pur marginale reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese di lite nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del primo grado;
dichiara, altresì, integralmente compensate le spese del presente grado.
Napoli 10.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro