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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3793 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione con ordinanza del 26 giugno 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via A.
Brancati n.14 presso lo studio dell'avv. Giovanni Bilardi, rappresentata e difesa dall'avv.
Enzo Paolini in forza di procura a margine all'atto di citazione;
- attrice –
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria alla via S. Anna II tronco, presso l'Ufficio Legale interno, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe M. Latella giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta –
OGGETTO: pagamento prestazioni sanitarie in regime di accreditamento
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come da note scritte.
pagina 1 di 14 Motivi della decisione
1.Con atto di citazione, notificato in data 14.10.2016, l'istante meglio indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
– Accertare e dichiarare la vessatorietà, illegittimità e conseguente inefficacia delle condizioni di contratto, ex art. 4 commi 4.1, 4.2, 4.10, 4.11, 4.13 e delle condizioni di cui all'articolo 4 commi 4.1 e 4.2 del contratto integrativo anno 2015 e pertanto condannare l'
[...]
al pagamento di euro 1.919.449,14; accertare e Controparte_1
dichiarare l'abuso del diritto, inefficacia delle clausole ex art. 4 commi commi 4.1, 4.2, 4.10,
4.11, 4.13 e delle condizioni di cui all'articolo 4 commi 4.1 e 4.2 del contratto integrativo anno
2015 e pertanto condannare l' al pagamento Controparte_1
Cont di euro 1.919.449,14; in via subordinata condannare l' a titolo di ingiustificato arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., a corrispondere alla le somme di Parte_1
cui all'extra budget 2015 ovvero di altra somma determinata secondo le risultanze istruttorie.
Somme da incrementare di interessi ex Dlgs 231/2002. Vinte le spese di lite”.
Premetteva di erogare prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il SSN e di avere stipulato, in data 30.12.2015, ad esercizio ormai concluso ed in regime di prorogatio del contratto 2014, un contratto con l' ex art. 8 quinquies D.lgs. Controparte_2
502/1992, contenente entità e tipologia delle prestazioni da rendere per l'anno 2015.
Precisava che la predetta disposizione normativa aveva subordinato l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN alla stipulazione degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies, il quale, al comma 2, comminava la sospensione dell'accreditamento istituzionale in caso di mancata stipula degli accordi rendendo, di fatto, obbligatoria la loro formazione.
Il contratto sottoscritto per l'anno 2015 aveva fissato il budget nella misura di €
9.285.090,00 per le prestazioni di assistenza ospedaliera e in € 490.860,00 per le prestazioni APA e PAC, per un totale di € 9.775.950,00.
Il medesimo contratto, al successivo comma 4.13 escludeva la possibilità di remunerare le prestazioni rese oltre al tetto massimo stabilito.
pagina 2 di 14 Evidenziava il contrasto tra il contenuto di tale clausola e il disposto di cui all'art. 8 quinquies, comma 1, lettera d) del D.lgs. 502/1992.
Tenuto conto di ciò, la struttura si era determinata a sottoscrivere il contratto formulando, tuttavia, esplicite riserve afferenti all'accettazione dei limiti di spesa imposti, nonché, alla rinuncia di eventuali richieste di pagamento delle prestazioni extra budget.
In data 29.06.2016 era stato stipulato un secondo contratto integrativo, sottoscritto anch'esso con riserva, con cui era stato assegnato un budget pari ad € 10.510.989,93.
Cont Co Affermava, quindi, che l' aveva condotto la Casa Cura, paventando la minaccia di sospendere l'accreditamento, alla sottoscrizione di un contratto avente ad oggetto un volume di prestazioni sanitarie palesemente inferiore rispetto al volume realmente prodotto determinando, così, un volume differenziale extra budget pari ad € 1.919.449,14 per il quale
Cont l' con nota n. 39712 dell'08.08.2016 aveva richiesto nota di credito per una somma di pari importo.
In punto di diritto, deduceva che, avuto riguardo alle modalità di fissazione dei tetti di spesa, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che le esigenze di contenimento della spesa non potessero prevaricare in toto gli interessi e i diritti facenti capo alle strutture private erogatrici. Infatti, affermava che l'accordo contrattuale dovesse essere frutto del bilanciamento di interessi diversi e contrapposti: l'interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica, il diritto degli assistiti/utenti alla fruizione delle prestazioni sanitarie e l'interesse dei singoli operatori economici in un'ottica imprenditoriale.
Deduceva lo squilibrio contrattuale sussistente nel caso di specie ed eccepiva la
Cont vessatorietà delle clausole contrattuali predisposte, tardivamente, dall' convenuta.
Affermava di aver dovuto subire l'imposizione di un budget palesemente inadeguato alla produzione ormai posta in essere, evidenziando l'apposizione al contratto di esplicite riserve.
Cont Rilevava che l convenuta aveva perpetrato nei propri confronti un abuso del diritto tenuto conto che non era stato rispettato il precipuo scopo perseguito dall'art. 8 quinquies
D.lgs. 502/1992, ossia il contemperamento di interessi contrapposti, essendosi sostanziata,
pagina 3 di 14 invece, un abuso della libertà contrattuale volta unicamente al contenimento della spesa pubblica.
Chiedeva, inoltre, il riconoscimento delle prestazioni rese oltre il budget imposto a titolo
Cont di ingiustificato arricchimento dell ex art. 2041 c.c. tenuto conto che a fronte di una
Cont programmazione di spesa predisposta dalla struttura, l' le aveva, imposto nel corso dell'anno 2015, di eseguire prestazioni sanitarie trasferendo presso la un Parte_1
elevato numero di degenti che i presidi ospedalieri non erano in grado di gestire a causa di carenze organizzative e di insufficiente possibilità di accoglienza.
Richiamava il contenuto del DGR 508/2008, concernente l'approvazione dello schema tipo di accordo e contratto, che aveva previsto all'art. 4.1) dell'allegato schema che “nel caso di superamento del tetto complessivo regionale…si procede ad abbattimenti tariffari con esclusione delle prestazioni…relative a pazienti acuti provenienti da strutture pubbliche della regione”, affermando che la prova di ciò andava rinvenuta nei verbali di accettazione redatti presso il P.S. dell' Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.03.2017, si costituiva in giudizio l' limitandosi ad affermare la natura extra budget delle Controparte_2
prestazioni di cui era stato richiesto il pagamento e la conseguente non debenza delle stesse, formulando richiesta di rigetto delle domande attoree.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice constatava la mancata avversa contestazione del quantum delle prestazioni extra budget rese.
Precisava, inoltre, che nei contratti sottoscritti, all'art. 4 punto 1.1., era previsto che “le strutture che erogano prestazioni per acuti nell'ambito della programmazione regionale delle attività ospedaliere per acuti, nella logica dell'integrazione pubblico-privato e della solidarietà di sistema sono tenute a mettere a disposizione i posti letto richiesti per il ricovero di pazienti provenienti da PS/DEA previo preavviso di almeno 24 ore segnalati dallo stesso PS/DEAe dalla Direzione Sanitaria. L'attività di cui sopra non potrà comunque superare di norma il limite massimo del 15% dell'attività di ricovero consentita alla struttura stessa ed è ricompresa nei limiti del budget assegnato”.
pagina 4 di 14 Cont In sostanza, affermava che era stata la stessa a limitare l'imposizione dei ricoveri di pazienti trasferiti da strutture pubbliche nella misura del 15% rispetto all'attività produttiva della Casa di Cura. Nel caso di specie, il 15% del limite di spesa imposto era pari ad €
1.576.648,30, a fronte di prestazioni erogate in favore di pazienti trasferiti da presidi
Cont pubblici pari ad € 2.141.166,00. Di talché, rilevava che la stessa aveva violato la disposizione di cui al citato art. 4 del contratto, imponendo alla struttura un numero di ricoveri in esubero pari ad € 564.517,70 da riconoscere, quantomeno, a titolo di indebito arricchimento.
Con ordinanza del 14.11.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata il medesimo giorno, il GI ritenuta la CTU superflua e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, disposta la trattazione scritta, con ordinanza del 26.06.2024, la causa veniva assegnata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale, depositata il 23.09.2024, parte attrice formulava una serie di difese ulteriori rispetto a quelle riportate nei precedenti scritti difensivi.
Più specificamente, premetteva che le prestazioni per cui è causa rientravano nel novero delle prestazioni di pronto soccorso rese in regime di emergenza/urgenza in favore di pazienti trasferiti da pubblici presidi e, pertanto, non potevano essere rifiutate dalla struttura privata per non incorrere nei reati di interruzione di pubblico servizio, omissione di soccorso ovvero rifiuto di atti d'ufficio del medico. Qualificava, quindi, tali prestazioni “al di fuori del tetto di spesa” e non oltre lo stesso.
In secondo luogo, formulava eccezione di nullità dei contratti relativi all'anno 2015 per violazione di norma imperativa, tenuto conto della rilevabilità d'ufficio della stessa in ogni stato e grado del giudizio e della mancata necessità di nuovi accertamenti di fatto.
Fondava tale eccezione sulla tardività della stipula dei due contratti relativi alle prestazioni eseguite nel 2015, conclusi in un momento in cui la produzione sanitaria relativa all'anno 2015 si era già esaurita ben oltre il limite di spesa tardivamente fissato.
pagina 5 di 14 Rilevava, altresì, che l'obbligo di remunerazione delle prestazioni rese in esubero risultava essere pienamente aderente all'impianto di disciplina della sanità pubblica che distingueva
Cont il c.d. budget di struttura – quello stabilito contrattualmente dall' per ogni singolo erogatore privato accreditato – dal c.d. tetto di spesa regionale – fissato unilateralmente dalla Regione – unico limite, tra i due, avente natura invalicabile.
Evidenziava che l'unica misura applicabile alla remunerazione delle prestazioni extra budget era, eventualmente, la regressione tariffaria, con ciò affermando la discutibilità del quantum e non dell'an della pretesa azionata in questa sede.
Rilevava, di conseguenza, la nullità ex art. 1419 comma 2 c.c. della clausola contrattuale di cui agli artt. nn.
4.13 dei contratti 30.12.2015 e 29.06.2016, da considerarsi, pertanto, espunta dal regolamento convenzionale pattuito dalle parti, all'interno del quale dovevano considerarsi inserite automaticamente le prescrizioni in tema di remunerazione per regressione tariffaria dettate dalla disciplina legale di cui all'art. 8 quinquies D.lgs.
502/1992 secondo il meccanismo della “integrazione cogente” ex art. 1339 c.c.
Quanto all'onere della prova relativo al superamento del c.d. tetto di spesa regionale,
Cont affermava che, alla luce del principio della vicinanza della prova, lo stesso gravava sull convenuta.
Poneva in evidenza che, comunque, le domande di salute inoltrate dai cittadini, ove respinte dalla struttura privata per il superamento del budget, avrebbero dovuto essere soddisfatte direttamente dall' , la quale non avrebbe di certo potuto Controparte_2
rifiutare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei cittadini per esigenze di finanza pubblica.
2.La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In primo luogo, occorre pronunciarsi sull'eccezione di nullità del contratto per stipula tardiva dello stesso formulata dall'attrice in comparsa conclusionale.
La stessa non è fondata.
Il carattere imperativo di una norma è conseguenza della indisponibilità dell'interesse tutelato dalla stessa: nel caso della previsione dei tetti di spesa in materia sanitaria, nella pagina 6 di 14 giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata l'affermazione secondo cui la tutela del diritto alla salute, pur imposta a livello costituzionale dall'art 32 Cost., non è incondizionata, ma deve essere modulata in relazione all'esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica: è in tale ottica, difatti, che la fissazione di limitazioni alla spesa sanitaria è stata sempre ritenuta legittima.
In tale quadro normativo, la giustizia amministrativa (ex pluribus: Cons di Stato pronuncia n. 8 del 2 maggio 2006; Cons di Stato n. 4 del 2012) è intervenuta più volte sulle censure di legittimità degli atti sotto il profilo della tardività della determinazione dei tetti di spesa e dell'assegnazione del budget, pervenendo alla conclusione che tale ritardo non determini illegittimità dell'atto, dato che esso è determinato proprio dai tempi tecnici richiesti per l'emanazione del provvedimento, che debbono tener conto, ad esempio, del momento in cui è avvenuta l'assegnazione della quota di bilancio di parte corrente da parte della (prima di cui i provvedimenti non possono essere adottati), e delle trattative Pt_3
Part svolte dalle in coerenza con la normativa di cui proprio all'art 8 quinquies D.lgs.
502/92, con le organizzazioni sanitarie rappresentative di strutture sanitarie e professionisti accreditati.
Neppure il carattere cogente della norma può evincersi dalla previsione di una specifica sanzione - assente - in caso di ritardo nella comunicazione dei tetti di spesa, per la quale peraltro nessun termine è specificamente previsto dalla norma richiamata.
Di qui, dunque, la precisazione per cui tetti di spesa possono giungere anche successivamente rispetto alla stipulazione del contratto.
Infatti, si è osservato che "la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività", in quanto è evidente che "in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della pagina 7 di 14 riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso" (Cons.
Stato, Ad. Plen., 12 aprile 2012, n. 3; successivamente Cons. Stato, sez. 3, 23 ottobre 2020,
n. 6437).
Anche con riferimento alla mancata previsione della regressione tariffaria, la doglianza di nullità non è fondata.
La Suprema Corte, con plurime decisioni, ha ritenuto che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27608; che richiama Cons. Stato, sez.
III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n. 1832; poi Cass., sez. 3,
6/7/2020, n. 13884).
Soo tardive le ulteriori doglianze indicate in comparsa conclusionale, come la richiesta di disapplicazione il provvedimento amministrativo (DCA fissativo del livello massimo di finanziamento assegnato dalla Regione alle singole AASSPP territorialmente competenti), prodotto in maniera inammissibile con la comparsa conclusionale.
Con riferimento alle doglianze svolta in seno dell'atto di citazione sulla vessatorietà delle condizioni di cui all'art. 4 commi 4.1, 4.2., 4.10., 4.13 del contratto del 2015, va osservato quanto segue.
Cont Sotto un primo profilo, nelle clausole delle convenzioni stipulate dall' con le strutture accreditate non è rinvenibile spazio per l'applicazione della disciplina civilistica posta a tutela del contraente c.d. debole che subisce perciò l'imposizione di clausole predeterminate unilateralmente da quello c.d. forte in una pluralità indefinita di contratti predisposti da quest'ultimo, rispetto ai quali alla controparte non resta che aderire o non stipulare. Siffatto schema civilistico, infatti, mal si attaglia alla prefata fattispecie della concessione-contratto,
pagina 8 di 14 nella quale, come visto, viene in rilievo anche l'esercizio di poteri amministrativi di programmazione, indirizzo e controllo (nella specie della spesa sanitaria) che si sostanziano in atti amministrativi prodromici alla stipula delle convenzione che poi, in concreto, disciplinerà il rapporto tra la P.A. ed il privato. In tale ottica, non ha senso parlare di contratti per adesione nei quali contenute clausole vessatorie, atteso che il potere delle
Regioni di predisporre schemi di convenzioni che le devono sottoporre alle strutture accreditate per la sottoscrizione nonché quello stesso di fissazione del tetto massimo annuo di spesa sostenibile, nella odierna sede tacciati di vessatorietà dell'attrice, trovano entrambi fondamento nella legge e non anche in una posizione non paritaria dei contraenti, che, ove anche esistente, risponderebbe a criteri normativi assolutamente differenti da quelli presi in considerazione dagli art. 1341 e ss. c.c. nella disciplina dei rapporti contrattuali privatistici tra soggetti non aventi egual posizione e potere negoziale. La censura di vessatorietà dell'esercizio di quei poteri, di consguenza, non ha altra via di sfogo se non quella della illegittimità degli atti amministrativi che ne sono espressione, non potendo mai essere ricondotta nell'alveo squisitamente privatistico dei rapporti tra contraente forte e contraente debole. Così come la riserva apposta dal legale rappresentante della odierna attrice, in sede di contratto del 2015 non può avere la portata strettamente civilistica voluta dalla difesa della ridetta attrice. Ed infatti, la mancata stipula della convenzione con l'ASP di riferimento da parte delle strutture accreditate rappresenta, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, ipotesi (anch'essa) normativa di necessaria sospensione dell'accreditamento, e non può quindi in nessun caso rientrare nel concetto di minaccia di male ingiusto e notevole utilizzata per coartare la libera determinazione della volontà a contrarre, come tale determinante l'invalidità per violenza del contratto concluso e, quindi, la conseguente annullabilità del negozio.
Passando alla trattazione delle altre domande formulate da parte attrice sin dall'atto di citazione, occorre premettere che in questa sede l'attrice agisce per il solo extrabudget, ossia per la somma in esubero rispetto al tetto massimo di spesa contrattualmente stabilito, che attribuisce interamente a prestazioni rese nell'interesse dell' per far fronte a situazioni Cont
pagina 9 di 14 emergenziali dovute a mancanza di posti letto in altre strutture pubbliche ed afferma di essere stata costretta a firmare i contratti, pena altrimenti la revoca dell'accreditamento, ma di averli comunque firmato con riserva.
Nelle dichiarazioni di riserva allegate ai contratti, il legale rappresentante della Parte_1
afferma di apporre la propria sottoscrizione al solo scopo di evitare la sospensione dei pagamenti e la revoca dell'accreditamento, rilevando l'inadeguatezza del tetto massimo indicato.
In sostanza, l'attrice vorrebbe che si desse prevalenza alle dichiarazioni di riserva rispetto alle clausole di fissazione dei tetti di spesa e alle altre clausole ad esse collegate, senza al contempo però invocarne l'invalidità sotto il profilo dell'eventuale nullità o dell'annullabilità per vizio del consenso.
Invero, occorre precisare che il riparto dell'onere della prova nel caso di specie ai sensi dell'art. 2697 c.c. è il seguente: grava sul creditore la prova dell'esistenza del proprio credito ossia del titolo negoziale e dell'esecuzione delle prestazioni, mentre grava sulla debitrice la prova del fatto impeditivo costituito dal superamento del tetto di spesa convenzionalmente stabilito. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare il criterio di riparto appena esposto (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 13884/2020; Cass. civ., Sez. 3, n.
3403/2018; Cass. Sez. Un., n. 15516/2018; Cass. Sez. 1, n. 23324/2018).
Orbene, nel caso di specie risultano pacifici tra le parti sia l'esistenza del rapporto di accreditamento ed il titolo negoziale su cui si fonda la pretesa creditoria, prodotto in giudizio, sia l'esecuzione delle prestazioni, non contestate dall . Del Controparte_2
pari risulta incontestato, avendolo dedotto la stessa attrice, che le somme richieste si pongano oltre il budget annualmente fissato in sede contrattuale.
Posto che la la clausola negoziale che ha escluso ogni tipo di remunerazione per l'extrabudget è legittima, come si è spiegato prima, stante l'ineludibilità del tetto di spesa, rispondente alla stringente esigenza di garanzia dell'equilibrio finanziario e del contenimento della spesa pubblica, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui qualora la struttura accreditata intenda ottenere il pagamento dell'extrabudget ha l'onere di pagina 10 di 14 dimostrare che vi siano risorse disponibili nel complessivo tetto regionale fissato per il periodo di riferimento: “deve ritenersi che - fermo il principio, ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, "in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., a carico della parte debitrice" (così Cass. Sez. 3, ord. 13 febbraio 2018, n. 3403, Rv. 647598-01, ma nello stesso già Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2016, n. 17437, non massimata, nonché, successivamente,
Cass. Sez. Un., sent. 13 giugno 2018, n. 15516, non massimata, Cass. Sez. 1, ord. 27 settembre 2018, n. 23324, Rv. 650933-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 16 ottobre 2019, n. 26234, Rv.
655695- 01) - l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget vada, invece, sopportato dalla struttura accreditata. Si è visto, infatti, come il principio cardine che governa l'intera materia sia quello secondo cui
"l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile", al punto da "conformare" lo stesso contenuto della relazione contrattuale corrente tra la struttura accreditata e l'azienda sanitaria, secondo un fenomeno che può ricostruirsi alla stregua di un'eterointegrazione del suo oggetto. Di conseguenza, se quello alla remunerazione delle prestazioni erogate extra budget - come affermato da questa Corte - è un diritto esistente "solo in astratto", visto che, in concreto, la sua attuazione dipende dalla sussistenza delle risorse disponibili, circostanza che ne condiziona la "esigibilità" (Cass. Sez. 3, sent. n. 27608 del
2019, cit.), occorre fare applicazione del principio generale in base al quale incombe sul creditore la prova della esigibilità del suo diritto (Cass. Sez. 1, sent. 15 ottobre 1999, n.
11629, Rv. 530666- 01). In altri termini, qui si controverte non del diritto alla remunerazione della prestazione erogata entro il tetto di spesa fissato nei modi di legge, sicché il superamento di tale limite va provato dal debitore (trattandosi di fatto impeditivo del credito), bensì di un diritto, quello a conseguire il corrispettivo della prestazione erogata oltre quel tetto, che è
pagina 11 di 14 subordinato a condizioni ulteriori, il ricorrere delle quali deve provarsi da parte del creditore, onerato, così, dalla dimostrazione della sussistenza non del solo accordo contrattuale con
l' , bensì della complessiva fattispecie legale che fonda il suo diritto.” (cfr. Controparte_1
Cass. civ., Sez. 3, n. 13884/2020).
In sostanza, è onere del creditore dimostrare che la controparte possa remunerare le prestazioni rese oltre il tetto di spesa pattuito, posto che il diritto alla remunerazione dell'extrabudget è condizionato all'esistenza di risorse disponibili a livello regionale, rappresentando ciò quindi una condizione di esigibilità del credito.
Va ancora osservato che alcuna rilevanza assume la circostanza per cui le prestazioni rese extrabudget rientrerebbero in prestazioni per così dire obbligate, in quanto derivanti dal trasferimento forzato di pazienti da altri presidi ospedalieri pubblici, e, pertanto, le stesse andrebbero considerate in disparte al tetto di spesa. Infatti, le strutture private, a differenza di quelle pubbliche, non hanno alcun obbligo di effettuare prestazioni ulteriori rispetto a quelle concordate e ciò anche nel caso di prestazioni d'urgenza, sicché le stesse hanno piena facoltà di rifiutarle qualora determinino lo sforamento del tetto di spesa (cfr. Cass. civ., Sez.
3, n. 27608/2019: “Il quid pluris dedotto nel caso di specie è che le prestazioni extra budget erogate non fossero state il risultato di una scelta della ricorrente, bensì l'effetto di una specifica richiesta rivoltale da alcuni Pronto soccorso di Ospedali pubblici che avevano chiesto per iscritto il trasferimento di taluni pazienti per carenza di posti letto;
in altri casi si era trattato di ricoveri urgenti per parti, aborti, interventi oncologici salva vita (tipologia di prestazioni extra budget sì, ma rientranti nella tipologia di quelle programmate). Tali circostanze risultano confermate, tant'è che le argomentazioni difensive della (p. CP_3
23 del controricorso) e dell (p. 13 del controricorso) Controparte_4
attribuiscono rilievo alla circostanza che struttura convenzionata avrebbe dovuto rifiutare i pazienti, oppure avvertire gli stessi che potevano prestare loro le cure dovute, ma non in regime 10 convenzionato. A quel punto l'utente avrebbe potuto scegliere se rimanere nella struttura privata o servirsi della struttura pubblica. L'interrogativo, dunque, è se le prestazioni richieste fossero rifiutabili. La risposta è affermativa e discende oltre che dal fatto che le
pagina 12 di 14 strutture private accreditate non hanno l'obbligo di erogare prestazioni sanitarie, come già rilevato, dal fatto che la richiesta, pur scritta di trasferimento dei degenti, non integrava una volontà di impegnarsi da parte della P.A. a remunerare la prestazione extra budget, tenuto conto della necessaria subordinazione degli impegni economici degli enti pubblici al rispetto delle competenze amministrative degli organi deliberanti e degli oneri di forma previsti dalla legge (Cass. 05/07/2018, n.17600). E quanto alle prestazioni indifferibili ed urgenti, assume rilievo, in senso opposto a quanto invocato dalla ricorrente, quanto precisato di recente da questa Corte a Sezioni unite, vale a dire che il fatto che il soggetto privato accreditato contribuisca alla "realizzazione dell'interesse pubblico, di rango costituzionale, alla salute dei cittadini e che l'attività sanitaria esercitata dalla struttura o dal professionista accreditati si concreti nell'erogazione di un servizio pubblico" non oltrepassa un dato oggettivo: "il suo esercizio è sottoposto al potere di direzione e di controllo dell'amministrazione ed è remunerato con risorse pubbliche (...)", In altri termini, se è innegabile che "l'instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta, in buona sostanza, l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria (...)", la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti: Cass., Sez. Un., 18/06/2019, n. 16336.”).
In definitiva, alla luce di tutte le argomentazioni appena esposte e dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa, la domanda di pagamento formulata da parte attrice in via principale deve essere respinta, stanti la piena legittimità della pattuizione contrattuale con cui è stato stabilito il tetto di spesa annuale per il 2015 e la mancata prova, di cui era gravata l'attrice, della disponibilità di ulteriori somme a livello regionale che potessero consentire eventualmente la remunerazione di prestazioni extrabudget.
Non si condivide l'assunto dell'attrice secondo cui sarebbe sostanzialmente irrilevante il superamento del limite contrattuale, rilevando solo il limite territoriale. Se fosse esatto tale ragionamento, il superamento del tetto di spesa contrattuale non sarebbe neanche fatto pagina 13 di 14 impeditivo, diversamente invece da quanto ritenuto dalla S.C. Quindi, in caso di superamento del limite contrattuale di spesa, l'effettiva sussistenza di risorse disponibili è condizione di esigibilità del credito e quindi fatto costitutivo del diritto azionato;
come tale deve essere provato dal creditore.
3.La domanda di ingiustificato arricchimento è anch'essa infondata.
Invero, essendo validi i contratti, non può discorrersi di ingiustificato arricchimento che,
Cont peraltro, risulterebbe precluso già dalla semplice fissazione, da parte dell di un limite di spesa (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 25514/2024: “In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
4.Quanto alle spese di lite, stante il carattere controverso delle questioni trattate e la complessità delle stesse, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. rigetta le domande attoree;
2. compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Reggio Calabria, 10.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3793 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione con ordinanza del 26 giugno 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via A.
Brancati n.14 presso lo studio dell'avv. Giovanni Bilardi, rappresentata e difesa dall'avv.
Enzo Paolini in forza di procura a margine all'atto di citazione;
- attrice –
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria alla via S. Anna II tronco, presso l'Ufficio Legale interno, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe M. Latella giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta –
OGGETTO: pagamento prestazioni sanitarie in regime di accreditamento
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come da note scritte.
pagina 1 di 14 Motivi della decisione
1.Con atto di citazione, notificato in data 14.10.2016, l'istante meglio indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
– Accertare e dichiarare la vessatorietà, illegittimità e conseguente inefficacia delle condizioni di contratto, ex art. 4 commi 4.1, 4.2, 4.10, 4.11, 4.13 e delle condizioni di cui all'articolo 4 commi 4.1 e 4.2 del contratto integrativo anno 2015 e pertanto condannare l'
[...]
al pagamento di euro 1.919.449,14; accertare e Controparte_1
dichiarare l'abuso del diritto, inefficacia delle clausole ex art. 4 commi commi 4.1, 4.2, 4.10,
4.11, 4.13 e delle condizioni di cui all'articolo 4 commi 4.1 e 4.2 del contratto integrativo anno
2015 e pertanto condannare l' al pagamento Controparte_1
Cont di euro 1.919.449,14; in via subordinata condannare l' a titolo di ingiustificato arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., a corrispondere alla le somme di Parte_1
cui all'extra budget 2015 ovvero di altra somma determinata secondo le risultanze istruttorie.
Somme da incrementare di interessi ex Dlgs 231/2002. Vinte le spese di lite”.
Premetteva di erogare prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il SSN e di avere stipulato, in data 30.12.2015, ad esercizio ormai concluso ed in regime di prorogatio del contratto 2014, un contratto con l' ex art. 8 quinquies D.lgs. Controparte_2
502/1992, contenente entità e tipologia delle prestazioni da rendere per l'anno 2015.
Precisava che la predetta disposizione normativa aveva subordinato l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN alla stipulazione degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies, il quale, al comma 2, comminava la sospensione dell'accreditamento istituzionale in caso di mancata stipula degli accordi rendendo, di fatto, obbligatoria la loro formazione.
Il contratto sottoscritto per l'anno 2015 aveva fissato il budget nella misura di €
9.285.090,00 per le prestazioni di assistenza ospedaliera e in € 490.860,00 per le prestazioni APA e PAC, per un totale di € 9.775.950,00.
Il medesimo contratto, al successivo comma 4.13 escludeva la possibilità di remunerare le prestazioni rese oltre al tetto massimo stabilito.
pagina 2 di 14 Evidenziava il contrasto tra il contenuto di tale clausola e il disposto di cui all'art. 8 quinquies, comma 1, lettera d) del D.lgs. 502/1992.
Tenuto conto di ciò, la struttura si era determinata a sottoscrivere il contratto formulando, tuttavia, esplicite riserve afferenti all'accettazione dei limiti di spesa imposti, nonché, alla rinuncia di eventuali richieste di pagamento delle prestazioni extra budget.
In data 29.06.2016 era stato stipulato un secondo contratto integrativo, sottoscritto anch'esso con riserva, con cui era stato assegnato un budget pari ad € 10.510.989,93.
Cont Co Affermava, quindi, che l' aveva condotto la Casa Cura, paventando la minaccia di sospendere l'accreditamento, alla sottoscrizione di un contratto avente ad oggetto un volume di prestazioni sanitarie palesemente inferiore rispetto al volume realmente prodotto determinando, così, un volume differenziale extra budget pari ad € 1.919.449,14 per il quale
Cont l' con nota n. 39712 dell'08.08.2016 aveva richiesto nota di credito per una somma di pari importo.
In punto di diritto, deduceva che, avuto riguardo alle modalità di fissazione dei tetti di spesa, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che le esigenze di contenimento della spesa non potessero prevaricare in toto gli interessi e i diritti facenti capo alle strutture private erogatrici. Infatti, affermava che l'accordo contrattuale dovesse essere frutto del bilanciamento di interessi diversi e contrapposti: l'interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica, il diritto degli assistiti/utenti alla fruizione delle prestazioni sanitarie e l'interesse dei singoli operatori economici in un'ottica imprenditoriale.
Deduceva lo squilibrio contrattuale sussistente nel caso di specie ed eccepiva la
Cont vessatorietà delle clausole contrattuali predisposte, tardivamente, dall' convenuta.
Affermava di aver dovuto subire l'imposizione di un budget palesemente inadeguato alla produzione ormai posta in essere, evidenziando l'apposizione al contratto di esplicite riserve.
Cont Rilevava che l convenuta aveva perpetrato nei propri confronti un abuso del diritto tenuto conto che non era stato rispettato il precipuo scopo perseguito dall'art. 8 quinquies
D.lgs. 502/1992, ossia il contemperamento di interessi contrapposti, essendosi sostanziata,
pagina 3 di 14 invece, un abuso della libertà contrattuale volta unicamente al contenimento della spesa pubblica.
Chiedeva, inoltre, il riconoscimento delle prestazioni rese oltre il budget imposto a titolo
Cont di ingiustificato arricchimento dell ex art. 2041 c.c. tenuto conto che a fronte di una
Cont programmazione di spesa predisposta dalla struttura, l' le aveva, imposto nel corso dell'anno 2015, di eseguire prestazioni sanitarie trasferendo presso la un Parte_1
elevato numero di degenti che i presidi ospedalieri non erano in grado di gestire a causa di carenze organizzative e di insufficiente possibilità di accoglienza.
Richiamava il contenuto del DGR 508/2008, concernente l'approvazione dello schema tipo di accordo e contratto, che aveva previsto all'art. 4.1) dell'allegato schema che “nel caso di superamento del tetto complessivo regionale…si procede ad abbattimenti tariffari con esclusione delle prestazioni…relative a pazienti acuti provenienti da strutture pubbliche della regione”, affermando che la prova di ciò andava rinvenuta nei verbali di accettazione redatti presso il P.S. dell' Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.03.2017, si costituiva in giudizio l' limitandosi ad affermare la natura extra budget delle Controparte_2
prestazioni di cui era stato richiesto il pagamento e la conseguente non debenza delle stesse, formulando richiesta di rigetto delle domande attoree.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice constatava la mancata avversa contestazione del quantum delle prestazioni extra budget rese.
Precisava, inoltre, che nei contratti sottoscritti, all'art. 4 punto 1.1., era previsto che “le strutture che erogano prestazioni per acuti nell'ambito della programmazione regionale delle attività ospedaliere per acuti, nella logica dell'integrazione pubblico-privato e della solidarietà di sistema sono tenute a mettere a disposizione i posti letto richiesti per il ricovero di pazienti provenienti da PS/DEA previo preavviso di almeno 24 ore segnalati dallo stesso PS/DEAe dalla Direzione Sanitaria. L'attività di cui sopra non potrà comunque superare di norma il limite massimo del 15% dell'attività di ricovero consentita alla struttura stessa ed è ricompresa nei limiti del budget assegnato”.
pagina 4 di 14 Cont In sostanza, affermava che era stata la stessa a limitare l'imposizione dei ricoveri di pazienti trasferiti da strutture pubbliche nella misura del 15% rispetto all'attività produttiva della Casa di Cura. Nel caso di specie, il 15% del limite di spesa imposto era pari ad €
1.576.648,30, a fronte di prestazioni erogate in favore di pazienti trasferiti da presidi
Cont pubblici pari ad € 2.141.166,00. Di talché, rilevava che la stessa aveva violato la disposizione di cui al citato art. 4 del contratto, imponendo alla struttura un numero di ricoveri in esubero pari ad € 564.517,70 da riconoscere, quantomeno, a titolo di indebito arricchimento.
Con ordinanza del 14.11.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata il medesimo giorno, il GI ritenuta la CTU superflua e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, disposta la trattazione scritta, con ordinanza del 26.06.2024, la causa veniva assegnata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale, depositata il 23.09.2024, parte attrice formulava una serie di difese ulteriori rispetto a quelle riportate nei precedenti scritti difensivi.
Più specificamente, premetteva che le prestazioni per cui è causa rientravano nel novero delle prestazioni di pronto soccorso rese in regime di emergenza/urgenza in favore di pazienti trasferiti da pubblici presidi e, pertanto, non potevano essere rifiutate dalla struttura privata per non incorrere nei reati di interruzione di pubblico servizio, omissione di soccorso ovvero rifiuto di atti d'ufficio del medico. Qualificava, quindi, tali prestazioni “al di fuori del tetto di spesa” e non oltre lo stesso.
In secondo luogo, formulava eccezione di nullità dei contratti relativi all'anno 2015 per violazione di norma imperativa, tenuto conto della rilevabilità d'ufficio della stessa in ogni stato e grado del giudizio e della mancata necessità di nuovi accertamenti di fatto.
Fondava tale eccezione sulla tardività della stipula dei due contratti relativi alle prestazioni eseguite nel 2015, conclusi in un momento in cui la produzione sanitaria relativa all'anno 2015 si era già esaurita ben oltre il limite di spesa tardivamente fissato.
pagina 5 di 14 Rilevava, altresì, che l'obbligo di remunerazione delle prestazioni rese in esubero risultava essere pienamente aderente all'impianto di disciplina della sanità pubblica che distingueva
Cont il c.d. budget di struttura – quello stabilito contrattualmente dall' per ogni singolo erogatore privato accreditato – dal c.d. tetto di spesa regionale – fissato unilateralmente dalla Regione – unico limite, tra i due, avente natura invalicabile.
Evidenziava che l'unica misura applicabile alla remunerazione delle prestazioni extra budget era, eventualmente, la regressione tariffaria, con ciò affermando la discutibilità del quantum e non dell'an della pretesa azionata in questa sede.
Rilevava, di conseguenza, la nullità ex art. 1419 comma 2 c.c. della clausola contrattuale di cui agli artt. nn.
4.13 dei contratti 30.12.2015 e 29.06.2016, da considerarsi, pertanto, espunta dal regolamento convenzionale pattuito dalle parti, all'interno del quale dovevano considerarsi inserite automaticamente le prescrizioni in tema di remunerazione per regressione tariffaria dettate dalla disciplina legale di cui all'art. 8 quinquies D.lgs.
502/1992 secondo il meccanismo della “integrazione cogente” ex art. 1339 c.c.
Quanto all'onere della prova relativo al superamento del c.d. tetto di spesa regionale,
Cont affermava che, alla luce del principio della vicinanza della prova, lo stesso gravava sull convenuta.
Poneva in evidenza che, comunque, le domande di salute inoltrate dai cittadini, ove respinte dalla struttura privata per il superamento del budget, avrebbero dovuto essere soddisfatte direttamente dall' , la quale non avrebbe di certo potuto Controparte_2
rifiutare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei cittadini per esigenze di finanza pubblica.
2.La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In primo luogo, occorre pronunciarsi sull'eccezione di nullità del contratto per stipula tardiva dello stesso formulata dall'attrice in comparsa conclusionale.
La stessa non è fondata.
Il carattere imperativo di una norma è conseguenza della indisponibilità dell'interesse tutelato dalla stessa: nel caso della previsione dei tetti di spesa in materia sanitaria, nella pagina 6 di 14 giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata l'affermazione secondo cui la tutela del diritto alla salute, pur imposta a livello costituzionale dall'art 32 Cost., non è incondizionata, ma deve essere modulata in relazione all'esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica: è in tale ottica, difatti, che la fissazione di limitazioni alla spesa sanitaria è stata sempre ritenuta legittima.
In tale quadro normativo, la giustizia amministrativa (ex pluribus: Cons di Stato pronuncia n. 8 del 2 maggio 2006; Cons di Stato n. 4 del 2012) è intervenuta più volte sulle censure di legittimità degli atti sotto il profilo della tardività della determinazione dei tetti di spesa e dell'assegnazione del budget, pervenendo alla conclusione che tale ritardo non determini illegittimità dell'atto, dato che esso è determinato proprio dai tempi tecnici richiesti per l'emanazione del provvedimento, che debbono tener conto, ad esempio, del momento in cui è avvenuta l'assegnazione della quota di bilancio di parte corrente da parte della (prima di cui i provvedimenti non possono essere adottati), e delle trattative Pt_3
Part svolte dalle in coerenza con la normativa di cui proprio all'art 8 quinquies D.lgs.
502/92, con le organizzazioni sanitarie rappresentative di strutture sanitarie e professionisti accreditati.
Neppure il carattere cogente della norma può evincersi dalla previsione di una specifica sanzione - assente - in caso di ritardo nella comunicazione dei tetti di spesa, per la quale peraltro nessun termine è specificamente previsto dalla norma richiamata.
Di qui, dunque, la precisazione per cui tetti di spesa possono giungere anche successivamente rispetto alla stipulazione del contratto.
Infatti, si è osservato che "la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività", in quanto è evidente che "in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della pagina 7 di 14 riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso" (Cons.
Stato, Ad. Plen., 12 aprile 2012, n. 3; successivamente Cons. Stato, sez. 3, 23 ottobre 2020,
n. 6437).
Anche con riferimento alla mancata previsione della regressione tariffaria, la doglianza di nullità non è fondata.
La Suprema Corte, con plurime decisioni, ha ritenuto che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27608; che richiama Cons. Stato, sez.
III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n. 1832; poi Cass., sez. 3,
6/7/2020, n. 13884).
Soo tardive le ulteriori doglianze indicate in comparsa conclusionale, come la richiesta di disapplicazione il provvedimento amministrativo (DCA fissativo del livello massimo di finanziamento assegnato dalla Regione alle singole AASSPP territorialmente competenti), prodotto in maniera inammissibile con la comparsa conclusionale.
Con riferimento alle doglianze svolta in seno dell'atto di citazione sulla vessatorietà delle condizioni di cui all'art. 4 commi 4.1, 4.2., 4.10., 4.13 del contratto del 2015, va osservato quanto segue.
Cont Sotto un primo profilo, nelle clausole delle convenzioni stipulate dall' con le strutture accreditate non è rinvenibile spazio per l'applicazione della disciplina civilistica posta a tutela del contraente c.d. debole che subisce perciò l'imposizione di clausole predeterminate unilateralmente da quello c.d. forte in una pluralità indefinita di contratti predisposti da quest'ultimo, rispetto ai quali alla controparte non resta che aderire o non stipulare. Siffatto schema civilistico, infatti, mal si attaglia alla prefata fattispecie della concessione-contratto,
pagina 8 di 14 nella quale, come visto, viene in rilievo anche l'esercizio di poteri amministrativi di programmazione, indirizzo e controllo (nella specie della spesa sanitaria) che si sostanziano in atti amministrativi prodromici alla stipula delle convenzione che poi, in concreto, disciplinerà il rapporto tra la P.A. ed il privato. In tale ottica, non ha senso parlare di contratti per adesione nei quali contenute clausole vessatorie, atteso che il potere delle
Regioni di predisporre schemi di convenzioni che le devono sottoporre alle strutture accreditate per la sottoscrizione nonché quello stesso di fissazione del tetto massimo annuo di spesa sostenibile, nella odierna sede tacciati di vessatorietà dell'attrice, trovano entrambi fondamento nella legge e non anche in una posizione non paritaria dei contraenti, che, ove anche esistente, risponderebbe a criteri normativi assolutamente differenti da quelli presi in considerazione dagli art. 1341 e ss. c.c. nella disciplina dei rapporti contrattuali privatistici tra soggetti non aventi egual posizione e potere negoziale. La censura di vessatorietà dell'esercizio di quei poteri, di consguenza, non ha altra via di sfogo se non quella della illegittimità degli atti amministrativi che ne sono espressione, non potendo mai essere ricondotta nell'alveo squisitamente privatistico dei rapporti tra contraente forte e contraente debole. Così come la riserva apposta dal legale rappresentante della odierna attrice, in sede di contratto del 2015 non può avere la portata strettamente civilistica voluta dalla difesa della ridetta attrice. Ed infatti, la mancata stipula della convenzione con l'ASP di riferimento da parte delle strutture accreditate rappresenta, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, ipotesi (anch'essa) normativa di necessaria sospensione dell'accreditamento, e non può quindi in nessun caso rientrare nel concetto di minaccia di male ingiusto e notevole utilizzata per coartare la libera determinazione della volontà a contrarre, come tale determinante l'invalidità per violenza del contratto concluso e, quindi, la conseguente annullabilità del negozio.
Passando alla trattazione delle altre domande formulate da parte attrice sin dall'atto di citazione, occorre premettere che in questa sede l'attrice agisce per il solo extrabudget, ossia per la somma in esubero rispetto al tetto massimo di spesa contrattualmente stabilito, che attribuisce interamente a prestazioni rese nell'interesse dell' per far fronte a situazioni Cont
pagina 9 di 14 emergenziali dovute a mancanza di posti letto in altre strutture pubbliche ed afferma di essere stata costretta a firmare i contratti, pena altrimenti la revoca dell'accreditamento, ma di averli comunque firmato con riserva.
Nelle dichiarazioni di riserva allegate ai contratti, il legale rappresentante della Parte_1
afferma di apporre la propria sottoscrizione al solo scopo di evitare la sospensione dei pagamenti e la revoca dell'accreditamento, rilevando l'inadeguatezza del tetto massimo indicato.
In sostanza, l'attrice vorrebbe che si desse prevalenza alle dichiarazioni di riserva rispetto alle clausole di fissazione dei tetti di spesa e alle altre clausole ad esse collegate, senza al contempo però invocarne l'invalidità sotto il profilo dell'eventuale nullità o dell'annullabilità per vizio del consenso.
Invero, occorre precisare che il riparto dell'onere della prova nel caso di specie ai sensi dell'art. 2697 c.c. è il seguente: grava sul creditore la prova dell'esistenza del proprio credito ossia del titolo negoziale e dell'esecuzione delle prestazioni, mentre grava sulla debitrice la prova del fatto impeditivo costituito dal superamento del tetto di spesa convenzionalmente stabilito. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare il criterio di riparto appena esposto (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 13884/2020; Cass. civ., Sez. 3, n.
3403/2018; Cass. Sez. Un., n. 15516/2018; Cass. Sez. 1, n. 23324/2018).
Orbene, nel caso di specie risultano pacifici tra le parti sia l'esistenza del rapporto di accreditamento ed il titolo negoziale su cui si fonda la pretesa creditoria, prodotto in giudizio, sia l'esecuzione delle prestazioni, non contestate dall . Del Controparte_2
pari risulta incontestato, avendolo dedotto la stessa attrice, che le somme richieste si pongano oltre il budget annualmente fissato in sede contrattuale.
Posto che la la clausola negoziale che ha escluso ogni tipo di remunerazione per l'extrabudget è legittima, come si è spiegato prima, stante l'ineludibilità del tetto di spesa, rispondente alla stringente esigenza di garanzia dell'equilibrio finanziario e del contenimento della spesa pubblica, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui qualora la struttura accreditata intenda ottenere il pagamento dell'extrabudget ha l'onere di pagina 10 di 14 dimostrare che vi siano risorse disponibili nel complessivo tetto regionale fissato per il periodo di riferimento: “deve ritenersi che - fermo il principio, ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, "in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., a carico della parte debitrice" (così Cass. Sez. 3, ord. 13 febbraio 2018, n. 3403, Rv. 647598-01, ma nello stesso già Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2016, n. 17437, non massimata, nonché, successivamente,
Cass. Sez. Un., sent. 13 giugno 2018, n. 15516, non massimata, Cass. Sez. 1, ord. 27 settembre 2018, n. 23324, Rv. 650933-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 16 ottobre 2019, n. 26234, Rv.
655695- 01) - l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget vada, invece, sopportato dalla struttura accreditata. Si è visto, infatti, come il principio cardine che governa l'intera materia sia quello secondo cui
"l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile", al punto da "conformare" lo stesso contenuto della relazione contrattuale corrente tra la struttura accreditata e l'azienda sanitaria, secondo un fenomeno che può ricostruirsi alla stregua di un'eterointegrazione del suo oggetto. Di conseguenza, se quello alla remunerazione delle prestazioni erogate extra budget - come affermato da questa Corte - è un diritto esistente "solo in astratto", visto che, in concreto, la sua attuazione dipende dalla sussistenza delle risorse disponibili, circostanza che ne condiziona la "esigibilità" (Cass. Sez. 3, sent. n. 27608 del
2019, cit.), occorre fare applicazione del principio generale in base al quale incombe sul creditore la prova della esigibilità del suo diritto (Cass. Sez. 1, sent. 15 ottobre 1999, n.
11629, Rv. 530666- 01). In altri termini, qui si controverte non del diritto alla remunerazione della prestazione erogata entro il tetto di spesa fissato nei modi di legge, sicché il superamento di tale limite va provato dal debitore (trattandosi di fatto impeditivo del credito), bensì di un diritto, quello a conseguire il corrispettivo della prestazione erogata oltre quel tetto, che è
pagina 11 di 14 subordinato a condizioni ulteriori, il ricorrere delle quali deve provarsi da parte del creditore, onerato, così, dalla dimostrazione della sussistenza non del solo accordo contrattuale con
l' , bensì della complessiva fattispecie legale che fonda il suo diritto.” (cfr. Controparte_1
Cass. civ., Sez. 3, n. 13884/2020).
In sostanza, è onere del creditore dimostrare che la controparte possa remunerare le prestazioni rese oltre il tetto di spesa pattuito, posto che il diritto alla remunerazione dell'extrabudget è condizionato all'esistenza di risorse disponibili a livello regionale, rappresentando ciò quindi una condizione di esigibilità del credito.
Va ancora osservato che alcuna rilevanza assume la circostanza per cui le prestazioni rese extrabudget rientrerebbero in prestazioni per così dire obbligate, in quanto derivanti dal trasferimento forzato di pazienti da altri presidi ospedalieri pubblici, e, pertanto, le stesse andrebbero considerate in disparte al tetto di spesa. Infatti, le strutture private, a differenza di quelle pubbliche, non hanno alcun obbligo di effettuare prestazioni ulteriori rispetto a quelle concordate e ciò anche nel caso di prestazioni d'urgenza, sicché le stesse hanno piena facoltà di rifiutarle qualora determinino lo sforamento del tetto di spesa (cfr. Cass. civ., Sez.
3, n. 27608/2019: “Il quid pluris dedotto nel caso di specie è che le prestazioni extra budget erogate non fossero state il risultato di una scelta della ricorrente, bensì l'effetto di una specifica richiesta rivoltale da alcuni Pronto soccorso di Ospedali pubblici che avevano chiesto per iscritto il trasferimento di taluni pazienti per carenza di posti letto;
in altri casi si era trattato di ricoveri urgenti per parti, aborti, interventi oncologici salva vita (tipologia di prestazioni extra budget sì, ma rientranti nella tipologia di quelle programmate). Tali circostanze risultano confermate, tant'è che le argomentazioni difensive della (p. CP_3
23 del controricorso) e dell (p. 13 del controricorso) Controparte_4
attribuiscono rilievo alla circostanza che struttura convenzionata avrebbe dovuto rifiutare i pazienti, oppure avvertire gli stessi che potevano prestare loro le cure dovute, ma non in regime 10 convenzionato. A quel punto l'utente avrebbe potuto scegliere se rimanere nella struttura privata o servirsi della struttura pubblica. L'interrogativo, dunque, è se le prestazioni richieste fossero rifiutabili. La risposta è affermativa e discende oltre che dal fatto che le
pagina 12 di 14 strutture private accreditate non hanno l'obbligo di erogare prestazioni sanitarie, come già rilevato, dal fatto che la richiesta, pur scritta di trasferimento dei degenti, non integrava una volontà di impegnarsi da parte della P.A. a remunerare la prestazione extra budget, tenuto conto della necessaria subordinazione degli impegni economici degli enti pubblici al rispetto delle competenze amministrative degli organi deliberanti e degli oneri di forma previsti dalla legge (Cass. 05/07/2018, n.17600). E quanto alle prestazioni indifferibili ed urgenti, assume rilievo, in senso opposto a quanto invocato dalla ricorrente, quanto precisato di recente da questa Corte a Sezioni unite, vale a dire che il fatto che il soggetto privato accreditato contribuisca alla "realizzazione dell'interesse pubblico, di rango costituzionale, alla salute dei cittadini e che l'attività sanitaria esercitata dalla struttura o dal professionista accreditati si concreti nell'erogazione di un servizio pubblico" non oltrepassa un dato oggettivo: "il suo esercizio è sottoposto al potere di direzione e di controllo dell'amministrazione ed è remunerato con risorse pubbliche (...)", In altri termini, se è innegabile che "l'instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta, in buona sostanza, l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria (...)", la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti: Cass., Sez. Un., 18/06/2019, n. 16336.”).
In definitiva, alla luce di tutte le argomentazioni appena esposte e dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa, la domanda di pagamento formulata da parte attrice in via principale deve essere respinta, stanti la piena legittimità della pattuizione contrattuale con cui è stato stabilito il tetto di spesa annuale per il 2015 e la mancata prova, di cui era gravata l'attrice, della disponibilità di ulteriori somme a livello regionale che potessero consentire eventualmente la remunerazione di prestazioni extrabudget.
Non si condivide l'assunto dell'attrice secondo cui sarebbe sostanzialmente irrilevante il superamento del limite contrattuale, rilevando solo il limite territoriale. Se fosse esatto tale ragionamento, il superamento del tetto di spesa contrattuale non sarebbe neanche fatto pagina 13 di 14 impeditivo, diversamente invece da quanto ritenuto dalla S.C. Quindi, in caso di superamento del limite contrattuale di spesa, l'effettiva sussistenza di risorse disponibili è condizione di esigibilità del credito e quindi fatto costitutivo del diritto azionato;
come tale deve essere provato dal creditore.
3.La domanda di ingiustificato arricchimento è anch'essa infondata.
Invero, essendo validi i contratti, non può discorrersi di ingiustificato arricchimento che,
Cont peraltro, risulterebbe precluso già dalla semplice fissazione, da parte dell di un limite di spesa (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 25514/2024: “In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
4.Quanto alle spese di lite, stante il carattere controverso delle questioni trattate e la complessità delle stesse, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. rigetta le domande attoree;
2. compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Reggio Calabria, 10.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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