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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 164/2023 proposta da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marcello Parte_1
ON Costaggiu, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso di primo grado,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Regionale per la Sardegna in carica, elettivamente
[...] CP_2 domiciliato presso lo studio legale dell'avvocato Giuliana Murino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti indicata in atti,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 03.04.2019, convenne in giudizio l' affinché il Parte_1 CP_3
Tribunale di Cagliari accertasse e dichiarasse che ella era, in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, affetta da lombosciatalgia persistente con discopatia con protrusioni e risentimento radicolare (danno biologico pari o superiore al 6%), e dichiarasse l' CP_1 convenuto tenuto a liquidare nei suoi confronti i ratei scaduti o, in subordine, il capitale corrispondente al danno biologico, con gli interessi legali e rivalutazione in misura di legge fino al saldo. Il particolare, sostenne di avere prestato dal 01.06.1973 (e di prestare Parte_1 ancora alla data del ricorso) attività di lavoro come operaia addetta alle pulizie, dapprima come titolare della Ditta individuale omonima (fino al 28.02.1994 commerciale e dal
01.10.2006 al 31.12.2011 artigiana), e, successivamente, con contratti a tempo determinato/indeterminato alle dipendenze di diversi datori di lavoro (ditta EL IM
Splendor e società cooperativa Tutto Lindo).
Nello svolgimento delle proprie mansioni, ella sarebbe stata continuativamente impegnata, sul piano muscolare, dal sollevamento e della movimentazione di carichi, da frequenti flessioni e torsioni del tronco, dalla sottoposizione a vibrazioni meccaniche (derivanti dall'uso di macchinari per le pulizie) e dall'assunzione di posture incongrue per tempi prolungati, peraltro con scarse possibilità di pausa.
La parte attrice argomentò che tali attività venivano da lei espletate continuativamente, per l'intero orario di lavoro giornaliero (caratterizzato anche da turni notturni), e che, in conseguenza delle medesime, la stessa aveva contratto una “lombosciatalgia persistente con discopatia con protrusioni e risentimento radicolare”, sicché dovevano ritenersi errati i provvedimenti con cui l' aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della natura CP_3 professionale delle richiamate patologie e di liquidazione del conseguente danno biologico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 38/2001.
L' , ritualmente Controparte_1 costituitosi in giudizio, contestò la prospettazione attorea e il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettò il ricorso in quanto infondato.
Più specificamente, la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1182 del 14.12.2022 osservò che l'istruzione probatoria aveva consentito di acclarare lo svolgimento da parte della ricorrente di un'attività lavorativa di addetta a servizi di pulizia, quantomeno tra 2006 e il
2012 circa, con incombenze abituali di spolveratura degli arredi, lavaggio di scale, vetrate e pavimenti, anche mediante l'uso di aspirapolvere, raschini e “astine tira acqua per i vetri”
(cfr. deposizione di , e , sentiti Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 all'udienza del 5 marzo 2021), e che il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, aveva accertato con relazione depositata il 10 ottobre 2022 che “la malattia denunciata come 'lombosciatalgia persistente con discopatia con protrusioni e risentimento radicolare' non sussiste”, e che la ricorrente risultava affetta da “spondilo-discoartrosi del rachide lombare con protrusioni discali multiple in assenza di impegno radicolare” (cfr. pagg. 6 e 8 della relazione), di cui doveva tuttavia escludersi l'origine professionale.
2 Il Giudice di prime cure condivise, ritenendole adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (dott. , e riportò che Persona_1 quest'ultimo aveva congruamente rilevato nella sua relazione che, pur risultando l'esposizione al fattore di rischio patogeno, non “altrettanto si può affermare circa l'esistenza degli altri criteri quali la frequenza, il tempo, la durata e la continuità. Infatti l'anamnesi lavorativa risulta insufficiente per soddisfare tale requisiti. La patologia denunciata non è da ritenersi in rapporto esclusivo, ovvero concorrente, con l'attività lavorativa svolta e quindi può non essere considerata una malattia professionale, in quanto si riscontra frequentemente in pazienti della medesima fascia di età, anche appartenenti a categorie lavorative differenti, per cui, in assenza di mansioni lavorative che comportino una importante mobilizzazione manuale di carichi, movimenti ripetitivi di flesso-estensione del rachide non è possibile stabilire una correlazione diretta tra l'attività lavorativa e la detta patologia, la quale è espressione di una sofferenza di tipo degenerativo del complesso osteo-disco-articolare che si instaura nel tempo per sollecitazioni dirette, violente, ripetitive, alle quali non risulta essere stata esposta la ricorrente per il tipo di lavoro svolto” (relazione del CTU, pp. 5 e 6).
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, cui ha resistito, Parte_1 come di seguito meglio riferito, l' . CP_3
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo rinnovo dell'indagine peritale, Voglia:
1)- dichiarare che la ricorrente è affetta dalla denunciata malattia professionale e che ha diritto all'indennizzo del danno in capitale o in rendita, ai sensi del D.Leg.vo n. 38/2000 nella misura che risulterà in corso di causa;
2)- condannare l' al pagamento delle prestazioni, in capitale o in rendita, con CP_3 interessi legali e rivalutazione monetarie nei limiti di legge;
3)- condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_3 delle spese di giudizio, anche di primo grado, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
4)- nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, dichiarare compensate le spese poiché permane in capo alla ricorrente il requisito reddituale attestato ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.”;
3 Nell'interesse dell'appellato: “l'adita Corte, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello perchè infondato, condannando l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso – rubricato “Contraddittorietà ed insufficienza delle risultanze peritali del primo grado del giudizio (violazione artt. 112, 115, 116, 421, 424
c.p.c.) – capo 2, 2.1 e 2.2 della sentenza impugnata” e il cui contenuto è stato, altresì, ribadito nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 03.12.2025 – ha sostenuto che la Parte_1 relazione del CTU fosse contraddittoria nella parte in cui ha, dapprima, affermato che “il criterio dell'esposizione al rischio risulta soddisfatto” e ha, successivamente, asserito che la patologia da cui l'interessata è affetta “è espressione di una sofferenza di tipo degenerativo del complesso osteo-disco-articolare che si instaura nel tempo per sollecitazioni dirette, violente ripetitive, alle quali non risulta essere stata esposta la ricorrente per il tipo di lavoro svolto”.
Inoltre, il CTU non avrebbe tenuto conto, secondo la tesi perorata nell'atto di gravame, né delle prove testimoniali raccolte all'udienza del 05.03.2021, né della relazione medico-legale del dott. del 30.12.2017 (doc. n. 8 allegato al ricorso introduttivo di primo Persona_2 grado), la quale aveva formulato la diagnosi di “discopatia con protrusioni e risentimento radicolare”, patologia sintomatologicamente determinata dalla lombalgia ingravescente ed accertata mediante esami strumentali e con postumi di carattere permanente determinanti un danno valutabile in misura dell'8%.
Dopo aver affermato che “Con riferimento alle predette patologie non tabellate, numerosi studi hanno evidenziato come le alterazioni cronico-degenerative siano di assai frequente riscontro presso molteplici collettività lavorative dell'industria e dell'agricoltura, in relazione a condizioni lavorative caratterizzate da posture incongrue prolungate, movimenti abnormi del tronco, movimentazione manuale di carichi e vibrazioni interessanti l'intero corpo, che rappresentano i fattori professionali causali o concausali nella etiopatogenesi di tali affezioni. Si può certamente ritenere che un rischio elevato sussista per i lavoratori impiegati da lungo tempo quali operai addetti alle pulizie, come nel caso della ricorrente”
(ricorso in appello, pp. 3 e 4), ha argomentato che i testimoni escussi Parte_1 avevano confermato come ella aveva continuativamente svolto le mansioni proprie dell'attività di addetta alle pulizie per tutta la durata della giornata lavorativa, e che le medesime comprendevano, oltre all'assunzione di posture incongrue e all'utilizzo di
4 macchinari industriali, anche il trasporto di secchi pieni d'acqua, scope, bastoni e stracci per la pulizia.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Mancata valutazione del ruolo causale/concausale dell'attività lavorativa svolta e delle risultanze delle prove testimoniali espletate - capo 2, 2.1 e 2.2 della sentenza impugnata”, la ricorrente in appello ha sostenuto che le mansioni da lei svolte – per l'esteso arco temporale di quasi 30 anni – hanno avuto un ruolo concausale nella patogenesi della malattia ad eziologia multifattoriale, non potendosi negare l'origine professionale della stessa solo sulla base della prevalenza delle eventuali concause estranee al lavoro nel determinarla.
La relazione del CTU avrebbe completamente trascurato tali considerazioni, non prendendo posizione sulle osservazioni compiute dalla CTP, travisando le risultanze testimoniali nella parte in cui ha riferito che “la mansione svolta dalla ricorrente non abbia comportato una importante mobilizzazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi di flesso estensione del rachide tale da stabilire una correlazione diretta tra l'attività lavorativa e la patologia riscontrata”, e classificando come malattia comune una patologia invece causalmente riconducibile, almeno in parte, alla prestata attività lavorativa.
Con memoria del 23.05.2025 il resistente, dopo aver premesso che ha Parte_1 incentrato l'impugnazione sulle osservazioni del proprio CTP, già presentate alla bozza del
CTU, nel corso del giudizio di primo grado e alle quali il CTU aveva già ampiamente ed esaustivamente risposto, ha eccepito l'infondatezza dei rilievi tecnici osservati da controparte su cui si basano le doglianze dell'appello.
*
Osserva la Corte che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il nesso di causalità relativo all'origine professionale delle malattie ad eziologia multifattoriale non può essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili ma, piuttosto, necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere fornita anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia medesima), ferma restando, in ogni caso, la natura
“qualificata” di tale probabilità, da verificarsi infatti attraverso ulteriori elementi – come, a titolo esemplificativo, i dati epidemiologici – idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (sul punto, vedasi recentemente Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 9805 del 14/04/2025, Rv. 674753 – 01; in senso conforme anche Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
27574 del 18/09/2024).
La prova, gravante sul lavoratore, della riconducibilità delle patologie a causa di lavoro
5 deve essere, inoltre, valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 8773 del 10/04/2018, Rv.
648724 - 01), tenuto conto che, nella materia delle malattie professionali (e degli infortuni sul lavoro), deve trovare diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41
c.p., in forza del quale per far sorgere la tutela in favore del lavoratore è sufficiente che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia eziologica esclusiva o prevalente (vedasi sul punto Cass. Civ.,
Sez. Lav., sentenza n. 2523 del 23.10.2019, p. 6).
Ebbene, alla luce di tali coordinate interpretative il proposto gravame non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Per quanto concerne il primo motivo d'appello – ovvero la presunta contraddizione della relazione del CTU laddove afferma che “il criterio dell'esposizione al rischio risulta soddisfatto” e, al contempo, che la patologia da cui è affetta “è espressione di Parte_1 una sofferenza di tipo degenerativo del complesso osteo-disco-articolare che si instaura nel tempo per sollecitazioni dirette, violente ripetitive, alle quali non risulta essere stata esposta la ricorrente per il tipo di lavoro svolto” – osserva il Collegio che non sussiste alcuna incoerenza o antinomia logica nell'ammettere, sul piano astratto, la sussumibilità delle mansioni svolte dall'appellante fra quelle potenzialmente rischiose per la genesi professionale della spondilo-disco-artrosi del rachide lombare con protrusioni multiple in assenza di impegno radicolare, e nell'escludere, sul (differente) piano concreto, che la frequenza, durata e continuità dell'attività lavorativa, per come effettivamente realizzata, possa porsi in rapporto di causalità (esclusiva o concorrente) con la menzionata patologia.
Dal raccolto compendio istruttorio – e segnatamente dalle prove testimoniali – è emerso che lavorava dalle 06:00 alle 12:00 dal lunedì al sabato (teste Parte_1 [...]
, per 80 o 90 ore mensili (teste ), o, persino, tutti i giorni Testimone_2 Tes_3 della settimana, compresa la domenica, per circa 6-8 ore quotidiane, anche notturne (teste
), ma non è, di converso, stata dimostrata una rilevante movimentazione Testimone_1 manuale di pesi con ripetute flessioni ed estensioni della colonna vertebrale.
Non è stato provato, in altri termini, che nell'arco temporale in cui l'odierna appellante ha svolto la propria attività – ossia dal 2006 al 2012 (teste e per 5 o Testimone_2
6 anni prima del 2000 (teste ) – questa sia stata caratterizzata da modalità tali Testimone_1 da causare, o concorrere a produrre, la patologia da cui è affetta Parte_1
Al contrario, il CTU ha chiaramente sostenuto che l'infermità in esame “si riscontra
6 frequentemente in pazienti della medesima fascia di età, anche appartenenti a categorie lavorative differenti” (relazione del CTU, p. 5), sicché deve concludersi che, in chiave epidemiologica, la spondilo-discoartrosi del rachide lombare con protrusioni discali multiple in assenza di impegno radicolare riscontrata nell'appellante trova ragionevolmente la sua origine in cause alternative idonee a cagionarla in modo autonomo, quale, a titolo esemplificativo, il fisiologico processo di invecchiamento dei tessuti, anche considerato che nell'eziopatogenesi della malattia, avente carattere multifattoriale, possono subentrare “fattori eredo-familiari, genetici, metabolici, endocrini che rientrano nel vasto capitolo delle patologie comuni” (relazione del CTU, p. 5).
In proposito, la relazione del CTU ha anche asserito, a p. 5, che “la sintomatologia dolorosa paucisintomatica di tipo esclusivamente lombalgico e non lombosciatalgico rilevata al momento della visita peritale, depone per una evoluzione pressoche' normale di quei fenomeni degenerativi su base artrosica che si riscontrano in soggetti dell'eta' della ricorrente”.
Conseguentemente, nel caso di specie non risulta integrato il rilevante grado di probabilità
– o, se si preferisce l'espressione, la “probabilità qualificata” – che la malattia sia stata eziologicamente cagionata dall'attività di pulizia, per come provata all'esito della compiuta istruttoria.
Né a una diversa conclusione può indurre la relazione medico-legale del dott. Persona_2
del 30.12.2017 (doc. n. 8 allegato al ricorso introduttivo di primo grado), considerato
[...] che la stessa non è fondata sul compendio probatorio raccolto nell'odierno giudizio e appare al Collegio, in definitiva, meno convincente di quella resa, con motivazione adeguatamente articolata ed esente da vizi logici, dal CTU.
Del tutto inconferente è da ritenersi, poi, il richiamo formulato dall'atto di impugnazione ai
“numerosi studi” che, “con riferimento alle predette patologie non tabellate”, “hanno evidenziato come le alterazioni cronico-degenerative siano di assai frequente riscontro presso molteplici collettività lavorative dell'industria e dell'agricoltura, in relazione a condizioni lavorative caratterizzate da posture incongrue prolungate, movimenti abnormi del tronco, movimentazione manuale di carichi e vibrazioni interessanti l'intero corpo, che rappresentano i fattori professionali causali o concausali nella etiopatogenesi di tali affezioni” (ricorso in appello, pp. 3 e 4), atteso che lo stesso è, da un lato, del tutto generico e sconnesso da specifici riferimenti alla fattispecie analizzata, e, dall'altro, comunque relativo ad attività – come quelle “dell'industria e dell'agricoltura” – non strettamente correlata a quella oggetto del presente giudizio.
7 Per quanto concerne il secondo motivo di gravame (e specificamente i profili che non sono già stati esaminati nell'ambito della precedente censura d'appello), ossia l'avere il CTU ignorato le obiezioni della CTP, rileva il Collegio che l'osservazione secondo cui “visto che lo stesso CTU riconosce essere presente, nella carriera lavorativa della un idoneo fattore Pt_1 di rischio, è doveroso riconoscere lo stesso in nesso causale, o quantomeno concausale con la patologia della stessa denunciata” (osservazioni della CTP di riportate nella Parte_1 relazione del CTU a p. 7) ricade nel medesimo errore – già commesso dal primo motivo d'impugnazione – di confondere l'astratta esistenza di un potenziale fattore di rischio, da una parte, e l'effettiva sussistenza di elementi che lo abbiano realmente inverato nella fattispecie concreta, dall'altra: contrariamente a quanto sostenuto dalla CTP, invero, non è affatto
“doveroso riconoscere” che “un idoneo fattore di rischio” integri consequenzialmente il
“nesso causale, o quantomeno concausale con la patologia” da cui è affetta Parte_1
Peraltro, il CTU ha opportunamente, sia pure sinteticamente, risposto alle osservazioni della CTP, e non risulta affatto avere travisato il contenuto delle raccolte prove testimoniali.
In conclusione, stante l'infondatezza delle argomentazioni ad esso sottese, il proposto gravame deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Nulla deve disporsi in punto di spese di lite posto che la parte appellante ha documentato il possesso del requisito di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. avendo goduto nell'anno 2022 di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (per gli anni successivi al 2022 si presume la persistenza del predetto requisito in difetto di comunicazioni di segno contrario).
Deve anche dichiararsi che sussistono in astratto i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da in confronto dell' avverso la sentenza Parte_1 CP_4 del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del lavoro n. 1182 del 14.12.2022, che, per l'effetto, conferma;
2. nulla dispone in punto di spese di lite;
3. dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
8 l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 30.055.2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Cagliari il 09.12.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 164/2023 proposta da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marcello Parte_1
ON Costaggiu, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso di primo grado,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Regionale per la Sardegna in carica, elettivamente
[...] CP_2 domiciliato presso lo studio legale dell'avvocato Giuliana Murino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti indicata in atti,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 03.04.2019, convenne in giudizio l' affinché il Parte_1 CP_3
Tribunale di Cagliari accertasse e dichiarasse che ella era, in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, affetta da lombosciatalgia persistente con discopatia con protrusioni e risentimento radicolare (danno biologico pari o superiore al 6%), e dichiarasse l' CP_1 convenuto tenuto a liquidare nei suoi confronti i ratei scaduti o, in subordine, il capitale corrispondente al danno biologico, con gli interessi legali e rivalutazione in misura di legge fino al saldo. Il particolare, sostenne di avere prestato dal 01.06.1973 (e di prestare Parte_1 ancora alla data del ricorso) attività di lavoro come operaia addetta alle pulizie, dapprima come titolare della Ditta individuale omonima (fino al 28.02.1994 commerciale e dal
01.10.2006 al 31.12.2011 artigiana), e, successivamente, con contratti a tempo determinato/indeterminato alle dipendenze di diversi datori di lavoro (ditta EL IM
Splendor e società cooperativa Tutto Lindo).
Nello svolgimento delle proprie mansioni, ella sarebbe stata continuativamente impegnata, sul piano muscolare, dal sollevamento e della movimentazione di carichi, da frequenti flessioni e torsioni del tronco, dalla sottoposizione a vibrazioni meccaniche (derivanti dall'uso di macchinari per le pulizie) e dall'assunzione di posture incongrue per tempi prolungati, peraltro con scarse possibilità di pausa.
La parte attrice argomentò che tali attività venivano da lei espletate continuativamente, per l'intero orario di lavoro giornaliero (caratterizzato anche da turni notturni), e che, in conseguenza delle medesime, la stessa aveva contratto una “lombosciatalgia persistente con discopatia con protrusioni e risentimento radicolare”, sicché dovevano ritenersi errati i provvedimenti con cui l' aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della natura CP_3 professionale delle richiamate patologie e di liquidazione del conseguente danno biologico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 38/2001.
L' , ritualmente Controparte_1 costituitosi in giudizio, contestò la prospettazione attorea e il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettò il ricorso in quanto infondato.
Più specificamente, la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1182 del 14.12.2022 osservò che l'istruzione probatoria aveva consentito di acclarare lo svolgimento da parte della ricorrente di un'attività lavorativa di addetta a servizi di pulizia, quantomeno tra 2006 e il
2012 circa, con incombenze abituali di spolveratura degli arredi, lavaggio di scale, vetrate e pavimenti, anche mediante l'uso di aspirapolvere, raschini e “astine tira acqua per i vetri”
(cfr. deposizione di , e , sentiti Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 all'udienza del 5 marzo 2021), e che il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, aveva accertato con relazione depositata il 10 ottobre 2022 che “la malattia denunciata come 'lombosciatalgia persistente con discopatia con protrusioni e risentimento radicolare' non sussiste”, e che la ricorrente risultava affetta da “spondilo-discoartrosi del rachide lombare con protrusioni discali multiple in assenza di impegno radicolare” (cfr. pagg. 6 e 8 della relazione), di cui doveva tuttavia escludersi l'origine professionale.
2 Il Giudice di prime cure condivise, ritenendole adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (dott. , e riportò che Persona_1 quest'ultimo aveva congruamente rilevato nella sua relazione che, pur risultando l'esposizione al fattore di rischio patogeno, non “altrettanto si può affermare circa l'esistenza degli altri criteri quali la frequenza, il tempo, la durata e la continuità. Infatti l'anamnesi lavorativa risulta insufficiente per soddisfare tale requisiti. La patologia denunciata non è da ritenersi in rapporto esclusivo, ovvero concorrente, con l'attività lavorativa svolta e quindi può non essere considerata una malattia professionale, in quanto si riscontra frequentemente in pazienti della medesima fascia di età, anche appartenenti a categorie lavorative differenti, per cui, in assenza di mansioni lavorative che comportino una importante mobilizzazione manuale di carichi, movimenti ripetitivi di flesso-estensione del rachide non è possibile stabilire una correlazione diretta tra l'attività lavorativa e la detta patologia, la quale è espressione di una sofferenza di tipo degenerativo del complesso osteo-disco-articolare che si instaura nel tempo per sollecitazioni dirette, violente, ripetitive, alle quali non risulta essere stata esposta la ricorrente per il tipo di lavoro svolto” (relazione del CTU, pp. 5 e 6).
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, cui ha resistito, Parte_1 come di seguito meglio riferito, l' . CP_3
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo rinnovo dell'indagine peritale, Voglia:
1)- dichiarare che la ricorrente è affetta dalla denunciata malattia professionale e che ha diritto all'indennizzo del danno in capitale o in rendita, ai sensi del D.Leg.vo n. 38/2000 nella misura che risulterà in corso di causa;
2)- condannare l' al pagamento delle prestazioni, in capitale o in rendita, con CP_3 interessi legali e rivalutazione monetarie nei limiti di legge;
3)- condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_3 delle spese di giudizio, anche di primo grado, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
4)- nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, dichiarare compensate le spese poiché permane in capo alla ricorrente il requisito reddituale attestato ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.”;
3 Nell'interesse dell'appellato: “l'adita Corte, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello perchè infondato, condannando l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso – rubricato “Contraddittorietà ed insufficienza delle risultanze peritali del primo grado del giudizio (violazione artt. 112, 115, 116, 421, 424
c.p.c.) – capo 2, 2.1 e 2.2 della sentenza impugnata” e il cui contenuto è stato, altresì, ribadito nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 03.12.2025 – ha sostenuto che la Parte_1 relazione del CTU fosse contraddittoria nella parte in cui ha, dapprima, affermato che “il criterio dell'esposizione al rischio risulta soddisfatto” e ha, successivamente, asserito che la patologia da cui l'interessata è affetta “è espressione di una sofferenza di tipo degenerativo del complesso osteo-disco-articolare che si instaura nel tempo per sollecitazioni dirette, violente ripetitive, alle quali non risulta essere stata esposta la ricorrente per il tipo di lavoro svolto”.
Inoltre, il CTU non avrebbe tenuto conto, secondo la tesi perorata nell'atto di gravame, né delle prove testimoniali raccolte all'udienza del 05.03.2021, né della relazione medico-legale del dott. del 30.12.2017 (doc. n. 8 allegato al ricorso introduttivo di primo Persona_2 grado), la quale aveva formulato la diagnosi di “discopatia con protrusioni e risentimento radicolare”, patologia sintomatologicamente determinata dalla lombalgia ingravescente ed accertata mediante esami strumentali e con postumi di carattere permanente determinanti un danno valutabile in misura dell'8%.
Dopo aver affermato che “Con riferimento alle predette patologie non tabellate, numerosi studi hanno evidenziato come le alterazioni cronico-degenerative siano di assai frequente riscontro presso molteplici collettività lavorative dell'industria e dell'agricoltura, in relazione a condizioni lavorative caratterizzate da posture incongrue prolungate, movimenti abnormi del tronco, movimentazione manuale di carichi e vibrazioni interessanti l'intero corpo, che rappresentano i fattori professionali causali o concausali nella etiopatogenesi di tali affezioni. Si può certamente ritenere che un rischio elevato sussista per i lavoratori impiegati da lungo tempo quali operai addetti alle pulizie, come nel caso della ricorrente”
(ricorso in appello, pp. 3 e 4), ha argomentato che i testimoni escussi Parte_1 avevano confermato come ella aveva continuativamente svolto le mansioni proprie dell'attività di addetta alle pulizie per tutta la durata della giornata lavorativa, e che le medesime comprendevano, oltre all'assunzione di posture incongrue e all'utilizzo di
4 macchinari industriali, anche il trasporto di secchi pieni d'acqua, scope, bastoni e stracci per la pulizia.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Mancata valutazione del ruolo causale/concausale dell'attività lavorativa svolta e delle risultanze delle prove testimoniali espletate - capo 2, 2.1 e 2.2 della sentenza impugnata”, la ricorrente in appello ha sostenuto che le mansioni da lei svolte – per l'esteso arco temporale di quasi 30 anni – hanno avuto un ruolo concausale nella patogenesi della malattia ad eziologia multifattoriale, non potendosi negare l'origine professionale della stessa solo sulla base della prevalenza delle eventuali concause estranee al lavoro nel determinarla.
La relazione del CTU avrebbe completamente trascurato tali considerazioni, non prendendo posizione sulle osservazioni compiute dalla CTP, travisando le risultanze testimoniali nella parte in cui ha riferito che “la mansione svolta dalla ricorrente non abbia comportato una importante mobilizzazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi di flesso estensione del rachide tale da stabilire una correlazione diretta tra l'attività lavorativa e la patologia riscontrata”, e classificando come malattia comune una patologia invece causalmente riconducibile, almeno in parte, alla prestata attività lavorativa.
Con memoria del 23.05.2025 il resistente, dopo aver premesso che ha Parte_1 incentrato l'impugnazione sulle osservazioni del proprio CTP, già presentate alla bozza del
CTU, nel corso del giudizio di primo grado e alle quali il CTU aveva già ampiamente ed esaustivamente risposto, ha eccepito l'infondatezza dei rilievi tecnici osservati da controparte su cui si basano le doglianze dell'appello.
*
Osserva la Corte che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il nesso di causalità relativo all'origine professionale delle malattie ad eziologia multifattoriale non può essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili ma, piuttosto, necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere fornita anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia medesima), ferma restando, in ogni caso, la natura
“qualificata” di tale probabilità, da verificarsi infatti attraverso ulteriori elementi – come, a titolo esemplificativo, i dati epidemiologici – idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (sul punto, vedasi recentemente Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 9805 del 14/04/2025, Rv. 674753 – 01; in senso conforme anche Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
27574 del 18/09/2024).
La prova, gravante sul lavoratore, della riconducibilità delle patologie a causa di lavoro
5 deve essere, inoltre, valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 8773 del 10/04/2018, Rv.
648724 - 01), tenuto conto che, nella materia delle malattie professionali (e degli infortuni sul lavoro), deve trovare diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41
c.p., in forza del quale per far sorgere la tutela in favore del lavoratore è sufficiente che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia eziologica esclusiva o prevalente (vedasi sul punto Cass. Civ.,
Sez. Lav., sentenza n. 2523 del 23.10.2019, p. 6).
Ebbene, alla luce di tali coordinate interpretative il proposto gravame non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Per quanto concerne il primo motivo d'appello – ovvero la presunta contraddizione della relazione del CTU laddove afferma che “il criterio dell'esposizione al rischio risulta soddisfatto” e, al contempo, che la patologia da cui è affetta “è espressione di Parte_1 una sofferenza di tipo degenerativo del complesso osteo-disco-articolare che si instaura nel tempo per sollecitazioni dirette, violente ripetitive, alle quali non risulta essere stata esposta la ricorrente per il tipo di lavoro svolto” – osserva il Collegio che non sussiste alcuna incoerenza o antinomia logica nell'ammettere, sul piano astratto, la sussumibilità delle mansioni svolte dall'appellante fra quelle potenzialmente rischiose per la genesi professionale della spondilo-disco-artrosi del rachide lombare con protrusioni multiple in assenza di impegno radicolare, e nell'escludere, sul (differente) piano concreto, che la frequenza, durata e continuità dell'attività lavorativa, per come effettivamente realizzata, possa porsi in rapporto di causalità (esclusiva o concorrente) con la menzionata patologia.
Dal raccolto compendio istruttorio – e segnatamente dalle prove testimoniali – è emerso che lavorava dalle 06:00 alle 12:00 dal lunedì al sabato (teste Parte_1 [...]
, per 80 o 90 ore mensili (teste ), o, persino, tutti i giorni Testimone_2 Tes_3 della settimana, compresa la domenica, per circa 6-8 ore quotidiane, anche notturne (teste
), ma non è, di converso, stata dimostrata una rilevante movimentazione Testimone_1 manuale di pesi con ripetute flessioni ed estensioni della colonna vertebrale.
Non è stato provato, in altri termini, che nell'arco temporale in cui l'odierna appellante ha svolto la propria attività – ossia dal 2006 al 2012 (teste e per 5 o Testimone_2
6 anni prima del 2000 (teste ) – questa sia stata caratterizzata da modalità tali Testimone_1 da causare, o concorrere a produrre, la patologia da cui è affetta Parte_1
Al contrario, il CTU ha chiaramente sostenuto che l'infermità in esame “si riscontra
6 frequentemente in pazienti della medesima fascia di età, anche appartenenti a categorie lavorative differenti” (relazione del CTU, p. 5), sicché deve concludersi che, in chiave epidemiologica, la spondilo-discoartrosi del rachide lombare con protrusioni discali multiple in assenza di impegno radicolare riscontrata nell'appellante trova ragionevolmente la sua origine in cause alternative idonee a cagionarla in modo autonomo, quale, a titolo esemplificativo, il fisiologico processo di invecchiamento dei tessuti, anche considerato che nell'eziopatogenesi della malattia, avente carattere multifattoriale, possono subentrare “fattori eredo-familiari, genetici, metabolici, endocrini che rientrano nel vasto capitolo delle patologie comuni” (relazione del CTU, p. 5).
In proposito, la relazione del CTU ha anche asserito, a p. 5, che “la sintomatologia dolorosa paucisintomatica di tipo esclusivamente lombalgico e non lombosciatalgico rilevata al momento della visita peritale, depone per una evoluzione pressoche' normale di quei fenomeni degenerativi su base artrosica che si riscontrano in soggetti dell'eta' della ricorrente”.
Conseguentemente, nel caso di specie non risulta integrato il rilevante grado di probabilità
– o, se si preferisce l'espressione, la “probabilità qualificata” – che la malattia sia stata eziologicamente cagionata dall'attività di pulizia, per come provata all'esito della compiuta istruttoria.
Né a una diversa conclusione può indurre la relazione medico-legale del dott. Persona_2
del 30.12.2017 (doc. n. 8 allegato al ricorso introduttivo di primo grado), considerato
[...] che la stessa non è fondata sul compendio probatorio raccolto nell'odierno giudizio e appare al Collegio, in definitiva, meno convincente di quella resa, con motivazione adeguatamente articolata ed esente da vizi logici, dal CTU.
Del tutto inconferente è da ritenersi, poi, il richiamo formulato dall'atto di impugnazione ai
“numerosi studi” che, “con riferimento alle predette patologie non tabellate”, “hanno evidenziato come le alterazioni cronico-degenerative siano di assai frequente riscontro presso molteplici collettività lavorative dell'industria e dell'agricoltura, in relazione a condizioni lavorative caratterizzate da posture incongrue prolungate, movimenti abnormi del tronco, movimentazione manuale di carichi e vibrazioni interessanti l'intero corpo, che rappresentano i fattori professionali causali o concausali nella etiopatogenesi di tali affezioni” (ricorso in appello, pp. 3 e 4), atteso che lo stesso è, da un lato, del tutto generico e sconnesso da specifici riferimenti alla fattispecie analizzata, e, dall'altro, comunque relativo ad attività – come quelle “dell'industria e dell'agricoltura” – non strettamente correlata a quella oggetto del presente giudizio.
7 Per quanto concerne il secondo motivo di gravame (e specificamente i profili che non sono già stati esaminati nell'ambito della precedente censura d'appello), ossia l'avere il CTU ignorato le obiezioni della CTP, rileva il Collegio che l'osservazione secondo cui “visto che lo stesso CTU riconosce essere presente, nella carriera lavorativa della un idoneo fattore Pt_1 di rischio, è doveroso riconoscere lo stesso in nesso causale, o quantomeno concausale con la patologia della stessa denunciata” (osservazioni della CTP di riportate nella Parte_1 relazione del CTU a p. 7) ricade nel medesimo errore – già commesso dal primo motivo d'impugnazione – di confondere l'astratta esistenza di un potenziale fattore di rischio, da una parte, e l'effettiva sussistenza di elementi che lo abbiano realmente inverato nella fattispecie concreta, dall'altra: contrariamente a quanto sostenuto dalla CTP, invero, non è affatto
“doveroso riconoscere” che “un idoneo fattore di rischio” integri consequenzialmente il
“nesso causale, o quantomeno concausale con la patologia” da cui è affetta Parte_1
Peraltro, il CTU ha opportunamente, sia pure sinteticamente, risposto alle osservazioni della CTP, e non risulta affatto avere travisato il contenuto delle raccolte prove testimoniali.
In conclusione, stante l'infondatezza delle argomentazioni ad esso sottese, il proposto gravame deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Nulla deve disporsi in punto di spese di lite posto che la parte appellante ha documentato il possesso del requisito di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. avendo goduto nell'anno 2022 di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (per gli anni successivi al 2022 si presume la persistenza del predetto requisito in difetto di comunicazioni di segno contrario).
Deve anche dichiararsi che sussistono in astratto i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da in confronto dell' avverso la sentenza Parte_1 CP_4 del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del lavoro n. 1182 del 14.12.2022, che, per l'effetto, conferma;
2. nulla dispone in punto di spese di lite;
3. dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
8 l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 30.055.2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Cagliari il 09.12.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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