Articolo 16 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 marzo 1973
Art. 16.
Per l'anno finanziario 1973, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , nonche' per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 53.500.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di detto importo lire 52.000.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 23 aprile 1961, n. 355 , in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171 , e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973