Ordinanza collegiale 16 novembre 2022
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 21 aprile 2023
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00383/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02855/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2855 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Mero, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento dalla Prefettura di Milano del 5 agosto 2022 e notificato il 10 agosto 2022 di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma1 del D.L. n. 34/2020 presentata in favore della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa EN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 4 giugno 2020 una cittadina cinese residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo ha presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare di cittadino extracomunitario
ex art. 103 del D.L. n. 34/2020 dinanzi alla Prefettura di Milano in favore della odierna
ricorrente, anch’essa cittadina cinese, per assistenza alla propria persona non autosufficiente in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità.
Esperita la necessaria istruttoria, con provvedimento del 5 agosto 2022, notificato all’interessata il successivo 10 agosto, la Prefettura di Milano ha rigettato l’istanza, sulla base del parere negativo espresso dall’Ispettorato Territoriale competente, in quanto “ ai sensi dell’art. 8 c. 5 del Decreto del Ministero dell’Interno del 27 Maggio 2020, l’assenza della verifica reddituale si applica solo in caso di dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto all’assistenza di persona affetta da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza. Trattasi di seconda richiesta ”.
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare, deducendo in fatto di aver appreso solo con la notificazione del provvedimento stesso che il datore di lavoro aveva presentato la dichiarazione di emersione anche per un altro lavoratore.
Con ordinanza n. 2550 del 16 novembre 2022 questo Tribunale ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso essendo stata effettuata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.
A seguito della rinnovazione della notifica del ricorso, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano, con memoria di mera forma.
Con ordinanza n. 68 del 18 gennaio 2023 il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire una dettagliata relazione da parte dell’amministrazione in merito al numero di domande di assunzione effettuate dal datore di lavoro e in particolare sulle sorti della prima domanda di assunzione.
La Prefettura, in adempimento dell’ordine istruttorio, ha depositato la relazione sui fatti di causa e la relativa documentazione.
Con ordinanza n. 365 del 21 aprile 2023 il Tar ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso proposto è affidato ad un unico motivo di gravame, con cui sono dedotti la violazione e/o l’erronea applicazione dell’art. 9 comma 5 del Decreto del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020, dell’art. 103 del DL. n. 34/2020 e dell’art. 5 comma 11 bis del D.lgs. n. 109/2012 nonché il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere e la disparità di trattamento: posto che la normativa di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 sarebbe volta ad introdurre un regime di favore nei riguardi dell’emersione al lavoro irregolare, la disposizione del decreto del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020 secondo cui la verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza, dovrebbe essere interpretata, alla luce della ratio sottesa alla normativa legislativa, nel senso che, in caso di datore di lavoro invalido o portatore di handicap, il requisito reddituale dovrebbe essere valutato solo nel caso in cui i lavoratori siano contemporaneamente alle dipendenze del datore di lavoro. Potrebbe infatti essere possibile che il datore di lavoro regolarizzi in due momenti diversi i lavoratori. Inoltre, la condotta della Amministrazione avrebbe dato luogo ad una disparità di trattamento a danno della ricorrente rispetto al lavoratore per il quale è stata presentata per primo la dichiarazione di emersione esclusivamente sulla base dell’ordine cronologico della presentazione. In ogni caso la Prefettura avrebbe dovuto informare la ricorrente della possibilità di chiedere il subentro di nuovo datore di lavoro nella procedura. Infine, dovrebbe farsi applicazione dell’art. 5 comma 11 del D.lgs. n. 109/2012 consentendo al lavoratore di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Come anticipato in sede cautelare, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In punto di fatto non risulta contestato che nella stessa data (il 4 giugno 2020), a distanza di pochi minuti una dall’altra, il datore di lavoro abbia presentato due istanze di emersione di lavoro irregolare a favore di due distinti cittadini extracomunitari, per assistenza alla propria persona, in quanto non autosufficiente.
La seconda domanda, in ordine cronologico, è quella a favore dell’odierna ricorrente.
La prima domanda si è conclusa favorevolmente, con la conseguente convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la concessione del permesso di soggiorno al lavoratore.
In punto di diritto va ricordato che ai sensi dell’art. 9 del decreto del Ministro dell’Interno 27 maggio 2020 (recante “Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro”) - assunto ai sensi dell’art. 103 commi 5 e 6 del D.L. 27 maggio 2020, n. 34 - la verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza (comma 5).
La norma è chiara nella relativa previsione dispositiva: non si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti reddituali nel caso di datore di lavoro in situazione di non autosufficienza che proponga istanza di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
Trattandosi di norma derogatoria rispetto alla disciplina generale sulla necessaria sussistenza della capacità economica del datore di lavoro, ai fini della sostenibilità del rapporto di lavoro, l’interpretazione deve essere stretta, non consentendo ampliamenti rispetto al dato letterale, che potrebbero favorire condotte elusive.
Sotto il profilo appena esaminato il provvedimento impugnato non si presta quindi ad essere censurato, essendo coerente con il dato normativo.
In relazione alle ulteriori deduzioni spiegate nell’atto introduttivo del giudizio, il Collegio osserva che, quanto all’ipotesi che la ricorrente potesse essere assunta dal datore di lavoro in seconda istanza, non viene data alcuna dimostrazione della percorribilità di tale ipotesi, non essendo stata fornita alcuna evidenza né della cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore della prima istanza (il cui procedimento si è concluso favorevolmente) né della disponibilità di un eventuale altro datore di lavoro.
Infine, quanto alla prospettata possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, a fronte del rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare, va osservato che la normativa cui fa riferimento la ricorrente (art. 5 comma 11 bis del D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109) riguarda la c.d. emersione del 2012, quindi non una disciplina generale applicabile alla c.d. emersione del 2020, nell’ambito della quale il legislatore ha ritenuto di non replicare la disposizione dell’art. 5 comma 11 bis del D.lgs. n. 109/2012.
L’art. 103 del D.L. n. 34/2020 il comma 4 prevede in realtà un’ipotesi diversa, che pure risponde ad una ratio di tutela del lavoratore straniero. La norma dispone infatti che in caso di cessazione del rapporto di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il comma 4 dell’art. 103 dunque postula che un rapporto di lavoro sia stato instaurato (sussistendone tutti i presupposti normativamente previsti) e successivamente cessi.
Nel caso di specie tuttavia non può trovare applicazione la disposizione richiamata in quanto il rapporto di lavoro non è mai stato instaurato per assenza dei presupposti di legge.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Tenuto conto della vicenda sostanziale nonché della limitata attività difensiva delle Amministrazioni intimate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
EN NA LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN NA LI | HA GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.