Art. 5.
Sino a quando non sara' provveduto in conformita' dell'articolo precedente, l'attuale cancelliere capo del Tribunale Supremo militare conserva la qualifica e le funzioni di cancelliere capo del Tribunale medesimo.
Sino a quando non sara' provveduto in conformita' dell'articolo precedente, l'attuale cancelliere capo del Tribunale Supremo militare conserva la qualifica e le funzioni di cancelliere capo del Tribunale medesimo.