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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/09/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8584/2024 promossa
DA
C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]; C.F._2 [...]
C.F. , e C.F. Controparte_1 C.F._3 Parte_3
, entrambi residenti in [...], C.F. C.F._4 CP_2
, residente in [...], , nata C.F. C.F._5 Controparte_3
, residente in [...], C.F. C.F._6 CP_4
, residente in [...], piazza Vincenzo Sangalli n. 13, , C.F._7 CP_5
C.F. e C.F. , entrambi residenti in C.F._8 CP_6 C.F._9
Brugherio, viale Lombardia n. 177, C.F. e Controparte_7 C.F._10 [...]
, C.F. , entrambi residenti in [...] C.F._11
Gasperi n. 58, , C.F. , e , C.F. Controparte_9 C.F._12 CP_10
entrambi residenti in [...], C.F._13 CP_11
C.F. , residente in [...]; , C.F._14 CP_12
C.F. , residente in [...]; C.F._15 Controparte_13
C.F. , residente in [...]; C.F._16 Pt_4
C.F. , residente in [...];
[...] C.F._17
C.F. , e C.F. Parte_5 C.F._18 Parte_6
entrambi residenti in [...], tutti C.F._19 elettivamente domiciliati in Milano, via Anfossi n. 12 presso lo studio dell'Avv. Federica Patera che li rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORI
pagina 1 di 5 NEI CONFRONTI DI
C.F. Controparte_14
, in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 Controparte_15 elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina Giovanna n. 8 presso lo studio dell'Avv.
[...]
Valentino Angelo Giola che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Impugnazione delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 10.9.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER GLI ATTORI
“1) In via preliminare: sospendere la deliberazione dell'assemblea condominiale del 12.06.2024 impugnata con il presente atto;
2) In via principale e nel merito:
a) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1136 c.c., l'annullamento della delibera assembleare del 12 giugno 2024, stante la mancata comunicazione alle parti attrici dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale;
b) Accertare e dichiarare, alla luce dei principi espressi in narrativa, l'errata attribuzione agli odierni attori delle spese straordinarie di rifacimento della facciata del “ ”, sito in Controparte_14 [...]
, e, per l'effetto, disporre l'annullamento e/o la revoca o la modifica della delibera Controparte_14 impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
PER IL CONVENUTO
“IN VIA PREGIUDIZIALE
- Stante l'accertata asimmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale ex adverso formulata, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine di cui all'art. 1137
c.c. e, altresì, l'improcedibilità della relativa domanda giudiziale;
IN VIA PRELIMINARE
- rigettare la domanda di sospensiva poiché immotivata e priva, comunque, di ogni presupposto logico
e giuridico;
IN VIA PRINCIPALE pagina 2 di 5 - Rigettare le richieste avverse poiché infondate in fatto ed in diritto ed accertare la piena legittimità della delibera impugnata;
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
IN OGNI CASO
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite e di mediazione”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe hanno impugnato in questa sede il verbale dell'assemblea condominiale del sito in Brugherio, tenutasi in seconda convocazione in Controparte_14 Controparte_14 data 12 giugno 2024 con cui sono stati approvati il preventivo ed il riparto delle spese straordinarie di rifacimento della facciata e dei balconi, nonché nominato il direttore dei lavori ed il CP_16 coordinatore della sicurezza, eccependo di non essere stati adeguatamente convocati, con le forme previste dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. e, in ogni caso, di non essere tenuti a partecipare al riparto di tali spese in quanto proprietari di soli box situati all'esterno del perimetro del , essendo CP_14 posti in un'area autonoma e separata dal corpo del fabbricato dell'edificio interessato.
Nel costituirsi il ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta stante Controparte_14
l'asimmetria tra la domanda di mediazione e quella giudiziale e, in ogni caso, la palese infondatezza anche del secondo motivo di censura atteso che, nel caso di specie, non si era in presenza di due fabbricati separati quanto, piuttosto, di un unico complesso condominiale, con le autorimesse interrate in diretto rapporto struttural-funzionale con il fabbricato principale, così come confermato, d'altronde, dal regolamento condominiale ove, alla voce “disposizioni generali”, era precisato come i vani autorimessa ubicati nel piano interrato fossero catastalmente uniti al fabbricato ed il cui art. 44 statuiva espressamente che “ogni altra spesa non contemplata negli articoli precedenti verrà sostenuta dai condomini proporzionalmente in base ai millesimi di proprietà”.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, nel corso del giudizio la delibera oggetto di impugnazione è stata pacificamente sostituita da una successiva emessa in data 27.2.2025 la quale, depurata dal vizio di omessa convocazione dedotto in questa sede, l'ha integralmente confermata.
In conseguenza di ciò entrambe le parti, seppur non accennando alla sorte dell'ulteriore motivo di censura sulla sorte del quale sembrerebbe essere venuto meno ogni interesse di merito, hanno chiesto darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sennonché, in data 2.9.2025 il ha depositato in giudizio due atti apparentemente CP_14 contrastanti tra loro: il foglio di precisazione delle conclusioni in cui ha richiamato integralmente quelle proposte con la comparsa di risposta e la nota conclusiva di trattazione scritta avente il seguente tenore pagina 3 di 5 letterale: “In punto di soccombenza virtuale, unica questione ad ora da decidersi, il
[...]
in Brugherio – ritenendo sussistere, al momento della formulazione della domanda, la Parte_7 verosimile fondatezza delle domande svolte – insta affinché l'Ill.mo Giudice Voglia, tenuto conto delle argomentazioni sviluppate in fatto e in diritto, dichiarare parte convenuta virtualmente soccombente, con ogni conseguente statuizione circa la distribuzione e la condanna al pagamento delle spese di lite”.
Sembrerebbe trattarsi, in buona sostanza, del riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea con conseguente indiretta incidenza sulla soccombenza virtuale e sulla condanna del Condominio alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte.
Una tale adesione alla visione attorea, non diversamente interpretabile stante la chiarissima formulazione letterale di quanto dedotto nella nota conclusiva, è idonea a superare quanto diversamente contenuto nel foglio di precisazione delle conclusioni, a maggior ragione se si considera che ciò che è stato ritrascritto in data 2.9.2025 costituisce una mera ripetizione delle conclusioni precisate in comparsa le quali, tuttavia, mal si conciliano con il contenuto della delibera condominiale assunta in data 27.2.2025 e, per di più, con lo stesso comportamento processuale assunto dal con le CP_14 seguenti locuzioni riportate nella nota di trattazione scritta depositata in data 4.6.2025: “Nelle more del giudizio, in sede di assemblea straordinaria del 27 febbraio 2025, l'assemblea del
[...]
ha ratificato, rinnovato e pertanto sostituito la precedente delibera del Controparte_14
12.06.2024, approvando nuovamente i lavori straordinari in questione. Tale ulteriore delibera – a ratifica e novazione di quella in precedenza assunta – ha di fatto sostituito in toto la delibera assembleare del 12.06.2024, oggetto principale del presente giudizio. Ciò posto, venuta meno la delibera del 12.06.2024 (a sua volta ratificata e sostituita dalla delibera del 27.02.2025), risulta a tutti gli effetti cessata la materia del contendere del presente giudizio. Durante l'udienza del 14/04/25 si è adombrata la possibilità di un accordo transattivo, che però non ha raggiunto gli esisti sperati. In virtù di quanto sopra, il (MB), in persona dell'amministratore pro Controparte_14 tempore, insta affinché venga dichiarata a tutti gli effetti cessata la materia del contendere, con ogni statuizione conseguente, ferme restando le eccezioni e domande svolte dal Condominio ai fini della soccombenza virtuale”.
In buona sostanza, tra le parti è stata sin sa subito pacifica la cessazione della materia del contendere sicché l'unico contrasto che avrebbe dovuto essere dipanato dal Tribunale atteneva alla ripartizione tra esse delle spese di lite, ognuna di esse avendo allegato le diverse ragioni che avrebbero supportato la propria tesi difensiva.
Contrasto, tuttavia, che, come sopra precisato, parrebbe essere stato definitivamente dipanato con le note conclusive, integralmente conformi anche sull'applicazione del principio di soccombenza virtuale, pagina 4 di 5 avendo il espressamente accettato la propria soccombenza e la condanna alla rifusione CP_14 delle spese di lite.
Anche sotto tale aspetto, quindi, il Tribunale non può che provvedere in conformità e, quanto alla liquidazione, stante l'estrema semplicità delle questioni trattate e l'immediata sostituzione della delibera “viziata”, ritiene più che equa l'applicazione di compensi assai vicini ai minimi previsti dal
D.M. n. 147/2022 e, per di più, per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva del giudizio, non essendosi di fatto espletata alcuna ulteriore fase, né di trattazione ed istruzione né decisoria, posto che gli attori si sono limitati a depositare il foglio di precisazione delle conclusioni e una nota conclusiva meramente ripetitiva delle medesime conclusioni già ivi contenute.
Non si ritiene, inoltre, applicabile l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 avendo tutti agito a tutela della medesima posizione, con le stesse contestazioni e senza alcuna minima differenziazione sotto il profilo delle allegazioni difensive.
Quanto allo scaglione di riferimento, deve seguirsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez.
II, 21 marzo 2022, n. 9068), con conseguente applicabilità di quello compreso tra € 260.001,00 ed €
520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto della delibera assunta in data 27.2.2025 dal sito in Brugherio, ; Controparte_14 Controparte_14
- preso atto delle conformi conclusioni rassegnate dalle parti in ordine alla soccombenza virtuale, condanna il sito in Brugherio, , in persona Controparte_14 Controparte_14 dell'amministratore p.t., a rifondere in favore degli attori le spese di lite sostenute nell'ambito del presente procedimento che, liquidate in complessivi € 4.741,00, di cui 1.241,00 per spese esenti e 3.500,00 per compensi, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, vanno distratte in favore dell'Avv.ssa Federica Patera, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Monza in data 10 settembre 2025 Il Giudice
dott. Carlo Albanese pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8584/2024 promossa
DA
C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]; C.F._2 [...]
C.F. , e C.F. Controparte_1 C.F._3 Parte_3
, entrambi residenti in [...], C.F. C.F._4 CP_2
, residente in [...], , nata C.F. C.F._5 Controparte_3
, residente in [...], C.F. C.F._6 CP_4
, residente in [...], piazza Vincenzo Sangalli n. 13, , C.F._7 CP_5
C.F. e C.F. , entrambi residenti in C.F._8 CP_6 C.F._9
Brugherio, viale Lombardia n. 177, C.F. e Controparte_7 C.F._10 [...]
, C.F. , entrambi residenti in [...] C.F._11
Gasperi n. 58, , C.F. , e , C.F. Controparte_9 C.F._12 CP_10
entrambi residenti in [...], C.F._13 CP_11
C.F. , residente in [...]; , C.F._14 CP_12
C.F. , residente in [...]; C.F._15 Controparte_13
C.F. , residente in [...]; C.F._16 Pt_4
C.F. , residente in [...];
[...] C.F._17
C.F. , e C.F. Parte_5 C.F._18 Parte_6
entrambi residenti in [...], tutti C.F._19 elettivamente domiciliati in Milano, via Anfossi n. 12 presso lo studio dell'Avv. Federica Patera che li rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORI
pagina 1 di 5 NEI CONFRONTI DI
C.F. Controparte_14
, in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 Controparte_15 elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina Giovanna n. 8 presso lo studio dell'Avv.
[...]
Valentino Angelo Giola che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Impugnazione delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 10.9.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER GLI ATTORI
“1) In via preliminare: sospendere la deliberazione dell'assemblea condominiale del 12.06.2024 impugnata con il presente atto;
2) In via principale e nel merito:
a) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1136 c.c., l'annullamento della delibera assembleare del 12 giugno 2024, stante la mancata comunicazione alle parti attrici dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale;
b) Accertare e dichiarare, alla luce dei principi espressi in narrativa, l'errata attribuzione agli odierni attori delle spese straordinarie di rifacimento della facciata del “ ”, sito in Controparte_14 [...]
, e, per l'effetto, disporre l'annullamento e/o la revoca o la modifica della delibera Controparte_14 impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
PER IL CONVENUTO
“IN VIA PREGIUDIZIALE
- Stante l'accertata asimmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale ex adverso formulata, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine di cui all'art. 1137
c.c. e, altresì, l'improcedibilità della relativa domanda giudiziale;
IN VIA PRELIMINARE
- rigettare la domanda di sospensiva poiché immotivata e priva, comunque, di ogni presupposto logico
e giuridico;
IN VIA PRINCIPALE pagina 2 di 5 - Rigettare le richieste avverse poiché infondate in fatto ed in diritto ed accertare la piena legittimità della delibera impugnata;
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
IN OGNI CASO
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite e di mediazione”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe hanno impugnato in questa sede il verbale dell'assemblea condominiale del sito in Brugherio, tenutasi in seconda convocazione in Controparte_14 Controparte_14 data 12 giugno 2024 con cui sono stati approvati il preventivo ed il riparto delle spese straordinarie di rifacimento della facciata e dei balconi, nonché nominato il direttore dei lavori ed il CP_16 coordinatore della sicurezza, eccependo di non essere stati adeguatamente convocati, con le forme previste dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. e, in ogni caso, di non essere tenuti a partecipare al riparto di tali spese in quanto proprietari di soli box situati all'esterno del perimetro del , essendo CP_14 posti in un'area autonoma e separata dal corpo del fabbricato dell'edificio interessato.
Nel costituirsi il ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta stante Controparte_14
l'asimmetria tra la domanda di mediazione e quella giudiziale e, in ogni caso, la palese infondatezza anche del secondo motivo di censura atteso che, nel caso di specie, non si era in presenza di due fabbricati separati quanto, piuttosto, di un unico complesso condominiale, con le autorimesse interrate in diretto rapporto struttural-funzionale con il fabbricato principale, così come confermato, d'altronde, dal regolamento condominiale ove, alla voce “disposizioni generali”, era precisato come i vani autorimessa ubicati nel piano interrato fossero catastalmente uniti al fabbricato ed il cui art. 44 statuiva espressamente che “ogni altra spesa non contemplata negli articoli precedenti verrà sostenuta dai condomini proporzionalmente in base ai millesimi di proprietà”.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, nel corso del giudizio la delibera oggetto di impugnazione è stata pacificamente sostituita da una successiva emessa in data 27.2.2025 la quale, depurata dal vizio di omessa convocazione dedotto in questa sede, l'ha integralmente confermata.
In conseguenza di ciò entrambe le parti, seppur non accennando alla sorte dell'ulteriore motivo di censura sulla sorte del quale sembrerebbe essere venuto meno ogni interesse di merito, hanno chiesto darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sennonché, in data 2.9.2025 il ha depositato in giudizio due atti apparentemente CP_14 contrastanti tra loro: il foglio di precisazione delle conclusioni in cui ha richiamato integralmente quelle proposte con la comparsa di risposta e la nota conclusiva di trattazione scritta avente il seguente tenore pagina 3 di 5 letterale: “In punto di soccombenza virtuale, unica questione ad ora da decidersi, il
[...]
in Brugherio – ritenendo sussistere, al momento della formulazione della domanda, la Parte_7 verosimile fondatezza delle domande svolte – insta affinché l'Ill.mo Giudice Voglia, tenuto conto delle argomentazioni sviluppate in fatto e in diritto, dichiarare parte convenuta virtualmente soccombente, con ogni conseguente statuizione circa la distribuzione e la condanna al pagamento delle spese di lite”.
Sembrerebbe trattarsi, in buona sostanza, del riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea con conseguente indiretta incidenza sulla soccombenza virtuale e sulla condanna del Condominio alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte.
Una tale adesione alla visione attorea, non diversamente interpretabile stante la chiarissima formulazione letterale di quanto dedotto nella nota conclusiva, è idonea a superare quanto diversamente contenuto nel foglio di precisazione delle conclusioni, a maggior ragione se si considera che ciò che è stato ritrascritto in data 2.9.2025 costituisce una mera ripetizione delle conclusioni precisate in comparsa le quali, tuttavia, mal si conciliano con il contenuto della delibera condominiale assunta in data 27.2.2025 e, per di più, con lo stesso comportamento processuale assunto dal con le CP_14 seguenti locuzioni riportate nella nota di trattazione scritta depositata in data 4.6.2025: “Nelle more del giudizio, in sede di assemblea straordinaria del 27 febbraio 2025, l'assemblea del
[...]
ha ratificato, rinnovato e pertanto sostituito la precedente delibera del Controparte_14
12.06.2024, approvando nuovamente i lavori straordinari in questione. Tale ulteriore delibera – a ratifica e novazione di quella in precedenza assunta – ha di fatto sostituito in toto la delibera assembleare del 12.06.2024, oggetto principale del presente giudizio. Ciò posto, venuta meno la delibera del 12.06.2024 (a sua volta ratificata e sostituita dalla delibera del 27.02.2025), risulta a tutti gli effetti cessata la materia del contendere del presente giudizio. Durante l'udienza del 14/04/25 si è adombrata la possibilità di un accordo transattivo, che però non ha raggiunto gli esisti sperati. In virtù di quanto sopra, il (MB), in persona dell'amministratore pro Controparte_14 tempore, insta affinché venga dichiarata a tutti gli effetti cessata la materia del contendere, con ogni statuizione conseguente, ferme restando le eccezioni e domande svolte dal Condominio ai fini della soccombenza virtuale”.
In buona sostanza, tra le parti è stata sin sa subito pacifica la cessazione della materia del contendere sicché l'unico contrasto che avrebbe dovuto essere dipanato dal Tribunale atteneva alla ripartizione tra esse delle spese di lite, ognuna di esse avendo allegato le diverse ragioni che avrebbero supportato la propria tesi difensiva.
Contrasto, tuttavia, che, come sopra precisato, parrebbe essere stato definitivamente dipanato con le note conclusive, integralmente conformi anche sull'applicazione del principio di soccombenza virtuale, pagina 4 di 5 avendo il espressamente accettato la propria soccombenza e la condanna alla rifusione CP_14 delle spese di lite.
Anche sotto tale aspetto, quindi, il Tribunale non può che provvedere in conformità e, quanto alla liquidazione, stante l'estrema semplicità delle questioni trattate e l'immediata sostituzione della delibera “viziata”, ritiene più che equa l'applicazione di compensi assai vicini ai minimi previsti dal
D.M. n. 147/2022 e, per di più, per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva del giudizio, non essendosi di fatto espletata alcuna ulteriore fase, né di trattazione ed istruzione né decisoria, posto che gli attori si sono limitati a depositare il foglio di precisazione delle conclusioni e una nota conclusiva meramente ripetitiva delle medesime conclusioni già ivi contenute.
Non si ritiene, inoltre, applicabile l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 avendo tutti agito a tutela della medesima posizione, con le stesse contestazioni e senza alcuna minima differenziazione sotto il profilo delle allegazioni difensive.
Quanto allo scaglione di riferimento, deve seguirsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez.
II, 21 marzo 2022, n. 9068), con conseguente applicabilità di quello compreso tra € 260.001,00 ed €
520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto della delibera assunta in data 27.2.2025 dal sito in Brugherio, ; Controparte_14 Controparte_14
- preso atto delle conformi conclusioni rassegnate dalle parti in ordine alla soccombenza virtuale, condanna il sito in Brugherio, , in persona Controparte_14 Controparte_14 dell'amministratore p.t., a rifondere in favore degli attori le spese di lite sostenute nell'ambito del presente procedimento che, liquidate in complessivi € 4.741,00, di cui 1.241,00 per spese esenti e 3.500,00 per compensi, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, vanno distratte in favore dell'Avv.ssa Federica Patera, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Monza in data 10 settembre 2025 Il Giudice
dott. Carlo Albanese pagina 5 di 5