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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SE NT E NZ A
nella causa iscritta al n. 5946 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: “separazione giudiziale dei coniugi”
promossa da nato il [...] a [...], residente a [...]
n. 25, C.F. elettivamente domiciliato in Vicenza, via Cengio 32, presso lo C.F._1
studio degli avv.ti Ruggero Rubisse e Maria Chiara Passera, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura allegata al ricorso contro nata a [...] il [...], residente a [...]
25, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Anapoli ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Thiene, via Monte Grappa 2N, giusta procura allegata dalla memoria di costituzione con nuovo difensore e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
Conclusioni delle parti Conclusioni del ricorrente:
“ 1. statuire la modalità di affidamento del figlio minore ritenuta più conforme Persona_1
all'interesse dello stesso;
2. stabilire che il figlio minore sia collocato con prevalenza presso il SI. , fissando Parte_1
le modalità e i tempi di visita madre-figlio che si riterranno maggiormente conformi all'interesse dello stesso;
3. assegnare al SI. la casa coniugale situata in AN (VI), via S. Gregorio Parte_1
Barbarigo n. 25;
4. porre in capo alla SI.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei Controparte_1
figli, versando al SI. un importo mensile la cui determinazione si rimette alla Parte_1
valutazione dell'Ecc.mo Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate e disciplinate nel Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia vigente avanti il
Tribunale di Vicenza;
5. statuire che nessun importo sia dovuto a titolo di mantenimento da un coniuge nei riguardi dell'altro;
6. rigettare ogni altra domanda formulata da controparte contraria e/o incompatibile con quelle di cui ai punti che precedono, perché infondata in fatto e in diritto;
7. con rifusione di spese e compensi, ivi compresi il rimborso spese forfettario e gli accessori di legge”.
In via istruttoria: come da note sostitutive d'udienza depositate il 17.12.2024
Conclusioni della resistente:
1. Disporre la continuazione della presa in carico dei Servizi Sociali territorialmente competenti dell'intero nucleo familiare, con monitoraggio dei genitori e figli;
2. Affidare i figli e in via condivisa ai genitori, con collocazione Per_2 Persona_1
prevalente presso il padre;
3. Disporsi le modalità di visita di con la madre secondo le modalità ritenute opportune dal Per_1
Tribunale, in modo che le visite siano effettive, ma con periodo minimo di due pomeriggi infrasettimanali e settimane alterne, con pernotto, modalità da raggiungersi anche gradatamente;
metà delle vacanze natalizie, metà delle vacanze pasquali, e 15 giorni durante le vacanze estive;
4. In ipotesi di assegnazione della casa coniugale al padre, porsi a carico del SI. di un Parte_1
assegno di mantenimento in favore della SI. di € 300,00 al mese, o la diversa Controparte_1
somma ritenuta di giustizia, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
5. determinarsi il contributo al mantenimento dei figli dovuto dalla madre tenendo conto della capacità economica della stessa e dell'assegnazione della casa coniugale al padre;
6. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
In via istruttoria: come da note sostitutive d'udienza depositate il 16.12.2024
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per separazione dei coniugi, depositato in data 15.11.2022, Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio con in AN (VI) il giorno 31.05.2003; Controparte_1
che dalla loro unione erano nati due figli, in data 24.11.2005 ed in data 9.09.2010; Per_2 Per_1
che gli ultimi due anni di convivenza matrimoniale erano stati caratterizzati da una fase iniziale in cui la IG , spesse volte assente da casa anche in fascia serale e nel fine CP_1
settimana, aveva assunto un atteggiamento di totale distacco nei propri confronti e verso i figli minori, venendo meno ai doveri di accudimento della prole e di collaborazione con il coniuge nella gestione della quotidianità domestica, e da una seconda fase in cui la stessa, in terapia farmacologica per problemi di carattere psicologico, aveva manifestato comportamenti aggressivi ed irascibili con grave pregiudizio per i figli, divenuti vittime di continue ingiurie, offese ed umiliazioni da parte della madre;
di aver scoperto nell'estate 2022, tramite un'agenzia di investigazioni contattata dopo che il figlio più piccolo aveva rinvenuto, nel telefono della resistente, alcuni messaggi indirizzati ad un altro uomo, che la moglie stava intrattenendo una relazione extraconiugale con tale;
di aver trovato, dopo tale scoperta, il pieno Persona_3
supporto dei familiari della SI.ra (la madre, il di lei compagno e il fratello della CP_1
resistente), preoccupati delle ripercussioni negative sui minori ed molto provati Per_2 Per_1
psicologicamente di fronte ad una madre del tutto assente ed aggressiva;
tanto premesso, chiedeva che fosse dichiarata la sua separazione dalla moglie e, quanto ai provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, che, disposto il regime di affidamento ritenuto più opportuno nell'interesse dei due figli minori, questi fossero collocati presso di sé nella casa familiare di cui domandava l'assegnazione e che la resistente fosse onerata di contribuire al loro mantenimento, ordinario e straordinario, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale.
Costituitasi in giudizio contestava la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, Controparte_1
assumendo che la crisi coniugale era già in atto da quattro anni e si era aggravata nel periodo del lockdown legato alla pandemia. Evidenziava che le parti, anche a causa delle difficoltà comportamentali dei figli, si erano rivolte ad una psicologa che aveva suggerito la separazione e da allora ella era scivolata nello sconforto, iniziando una cura farmacologica dietro prescrizione medica. Negava di aver intrattenuto una relazione extraconiugale e di aver assunto condotte maltrattanti verso i figli, sostenendo che il difficile rapporto con quest'ultimi era imputabile al SI.
che li coinvolgeva nelle discussioni tra i genitori, istigandoli a mantenere Parte_1
atteggiamenti denigratori, offensivi e di disinteresse nei suoi confronti. Chiedeva, quindi, che, pronunciata la separazione con addebito al marito, fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa familiare da assegnare in suo favore, facendo obbligo al padre di versare un assegno di mantenimento di euro 500,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria. Inoltre, avanzava domanda di scioglimento della comunione legale dei coniugi, con suddivisione, in parti eguali tra loro, dei beni comuni.
Nella fase presidenziale venivano sentiti i coniugi comparsi personalmente e, successivamente, ascoltati i due figli minori che, confermando la tesi del SI. sulle condotte aggressive Parte_1
della madre, manifestavano il desiderio di poter rimanere a vivere con il padre.
Il Presidente f.f., provvedendo, in via provvisoria, ex art. 708 comma 3 c.p.c., disponeva l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso il padre a cui veniva assegnata la casa familiare, disciplinava il diritto di visita della madre e poneva a suo carico l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di euro 300,00 complessivi e di concorrere al pagamento della metà delle spese straordinarie sostenute per i minori, con l'osservanza del Protocollo del Tribunale di
Vicenza; quindi, rimetteva le parti dinnanzi a sé quale Giudice Istruttore, assegnando i termini per le memorie integrative.
Entro i termini concessi, reiterava le domande di cui al ricorso, mentre la Parte_1
resistente insisteva nella richiesta di collocamento della prole presso di sé, chiedendo di determinarsi il contributo del padre al mantenimento dei minori nel maggior importo di euro
700,00 per ciascun figlio;
in subordine, per il caso di conferma di quanto statuito nei provvedimenti provvisori ed urgenti, avanzava domanda di corresponsione, da parte del ricorrente, di un assegno di mantenimento in proprio favore, pari alla metà del canone mensile di cui si sarebbe dovuta far carico a seguito del rilascio della casa familiare.
Successivamente al deposito delle memorie integrative, il ricorrente promuoveva un ricorso cautelare ex art. 709 ter c.p.c., con il quale, segnalando il grave pregiudizio all'equilibrio psicofisico dei ragazzi, derivante dalle persistenti condotte materne, chiedeva l'ammonimento della SI.ra affinché ponesse fine a tali condotte nonché l'autorizzazione all'attivazione di un CP_1
percorso psicologico nell'interesse dei minori presso la dr.ssa . Persona_4
In pendenza di tale subprocedimento (nel quale la SI.ra , dopo un'iniziale CP_1
opposizione, prestava il consenso all'avvio del percorso psicologico con la professionista suggerita dal padre), veniva celebrata in data 31.05.2023 la prima udienza di merito in cui entrambe le parti chiedevano di emettersi sentenza parziale sullo status coniugale.
Con sentenza non definitiva n. 1269/2023, pubblicata il 3.07.2023, il Collegio dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, concedeva i termini ex art. 183 cpc., dando immediato incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo familiare, al fine di avviare un percorso di incontri e di monitoraggio volto al sostegno della bigenitorialità.
I Servizi Sociali depositavano una prima relazione in data 8.02.2024 e, a seguito di proroga dell'incarico conferito, una relazione di aggiornamento in data 2.09.2024.
Non si dava corso, invece, all'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 24.02.2024 ai fini della istruzione della causa sulla domanda di addebito della separazione, oggetto di rinuncia operata dalla resistente all'udienza del 2.07.2024.
La causa, rigettata l'istanza di c.t.u. psicologica per i motivi di cui all'ordinanza del 26.09.2024, veniva rinviata all'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con cui le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte, e con ordinanza del
19.12.2024, era rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Gli atti venivano trasmessi al P.M. che, con parere reso il 24.12.2024, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
In data 12.03.2024 perveniva una comunicazione con cui i Servizi Sociali chiedevano indicazioni sulla prosecuzione o meno dell'incarico ricevuto ed il G.I. si riservava di riferire al Collegio.
***
Anzitutto deve darsi atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1269/2023 e che nulla deve statuirsi in ordine alla domanda di addebito al marito, in quanto all'udienza del 2.07.2024 ha espressamente dichiarato di Controparte_1
voler rinunziare a tale domanda. Restano, dunque, da definire le questioni afferenti al regime di affidamento del figlio minore
(non anche di divenuta maggiorenne nel corso del giudizio) e quelle di natura Per_1 Per_2
economica.
Quanto al regime di affidamento del figlio minore delle parti, ritiene il Collegio che sia conforme all'interesse del medesimo disporne l'affido esclusivo al padre.
Come noto, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l'affidamento dei figli minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale dei medesimi, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Ciò richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2016, n. 14728; Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015,
n. 18817). Di contro, l'affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del figlio (Cfr. Cassazione civile, sez. VI,
15/09/2014, n. 19386).
Ciò precisato, preme anzitutto evidenziare che, nel presente giudizio, l'attivazione dei Servizi
Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare, con il compito specifico di avviare un percorso di incontri e di monitoraggio volto al sostegno della bigenitorialità e di favorire il recupero del rapporto madre-figlio, è stata disposta dopo l'ascolto dei due figli dell'ex coppia che ha messo in luce come, effettivamente, quest'ultimi siano stati vittime, durante la convivenza, di condotte aggressive, sia fisiche che verbali, da parte della madre, le cui modalità di relazionarsi con i minori hanno ingenerato un turbamento del loro equilibrio psicofisico ed emotivo, in violazione del dovere che gravava sulla SI.ra di assicurare ai propri figli una crescita sana e serena. CP_1
Sul punto si riporta il racconto di (all'epoca minorenne e che, allo stato, ha Per_2
sostanzialmente reciso i rapporti con la madre), la quale, ascoltata all'udienza del 22.03.2023, tra le lacrime ha dichiarato: “non ho rapporto con mia mamma, anche se viviamo insieme e non mi fa piacere vederla per colpa di tutto quello che ho passato;
mia mamma mi chiama in modi che non sono normali, è aggressiva e violenta;
quando sono cresciuta ho iniziato a risponderle ed era più violenta con mio fratello, il quale a volte veniva piangendo in camera mia e io dovevo mettermi in mezzo;
a volte queste reazioni derivavano da cose banali o a volte non sapevo nemmeno perché si comportava così; il rapporto con mio PÀ è la cosa più bella del mondo, è sempre stato presente per me e ha sempre aiutato me e mio fratello;
nell'ultimo tempo ogni volta che in salotto mia mamma vedeva me o mio PÀ lei iniziava una sorta di presa in giro nei nostri confronti, che comprendeva anche insulti (…)”.
Anche il figlio minore sentito nella stessa udienza, ha confermato i comportamenti Per_1
inappropriati della resistente che sono all'origine del desiderio manifestato dal ragazzo di poter continuare a vivere con l'altro genitore: “con mia sorella ho un buon rapporto, le racconto le cose nuove che scopro e lei mi ascolta;
parlo molto anche con mio PÀ, a cui racconto come è andata a scuola e con i miei amici e lui mi ascolta;
racconto anche alla mamma ma lei mi ascolta meno;
mia mamma mi sgrida per i compiti e mi dà sberle e usa con me parolacce;
ogni tanto mi sgrida anche mio PÀ ma non usa mai parolacce con me;
e mia mamma litigano spesso, ricordo ad Per_2
esempio una volta per un cappotto che mia mamma aveva prestato a;
se i miei genitori Per_2
vivono separati, preferisco stare con mio PÀ perché mia mamma mi dà le botte e mi insulta e con PÀ starei più tranquillo”.
Passando ad esaminare le risultanze delle relazioni psicosociali depositate in data 8.02.2024 e in data 2.09.2024, rileva il Collegio che gli operatori dei Servizi Sociali, nello svolgimento dell'incarico affidato, si sono interfacciati, in primis, con lo psicologo del Centro di Salute Mentale presso il quale la SI.ra ha intrapreso un percorso di cura, sostegno psicologico e di visite CP_1
mediche. Sul punto viene riferito che dal percorso intrapreso “è risultato evidente che la SI.ra
necessita di un contenimento che è stato attuato attraverso la somministrazione di CP_1
farmaci e con un percorso di colloqui individuali. Dai test applicati emerge un asse timico tendente alla depressione, all'impulsività, con scarse capacità di controllare la frustrazione ed elevato indice di ansia. La rabbia che prova è talmente intensa che viene rivolta sia verso sé stessa sia verso gli altri. E' ipersensibile, resta delusa ed amareggiata per l'incapacità di realizzare i suoi desideri.
Tendenzialmente si dimostra pessimistica e paranoica, crede di essere criticata e giudicata dagli altri” (pag. 3 relazione di aggiornamento).
Inoltre, i Servizi si sono costantemente interfacciati con la dr.ssa , psicologa e Persona_4
psicoterapeuta che, già conoscendo il vissuto dei ragazzi, si è occupata in pendenza del giudizio e con la supervisione degli assistenti sociali di dare un supporto psicologico individuale ad Per_1 con il consenso prestato anche dalla resistente dopo che la stessa si era, in un primo momento, opposta alla scelta di tale professionista nell'ambito del subprocedimento introdotto dal SI.
con ricorso ex art. 709 ter c.p.c.. Quello che è emerso, sulla scorta delle valutazioni Parte_1
espresse dalla psicologa di è che le difficoltà relazionali tra madre e figlio, lungi dall'essere Per_1
imputabili a condizionamenti esterni (del padre) come lamentato dalla resistente, trovano chiaramente causa nelle condotte della madre, la quale, per quanto si evince anche dal tenore dei suoi scritti difensivi finali, dimostra ancora di non comprendere come abbia subito “un Per_1
trauma legato all'esercizio del ruolo materno e di uno stile genitoriale eccessivamente autoritario, punitivo e controllante sia verbalmente che fisicamente, con elementi di imprevedibilità e di difficoltà di contenimento” (pag. 4 relazione di aggiornamento).
Ebbene, i Servizi incaricati, dopo l'iniziale indicazione di proseguire con il regime di affidamento condiviso stabilito nella fase presidenziale (motivata, nella relazione dell'8.02.2024, dalla riscontrata capacità dei genitori di avere una comunicazione sufficientemente adeguata e di trovare accordi e soluzioni condivise nell'interesse dei figli pur nell'ambito di una situazione di alta conflittualità tra gli stessi), hanno ritenuto di dover suggerire un affido esclusivo al padre, segnalando nella loro relazione depositata il 2.09.2024 che “nel lungo tempo della presa in carico da parte di questo servizio, si è constatato che la IG non è riuscita a fare un movimento introspettivo di consapevolezza di sé e delle problematicità legate all'esercizio del ruolo materno nelle relazioni con i figli, che nel passato è stato esercitato assumendo con loro un ruolo autoritario, aggressivo e punitivo con alcuni agiti violenti” (pag. 3 relazione); che “la SI.ra
non dedica energia e volontà nell'elaborare i propri vissuti e strategie educative, CP_1
tendendo inoltre a relativizzare lo stato emotivo del figlio e i bisogni espressi dallo stesso. Fatica a fare collegamenti fra ciò che lei stessa ha subito da bambina, in una relazione genitoriale che ritiene essere stata eccessivamente controllante e con tratti di eccessiva autorità e violenza, con la dinamica relazionale che lei stessa ha attivato nella relazione con i figli. Inoltre fatica enormemente a sincronizzarsi con il figlio , ad accettare le resistenze avanzate dallo stesso, Per_1
a coglierne i bisogni, compreso quello di avere tempo per elaborare il proprio trauma. La SI.ra
si ostina al contrario a rivendicare i propri legittimi diritti” (pag. 4 relazione); che “in CP_1
tutta questa dinamica emerge una forte preoccupazione da parte degli operatori che vedono nella IG una tendenza a centrarsi principalmente su di sé, relativizzando i bisogni e la sofferenza del figlio. Il mancato movimento materno in questa direzione, nonostante il passare del tempo, sta provocando un aumento di chiusura del figlio che vuole vederla solo in poche occasioni, in tempi limitati e in un contesto sicuro. Quindi come tentativo difensivo e protettivo. La IG non comprende questa dinamica e si ostina in direzione contraria, continuando ad accusare e a colpevolizzare il SI. di essere manchevole, poco autorevole, di favorire l'anarchia dei Parte_1
figli lasciandoli fare quello che vogliono” (pag. 4 relazione).
In questo quadro ritiene il Collegio – senza che debba farsi luogo ad una c.t.u. psicologica che si appalesa superflua alla luce di quanto emerso oltre che potenzialmente pregiudizievole per il figlio minore già ampiamente coinvolto nella vicenda separativa – di dover condividere la valutazione espressa dai Servizi Sociali che reputano opportuno un affido esclusivo del figlio minore al Per_1
padre con collocamento presso quest'ultimo, atteso che “la IG continua ad opporsi CP_1
in modo ostinato, faticando a contenersi senza tener conto dei disagi psicofisici del figlio e dei bisogni dello stesso” (pag. 6 relazione).
La resistente, anche nel periodo di monitoraggio dei Servizi incaricati, ha dimostrato infatti di non avere la capacità ad assolvere in maniera adeguata e responsabile al ruolo di genitore ed ha continuato ad assumere posizioni poco disponibili al dialogo ed alla mediazione con l'altro genitore, manifestando da ultimo anche la volontà di non attenersi alle indicazione offerte dagli assistenti sociali con cui è entrata in conflitto, non riconoscendo, a causa della rigidità delle sue convinzioni, l'eSIenza che il figlio completi il proprio percorso psicologico essenziale per poter ripristinare un sano e sereno rapporto con la madre.
Pertanto, in una situazione che i Servizi ritengono essere peggiorata in quanto il dialogo tra le parti si è reso più complesso e si è creato un clima di tipo conflittuale, molte volte per gli atteggiamenti di attacco e di accusa della SI.ra (pag. 5 relazione), l'unica forma di affidamento CP_1
idonea a garantire il benessere e la serenità al figlio minore delle parti e ad assicurare allo stesso protezione adeguata da ogni eventuale ed improvviso scompenso materno, è quella dell'affido esclusivo al padre che rappresenta per il minore sicuramente la figura genitoriale di riferimento, si
è dimostrato collaborante con il Servizio Sociale ed è stato ritenuto idoneo a svolgere adeguatamente le funzioni genitoriali.
A tale conclusione si perviene a prescindere dalla segnalazione dei SS.SS. pervenuta in data
18.03.2025, dopo la scadenza dei termini assegnati alle parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Infatti, il contenuto di tale segnalazione non fa altro che confermare il quadro probatorio emerso, ancor più aggravato dalla circostanza riferita dai Servizi che segnalano la difficoltà a proseguire l'incarico conferito, “in quanto la SI.ra
ha progressivamente alzato i toni aggressivi verso gli operatori continuando a screditare CP_1 gli stessi ma al contempo anche il SI. , la dott.ssa e addirittura i figli”, con Parte_1 Per_4
comportamenti degenerati in minacce ed aggressioni che hanno provocato sia la sospensione del colloquio organizzato dagli assistenti sociali, sia l'interruzione, da parte della dott.ssa , della Per_4
terapia individuale in favore del figlio Per_1
Per quanto concerne il diritto di visita della madre, lamenta l'impossibilità di Controparte_1
vedere il figlio minore a causa delle condotte ostacolanti del padre e di non riuscire a riprendere una frequentazione stabile con lo stesso neppure per il tramite dei Servizi Sociali, a cui imputa di non aver adottato iniziative atte a garantire adeguati momenti d'incontro tra madre e figlio ed, in particolare, di non aver organizzato visite in forma protetta, con conseguente cronicizzazione della crisi nel rapporto con il minore.
Tali rilievi critici sull'operato degli assistenti sociali che, unitamente al padre, sarebbero “rimasti in attesa della volontà dei figli” (pag. 10 comparsa conclusionale ) sono da respingere in CP_1
quanto non tengono conto dello stato psico-emotivo e dei bisogni del figlio il quale, per Per_1
quanto riferito dai Servizi incaricati, “è consapevole delle difficoltà presenti nella relazione con la madre e sta lavorando con desiderio di superare il trauma emerso, ma necessita di tempo e di gradualità, elementi fondamentali per recuperare la relazione con il materno. Qualsiasi forzatura in direzione contraria provoca un irrigidimento del minore e l'emergere di vissuti d'ansia e di forti paure” (pag. 4 relazione di aggiornamento). Gli operatori, infatti, hanno messo in luce la dannosità delle forzature della SI.ra sul processo di recupero del rapporto con il figlio minore, CP_1
evidenziando che “il mancato movimento materno in questa direzione, nonostante il passare del tempo, sta provocando un aumento di chiusura del figlio che vuole vederla solo in poche occasioni, in tempi limitati e in un contesto sicuro. Quindi come tentativo difensivo e protettivo” (pag. 4 relazione di aggiornamento). Le difficoltà che il figlio incontra nel coltivare rapporti SInificativi con la madre sono aggravate dalle condotte improprie tenute da quest'ultima anche durante il periodo di monitoraggio, come avvenuto in occasione del primo incontro dopo le vacanze estive del 2024,
a cui la SI.ra si è presentata in ritardo “innescando una scena conflittuale”, descritta CP_1
dal figlio – sentito sul punto dalla dr.ssa – “con un vissuto di sofferenza e di vergogna Per_4
perché si è svolta in presenza dell'amico”. Al riguardo, i Servizi riferiscono che la resistente “tende
a non trattenersi neppure in presenza di terzi e non analizza il SInificato dei suoi movimenti né prima né dopo averli agiti” (pag. 5 relazione di aggiornamento). Ora, è noto che il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario: il rapporto affettivo, per sua natura incoercibile, non può essere imposto (Cass. Civ. ordinanza 23.04.2019 n. 11170).
La normativa, anche sovranazionale, si caratterizza per il ruolo centrale riconosciuto al minore: il tutelato è, in primis, il figlio minorenne, rispetto al quale i diritti dei genitori sono recessivi e serventi. Pertanto il diritto alla bigenitorialità può essere esercitato anche in accezione negativa, ossia come diritto del minore con capacità di discernimento a non mantenere con un genitore un rapporto continuativo (Cass.Civ.
7.10.2016 n. 20107).
Nel caso di specie che fra pochi mesi compirà quindici anni, ha piena consapevolezza delle Per_1
difficoltà relazionali con la madre e il suo rifiuto di frequentarla nei termini richiesti dalla SI.ra trova una base oggettiva nel trauma subito che il ragazzo sta tentando di superare CP_1
attraverso un percorso psicologico non ancora concluso nonché nelle persistenti condotte materne che lo inducono a non volerla incontrare se non modo limitato e in determinati contesti, versando in “uno stato di forte disagio ed imbarazzo perché la madre non sa contenersi di fronte a nessuno creando situazioni di forte tensione alla presenza dei suoi amici o conoscenti” (pag. 6 relazione di aggiornamento).
Non è, quindi, dato riscontrare alcuna criticità nell'operato dei Servizi che hanno svolto l'incarico ricevuto tenendo conto dell'interesse preminente del minore, pervenendo alla conclusione che “Al presente non è possibile, come evidenziato nel colloquio con la dott.ssa , pensare e proporre Per_4
modalità di visita gestita dal Servizio, né proporre un calendario più regolare di frequentazioni e visite madre e figlio. L'andamento del percorso terapeutico di e i movimenti di recupero di Per_1
sé stanno proseguendo, ma è necessario ancora tempo, così pure sarebbe necessario che la SI.ra
si concentrasse maggiormente a recuperare il proprio benessere, mentre al momento CP_1
non emergono segnali in tal senso” (pag. 6 relazione di aggiornamento). Non senza considerare che l'organizzazione degli incontri, eventualmente in luoghi neutri e alla presenza di soggetti terzi,
è resa difficoltosa dal fatto che la SI.ra ha una rete amicale non sufficientemente CP_1
supportiva e una rete familiare completamente non collaborante nei suoi confronti, essendo viceversa il SI. ad avere un legame SInificativo con la madre e con il fratello della Parte_1
resistente.
In questa situazione, tenuto conto dei bisogni e dell'età del minore, si ritiene che non sussistano, per il momento, le condizioni per introdurre una puntuale disciplina delle visite madre-figlio. Per tale motivo, proprio a garanzia del rispetto del principio della bigenitorialità e della tutela dell'accesso del minore al rapporto con la madre, si appalesa la necessità di rinnovare il mandato ai SS.SS., con l'incarico di: - predisporre, in modo autonomo, un progetto di monitoraggio e di ascolto del figlio minore assicurando in particolare che lo stesso prosegua il suo percorso Per_1
psicologico individuale presso la dr.ssa o, in caso di interruzione definitiva dello Persona_4
stesso a causa dei fatti segnalati dai Servizi in data 18.03.2025, presso altro professionista indicato dal genitore affidatario, finalizzato al superamento del trauma cagionato dalle condotte materne così da favorire il riallacciamento dei rapporti madre-figlio; - sostenere entrambi i genitori nel progetto di recupero del benessere psichico ed emotivo di verificando in particolare che Per_1
prosegua il percorso di cura e sostegno psicologico nonché di visite mediche Controparte_1
presso il Centro di Salute Mentale e che la stessa non attui improprie forzature e rispetti i tempi che si renderanno necessari affinché il minore, ricevendo il giusto supporto terapeutico, si apra ad una comunicazione spontanea nei suoi confronti ed, inoltre, verificando che Parte_1
prosegua il percorso psicologico già intrapreso individualmente a sostegno della genitorialità e mantenga uno spirito di auspicabile collaborazione con l'altro genitore nell'interesse preminente del figlio;
- di stabilire tempi e modalità d'incontro tra la SI.ra ed il figlio minore CP_1
non appena si creeranno le condizioni per favorire un processo di ricostruzione di un Per_1
legame idoneo ad assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità, secondo quella che sarà la volontà del minore medesimo all'esito del suo percorso, con autorizzazione sin d'ora ad interrompere gli incontri se disturbanti per il figlio o di tenuta di atteggiamenti aggressivi, irrispettosi od offensivi della madre verso gli operatori del servizio, considerate le difficoltà incontrate dai Servizi nel dare attuazione all'incarico ricevuto nel corso del giudizio.
Naturalmente la casa familiare, sita in AN (VI), via S. Gregorio Barbarigo n. 25, va assegnata a come già disposto nei provvedimenti presidenziali, affinché possa continuare Parte_1
a viverci insieme al figlio minore di cui è affidatario in via esclusiva e alla figlia , Per_1 Per_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Sul fronte delle statuizioni di carattere economico, si osserva che il SI. presta stabile Parte_1
attività lavorativa, con mansioni di responsabile commerciale, alle dipendenze della società
Simevignuda s.p.a. che lo ha assunto nel 2013 e percepisce introiti SInificativi, risultando dalla documentazione fiscale in atti che egli ha dichiarato un reddito netto di euro 40.000,00 per l'anno
2019, di euro 39.217,00 per l'anno 2020, di euro 46.443,00 per l'anno 2021, di euro 46.764,00 per l'anno 2022, di euro 51.534,00 per l'anno 2023 (doc.ti 3, 36 e 37 fascicolo attoreo). Il ricorrente non ha contestato di godere di benefit aziendali (come quelli relativi all'autovettura) e di essere stato titolare di una polizza vita del valore di euro 25.000,00, poi riscattata con accredito su libretto postale (doc. 25 fascicolo resistente). Inoltre, come rilevato dalla resistente, sino al 2022 il marito risultava proprietario della quota di 6,67% di un immobile sito nel Comune di Isola
Vicentina che evidentemente è stato alienato nel 2023, non risultando indicato, nella relativa dichiarazione fiscale, alcun reddito da fabbricato.
Per quanto riguarda, invece, la posizione di , di professione insegnante, la Controparte_1
stessa ha prestato attività lavorativa con orario part time sino al 2021, mentre dall'anno successivo ha iniziato a lavorare con contratto a tempo pieno ed indeterminato, percependo redditi che risultano nettamente inferiori a quelli del ricorrente (al netto: euro 12.565,46 nel 2020, euro
10.073,86 nel 2021, euro 16.482,00 nel 2022, euro 23.176,00 nel 2023 - doc.ti 15, 16, 17, 18, 26 e
27 fascicolo resistente). Attualmente lo stipendio medio della resistente si aggira attorno a
1.700,00 euro mensili, da cui deve essere detratto il canone di locazione di euro 410,00 oltre spese condominiali, di cui è onerata dopo aver rilasciato la casa familiare di cui è comproprietaria, per la quota di ½, unitamente al proprio fratello, insieme all'appartamento posto al primo piano;
inoltre, risulta comproprietaria, per la quota di 1/3, di terreni boschivi, unitamente alla madre (doc. 26 fascicolo resistente).
Alla luce di questi dati, si ritiene equo stabilire, atteso il SInificativo divario economico tra le parti e tenuto conto delle spese abitative sostenute da , che quest'ultima concorra Controparte_1
al mantenimento ordinario dei due figli ed versando al padre un contributo in Per_2 Per_1
misura minima, che può essere determinato in euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuno figlio), non risultando sufficientemente congruo l'importo di euro 300,00 stabilito in sede di provvedimenti provvisori e su cui il ricorrente si è rimesso, dovendosi tener conto dei tempi di permanenza dei figli presso il SI. che si occupa integralmente della loro gestione Parte_1
nonchè delle eSIenze dei medesimi correlate all'età ( ha 19 anni, mentre fra Per_2 Per_1
pochi mesi, compirà 15 anni).
Va, altresì, fatto obbligo alla resistente di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli, con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di
Vicenza.
Infine, deve essere esaminata la domanda di mantenimento proposta da nei Controparte_1
confronti del marito. In linea generale va rammentato che, in tema di separazione dei coniugi, l'assegno di mantenimento mira a garantire un equilibrio economico tra i coniugi separati, salvaguardando quello che si trova in una posizione più debole a seguito della crisi matrimoniale. Poiché la separazione presuppone la permanenza del vincolo di coniugio, i “redditi adeguati” a cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., comma 1, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea (Cass. n. 12196/2017). Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi di quello che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle eSIenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. Il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve, perciò, avvenire considerando il generale tenore di vita goduto durante la convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass.Civ. 13 gennaio 2023 n. 952).
Naturalmente incombe sul coniuge richiedente l'assegno l'onere di dimostrare di avere una condizione economica inferiore a quella dell'altro e di non essere in grado, da solo, di mantenere il medesimo standard di vita goduto durante il matrimonio.
Nella fattispecie concreta risulta pacifica la SInificativa sperequazione reddituale che sussisteva tra i coniugi nel corso della convivenza matrimoniale, durante la quale il SI. , grazie Parte_1
alla sua capacità di lavoro, già disponeva di risorse reddituali nettamente superiori a quelle della resistente, con le quali contribuiva, in via assolutamente prevalente, al tenore di vita della famiglia, ricevendo un apporto limitato da parte della moglie che, divenuta insegnante di ruolo solo nell'anno 2019/2020, svolgeva attività lavorativa con orario part time.
Attualmente la resistente svolge la sua professione a tempo pieno, ma con introiti che, per quanto già evidenziato, continuano ad essere notevolmente inferiori a quelli del marito, il quale, oltretutto, oggi risulta godere di redditi da lavoro più elevati rispetto al passato. Inoltre, la SI.ra
è gravata da un canone di locazione che è tenuta a sostenere in ragione della CP_1
mancata disponibilità della casa familiare di cui è comproprietaria insieme al fratello, stante la sua assegnazione al marito nell'interesse della prole.
Sussistono, quindi, i presupposti per riconoscere, con decorrenza dalla data di rilascio dell'abitazione familiare da parte di , un assegno di mantenimento in favore Controparte_1
della stessa che il Collegio ritiene di dover quantificare in euro 300,00 mensili, su cui andranno applicati gli aggiornamenti Istat come per legge.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di 1/3 con condanna della resistente, in ragione della sua prevalente soccombenza, a rifondere alla controparte i residui 2/3 delle spese processuali, comprensive del subprocedimento cautelare, liquidate per intero come da dispositivo ex D.M. Giustizia n. 55/2014, con applicazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione-istruttoria e decisionale, in riferimento alle cause di valore indeterminabile di media complessità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) affida il figlio minore , in via esclusiva, al padre con collocamento e residenza Persona_1
anagrafica presso lo stesso;
2) assegna la casa familiare, sita in AN (VI), via San Gregorio Barbarigo n. 25, a Parte_1
;
[...]
3) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti l'incarico di: - predisporre, in modo autonomo, un progetto di monitoraggio e di ascolto del figlio minore assicurando in Per_1
particolare che lo stesso prosegua il suo percorso psicologico individuale finalizzato a favorire il riallacciamento dei rapporti madre-figlio, preferibilmente presso la dr.ssa , oppure, Persona_4
qualora non sia possibile, presso altro professionista indicato dal genitore affidatario;
- sostenere entrambi i genitori nel progetto di recupero del benessere psichico ed emotivo di Per_1
verificando in particolare che prosegua il percorso di cura e sostegno Controparte_1
psicologico nonché di visite mediche presso il Centro di Salute Mentale e che Parte_1
prosegua il percorso psicologico già intrapreso individualmente a sostegno della genitorialità, mantenendo uno spirito di collaborazione con l'altro genitore nell'interesse preminente del figlio;
- di stabilire tempi e modalità d'incontro tra la SI.ra ed il figlio minore Controparte_1 non appena si creeranno le condizioni per favorire un processo di ricostruzione di un Per_1
legame idoneo ad assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità, secondo quella che sarà la volontà del minore medesimo all'esito del suo percorso, con autorizzazione sin d'ora ad interrompere gli incontri se disturbanti per il figlio o di tenuta di atteggiamenti aggressivi, irrispettosi od offensivi della madre verso gli operatori del servizio;
4) fermi i provvedimenti provvisori, fa obbligo a , con decorrenza dalla Controparte_1
pubblicazione della presente sentenza, di contribuire al mantenimento dei due figli ed Per_2
versando al padre, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 400,00 (euro Per_1
200,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
5) pone le spese straordinarie relative alla prole, come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) fa obbligo a , con decorrenza dalla data di rilascio della casa familiare da Parte_1
parte di , di corrispondere alla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, un Controparte_1
assegno di euro 300,00, con i successivi aggiornamenti annuali Istat, a titolo di concorso al mantenimento della moglie;
7) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la resistente a rifondere alla controparte i residui 2/3 delle spese del presente giudizio, liquidate per intero in euro 98,00 per anticipazioni ed in euro 10.860,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SE NT E NZ A
nella causa iscritta al n. 5946 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: “separazione giudiziale dei coniugi”
promossa da nato il [...] a [...], residente a [...]
n. 25, C.F. elettivamente domiciliato in Vicenza, via Cengio 32, presso lo C.F._1
studio degli avv.ti Ruggero Rubisse e Maria Chiara Passera, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura allegata al ricorso contro nata a [...] il [...], residente a [...]
25, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Anapoli ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Thiene, via Monte Grappa 2N, giusta procura allegata dalla memoria di costituzione con nuovo difensore e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
Conclusioni delle parti Conclusioni del ricorrente:
“ 1. statuire la modalità di affidamento del figlio minore ritenuta più conforme Persona_1
all'interesse dello stesso;
2. stabilire che il figlio minore sia collocato con prevalenza presso il SI. , fissando Parte_1
le modalità e i tempi di visita madre-figlio che si riterranno maggiormente conformi all'interesse dello stesso;
3. assegnare al SI. la casa coniugale situata in AN (VI), via S. Gregorio Parte_1
Barbarigo n. 25;
4. porre in capo alla SI.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei Controparte_1
figli, versando al SI. un importo mensile la cui determinazione si rimette alla Parte_1
valutazione dell'Ecc.mo Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate e disciplinate nel Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia vigente avanti il
Tribunale di Vicenza;
5. statuire che nessun importo sia dovuto a titolo di mantenimento da un coniuge nei riguardi dell'altro;
6. rigettare ogni altra domanda formulata da controparte contraria e/o incompatibile con quelle di cui ai punti che precedono, perché infondata in fatto e in diritto;
7. con rifusione di spese e compensi, ivi compresi il rimborso spese forfettario e gli accessori di legge”.
In via istruttoria: come da note sostitutive d'udienza depositate il 17.12.2024
Conclusioni della resistente:
1. Disporre la continuazione della presa in carico dei Servizi Sociali territorialmente competenti dell'intero nucleo familiare, con monitoraggio dei genitori e figli;
2. Affidare i figli e in via condivisa ai genitori, con collocazione Per_2 Persona_1
prevalente presso il padre;
3. Disporsi le modalità di visita di con la madre secondo le modalità ritenute opportune dal Per_1
Tribunale, in modo che le visite siano effettive, ma con periodo minimo di due pomeriggi infrasettimanali e settimane alterne, con pernotto, modalità da raggiungersi anche gradatamente;
metà delle vacanze natalizie, metà delle vacanze pasquali, e 15 giorni durante le vacanze estive;
4. In ipotesi di assegnazione della casa coniugale al padre, porsi a carico del SI. di un Parte_1
assegno di mantenimento in favore della SI. di € 300,00 al mese, o la diversa Controparte_1
somma ritenuta di giustizia, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
5. determinarsi il contributo al mantenimento dei figli dovuto dalla madre tenendo conto della capacità economica della stessa e dell'assegnazione della casa coniugale al padre;
6. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
In via istruttoria: come da note sostitutive d'udienza depositate il 16.12.2024
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per separazione dei coniugi, depositato in data 15.11.2022, Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio con in AN (VI) il giorno 31.05.2003; Controparte_1
che dalla loro unione erano nati due figli, in data 24.11.2005 ed in data 9.09.2010; Per_2 Per_1
che gli ultimi due anni di convivenza matrimoniale erano stati caratterizzati da una fase iniziale in cui la IG , spesse volte assente da casa anche in fascia serale e nel fine CP_1
settimana, aveva assunto un atteggiamento di totale distacco nei propri confronti e verso i figli minori, venendo meno ai doveri di accudimento della prole e di collaborazione con il coniuge nella gestione della quotidianità domestica, e da una seconda fase in cui la stessa, in terapia farmacologica per problemi di carattere psicologico, aveva manifestato comportamenti aggressivi ed irascibili con grave pregiudizio per i figli, divenuti vittime di continue ingiurie, offese ed umiliazioni da parte della madre;
di aver scoperto nell'estate 2022, tramite un'agenzia di investigazioni contattata dopo che il figlio più piccolo aveva rinvenuto, nel telefono della resistente, alcuni messaggi indirizzati ad un altro uomo, che la moglie stava intrattenendo una relazione extraconiugale con tale;
di aver trovato, dopo tale scoperta, il pieno Persona_3
supporto dei familiari della SI.ra (la madre, il di lei compagno e il fratello della CP_1
resistente), preoccupati delle ripercussioni negative sui minori ed molto provati Per_2 Per_1
psicologicamente di fronte ad una madre del tutto assente ed aggressiva;
tanto premesso, chiedeva che fosse dichiarata la sua separazione dalla moglie e, quanto ai provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, che, disposto il regime di affidamento ritenuto più opportuno nell'interesse dei due figli minori, questi fossero collocati presso di sé nella casa familiare di cui domandava l'assegnazione e che la resistente fosse onerata di contribuire al loro mantenimento, ordinario e straordinario, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale.
Costituitasi in giudizio contestava la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, Controparte_1
assumendo che la crisi coniugale era già in atto da quattro anni e si era aggravata nel periodo del lockdown legato alla pandemia. Evidenziava che le parti, anche a causa delle difficoltà comportamentali dei figli, si erano rivolte ad una psicologa che aveva suggerito la separazione e da allora ella era scivolata nello sconforto, iniziando una cura farmacologica dietro prescrizione medica. Negava di aver intrattenuto una relazione extraconiugale e di aver assunto condotte maltrattanti verso i figli, sostenendo che il difficile rapporto con quest'ultimi era imputabile al SI.
che li coinvolgeva nelle discussioni tra i genitori, istigandoli a mantenere Parte_1
atteggiamenti denigratori, offensivi e di disinteresse nei suoi confronti. Chiedeva, quindi, che, pronunciata la separazione con addebito al marito, fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa familiare da assegnare in suo favore, facendo obbligo al padre di versare un assegno di mantenimento di euro 500,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria. Inoltre, avanzava domanda di scioglimento della comunione legale dei coniugi, con suddivisione, in parti eguali tra loro, dei beni comuni.
Nella fase presidenziale venivano sentiti i coniugi comparsi personalmente e, successivamente, ascoltati i due figli minori che, confermando la tesi del SI. sulle condotte aggressive Parte_1
della madre, manifestavano il desiderio di poter rimanere a vivere con il padre.
Il Presidente f.f., provvedendo, in via provvisoria, ex art. 708 comma 3 c.p.c., disponeva l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso il padre a cui veniva assegnata la casa familiare, disciplinava il diritto di visita della madre e poneva a suo carico l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di euro 300,00 complessivi e di concorrere al pagamento della metà delle spese straordinarie sostenute per i minori, con l'osservanza del Protocollo del Tribunale di
Vicenza; quindi, rimetteva le parti dinnanzi a sé quale Giudice Istruttore, assegnando i termini per le memorie integrative.
Entro i termini concessi, reiterava le domande di cui al ricorso, mentre la Parte_1
resistente insisteva nella richiesta di collocamento della prole presso di sé, chiedendo di determinarsi il contributo del padre al mantenimento dei minori nel maggior importo di euro
700,00 per ciascun figlio;
in subordine, per il caso di conferma di quanto statuito nei provvedimenti provvisori ed urgenti, avanzava domanda di corresponsione, da parte del ricorrente, di un assegno di mantenimento in proprio favore, pari alla metà del canone mensile di cui si sarebbe dovuta far carico a seguito del rilascio della casa familiare.
Successivamente al deposito delle memorie integrative, il ricorrente promuoveva un ricorso cautelare ex art. 709 ter c.p.c., con il quale, segnalando il grave pregiudizio all'equilibrio psicofisico dei ragazzi, derivante dalle persistenti condotte materne, chiedeva l'ammonimento della SI.ra affinché ponesse fine a tali condotte nonché l'autorizzazione all'attivazione di un CP_1
percorso psicologico nell'interesse dei minori presso la dr.ssa . Persona_4
In pendenza di tale subprocedimento (nel quale la SI.ra , dopo un'iniziale CP_1
opposizione, prestava il consenso all'avvio del percorso psicologico con la professionista suggerita dal padre), veniva celebrata in data 31.05.2023 la prima udienza di merito in cui entrambe le parti chiedevano di emettersi sentenza parziale sullo status coniugale.
Con sentenza non definitiva n. 1269/2023, pubblicata il 3.07.2023, il Collegio dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, concedeva i termini ex art. 183 cpc., dando immediato incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo familiare, al fine di avviare un percorso di incontri e di monitoraggio volto al sostegno della bigenitorialità.
I Servizi Sociali depositavano una prima relazione in data 8.02.2024 e, a seguito di proroga dell'incarico conferito, una relazione di aggiornamento in data 2.09.2024.
Non si dava corso, invece, all'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 24.02.2024 ai fini della istruzione della causa sulla domanda di addebito della separazione, oggetto di rinuncia operata dalla resistente all'udienza del 2.07.2024.
La causa, rigettata l'istanza di c.t.u. psicologica per i motivi di cui all'ordinanza del 26.09.2024, veniva rinviata all'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con cui le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte, e con ordinanza del
19.12.2024, era rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Gli atti venivano trasmessi al P.M. che, con parere reso il 24.12.2024, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
In data 12.03.2024 perveniva una comunicazione con cui i Servizi Sociali chiedevano indicazioni sulla prosecuzione o meno dell'incarico ricevuto ed il G.I. si riservava di riferire al Collegio.
***
Anzitutto deve darsi atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1269/2023 e che nulla deve statuirsi in ordine alla domanda di addebito al marito, in quanto all'udienza del 2.07.2024 ha espressamente dichiarato di Controparte_1
voler rinunziare a tale domanda. Restano, dunque, da definire le questioni afferenti al regime di affidamento del figlio minore
(non anche di divenuta maggiorenne nel corso del giudizio) e quelle di natura Per_1 Per_2
economica.
Quanto al regime di affidamento del figlio minore delle parti, ritiene il Collegio che sia conforme all'interesse del medesimo disporne l'affido esclusivo al padre.
Come noto, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l'affidamento dei figli minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale dei medesimi, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Ciò richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2016, n. 14728; Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015,
n. 18817). Di contro, l'affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del figlio (Cfr. Cassazione civile, sez. VI,
15/09/2014, n. 19386).
Ciò precisato, preme anzitutto evidenziare che, nel presente giudizio, l'attivazione dei Servizi
Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare, con il compito specifico di avviare un percorso di incontri e di monitoraggio volto al sostegno della bigenitorialità e di favorire il recupero del rapporto madre-figlio, è stata disposta dopo l'ascolto dei due figli dell'ex coppia che ha messo in luce come, effettivamente, quest'ultimi siano stati vittime, durante la convivenza, di condotte aggressive, sia fisiche che verbali, da parte della madre, le cui modalità di relazionarsi con i minori hanno ingenerato un turbamento del loro equilibrio psicofisico ed emotivo, in violazione del dovere che gravava sulla SI.ra di assicurare ai propri figli una crescita sana e serena. CP_1
Sul punto si riporta il racconto di (all'epoca minorenne e che, allo stato, ha Per_2
sostanzialmente reciso i rapporti con la madre), la quale, ascoltata all'udienza del 22.03.2023, tra le lacrime ha dichiarato: “non ho rapporto con mia mamma, anche se viviamo insieme e non mi fa piacere vederla per colpa di tutto quello che ho passato;
mia mamma mi chiama in modi che non sono normali, è aggressiva e violenta;
quando sono cresciuta ho iniziato a risponderle ed era più violenta con mio fratello, il quale a volte veniva piangendo in camera mia e io dovevo mettermi in mezzo;
a volte queste reazioni derivavano da cose banali o a volte non sapevo nemmeno perché si comportava così; il rapporto con mio PÀ è la cosa più bella del mondo, è sempre stato presente per me e ha sempre aiutato me e mio fratello;
nell'ultimo tempo ogni volta che in salotto mia mamma vedeva me o mio PÀ lei iniziava una sorta di presa in giro nei nostri confronti, che comprendeva anche insulti (…)”.
Anche il figlio minore sentito nella stessa udienza, ha confermato i comportamenti Per_1
inappropriati della resistente che sono all'origine del desiderio manifestato dal ragazzo di poter continuare a vivere con l'altro genitore: “con mia sorella ho un buon rapporto, le racconto le cose nuove che scopro e lei mi ascolta;
parlo molto anche con mio PÀ, a cui racconto come è andata a scuola e con i miei amici e lui mi ascolta;
racconto anche alla mamma ma lei mi ascolta meno;
mia mamma mi sgrida per i compiti e mi dà sberle e usa con me parolacce;
ogni tanto mi sgrida anche mio PÀ ma non usa mai parolacce con me;
e mia mamma litigano spesso, ricordo ad Per_2
esempio una volta per un cappotto che mia mamma aveva prestato a;
se i miei genitori Per_2
vivono separati, preferisco stare con mio PÀ perché mia mamma mi dà le botte e mi insulta e con PÀ starei più tranquillo”.
Passando ad esaminare le risultanze delle relazioni psicosociali depositate in data 8.02.2024 e in data 2.09.2024, rileva il Collegio che gli operatori dei Servizi Sociali, nello svolgimento dell'incarico affidato, si sono interfacciati, in primis, con lo psicologo del Centro di Salute Mentale presso il quale la SI.ra ha intrapreso un percorso di cura, sostegno psicologico e di visite CP_1
mediche. Sul punto viene riferito che dal percorso intrapreso “è risultato evidente che la SI.ra
necessita di un contenimento che è stato attuato attraverso la somministrazione di CP_1
farmaci e con un percorso di colloqui individuali. Dai test applicati emerge un asse timico tendente alla depressione, all'impulsività, con scarse capacità di controllare la frustrazione ed elevato indice di ansia. La rabbia che prova è talmente intensa che viene rivolta sia verso sé stessa sia verso gli altri. E' ipersensibile, resta delusa ed amareggiata per l'incapacità di realizzare i suoi desideri.
Tendenzialmente si dimostra pessimistica e paranoica, crede di essere criticata e giudicata dagli altri” (pag. 3 relazione di aggiornamento).
Inoltre, i Servizi si sono costantemente interfacciati con la dr.ssa , psicologa e Persona_4
psicoterapeuta che, già conoscendo il vissuto dei ragazzi, si è occupata in pendenza del giudizio e con la supervisione degli assistenti sociali di dare un supporto psicologico individuale ad Per_1 con il consenso prestato anche dalla resistente dopo che la stessa si era, in un primo momento, opposta alla scelta di tale professionista nell'ambito del subprocedimento introdotto dal SI.
con ricorso ex art. 709 ter c.p.c.. Quello che è emerso, sulla scorta delle valutazioni Parte_1
espresse dalla psicologa di è che le difficoltà relazionali tra madre e figlio, lungi dall'essere Per_1
imputabili a condizionamenti esterni (del padre) come lamentato dalla resistente, trovano chiaramente causa nelle condotte della madre, la quale, per quanto si evince anche dal tenore dei suoi scritti difensivi finali, dimostra ancora di non comprendere come abbia subito “un Per_1
trauma legato all'esercizio del ruolo materno e di uno stile genitoriale eccessivamente autoritario, punitivo e controllante sia verbalmente che fisicamente, con elementi di imprevedibilità e di difficoltà di contenimento” (pag. 4 relazione di aggiornamento).
Ebbene, i Servizi incaricati, dopo l'iniziale indicazione di proseguire con il regime di affidamento condiviso stabilito nella fase presidenziale (motivata, nella relazione dell'8.02.2024, dalla riscontrata capacità dei genitori di avere una comunicazione sufficientemente adeguata e di trovare accordi e soluzioni condivise nell'interesse dei figli pur nell'ambito di una situazione di alta conflittualità tra gli stessi), hanno ritenuto di dover suggerire un affido esclusivo al padre, segnalando nella loro relazione depositata il 2.09.2024 che “nel lungo tempo della presa in carico da parte di questo servizio, si è constatato che la IG non è riuscita a fare un movimento introspettivo di consapevolezza di sé e delle problematicità legate all'esercizio del ruolo materno nelle relazioni con i figli, che nel passato è stato esercitato assumendo con loro un ruolo autoritario, aggressivo e punitivo con alcuni agiti violenti” (pag. 3 relazione); che “la SI.ra
non dedica energia e volontà nell'elaborare i propri vissuti e strategie educative, CP_1
tendendo inoltre a relativizzare lo stato emotivo del figlio e i bisogni espressi dallo stesso. Fatica a fare collegamenti fra ciò che lei stessa ha subito da bambina, in una relazione genitoriale che ritiene essere stata eccessivamente controllante e con tratti di eccessiva autorità e violenza, con la dinamica relazionale che lei stessa ha attivato nella relazione con i figli. Inoltre fatica enormemente a sincronizzarsi con il figlio , ad accettare le resistenze avanzate dallo stesso, Per_1
a coglierne i bisogni, compreso quello di avere tempo per elaborare il proprio trauma. La SI.ra
si ostina al contrario a rivendicare i propri legittimi diritti” (pag. 4 relazione); che “in CP_1
tutta questa dinamica emerge una forte preoccupazione da parte degli operatori che vedono nella IG una tendenza a centrarsi principalmente su di sé, relativizzando i bisogni e la sofferenza del figlio. Il mancato movimento materno in questa direzione, nonostante il passare del tempo, sta provocando un aumento di chiusura del figlio che vuole vederla solo in poche occasioni, in tempi limitati e in un contesto sicuro. Quindi come tentativo difensivo e protettivo. La IG non comprende questa dinamica e si ostina in direzione contraria, continuando ad accusare e a colpevolizzare il SI. di essere manchevole, poco autorevole, di favorire l'anarchia dei Parte_1
figli lasciandoli fare quello che vogliono” (pag. 4 relazione).
In questo quadro ritiene il Collegio – senza che debba farsi luogo ad una c.t.u. psicologica che si appalesa superflua alla luce di quanto emerso oltre che potenzialmente pregiudizievole per il figlio minore già ampiamente coinvolto nella vicenda separativa – di dover condividere la valutazione espressa dai Servizi Sociali che reputano opportuno un affido esclusivo del figlio minore al Per_1
padre con collocamento presso quest'ultimo, atteso che “la IG continua ad opporsi CP_1
in modo ostinato, faticando a contenersi senza tener conto dei disagi psicofisici del figlio e dei bisogni dello stesso” (pag. 6 relazione).
La resistente, anche nel periodo di monitoraggio dei Servizi incaricati, ha dimostrato infatti di non avere la capacità ad assolvere in maniera adeguata e responsabile al ruolo di genitore ed ha continuato ad assumere posizioni poco disponibili al dialogo ed alla mediazione con l'altro genitore, manifestando da ultimo anche la volontà di non attenersi alle indicazione offerte dagli assistenti sociali con cui è entrata in conflitto, non riconoscendo, a causa della rigidità delle sue convinzioni, l'eSIenza che il figlio completi il proprio percorso psicologico essenziale per poter ripristinare un sano e sereno rapporto con la madre.
Pertanto, in una situazione che i Servizi ritengono essere peggiorata in quanto il dialogo tra le parti si è reso più complesso e si è creato un clima di tipo conflittuale, molte volte per gli atteggiamenti di attacco e di accusa della SI.ra (pag. 5 relazione), l'unica forma di affidamento CP_1
idonea a garantire il benessere e la serenità al figlio minore delle parti e ad assicurare allo stesso protezione adeguata da ogni eventuale ed improvviso scompenso materno, è quella dell'affido esclusivo al padre che rappresenta per il minore sicuramente la figura genitoriale di riferimento, si
è dimostrato collaborante con il Servizio Sociale ed è stato ritenuto idoneo a svolgere adeguatamente le funzioni genitoriali.
A tale conclusione si perviene a prescindere dalla segnalazione dei SS.SS. pervenuta in data
18.03.2025, dopo la scadenza dei termini assegnati alle parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Infatti, il contenuto di tale segnalazione non fa altro che confermare il quadro probatorio emerso, ancor più aggravato dalla circostanza riferita dai Servizi che segnalano la difficoltà a proseguire l'incarico conferito, “in quanto la SI.ra
ha progressivamente alzato i toni aggressivi verso gli operatori continuando a screditare CP_1 gli stessi ma al contempo anche il SI. , la dott.ssa e addirittura i figli”, con Parte_1 Per_4
comportamenti degenerati in minacce ed aggressioni che hanno provocato sia la sospensione del colloquio organizzato dagli assistenti sociali, sia l'interruzione, da parte della dott.ssa , della Per_4
terapia individuale in favore del figlio Per_1
Per quanto concerne il diritto di visita della madre, lamenta l'impossibilità di Controparte_1
vedere il figlio minore a causa delle condotte ostacolanti del padre e di non riuscire a riprendere una frequentazione stabile con lo stesso neppure per il tramite dei Servizi Sociali, a cui imputa di non aver adottato iniziative atte a garantire adeguati momenti d'incontro tra madre e figlio ed, in particolare, di non aver organizzato visite in forma protetta, con conseguente cronicizzazione della crisi nel rapporto con il minore.
Tali rilievi critici sull'operato degli assistenti sociali che, unitamente al padre, sarebbero “rimasti in attesa della volontà dei figli” (pag. 10 comparsa conclusionale ) sono da respingere in CP_1
quanto non tengono conto dello stato psico-emotivo e dei bisogni del figlio il quale, per Per_1
quanto riferito dai Servizi incaricati, “è consapevole delle difficoltà presenti nella relazione con la madre e sta lavorando con desiderio di superare il trauma emerso, ma necessita di tempo e di gradualità, elementi fondamentali per recuperare la relazione con il materno. Qualsiasi forzatura in direzione contraria provoca un irrigidimento del minore e l'emergere di vissuti d'ansia e di forti paure” (pag. 4 relazione di aggiornamento). Gli operatori, infatti, hanno messo in luce la dannosità delle forzature della SI.ra sul processo di recupero del rapporto con il figlio minore, CP_1
evidenziando che “il mancato movimento materno in questa direzione, nonostante il passare del tempo, sta provocando un aumento di chiusura del figlio che vuole vederla solo in poche occasioni, in tempi limitati e in un contesto sicuro. Quindi come tentativo difensivo e protettivo” (pag. 4 relazione di aggiornamento). Le difficoltà che il figlio incontra nel coltivare rapporti SInificativi con la madre sono aggravate dalle condotte improprie tenute da quest'ultima anche durante il periodo di monitoraggio, come avvenuto in occasione del primo incontro dopo le vacanze estive del 2024,
a cui la SI.ra si è presentata in ritardo “innescando una scena conflittuale”, descritta CP_1
dal figlio – sentito sul punto dalla dr.ssa – “con un vissuto di sofferenza e di vergogna Per_4
perché si è svolta in presenza dell'amico”. Al riguardo, i Servizi riferiscono che la resistente “tende
a non trattenersi neppure in presenza di terzi e non analizza il SInificato dei suoi movimenti né prima né dopo averli agiti” (pag. 5 relazione di aggiornamento). Ora, è noto che il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario: il rapporto affettivo, per sua natura incoercibile, non può essere imposto (Cass. Civ. ordinanza 23.04.2019 n. 11170).
La normativa, anche sovranazionale, si caratterizza per il ruolo centrale riconosciuto al minore: il tutelato è, in primis, il figlio minorenne, rispetto al quale i diritti dei genitori sono recessivi e serventi. Pertanto il diritto alla bigenitorialità può essere esercitato anche in accezione negativa, ossia come diritto del minore con capacità di discernimento a non mantenere con un genitore un rapporto continuativo (Cass.Civ.
7.10.2016 n. 20107).
Nel caso di specie che fra pochi mesi compirà quindici anni, ha piena consapevolezza delle Per_1
difficoltà relazionali con la madre e il suo rifiuto di frequentarla nei termini richiesti dalla SI.ra trova una base oggettiva nel trauma subito che il ragazzo sta tentando di superare CP_1
attraverso un percorso psicologico non ancora concluso nonché nelle persistenti condotte materne che lo inducono a non volerla incontrare se non modo limitato e in determinati contesti, versando in “uno stato di forte disagio ed imbarazzo perché la madre non sa contenersi di fronte a nessuno creando situazioni di forte tensione alla presenza dei suoi amici o conoscenti” (pag. 6 relazione di aggiornamento).
Non è, quindi, dato riscontrare alcuna criticità nell'operato dei Servizi che hanno svolto l'incarico ricevuto tenendo conto dell'interesse preminente del minore, pervenendo alla conclusione che “Al presente non è possibile, come evidenziato nel colloquio con la dott.ssa , pensare e proporre Per_4
modalità di visita gestita dal Servizio, né proporre un calendario più regolare di frequentazioni e visite madre e figlio. L'andamento del percorso terapeutico di e i movimenti di recupero di Per_1
sé stanno proseguendo, ma è necessario ancora tempo, così pure sarebbe necessario che la SI.ra
si concentrasse maggiormente a recuperare il proprio benessere, mentre al momento CP_1
non emergono segnali in tal senso” (pag. 6 relazione di aggiornamento). Non senza considerare che l'organizzazione degli incontri, eventualmente in luoghi neutri e alla presenza di soggetti terzi,
è resa difficoltosa dal fatto che la SI.ra ha una rete amicale non sufficientemente CP_1
supportiva e una rete familiare completamente non collaborante nei suoi confronti, essendo viceversa il SI. ad avere un legame SInificativo con la madre e con il fratello della Parte_1
resistente.
In questa situazione, tenuto conto dei bisogni e dell'età del minore, si ritiene che non sussistano, per il momento, le condizioni per introdurre una puntuale disciplina delle visite madre-figlio. Per tale motivo, proprio a garanzia del rispetto del principio della bigenitorialità e della tutela dell'accesso del minore al rapporto con la madre, si appalesa la necessità di rinnovare il mandato ai SS.SS., con l'incarico di: - predisporre, in modo autonomo, un progetto di monitoraggio e di ascolto del figlio minore assicurando in particolare che lo stesso prosegua il suo percorso Per_1
psicologico individuale presso la dr.ssa o, in caso di interruzione definitiva dello Persona_4
stesso a causa dei fatti segnalati dai Servizi in data 18.03.2025, presso altro professionista indicato dal genitore affidatario, finalizzato al superamento del trauma cagionato dalle condotte materne così da favorire il riallacciamento dei rapporti madre-figlio; - sostenere entrambi i genitori nel progetto di recupero del benessere psichico ed emotivo di verificando in particolare che Per_1
prosegua il percorso di cura e sostegno psicologico nonché di visite mediche Controparte_1
presso il Centro di Salute Mentale e che la stessa non attui improprie forzature e rispetti i tempi che si renderanno necessari affinché il minore, ricevendo il giusto supporto terapeutico, si apra ad una comunicazione spontanea nei suoi confronti ed, inoltre, verificando che Parte_1
prosegua il percorso psicologico già intrapreso individualmente a sostegno della genitorialità e mantenga uno spirito di auspicabile collaborazione con l'altro genitore nell'interesse preminente del figlio;
- di stabilire tempi e modalità d'incontro tra la SI.ra ed il figlio minore CP_1
non appena si creeranno le condizioni per favorire un processo di ricostruzione di un Per_1
legame idoneo ad assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità, secondo quella che sarà la volontà del minore medesimo all'esito del suo percorso, con autorizzazione sin d'ora ad interrompere gli incontri se disturbanti per il figlio o di tenuta di atteggiamenti aggressivi, irrispettosi od offensivi della madre verso gli operatori del servizio, considerate le difficoltà incontrate dai Servizi nel dare attuazione all'incarico ricevuto nel corso del giudizio.
Naturalmente la casa familiare, sita in AN (VI), via S. Gregorio Barbarigo n. 25, va assegnata a come già disposto nei provvedimenti presidenziali, affinché possa continuare Parte_1
a viverci insieme al figlio minore di cui è affidatario in via esclusiva e alla figlia , Per_1 Per_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Sul fronte delle statuizioni di carattere economico, si osserva che il SI. presta stabile Parte_1
attività lavorativa, con mansioni di responsabile commerciale, alle dipendenze della società
Simevignuda s.p.a. che lo ha assunto nel 2013 e percepisce introiti SInificativi, risultando dalla documentazione fiscale in atti che egli ha dichiarato un reddito netto di euro 40.000,00 per l'anno
2019, di euro 39.217,00 per l'anno 2020, di euro 46.443,00 per l'anno 2021, di euro 46.764,00 per l'anno 2022, di euro 51.534,00 per l'anno 2023 (doc.ti 3, 36 e 37 fascicolo attoreo). Il ricorrente non ha contestato di godere di benefit aziendali (come quelli relativi all'autovettura) e di essere stato titolare di una polizza vita del valore di euro 25.000,00, poi riscattata con accredito su libretto postale (doc. 25 fascicolo resistente). Inoltre, come rilevato dalla resistente, sino al 2022 il marito risultava proprietario della quota di 6,67% di un immobile sito nel Comune di Isola
Vicentina che evidentemente è stato alienato nel 2023, non risultando indicato, nella relativa dichiarazione fiscale, alcun reddito da fabbricato.
Per quanto riguarda, invece, la posizione di , di professione insegnante, la Controparte_1
stessa ha prestato attività lavorativa con orario part time sino al 2021, mentre dall'anno successivo ha iniziato a lavorare con contratto a tempo pieno ed indeterminato, percependo redditi che risultano nettamente inferiori a quelli del ricorrente (al netto: euro 12.565,46 nel 2020, euro
10.073,86 nel 2021, euro 16.482,00 nel 2022, euro 23.176,00 nel 2023 - doc.ti 15, 16, 17, 18, 26 e
27 fascicolo resistente). Attualmente lo stipendio medio della resistente si aggira attorno a
1.700,00 euro mensili, da cui deve essere detratto il canone di locazione di euro 410,00 oltre spese condominiali, di cui è onerata dopo aver rilasciato la casa familiare di cui è comproprietaria, per la quota di ½, unitamente al proprio fratello, insieme all'appartamento posto al primo piano;
inoltre, risulta comproprietaria, per la quota di 1/3, di terreni boschivi, unitamente alla madre (doc. 26 fascicolo resistente).
Alla luce di questi dati, si ritiene equo stabilire, atteso il SInificativo divario economico tra le parti e tenuto conto delle spese abitative sostenute da , che quest'ultima concorra Controparte_1
al mantenimento ordinario dei due figli ed versando al padre un contributo in Per_2 Per_1
misura minima, che può essere determinato in euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuno figlio), non risultando sufficientemente congruo l'importo di euro 300,00 stabilito in sede di provvedimenti provvisori e su cui il ricorrente si è rimesso, dovendosi tener conto dei tempi di permanenza dei figli presso il SI. che si occupa integralmente della loro gestione Parte_1
nonchè delle eSIenze dei medesimi correlate all'età ( ha 19 anni, mentre fra Per_2 Per_1
pochi mesi, compirà 15 anni).
Va, altresì, fatto obbligo alla resistente di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli, con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di
Vicenza.
Infine, deve essere esaminata la domanda di mantenimento proposta da nei Controparte_1
confronti del marito. In linea generale va rammentato che, in tema di separazione dei coniugi, l'assegno di mantenimento mira a garantire un equilibrio economico tra i coniugi separati, salvaguardando quello che si trova in una posizione più debole a seguito della crisi matrimoniale. Poiché la separazione presuppone la permanenza del vincolo di coniugio, i “redditi adeguati” a cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., comma 1, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea (Cass. n. 12196/2017). Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi di quello che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle eSIenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. Il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve, perciò, avvenire considerando il generale tenore di vita goduto durante la convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass.Civ. 13 gennaio 2023 n. 952).
Naturalmente incombe sul coniuge richiedente l'assegno l'onere di dimostrare di avere una condizione economica inferiore a quella dell'altro e di non essere in grado, da solo, di mantenere il medesimo standard di vita goduto durante il matrimonio.
Nella fattispecie concreta risulta pacifica la SInificativa sperequazione reddituale che sussisteva tra i coniugi nel corso della convivenza matrimoniale, durante la quale il SI. , grazie Parte_1
alla sua capacità di lavoro, già disponeva di risorse reddituali nettamente superiori a quelle della resistente, con le quali contribuiva, in via assolutamente prevalente, al tenore di vita della famiglia, ricevendo un apporto limitato da parte della moglie che, divenuta insegnante di ruolo solo nell'anno 2019/2020, svolgeva attività lavorativa con orario part time.
Attualmente la resistente svolge la sua professione a tempo pieno, ma con introiti che, per quanto già evidenziato, continuano ad essere notevolmente inferiori a quelli del marito, il quale, oltretutto, oggi risulta godere di redditi da lavoro più elevati rispetto al passato. Inoltre, la SI.ra
è gravata da un canone di locazione che è tenuta a sostenere in ragione della CP_1
mancata disponibilità della casa familiare di cui è comproprietaria insieme al fratello, stante la sua assegnazione al marito nell'interesse della prole.
Sussistono, quindi, i presupposti per riconoscere, con decorrenza dalla data di rilascio dell'abitazione familiare da parte di , un assegno di mantenimento in favore Controparte_1
della stessa che il Collegio ritiene di dover quantificare in euro 300,00 mensili, su cui andranno applicati gli aggiornamenti Istat come per legge.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di 1/3 con condanna della resistente, in ragione della sua prevalente soccombenza, a rifondere alla controparte i residui 2/3 delle spese processuali, comprensive del subprocedimento cautelare, liquidate per intero come da dispositivo ex D.M. Giustizia n. 55/2014, con applicazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione-istruttoria e decisionale, in riferimento alle cause di valore indeterminabile di media complessità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) affida il figlio minore , in via esclusiva, al padre con collocamento e residenza Persona_1
anagrafica presso lo stesso;
2) assegna la casa familiare, sita in AN (VI), via San Gregorio Barbarigo n. 25, a Parte_1
;
[...]
3) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti l'incarico di: - predisporre, in modo autonomo, un progetto di monitoraggio e di ascolto del figlio minore assicurando in Per_1
particolare che lo stesso prosegua il suo percorso psicologico individuale finalizzato a favorire il riallacciamento dei rapporti madre-figlio, preferibilmente presso la dr.ssa , oppure, Persona_4
qualora non sia possibile, presso altro professionista indicato dal genitore affidatario;
- sostenere entrambi i genitori nel progetto di recupero del benessere psichico ed emotivo di Per_1
verificando in particolare che prosegua il percorso di cura e sostegno Controparte_1
psicologico nonché di visite mediche presso il Centro di Salute Mentale e che Parte_1
prosegua il percorso psicologico già intrapreso individualmente a sostegno della genitorialità, mantenendo uno spirito di collaborazione con l'altro genitore nell'interesse preminente del figlio;
- di stabilire tempi e modalità d'incontro tra la SI.ra ed il figlio minore Controparte_1 non appena si creeranno le condizioni per favorire un processo di ricostruzione di un Per_1
legame idoneo ad assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità, secondo quella che sarà la volontà del minore medesimo all'esito del suo percorso, con autorizzazione sin d'ora ad interrompere gli incontri se disturbanti per il figlio o di tenuta di atteggiamenti aggressivi, irrispettosi od offensivi della madre verso gli operatori del servizio;
4) fermi i provvedimenti provvisori, fa obbligo a , con decorrenza dalla Controparte_1
pubblicazione della presente sentenza, di contribuire al mantenimento dei due figli ed Per_2
versando al padre, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 400,00 (euro Per_1
200,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
5) pone le spese straordinarie relative alla prole, come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) fa obbligo a , con decorrenza dalla data di rilascio della casa familiare da Parte_1
parte di , di corrispondere alla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, un Controparte_1
assegno di euro 300,00, con i successivi aggiornamenti annuali Istat, a titolo di concorso al mantenimento della moglie;
7) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la resistente a rifondere alla controparte i residui 2/3 delle spese del presente giudizio, liquidate per intero in euro 98,00 per anticipazioni ed in euro 10.860,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo