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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sig. magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 225/2020 del R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
da
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Giuliana
Recupero Bruno (pec: ; Email_1
appellante contro
nato a [...] (Pa) il 17.7.1997 (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Antonino Bongiorno (pec:
; Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4537/2019, pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data
17.10.2019;
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.;
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
“ CORTE D'APPELLO DI PALERMO Parte_2
rejectis adversis ed in riforma della sentenza n. 4537/2019 del 17.10.2019, resa dal Tribunale di
Palermo, sez. III civile:
1. IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenuta l'evidente fondatezza delle censure volte ad ottenere la riforma della predetta sentenza e il gravissimo danno che deriverebbe a carico dell'Ente pubblico dalla esecuzione di una sentenza palesemente ingiusta;
2. IN VIA PRINCIPALE
- ACCOGLIERE per la forma il presente appello ritualmente proposto e conseguentemente DIRE E
DICHIARARE che la domanda risarcitoria proposta da contro il Controparte_1 Parte_1
con l'atto di citazione notificato in data 28.01.2016 è infondata per le causali di cui in
[...] premessa;
- RIFORMARE la sentenza N. 4537/2019 emessa dal Tribunale di Palermo - sez. III civ. in data
17.10.2019 nel giudizio r.g. 2033/2016 promosso da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
con il presente atto impugnata, in quanto viziata per i motivi di cui in parte narrativa,
[...]
rigettando le domande tutte formulate dal sig. contro il poiché CP_1 Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, secondo i seguenti termini:
1) Accertare e dichiarare che vada esclusa la responsabilità del nel sinistro Parte_1 avvenuto in data 17.11.2014 alle ore 17.30 circa, ad in Via del Fante in prossimità della Parte_1
Via F.lli Celano, atteso che l'infortunio è riconducibile esclusivamente a condotta imprudente e, comunque, colposa del danneggiato, che si è diretto contro la vettura Opel Insigna tg. DX949BP di proprietà del sig. , parcheggiata lungo la via del Fante;
Controparte_2
2) Accertare e dichiarare che non risulta provato il nesso causale tra la condizione del manto stradale della Via del Fante ad ed il danno sofferto dal stante che tale nesso Parte_1 CP_1
causale risulta interrotto dalla condotta colposa del danneggiato medesimo;
3) Dichiarare non dovuta da parte del in favore di la somma Parte_1 Controparte_1
di € 20.647,48 oltre interessi per il titolo invocato nel procedimento in esame;
pagina 2 di 10 4) IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che il danno invocato da è Controparte_1
riconducibile ad un concorso causale colposo ex art. 1227 c.c.
5) condannare il sig. alle spese processuali o, in subordine, disporre la compensazione delle CP_1
stesse.
- CONDANNARE al pagamento delle spese, competenze ed onorari, rimborso Controparte_1 spese generali e C.P.A., del doppio grado del giudizio.
3. IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di non accoglimento della presente impugnazione, si chiede la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
4. IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE si chiede la riduzione in punto spese del primo grado del giudizio”; per l'appellato
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto dal e confermare Parte_3 totalmente la sentenza n. 4537/2019;
- Ritenere e dichiarare improcedibile, inammissibile ed infondato l'appello proposto;
- Rigettare la richiesta di sospensione di efficacia della sentenza n. 4537/2019
Nel merito:
- In ogni caso, rigettare l'appello proposto dal per tutti i motivi di cui sopra, Parte_1
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 28.1.2016 conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo il chiedendo che ne venisse Parte_1
dichiarata l'esclusiva responsabilità, ex artt. 2043 e 2051 c.c., nella causazione del sinistro occorsogli in data 17.11.2014, alle ore 17:30, allorquando percorreva, in località , Parte_1 la via del Fante con direzione Villaciambra, alla guida del motociclo 125 Cagiva Raptur targato BV98144.
pagina 3 di 10 1.1. Precisava l'attore che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, giunto in prossimità del civico n. 59, la ruota anteriore del suo motociclo era entrata interamente dentro una buca presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile, e che, mentre inizialmente era riuscito a mantenere l'equilibrio, successivamente aveva urtato, prima con la forcella anteriore lato destro del motociclo e poi con la gamba destra, la parte posteriore lato sinistro dell'autovettura Opel Insigna targata DX949PB, di proprietà di
[...]
(parcheggiata in divieto di sosta) ed era caduto, mentre il motociclo, Controparte_2 rimasto in equilibrio, si era proiettato verso una recinzione posta sul margine destro della carreggiata e ivi era rimasto.
1.2. Deduceva l'attore, inoltre, che sui luoghi era intervenuta la Polizia Locale del
Comune di e che, a seguito della rovinosa caduta, aveva riportato “frattura Parte_1
scomposta del terzo medio di femore con frammento osseo, appiattimento della fisiologica lordosi cervicale”.
1.3. , quindi, chiedeva la condanna del Comune di al Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni da egli subiti (inclusi quelli morali) ed al rimborso delle spese mediche sostenute, per complessivi euro 26.000,00.
2. Instaurato il contraddittorio, l'Ente convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva che venisse chiamata in causa la (effettiva titolare degli obblighi di custodia e Controparte_3 manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro) e che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda (atteso il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita); in via subordinata, nel merito, chiedeva che le domande attoree venissero rigettate e venisse riconosciuta l'imputabilità del sinistro a colpa dell'attore; in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento delle domande del il CP_1
chiedeva di essere tenuto indenne dalla . Il Pt_1 Controparte_3 chiedeva, inoltre, che l'attore venisse condannato per “lite temeraria”, ex art. 96 Pt_1
c.p.c.
3. Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva la , la Controparte_3
quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che il luogo del sinistro rientrava all'interno dell'abitato di . Parte_1
pagina 4 di 10 4. Istruita la causa con produzione documentale e l'escussione dei testi indicati da parte attrice e dalla terza chiamata in causa, veniva disposta consulenza medico-legale; all'esito, con sentenza del 17.10.2019 il Tribunale di Palermo: dichiarava il difetto di legittimazione passiva della , estromettendola dal giudizio;
qualificava la Controparte_3 domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. e affermava la responsabilità del Parte_1 in ordine al sinistro;
per l'effetto, avuto riguardo alle conclusioni del c.t.u. nominato (che aveva accertato postumi permanenti dell'occorso quantificabili nella misura del 7%), condannava l'Ente comunale al risarcimento dei danni patiti dal nella misura CP_1 complessiva di euro 20.647,48 (di cui euro 734,48 per le spese sanitarie documentate), oltre agli interessi compensativi dalla data del sinistro a quella della sentenza;
condannava il convenuto a rifondere le spese del giudizio al danneggiato ed alla terza Pt_1 chiamata e poneva a carico del anche il pagamento delle spese di c.t.u. Pt_1
5. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 4.2.2020, il ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui Parte_1 alle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
“inammissibile”, “improcedibile” e comunque infondato “perché destituito di fondamento giuridico e fattuale”.
7. Sostituita l'udienza del giorno 15.01.2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 16.1.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
8. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345
c.p.c., sollevata (in via del tutto generica) dal non avendo il articolato, CP_1 Pt_1 in questa sede, nuove eccezioni e nuove domande, né prospettato contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado.
9. Con un unico motivo di appello, articolato in più profili, il censura la sentenza Pt_1
per errata applicazione degli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c., ritenendo errata sia l'applicazione delle norme disciplinanti la materia, sia la ricostruzione del fatto. Nello specifico, il ha lamentato l'erroneo riferimento, in sentenza, alla propria colpa Pt_1
(elemento estraneo alla fattispecie ex art. 2051 c.c.), la carenza di prova del nesso causale,
pagina 5 di 10 l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie (rapporto della Polizia Locale e relative planimetrie, dichiarazioni dei testimoni, dichiarazioni del danneggiato contenute nel rapporto del Pronto Soccorso).
9.1. L'appellante ha ribadito, quindi, le difese del primo grado, evidenziando che:
- la caduta del è addebitabile esclusivamente a sua imprudenza, in quanto dalla CP_1 traiettoria della frenata del motociclo (riportata nel rapporto della Polizia Locale) si evince che questo, indipendentemente dalla presenza o meno di buche sull'asfalto, “avrebbe inevitabilmente impattato contro l'auto in sosta”, mentre nessuna incidenza causale ha avuto la presunta anomalia del manto stradale (descritta nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, contraddittoriamente, dapprima come “buca” e poi come “tombino privo della copertura di sicurezza”, e descritta invece dai testi come “qualcosa di simile ad una frana”);
- dopo l'impatto con la buca il motociclo “non ha mai barcollato” né modificato la propria traiettoria originaria, ed il sinistro è stato determinato esclusivamente dalla pericolosa condotta di guida del che non si è avveduto di procedere in rotta di collisione CP_1 con un'auto parcheggiata;
- dalle allegazioni dello stesso appellato non si può evincere l'incidenza della buca sulla traiettoria del ciclomotore;
- la stessa Polizia Municipale, alla voce “Natura dell'incidente” del proprio rapporto, ha specificato trattarsi di “urto contro veicolo in sosta”;
- il pubblico ufficiale incaricato di raccogliere le dichiarazioni del al triage CP_1 ospedaliero ha annotato quanto segue: "il paziente riferisce incidente stradale presso scorrimento veloce per oggi alle ore 17.00 circa auto - motore. Il paziente sul proprio motore riferisce di Parte_1
essere stato urtato da auto in transito” (circostanza la cui valutazione è stata del tutto omessa dal Giudice di primo grado);
- non ha riportato alcun trauma cranico a seguito della caduta Controparte_1
(circostanza da ritenere incompatibile con la dinamica del sinistro riferita);
- la ricostruzione del sinistro offerta dall'appellato e le dichiarazioni dei testi confliggono con le risultanze documentali;
pagina 6 di 10 - ove le dimensioni della (presunta) buca fossero effettivamente state quelle descritte dai testi, sarebbe stato integrato un “caso fortuito”, idoneo ad escludere la propria responsabilità.
10. Orbene, per quanto il Giudice di primo grado abbia fatto riferimento, impropriamente, all'elemento soggettivo della colpa (effettivamente estraneo alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.), la circostanza non appare dirimente, essendo integrati gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. e non avendo il fornito la prova liberatoria Pt_1
sullo stesso incombente (cfr. Cass., S.U, 30 giugno 2022, ord. n. 20943: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
10.1. Non meritano condivisione, in primo luogo, le censure mosse alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Invero, la presenza della buca sulla superficie stradale risulta, inequivocabilmente, dal rapporto della Polizia Locale di che, intervenuta sul luogo del sinistro, ha Parte_1
evidenziato, quanto alle “condizioni della strada”, la presenza di una buca sul tratto di strada percorso dal della profondità di 3-4 centimetri e dalla larghezza di circa 80 cm. CP_1
(cfr. rapporto d'incidente stradale n. 23/2014).
I testi escussi, inoltre, hanno confermato la dinamica del sinistro come dedotta dal coincidente, peraltro, con la ricostruzione della Polizia Locale [cfr. rapporto n. CP_1
23/2014: “In riferimento ai dati raccolti ed in possesso di questo Ufficio, ai rilievi planimetrici e fotografici effettuati ed a seguito delle dichiarazioni spontanee dei conducenti dei veicoli coinvolti, la vicenda infortunistica può sommariamente essere così descritta: il motociclo A, condotto nell'occasione dal sig. percorreva il Viale del Fante in direzione di Villaciambra quando, giunto Controparte_1
in prossimità di via Fratelli Celano finiva con la ruota anteriore dentro una buca, presente sul manto stradale, riuscendo a mantenere l'equilibrio ma andando ad urtare prima con la forcella anteriore lato destro (nella parte che contiene l'anello di sostegno del parafango) e successivamente con la gamba
pagina 7 di 10 destra, con il posteriore lato sinistro dell'autovettura posteggiata (veicolo B). Il conducente rovinava sull'asfalto mentre la moto, rimasta in equilibrio, continuava la sua marcia finendo per incastrarsi nella rete di recinzione di uno slargo situato sul margine destro della corsia opposta].
Al riguardo, i dubbi dell'appellante sull'attendibilità dei testi appaiono infondati, non essendo conducente, al riguardo, l'indicazione (peraltro in via dubitativa), da parte del teste , della profondità della buca in circa dieci centimetri (a fronte Testimone_1 dei tre-quattro centimetri risultanti dal rapporto della Polizia Locale).
Le dichiarazioni dei testi, poi, non appaiono in alcun modo discordanti con le emergenze del rapporto dei Vigili Urbani, non potendosi evincere in alcun modo dalla planimetria allegata al rapporto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la sussistenza di una pericolosa ed unica traiettoria che il avrebbe seguito e che lo avrebbe portato – CP_1
“in ogni caso” ed indipendentemente dalla buca – ad urtare il veicolo in sosta.
Il in buona sostanza, non ha fornito la prova liberatoria richiesta, costituita dal Pt_1
caso fortuito, che certamente non può essere integrato dall'evidente dissesto del manto stradale, che fonda, al contrario, la responsabilità dell'ente locale [cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 3 aprile 2009, n. 8157: “La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (…)”].
10.2. Le complessive risultanze istruttorie non risultano inficiate, poi, dall'anamnesi riportata nel verbale di P.S. dell'A.R.N.A.S. Ospedale Civico-Di Cristina-Benfratelli, (“il paziente riferisce incidente stradale presso scorrimento veloce per oggi alle ore 17.00 circa. Parte_1
Il paziente sul proprio motore riferisce di essere stato urtato da auto in transito lamenta CP_4 dolore arto inferiore dx”). Ed invero, in disparte l'ambiguo tenore della verbalizzazione
(peraltro non sottoscritta dal , va tenuto conto che si tratta di dichiarazioni rese CP_1
dal danneggiato nell'immediatezza del sinistro, all'esito del quale riportò “frattura scomposta del terzo medio di femore con frammento osseo, appiattimento della fisiologica lordosi
pagina 8 di 10 cervicale”, certamente inidonee a inficiare il solido quadro probatorio in ordine al verificarsi del sinistro ed al nesso di causalità dello stesso con le lesioni riportate.
10.3. Parzialmente fondate, di contro, sono le doglianze del relative all'incidenza Pt_1
della condotta colposa del CP_1
Ed invero, le rilevanti dimensioni della buca, l'assenza di prova (ed invero, anche di allegazione) di circostanze contingenti atte ad elidere del tutto la visibilità della buca stessa
(quale, ad esempio, il precedente transito di un autoveicolo), inducono a ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 1 c.c., che avrebbe potuto avvedersi Controparte_1 in tempo dalla situazione di pericolo, ove avesse mantenuto una condotta più prudente e adeguata alle condizioni della strada.
Deve pertanto deve ritenersi configurabile, nel caso di specie, un concorso colposo dell'appellato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., nella causazione del sinistro, da quantificare nella misura del 20%.
10.4. Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la quantificazione del danno va proporzionalmente ridotta, ed il va Parte_1
condannato al pagamento della somma di euro 16.517,98 in favore di , Controparte_1 oltre interessi compensativi da calcolare con le modalità stabilite dalla sentenza di primo grado.
11. Va invece confermata la statuizione di condanna del al pagamento delle spese Pt_1
di lite, non sussistendo i presupposti per l'invocata compensazione ovvero per la riduzione delle spese stesse (correttamente liquidate dal Giudice di primo grado in ossequio al principio della soccombenza e in conformità ai parametri vigenti).
12. Avuto riguardo al parziale accoglimento del gravame, le spese di lite del presente grado di giudizio vanno dichiarate compensate per due terzi. Per il restante terzo le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, in complessivi euro 1.018,50, di cui euro 118,50 per spese ed euro 900,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
pagina 9 di 10 - in parziale accoglimento dell'appello spiegato dal nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 4537/2019 del 17 ottobre 2019 del Tribunale di Controparte_1
Palermo, riduce la somma dovuta dal in favore di Parte_1 Controparte_1
a euro 16.517,98, oltre interessi compensativi da calcolare con le modalità già stabilite nella sentenza di primo grado;
- conferma, nel resto, la sentenza n. 4537/2019 del 17 ottobre 2019 del Tribunale di
Palermo;
- condanna al pagamento, in favore del di un Controparte_1 Parte_1 terzo delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per tale quota, in complessivi euro 1.018,50, di cui euro 118,50 per spese ed euro 900,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- compensa fra le parti, per i restanti due terzi, le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 26 marzo 2024.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore dr.ssa Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sig. magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 225/2020 del R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
da
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Giuliana
Recupero Bruno (pec: ; Email_1
appellante contro
nato a [...] (Pa) il 17.7.1997 (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Antonino Bongiorno (pec:
; Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4537/2019, pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data
17.10.2019;
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.;
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
“ CORTE D'APPELLO DI PALERMO Parte_2
rejectis adversis ed in riforma della sentenza n. 4537/2019 del 17.10.2019, resa dal Tribunale di
Palermo, sez. III civile:
1. IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenuta l'evidente fondatezza delle censure volte ad ottenere la riforma della predetta sentenza e il gravissimo danno che deriverebbe a carico dell'Ente pubblico dalla esecuzione di una sentenza palesemente ingiusta;
2. IN VIA PRINCIPALE
- ACCOGLIERE per la forma il presente appello ritualmente proposto e conseguentemente DIRE E
DICHIARARE che la domanda risarcitoria proposta da contro il Controparte_1 Parte_1
con l'atto di citazione notificato in data 28.01.2016 è infondata per le causali di cui in
[...] premessa;
- RIFORMARE la sentenza N. 4537/2019 emessa dal Tribunale di Palermo - sez. III civ. in data
17.10.2019 nel giudizio r.g. 2033/2016 promosso da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
con il presente atto impugnata, in quanto viziata per i motivi di cui in parte narrativa,
[...]
rigettando le domande tutte formulate dal sig. contro il poiché CP_1 Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, secondo i seguenti termini:
1) Accertare e dichiarare che vada esclusa la responsabilità del nel sinistro Parte_1 avvenuto in data 17.11.2014 alle ore 17.30 circa, ad in Via del Fante in prossimità della Parte_1
Via F.lli Celano, atteso che l'infortunio è riconducibile esclusivamente a condotta imprudente e, comunque, colposa del danneggiato, che si è diretto contro la vettura Opel Insigna tg. DX949BP di proprietà del sig. , parcheggiata lungo la via del Fante;
Controparte_2
2) Accertare e dichiarare che non risulta provato il nesso causale tra la condizione del manto stradale della Via del Fante ad ed il danno sofferto dal stante che tale nesso Parte_1 CP_1
causale risulta interrotto dalla condotta colposa del danneggiato medesimo;
3) Dichiarare non dovuta da parte del in favore di la somma Parte_1 Controparte_1
di € 20.647,48 oltre interessi per il titolo invocato nel procedimento in esame;
pagina 2 di 10 4) IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che il danno invocato da è Controparte_1
riconducibile ad un concorso causale colposo ex art. 1227 c.c.
5) condannare il sig. alle spese processuali o, in subordine, disporre la compensazione delle CP_1
stesse.
- CONDANNARE al pagamento delle spese, competenze ed onorari, rimborso Controparte_1 spese generali e C.P.A., del doppio grado del giudizio.
3. IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di non accoglimento della presente impugnazione, si chiede la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
4. IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE si chiede la riduzione in punto spese del primo grado del giudizio”; per l'appellato
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto dal e confermare Parte_3 totalmente la sentenza n. 4537/2019;
- Ritenere e dichiarare improcedibile, inammissibile ed infondato l'appello proposto;
- Rigettare la richiesta di sospensione di efficacia della sentenza n. 4537/2019
Nel merito:
- In ogni caso, rigettare l'appello proposto dal per tutti i motivi di cui sopra, Parte_1
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 28.1.2016 conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo il chiedendo che ne venisse Parte_1
dichiarata l'esclusiva responsabilità, ex artt. 2043 e 2051 c.c., nella causazione del sinistro occorsogli in data 17.11.2014, alle ore 17:30, allorquando percorreva, in località , Parte_1 la via del Fante con direzione Villaciambra, alla guida del motociclo 125 Cagiva Raptur targato BV98144.
pagina 3 di 10 1.1. Precisava l'attore che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, giunto in prossimità del civico n. 59, la ruota anteriore del suo motociclo era entrata interamente dentro una buca presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile, e che, mentre inizialmente era riuscito a mantenere l'equilibrio, successivamente aveva urtato, prima con la forcella anteriore lato destro del motociclo e poi con la gamba destra, la parte posteriore lato sinistro dell'autovettura Opel Insigna targata DX949PB, di proprietà di
[...]
(parcheggiata in divieto di sosta) ed era caduto, mentre il motociclo, Controparte_2 rimasto in equilibrio, si era proiettato verso una recinzione posta sul margine destro della carreggiata e ivi era rimasto.
1.2. Deduceva l'attore, inoltre, che sui luoghi era intervenuta la Polizia Locale del
Comune di e che, a seguito della rovinosa caduta, aveva riportato “frattura Parte_1
scomposta del terzo medio di femore con frammento osseo, appiattimento della fisiologica lordosi cervicale”.
1.3. , quindi, chiedeva la condanna del Comune di al Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni da egli subiti (inclusi quelli morali) ed al rimborso delle spese mediche sostenute, per complessivi euro 26.000,00.
2. Instaurato il contraddittorio, l'Ente convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva che venisse chiamata in causa la (effettiva titolare degli obblighi di custodia e Controparte_3 manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro) e che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda (atteso il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita); in via subordinata, nel merito, chiedeva che le domande attoree venissero rigettate e venisse riconosciuta l'imputabilità del sinistro a colpa dell'attore; in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento delle domande del il CP_1
chiedeva di essere tenuto indenne dalla . Il Pt_1 Controparte_3 chiedeva, inoltre, che l'attore venisse condannato per “lite temeraria”, ex art. 96 Pt_1
c.p.c.
3. Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva la , la Controparte_3
quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che il luogo del sinistro rientrava all'interno dell'abitato di . Parte_1
pagina 4 di 10 4. Istruita la causa con produzione documentale e l'escussione dei testi indicati da parte attrice e dalla terza chiamata in causa, veniva disposta consulenza medico-legale; all'esito, con sentenza del 17.10.2019 il Tribunale di Palermo: dichiarava il difetto di legittimazione passiva della , estromettendola dal giudizio;
qualificava la Controparte_3 domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. e affermava la responsabilità del Parte_1 in ordine al sinistro;
per l'effetto, avuto riguardo alle conclusioni del c.t.u. nominato (che aveva accertato postumi permanenti dell'occorso quantificabili nella misura del 7%), condannava l'Ente comunale al risarcimento dei danni patiti dal nella misura CP_1 complessiva di euro 20.647,48 (di cui euro 734,48 per le spese sanitarie documentate), oltre agli interessi compensativi dalla data del sinistro a quella della sentenza;
condannava il convenuto a rifondere le spese del giudizio al danneggiato ed alla terza Pt_1 chiamata e poneva a carico del anche il pagamento delle spese di c.t.u. Pt_1
5. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 4.2.2020, il ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui Parte_1 alle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
“inammissibile”, “improcedibile” e comunque infondato “perché destituito di fondamento giuridico e fattuale”.
7. Sostituita l'udienza del giorno 15.01.2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 16.1.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
8. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345
c.p.c., sollevata (in via del tutto generica) dal non avendo il articolato, CP_1 Pt_1 in questa sede, nuove eccezioni e nuove domande, né prospettato contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado.
9. Con un unico motivo di appello, articolato in più profili, il censura la sentenza Pt_1
per errata applicazione degli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c., ritenendo errata sia l'applicazione delle norme disciplinanti la materia, sia la ricostruzione del fatto. Nello specifico, il ha lamentato l'erroneo riferimento, in sentenza, alla propria colpa Pt_1
(elemento estraneo alla fattispecie ex art. 2051 c.c.), la carenza di prova del nesso causale,
pagina 5 di 10 l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie (rapporto della Polizia Locale e relative planimetrie, dichiarazioni dei testimoni, dichiarazioni del danneggiato contenute nel rapporto del Pronto Soccorso).
9.1. L'appellante ha ribadito, quindi, le difese del primo grado, evidenziando che:
- la caduta del è addebitabile esclusivamente a sua imprudenza, in quanto dalla CP_1 traiettoria della frenata del motociclo (riportata nel rapporto della Polizia Locale) si evince che questo, indipendentemente dalla presenza o meno di buche sull'asfalto, “avrebbe inevitabilmente impattato contro l'auto in sosta”, mentre nessuna incidenza causale ha avuto la presunta anomalia del manto stradale (descritta nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, contraddittoriamente, dapprima come “buca” e poi come “tombino privo della copertura di sicurezza”, e descritta invece dai testi come “qualcosa di simile ad una frana”);
- dopo l'impatto con la buca il motociclo “non ha mai barcollato” né modificato la propria traiettoria originaria, ed il sinistro è stato determinato esclusivamente dalla pericolosa condotta di guida del che non si è avveduto di procedere in rotta di collisione CP_1 con un'auto parcheggiata;
- dalle allegazioni dello stesso appellato non si può evincere l'incidenza della buca sulla traiettoria del ciclomotore;
- la stessa Polizia Municipale, alla voce “Natura dell'incidente” del proprio rapporto, ha specificato trattarsi di “urto contro veicolo in sosta”;
- il pubblico ufficiale incaricato di raccogliere le dichiarazioni del al triage CP_1 ospedaliero ha annotato quanto segue: "il paziente riferisce incidente stradale presso scorrimento veloce per oggi alle ore 17.00 circa auto - motore. Il paziente sul proprio motore riferisce di Parte_1
essere stato urtato da auto in transito” (circostanza la cui valutazione è stata del tutto omessa dal Giudice di primo grado);
- non ha riportato alcun trauma cranico a seguito della caduta Controparte_1
(circostanza da ritenere incompatibile con la dinamica del sinistro riferita);
- la ricostruzione del sinistro offerta dall'appellato e le dichiarazioni dei testi confliggono con le risultanze documentali;
pagina 6 di 10 - ove le dimensioni della (presunta) buca fossero effettivamente state quelle descritte dai testi, sarebbe stato integrato un “caso fortuito”, idoneo ad escludere la propria responsabilità.
10. Orbene, per quanto il Giudice di primo grado abbia fatto riferimento, impropriamente, all'elemento soggettivo della colpa (effettivamente estraneo alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.), la circostanza non appare dirimente, essendo integrati gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. e non avendo il fornito la prova liberatoria Pt_1
sullo stesso incombente (cfr. Cass., S.U, 30 giugno 2022, ord. n. 20943: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
10.1. Non meritano condivisione, in primo luogo, le censure mosse alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Invero, la presenza della buca sulla superficie stradale risulta, inequivocabilmente, dal rapporto della Polizia Locale di che, intervenuta sul luogo del sinistro, ha Parte_1
evidenziato, quanto alle “condizioni della strada”, la presenza di una buca sul tratto di strada percorso dal della profondità di 3-4 centimetri e dalla larghezza di circa 80 cm. CP_1
(cfr. rapporto d'incidente stradale n. 23/2014).
I testi escussi, inoltre, hanno confermato la dinamica del sinistro come dedotta dal coincidente, peraltro, con la ricostruzione della Polizia Locale [cfr. rapporto n. CP_1
23/2014: “In riferimento ai dati raccolti ed in possesso di questo Ufficio, ai rilievi planimetrici e fotografici effettuati ed a seguito delle dichiarazioni spontanee dei conducenti dei veicoli coinvolti, la vicenda infortunistica può sommariamente essere così descritta: il motociclo A, condotto nell'occasione dal sig. percorreva il Viale del Fante in direzione di Villaciambra quando, giunto Controparte_1
in prossimità di via Fratelli Celano finiva con la ruota anteriore dentro una buca, presente sul manto stradale, riuscendo a mantenere l'equilibrio ma andando ad urtare prima con la forcella anteriore lato destro (nella parte che contiene l'anello di sostegno del parafango) e successivamente con la gamba
pagina 7 di 10 destra, con il posteriore lato sinistro dell'autovettura posteggiata (veicolo B). Il conducente rovinava sull'asfalto mentre la moto, rimasta in equilibrio, continuava la sua marcia finendo per incastrarsi nella rete di recinzione di uno slargo situato sul margine destro della corsia opposta].
Al riguardo, i dubbi dell'appellante sull'attendibilità dei testi appaiono infondati, non essendo conducente, al riguardo, l'indicazione (peraltro in via dubitativa), da parte del teste , della profondità della buca in circa dieci centimetri (a fronte Testimone_1 dei tre-quattro centimetri risultanti dal rapporto della Polizia Locale).
Le dichiarazioni dei testi, poi, non appaiono in alcun modo discordanti con le emergenze del rapporto dei Vigili Urbani, non potendosi evincere in alcun modo dalla planimetria allegata al rapporto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la sussistenza di una pericolosa ed unica traiettoria che il avrebbe seguito e che lo avrebbe portato – CP_1
“in ogni caso” ed indipendentemente dalla buca – ad urtare il veicolo in sosta.
Il in buona sostanza, non ha fornito la prova liberatoria richiesta, costituita dal Pt_1
caso fortuito, che certamente non può essere integrato dall'evidente dissesto del manto stradale, che fonda, al contrario, la responsabilità dell'ente locale [cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 3 aprile 2009, n. 8157: “La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (…)”].
10.2. Le complessive risultanze istruttorie non risultano inficiate, poi, dall'anamnesi riportata nel verbale di P.S. dell'A.R.N.A.S. Ospedale Civico-Di Cristina-Benfratelli, (“il paziente riferisce incidente stradale presso scorrimento veloce per oggi alle ore 17.00 circa. Parte_1
Il paziente sul proprio motore riferisce di essere stato urtato da auto in transito lamenta CP_4 dolore arto inferiore dx”). Ed invero, in disparte l'ambiguo tenore della verbalizzazione
(peraltro non sottoscritta dal , va tenuto conto che si tratta di dichiarazioni rese CP_1
dal danneggiato nell'immediatezza del sinistro, all'esito del quale riportò “frattura scomposta del terzo medio di femore con frammento osseo, appiattimento della fisiologica lordosi
pagina 8 di 10 cervicale”, certamente inidonee a inficiare il solido quadro probatorio in ordine al verificarsi del sinistro ed al nesso di causalità dello stesso con le lesioni riportate.
10.3. Parzialmente fondate, di contro, sono le doglianze del relative all'incidenza Pt_1
della condotta colposa del CP_1
Ed invero, le rilevanti dimensioni della buca, l'assenza di prova (ed invero, anche di allegazione) di circostanze contingenti atte ad elidere del tutto la visibilità della buca stessa
(quale, ad esempio, il precedente transito di un autoveicolo), inducono a ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 1 c.c., che avrebbe potuto avvedersi Controparte_1 in tempo dalla situazione di pericolo, ove avesse mantenuto una condotta più prudente e adeguata alle condizioni della strada.
Deve pertanto deve ritenersi configurabile, nel caso di specie, un concorso colposo dell'appellato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., nella causazione del sinistro, da quantificare nella misura del 20%.
10.4. Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la quantificazione del danno va proporzionalmente ridotta, ed il va Parte_1
condannato al pagamento della somma di euro 16.517,98 in favore di , Controparte_1 oltre interessi compensativi da calcolare con le modalità stabilite dalla sentenza di primo grado.
11. Va invece confermata la statuizione di condanna del al pagamento delle spese Pt_1
di lite, non sussistendo i presupposti per l'invocata compensazione ovvero per la riduzione delle spese stesse (correttamente liquidate dal Giudice di primo grado in ossequio al principio della soccombenza e in conformità ai parametri vigenti).
12. Avuto riguardo al parziale accoglimento del gravame, le spese di lite del presente grado di giudizio vanno dichiarate compensate per due terzi. Per il restante terzo le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, in complessivi euro 1.018,50, di cui euro 118,50 per spese ed euro 900,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
pagina 9 di 10 - in parziale accoglimento dell'appello spiegato dal nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 4537/2019 del 17 ottobre 2019 del Tribunale di Controparte_1
Palermo, riduce la somma dovuta dal in favore di Parte_1 Controparte_1
a euro 16.517,98, oltre interessi compensativi da calcolare con le modalità già stabilite nella sentenza di primo grado;
- conferma, nel resto, la sentenza n. 4537/2019 del 17 ottobre 2019 del Tribunale di
Palermo;
- condanna al pagamento, in favore del di un Controparte_1 Parte_1 terzo delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per tale quota, in complessivi euro 1.018,50, di cui euro 118,50 per spese ed euro 900,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- compensa fra le parti, per i restanti due terzi, le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 26 marzo 2024.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore dr.ssa Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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