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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/11/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. MA AR in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
Oggetto: SENTENZA Opposizione Decreto
nella causa civile iscritta al n. 5760/24 del ruolo civile contenzioso, promossa Ingiuntivo. n.1332/24 da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dall' Vito Nicola Ciullo mandato in atti
Attrice
Opponente
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. Marco Castelluzzo Controparte_1
mandato in atti
Convenuto Opposto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la conveniva in giudizio il per Parte_1 Controparte_1
sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1) dichiarare nullo e/o comunque revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1332/24 del
27.07.2024 avente ad oggetto restituzione somme per €.27.500,00=
indebitamente percepite, in particolare precisava le conclusioni chiedendo:1)
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 Pt_1
perché illegittimo;
2) in subordine, accertare dichiarare l'infondatezza della domanda atteso che il valore 2
della ristrutturazione già eseguita supera quello della somma per cui è
ingiunzione e per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e competenze di lite.
L'opponente sostanzialmente sosteneva che effettivamente la società
opposta aveva appaltato alla società Sigma s.r.l. la ristrutturazione di un proprio immobile, sito in Otranto.
Poiché tra la Sigma s.r.l. a la .s.r,l. era intervenuta una Parte_1
operazione di aggregazione aziendale era stata proprio la Sigma s.r.l. a chiedere alla parte opposta di effettuare il pagamento direttamente alla
Parte_1
Parte opposta, quindi, provvedeva a corrispondere la predetta somma con bonifico del 02.10.2023 dopo aver ricevuto la fattura n.31 del 2.10.2023 da parte della in forza del predetto contratto. Parte_1
Asseriva, tuttavia, l'opponente che venuta meno l' operazione di aggregazione aziendale tra le due società, la emetteva Parte_1
nota di credito n.13 del 13.03.2024 con storno della fattura n.31.del
02.10.2023,e su accordo con la stessa parte opposta, versava successivamente la somma alla Sigma s.r.l. (originaria parte contrattuale)
la quale emetteva contestualmente fattura n.13 del 13.03.2024
consegnandola regolarmente al sig. . CP_1
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e rilevato concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
in subordine accertare e dichiarare che il pagamento ricevuto da con il bonifico Parte_1
03.10.2023 è indebito non sussistendo alcun rapporto giuridico giustificativo del pagamento e 3
per lo effetto, condannare la società opponente alla restituzione in favore della opposta della somma di €. 27.500,00= oltre interessi e rivalutazione di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale interrogatorio formale prova testimoniale, precisate le conclusioni la causa veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 07.11.2025 per la discussione, previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo, ( l'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato restituito alla Sigma s,r,l, su autorizzazione dello stesso sig. odierno opposto) tuttavia la Controparte_1
documentazione versata in atti non si ritiene sufficiente a supportare i predetti assunti;
Per altro verso, si ritiene invece idonea, la copiosa documentazione ( in particolare pec. 19.02.2024 con la quale espressamente si chiedeva la restituzione della somma indebitamente versata sul presupposto, successivamente venuto meno, di una aggregazione aziendale tra le due società Sigma s.r.l. e versata in atti dalla società opposta, a Parte_1
supporto dalla pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
Alla luce i quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo 4
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1)Rigetta l'opposizione , siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1332/24, emesso in data 27.07.2024 dal
Tribunale di Lecce;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.800,00 (Milleottocento/00) di cui 300,00
per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce,07.11.2025
Il G.O.MA AR
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. MA AR in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
Oggetto: SENTENZA Opposizione Decreto
nella causa civile iscritta al n. 5760/24 del ruolo civile contenzioso, promossa Ingiuntivo. n.1332/24 da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dall' Vito Nicola Ciullo mandato in atti
Attrice
Opponente
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. Marco Castelluzzo Controparte_1
mandato in atti
Convenuto Opposto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la conveniva in giudizio il per Parte_1 Controparte_1
sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1) dichiarare nullo e/o comunque revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1332/24 del
27.07.2024 avente ad oggetto restituzione somme per €.27.500,00=
indebitamente percepite, in particolare precisava le conclusioni chiedendo:1)
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 Pt_1
perché illegittimo;
2) in subordine, accertare dichiarare l'infondatezza della domanda atteso che il valore 2
della ristrutturazione già eseguita supera quello della somma per cui è
ingiunzione e per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e competenze di lite.
L'opponente sostanzialmente sosteneva che effettivamente la società
opposta aveva appaltato alla società Sigma s.r.l. la ristrutturazione di un proprio immobile, sito in Otranto.
Poiché tra la Sigma s.r.l. a la .s.r,l. era intervenuta una Parte_1
operazione di aggregazione aziendale era stata proprio la Sigma s.r.l. a chiedere alla parte opposta di effettuare il pagamento direttamente alla
Parte_1
Parte opposta, quindi, provvedeva a corrispondere la predetta somma con bonifico del 02.10.2023 dopo aver ricevuto la fattura n.31 del 2.10.2023 da parte della in forza del predetto contratto. Parte_1
Asseriva, tuttavia, l'opponente che venuta meno l' operazione di aggregazione aziendale tra le due società, la emetteva Parte_1
nota di credito n.13 del 13.03.2024 con storno della fattura n.31.del
02.10.2023,e su accordo con la stessa parte opposta, versava successivamente la somma alla Sigma s.r.l. (originaria parte contrattuale)
la quale emetteva contestualmente fattura n.13 del 13.03.2024
consegnandola regolarmente al sig. . CP_1
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e rilevato concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
in subordine accertare e dichiarare che il pagamento ricevuto da con il bonifico Parte_1
03.10.2023 è indebito non sussistendo alcun rapporto giuridico giustificativo del pagamento e 3
per lo effetto, condannare la società opponente alla restituzione in favore della opposta della somma di €. 27.500,00= oltre interessi e rivalutazione di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale interrogatorio formale prova testimoniale, precisate le conclusioni la causa veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 07.11.2025 per la discussione, previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo, ( l'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato restituito alla Sigma s,r,l, su autorizzazione dello stesso sig. odierno opposto) tuttavia la Controparte_1
documentazione versata in atti non si ritiene sufficiente a supportare i predetti assunti;
Per altro verso, si ritiene invece idonea, la copiosa documentazione ( in particolare pec. 19.02.2024 con la quale espressamente si chiedeva la restituzione della somma indebitamente versata sul presupposto, successivamente venuto meno, di una aggregazione aziendale tra le due società Sigma s.r.l. e versata in atti dalla società opposta, a Parte_1
supporto dalla pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
Alla luce i quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo 4
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1)Rigetta l'opposizione , siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1332/24, emesso in data 27.07.2024 dal
Tribunale di Lecce;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.800,00 (Milleottocento/00) di cui 300,00
per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce,07.11.2025
Il G.O.MA AR