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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6556/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/avvisi di addebito promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Concetta Alessandro;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco CP_1 CP_2
Bove;
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Fiorillo;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020229005517887000, notificata in data 31.8.2022, in relazione ai sottesi avvisi di addebito nn. 40020120003256554000 - 40020120005703161000 - 40020130002796486000 –
40020130005404029000 aventi ad oggetto contributi IVS coltivatori diretti/sanzioni di competenza dell' anni 1991-2012. CP_1 L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali e la conseguente illegittimità della intimazione di pagamento con riferimento ai predetti crediti.
Si sono costituiti gli enti convenuti chiedendo, con articolate argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 7.5.2025.
Anzitutto va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto i crediti di natura contributiva di cui agli avvisi di addebito nn. 40020120005703161000 -
40020130005404029000.
Ed invero con riferimento a tali crediti viene in rilievo l'intervento medio tempore della “Legge di Bilancio
2023” (Legge n. 29 dicembre 2022, n. 197) che al comma 22 ha previsto l'annullamento automatico
(“Stralcio”) dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati –come nella specie- all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”).
La Corte di Cassazione, con riferimento al precedente normativo di “stralcio” ha affermato che
“L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del
2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (cfr.
Cass. 15471/2019).
Nel caso di specie, comunque, l ha prodotto estratto ruolo aggiornato Controparte_3 al 23.6.2023 da cui risulta la sospensione dei carichi contributivi oggetto dei predetti avvisi di addebito.
Tanto premesso, con riferimento ai residui avvisi di addebito, occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma
1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass.
n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore
(per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Fatta questa premessa, si osserva che nel caso di specie l'opponente, premessa la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti dalla intimazione di pagamento, contesta esclusivamente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione dei diritti di credito, con ciò configurando una opposizione “recuperatoria” a ruolo e una opposizione all'esecuzione relativamente alle quali è legittimato passivo l'ente impositore titolare della pretesa creditoria. CP_1
Così qualificata la spiegata azione deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell in quanto CP_4 estraneo alla notifica degli avvisi di addebito e al merito della pretesa creditoria ed essendo tale Ente competente in relazione alla opposizione agli atti esecutivi nella specie, come visto, non proposta.
Tanto premesso deve evidenziarsi che, smentendo l'assuto attoreo, l' ha innanzitutto fornito la CP_1 prova della effettiva notifica a mezzo posta degli avvisi di addebito nn. 40020120003256554000 -
40020130002796486000 mediante la produzione dei relativi avvisi di ricevimento regolarmente sottoscritti (v. doc. . Gli avvisi di addebito in questione risultano rispettivamente notificati in data CP_1
10.8.2012 e 23.7.2013.
Acclarata, nei predetti termini, la notifica dei suddetti avvisi di addebito al ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie in essi contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione degli stessi entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) nonché, di conseguenza, la inammissibilità in questa sede dei motivi di opposizione fondati su fatti/vizi formali e di merito anteriori alla data della notifica degli avvisi di addebito. Ed invero, come detto, gli avvisi di addebito risultano notificati il 10.8.2012 e 23.7.2013 e il presente ricorso in opposizione è stato depositato il
10.10.2022.
D'altronde va altresì rilevata la insussistenza della sopravvenuta prescrizione dei crediti.
Sotto tale profilo si evidenzia che, tenuto conto della predetta data di notifica degli avvisi di addebito, il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995 risulta utilmente interrotto dall' con la notifica, in data 9.6.2017, della intimazione di pagamento n. 10020179005234738000 CP_4
(con riferimento all'avviso di addebito n. 40020120003256554000), con la notifica in data 10.1.2018 della intimazione di pagamento n. 0020179017369925000 (con riferimento all'avviso di addebito n.
40020130002796486000) e successivamente con la notifica, in data 31.8.2022, della intimazione di pagamento oggetto di causa.
Nel computo del termine di prescrizione quinquennale occorre tenere nella specie conto della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19. Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nella specie, dovendosi computare per intero il periodo di sospensione del termine quinquennale di prescrizione, può rilevarsi che il predetto termine non risulta trascorso tra la notifica delle intimazioni di pagamento n. 10020179005234738000 – 0020179017369925000, in data 9.6.2017 e 10.1.2018, e la successiva notifica, in data 31.8.2022, della intimazione di pagamento oggetto di causa.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. CP_5
23397/2016-.
Per quanto concerne le censure di parte ricorrente in ordine alla tardiva produzione da parte dell CP_4 degli atti interruttivi della prescrizione, va innanzitutto evidenziato che tali atti erano specificamente indicati nella memoria difensiva tempestivamente depositata dall'Ente l'8.6.2023 e che essi sono stati prodotti con nota del 6.6.2024 a seguito di provvedimento emesso dal Giudice il 10.5.2024, ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
Sotto tale profilo occorre rammentare che, come in generale affermato dalla Corte di Cassazione, “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi” (Cass. L. 25434/2019).
Inoltre, con specifico riferimento all'ambito applicativo in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado). -Cass. L. 14755/2018, conf. Cass. 23518/2019-.
Facendo applicazione di tali principi, nella specie devono ritenersi legittimamente acquisiti al processo, a seguito di esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., gli atti interruttivi della prescrizione tempestivamente indicati nella memoria difensiva dell' e successivamente prodotti in esecuzione della disposizione CP_4 giudiziale. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere (per intervento normativo sopravvenuto alla data di notifica della intimazione di pagamento), vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn. 40020120005703161000 – 40020130005404029000;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_3
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa le spese di lite tra le parti
Salerno, 8.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6556/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/avvisi di addebito promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Concetta Alessandro;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco CP_1 CP_2
Bove;
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Fiorillo;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020229005517887000, notificata in data 31.8.2022, in relazione ai sottesi avvisi di addebito nn. 40020120003256554000 - 40020120005703161000 - 40020130002796486000 –
40020130005404029000 aventi ad oggetto contributi IVS coltivatori diretti/sanzioni di competenza dell' anni 1991-2012. CP_1 L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali e la conseguente illegittimità della intimazione di pagamento con riferimento ai predetti crediti.
Si sono costituiti gli enti convenuti chiedendo, con articolate argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 7.5.2025.
Anzitutto va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto i crediti di natura contributiva di cui agli avvisi di addebito nn. 40020120005703161000 -
40020130005404029000.
Ed invero con riferimento a tali crediti viene in rilievo l'intervento medio tempore della “Legge di Bilancio
2023” (Legge n. 29 dicembre 2022, n. 197) che al comma 22 ha previsto l'annullamento automatico
(“Stralcio”) dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati –come nella specie- all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”).
La Corte di Cassazione, con riferimento al precedente normativo di “stralcio” ha affermato che
“L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del
2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (cfr.
Cass. 15471/2019).
Nel caso di specie, comunque, l ha prodotto estratto ruolo aggiornato Controparte_3 al 23.6.2023 da cui risulta la sospensione dei carichi contributivi oggetto dei predetti avvisi di addebito.
Tanto premesso, con riferimento ai residui avvisi di addebito, occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma
1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass.
n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore
(per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Fatta questa premessa, si osserva che nel caso di specie l'opponente, premessa la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti dalla intimazione di pagamento, contesta esclusivamente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione dei diritti di credito, con ciò configurando una opposizione “recuperatoria” a ruolo e una opposizione all'esecuzione relativamente alle quali è legittimato passivo l'ente impositore titolare della pretesa creditoria. CP_1
Così qualificata la spiegata azione deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell in quanto CP_4 estraneo alla notifica degli avvisi di addebito e al merito della pretesa creditoria ed essendo tale Ente competente in relazione alla opposizione agli atti esecutivi nella specie, come visto, non proposta.
Tanto premesso deve evidenziarsi che, smentendo l'assuto attoreo, l' ha innanzitutto fornito la CP_1 prova della effettiva notifica a mezzo posta degli avvisi di addebito nn. 40020120003256554000 -
40020130002796486000 mediante la produzione dei relativi avvisi di ricevimento regolarmente sottoscritti (v. doc. . Gli avvisi di addebito in questione risultano rispettivamente notificati in data CP_1
10.8.2012 e 23.7.2013.
Acclarata, nei predetti termini, la notifica dei suddetti avvisi di addebito al ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie in essi contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione degli stessi entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) nonché, di conseguenza, la inammissibilità in questa sede dei motivi di opposizione fondati su fatti/vizi formali e di merito anteriori alla data della notifica degli avvisi di addebito. Ed invero, come detto, gli avvisi di addebito risultano notificati il 10.8.2012 e 23.7.2013 e il presente ricorso in opposizione è stato depositato il
10.10.2022.
D'altronde va altresì rilevata la insussistenza della sopravvenuta prescrizione dei crediti.
Sotto tale profilo si evidenzia che, tenuto conto della predetta data di notifica degli avvisi di addebito, il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995 risulta utilmente interrotto dall' con la notifica, in data 9.6.2017, della intimazione di pagamento n. 10020179005234738000 CP_4
(con riferimento all'avviso di addebito n. 40020120003256554000), con la notifica in data 10.1.2018 della intimazione di pagamento n. 0020179017369925000 (con riferimento all'avviso di addebito n.
40020130002796486000) e successivamente con la notifica, in data 31.8.2022, della intimazione di pagamento oggetto di causa.
Nel computo del termine di prescrizione quinquennale occorre tenere nella specie conto della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19. Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nella specie, dovendosi computare per intero il periodo di sospensione del termine quinquennale di prescrizione, può rilevarsi che il predetto termine non risulta trascorso tra la notifica delle intimazioni di pagamento n. 10020179005234738000 – 0020179017369925000, in data 9.6.2017 e 10.1.2018, e la successiva notifica, in data 31.8.2022, della intimazione di pagamento oggetto di causa.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. CP_5
23397/2016-.
Per quanto concerne le censure di parte ricorrente in ordine alla tardiva produzione da parte dell CP_4 degli atti interruttivi della prescrizione, va innanzitutto evidenziato che tali atti erano specificamente indicati nella memoria difensiva tempestivamente depositata dall'Ente l'8.6.2023 e che essi sono stati prodotti con nota del 6.6.2024 a seguito di provvedimento emesso dal Giudice il 10.5.2024, ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
Sotto tale profilo occorre rammentare che, come in generale affermato dalla Corte di Cassazione, “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi” (Cass. L. 25434/2019).
Inoltre, con specifico riferimento all'ambito applicativo in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado). -Cass. L. 14755/2018, conf. Cass. 23518/2019-.
Facendo applicazione di tali principi, nella specie devono ritenersi legittimamente acquisiti al processo, a seguito di esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., gli atti interruttivi della prescrizione tempestivamente indicati nella memoria difensiva dell' e successivamente prodotti in esecuzione della disposizione CP_4 giudiziale. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere (per intervento normativo sopravvenuto alla data di notifica della intimazione di pagamento), vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn. 40020120005703161000 – 40020130005404029000;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_3
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa le spese di lite tra le parti
Salerno, 8.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio