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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Silvia Pirone, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso professionale di Avvocato d'Ufficio, e vertente
TRA
Avv. Adriano Ferraro, con studio in Vico Equense, al Corso Umberto I n. 49, quale procurtore di sé stesso ricorrente
E
, in persona del con sede in Roma alla via Controparte_1 CP_2
Arenula n. 70
Resistente-contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'avv. Adriano Ferraro ha proposto opposizione al decreto emesso da questo Tribunale in data
08.09.2023, con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione del proprio compenso per l'attività di difensore d'ufficio svolta nell'ambito del procedimento n. R.G. 423/22, conclusosi con sentenza n. 195/23, con la quale si dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 420 cpp.
Il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito CP_1 in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art 281 sexies cpc, riservandosi per la sentenza, come disposto dal nuovo art. 281 terdieces c.p.c.
Ciò detto, il ricorso, ancorchè ammissibile in quanto tempestivamente proposto, è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.
Risulta per tabulas che:
- il ricorrente è stato nominato difensore d'ufficio nell'ambito del procedimento penale R.G.N. 423/22, ha presenziato a tutte le udienze di trattazione e il processo si è concluso con sentenza ex art. 420 quater cpp a causa della mancata conoscenza dello stesso da parte dell'imputato (cfr. decreto di citazione a giudizio;
verbali di udienza;
sentenza n. 195/23, in all.1 al ricorso);
- il ricorrente ha intrapreso nei confronti dell'imputato la procedura volta al pagamento delle sue spettanze (cfr. lettera di messa in mora con racc. a/r del
28.11.23; certificato anagrafico;
certificato DAP).
Il ricorrente ha dunque fornito idonea prova di aver espletato l'asserita attività professionale per conto dell'imputato , provvedendo alla Controparte_3 sua difesa tecnica, e di aver intrapreso la procedura volta al pagamento delle sue spettanze, seppure infruttuosamente per irreperibilità dell'imputato.
A tale riguardo, va rammentato il principio di diritto per cui "in tema di gratuito patrocinio, la condizione di irreperibilità del patrocinato alla quale il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117, subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto indipendente dalla pronunzia processuale di irreperibilità – che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionatile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale". (così
Cass. 4153/07; Cass. 15601/12; Cass. 8111/14).
Da ciò consegue, dunque, il diritto del ricorrente alla liquidazione del proprio compenso.
In ordine al quantum della pretesa, occorre osservare che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie in esame, non può che farsi riferimento alla data di deposito della sentenza n. 195/23, con conseguente applicabilità dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22 (compensi avvocati in ambito penale, tribunale monocratico).
In particolare, l'attività difensiva espletata dalla ricorrente ha riguardato un procedimento penale conclusosi con sentenza ex art. 420 quater cpp, il cui compenso va dunque determinato, in base alle suddette tabelle di riferimento, in euro 574,00, oltre accessori e rimborso spese generali, da porre a carico dell'erario.
Ne consegue, pertanto, che, in accoglimento della spiegata opposizione, va liquidato in favore dell'avv. Adriano Ferraro l'importo di euro 574,00, oltre accessori e rimborso spese generali, da porre a carico dell'erario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento fino a
1.100,00), con applicazione dei valori medi, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, in relazione alla quale non è stata espletata attività difensiva, ciò anche in ragione della semplificazione del rito adottato, e della non complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida in favore dell'avv. Adriano Ferraro
l'importo di euro 574,00, oltre accessori e rimborso spese generali, da porre a carico dell'erario.
2) condanna parte resistente al pagamento, in favore dell'avv. Adriano Farraro, delle spese di lite che si liquidano in euro 462,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso in Torre Annunziata, il 7 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dr.ssa Silvia Pirone)