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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 23354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23354/2024
V.G. instaurato da
(c,f ), con l'avv. RICCARDO FRATI Parte_1 C.F._1
e c.f , con l'avv. RICCARDO FRATI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
e residenza presso la madre.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso successivo accordo tra i genitori, un giorno alla settimana dall'uscita da scuola al rientro a scuola del giorno successivo, nonché un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla domenica sera. Per quanto attiene ai periodi di vacanza estivi, natalizi e pasquali, i coniugi si riservano di concordare di volta in volta i giorni di presenza del figlio con ciascun genitore.
1 3) Il padre verserà alla madre l'importo mensile di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente con applicazione dell'indice ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio. I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, mediche, scolastiche e quelle per il tempo libero, queste ultime se previamente concordate, da affrontarsi nell'interesse del figlio.
4) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a richiedere assegno di mantenimento ed hanno già definito i loro reciproci rapporti economico-patrimoniali;
5) i coniugi esprimono sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio anche con l'iscrizione del figlio minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 27/06/2007 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di AT EL DA (atto n. 25, parte II, serie A).
Con decreto n. 3724/2023 del 31/05/2023 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23354/2024
V.G. instaurato da
(c,f ), con l'avv. RICCARDO FRATI Parte_1 C.F._1
e c.f , con l'avv. RICCARDO FRATI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
e residenza presso la madre.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso successivo accordo tra i genitori, un giorno alla settimana dall'uscita da scuola al rientro a scuola del giorno successivo, nonché un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla domenica sera. Per quanto attiene ai periodi di vacanza estivi, natalizi e pasquali, i coniugi si riservano di concordare di volta in volta i giorni di presenza del figlio con ciascun genitore.
1 3) Il padre verserà alla madre l'importo mensile di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente con applicazione dell'indice ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio. I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, mediche, scolastiche e quelle per il tempo libero, queste ultime se previamente concordate, da affrontarsi nell'interesse del figlio.
4) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a richiedere assegno di mantenimento ed hanno già definito i loro reciproci rapporti economico-patrimoniali;
5) i coniugi esprimono sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio anche con l'iscrizione del figlio minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 27/06/2007 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di AT EL DA (atto n. 25, parte II, serie A).
Con decreto n. 3724/2023 del 31/05/2023 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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