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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/07/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 858/2024
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 858/2024 R.G., promossa con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. iscritto a ruolo in data 01.03.2024 e notificato in data 20.04.2024 da
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
San Daniele n. 85, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianluca TESSIER e
Daniele BERTONCELLO, del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gianluca
TESSIER, in Venezia-Mestre (VE) - Via Cesco Baseggio n. 9, giusta procura in calce al ricorso introduttiva, apposta su foglio separato.
ricorrente contro
(P.IVA , con sede legale in Milano, Via Rizzoli n. 8, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Controparte_2
SINISCALCHI e Lara PELLEGRINI, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Claudia TORTORELLA, in Vincenza - Contrà San Marco n. 37, come da procura alle liti allegata alla di comparsa di costituzione e risposta. resistente
In punto: risarcimento danni;
altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
1 All'udienza del 30.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE:
Nel merito:
1) accertato il carattere diffamatorio dell'articolo oggetto di causa condannare la resistente in persona del suo attuale legale rappresentante a risarcire al dott. i danni tutti da lui patiti e Parte_1 patiendi che si quantificano nella complessiva somma di € 12.055,55
(dodicimilazerocinquantacinquevirgolacinquantacinque), oltre interessi e rivalutazione dal 30 settembre 2018 ovvero, comunque, nella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
2) condannare la resistente alla corresponsione, in favore del dott. di una somma a Parte_1 titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, proporzionale alla gravità delle affermazioni diffamatorie, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà dell'attore, che si quantifica sin d'ora in € 1.500,00 millecinquecento/00), oltre interessi e rivalutazione dal fatto ovvero, comunque, nella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
3) ordinare la pubblicazione della emananda sentenza in uno o più quotidiani;
4) con spese e compensi professionali, anche della fase di mediazione, interamente rifusi.
CONCLUSIONI RESISTENTE:
In ragione di tutto quanto sopra esposto, richiamate tutte le domande, le argomentazioni, le contestazioni e le eccezioni già formulate nei precedenti scritti, l'odierna resistente insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni già rassegnate e che qui di seguito si trascrivono per comodità del giudicante:
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare:
- IN PRINCIPALITA': rigettare tutte le domande formulate ex adverso, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- IN OGNI CASO: dichiarare il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 12 L.47/48.
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ogni riserva sia di merito sia istruttoria consentita.
Concisa esposizione delle ragioni
2 di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., iscritto a ruolo in data 01.03.2024, il dott. Parte_1 proponeva avanti questo Tribunale, con le forme del rito semplificato, domanda di risarcimento del danno, quantificato (salva diversa, maggiore o minore, somma di giustizia) nell'importo di € 12.055,55, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti di previo accertamento del Controparte_1 carattere diffamatorio dell'articolo di cui infra.
Chiedeva altresì la condanna della resistente alla corresponsione, in proprio favore, di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, quantificata in € 1.500,00 (che assumeva proporzionale alla gravità delle affermazioni diffamatorie, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà dell'attore), nonché l'ordine di pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani.
Esponeva al riguardo che in data 30 settembre 2018 veniva pubblicato, sul quotidiano “Corriere del
Veneto”, l'articolo intitolato “Il caso La sentenza. Condannato ambasciatore del Veneto a Pt_1
Roma”.
A detta del ricorrente detto articolo riferiva “falsamente e in modo gravemente diffamatorio” la vicenda penale che lo aveva visto protagonista, ed in particolare la sentenza di primo grado pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Roma.
Secondo l'articolo la vicenda riguardava spese non giustificate sostenute dal Pt_1 nell'espletamento del proprio ufficio nella Capitale negli anni tra il 2008 ed il 2010. Sempre secondo l'articolo “Nominato nel 2005 rappresentante della Regione Veneto a Roma, era stato condannato nel
2016 dalla magistratura contabile a restituire 95.000,00 euro di spese sostenute con fondi pubblici, ma non giustificate”.
Il ricorrente assumeva che queste affermazioni non corrispondessero al vero;
nel giudizio penale il medesimo era stato chiamato a rispondere avanti al Tribunale collegiale di Roma dei seguenti cinque capi di accusa:
- gli spostamenti in aereo da Verona a Roma;
- l'uso del noleggio con conducente dall'aeroporto di Roma alla sede lavorativa della Regione Veneto presso Roma e viceversa;
- le spese effettuate presso l'Associazione Lirico Culturale “Martinelli”;
- i rimborsi delle missioni svolte a Venezia nel periodo dal 2006 al 2010;
- l'acquisto di 12 cravatte di regolarmente fatturate. Parte_2
3 Orbene, come risultava dalla sentenza di primo grado, il era stato assolto da ben quattro dei Pt_1 cinque capi di imputazione per i quali era stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado (ma poi assolto in appello) per il solo acquisto di 12 cravatte di , per un totale di spesa, regolarmente Parte_2 fatturata, di 960,00 euro.
L'articolo proseguiva allegando falsamente che “Le accuse si sovrappongono a quelle raccolte dai magistrati contabili romani e chiudono un altro (triste) capitolo della legislatura di . Al centro Per_1 delle indagini c'erano i quasi cento mila euro spese tra cene, viaggi acquisti sostenuti senza un'adeguata rendicontazione tra il 2008 e il 2010, tra questi anche una decina di cravatte di , Parte_2 di cui non si è ben capita l'utilità”.
In realtà i presunti esborsi per pranzi, cene, acquisti e viaggi, attribuiti in modo infamante e diffamatorio al ricorrente, neppure figuravano nel capo di imputazione.
Gli unici acquisti contestati consistevano nelle 12 cravatte del noto marchio , per cui vi era Parte_2 stata condanna in primo grado (ma successivamente pronunziata piena assoluzione in appello per insussistenza del fatto).
Il ricorrente rimarcava come nell'articolo il giornalista neppure si fosse preoccupato di riportare la già avvenuta assoluzione in primo grado da ben quattro capi di imputazione.
Il ricorrente assumeva il carattere infamante della notizia giornalistica, non essendovi alcuna sovrapposizione di condanna rispetto ai giudizio contabile (nel 2016 la magistratura contabile aveva condannato al a restituire 95.000,00 euro di spese sostenute con fondi pubblici ma non Pt_1 giustificate;
peraltro la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio veniva successivamente riformata per incompetenza territoriale ed il successivo giudizio si concludeva con l'inammissibilità delle domande di condanna) ed i presunti acquisti pranzi o cene neppure figuravano nel capo di imputazione.
In tal modo l'articolo insinuava nel lettore la falsa convinzione che il facesse la “bella vita” a Pt_1 spese del contribuente neppure facendo menzione della piena assoluzione per insussistenza del fatto reato per gli altri capi di imputazione, l'unico per il quale era stata riportata condanna riguardando l'acquisto di 12 cravatte, per il prezzo di 960,00 euro, importo davvero bagatellare a fronte degli oltre
95.000,00 euro di cui alla pronunzia erariale.
Il ricorrente assumeva la sussistenza degli elementi della diffamazione in quanto le informazioni pubblicate si ponevano in evidente violazione dei principi della completezza e veridicità della notizia:
4 a) non veniva riportato nell'articolo che il era stato condannato per il solo acquisto delle Pt_1 cravatte, per un valore pari a 960,00 euro;
b) veniva omesso il riferimento all'assoluzione dagli altri quattro dei cinque capi di imputazione, cosicché la notizia riportata era parziale, non ricostruendo correttamente l'iter giudiziario;
c) riportava falsamente che la condanna in sede penale riguardava le stesse spese del giudizio avanti la Corte dei Conti;
d) ricollegava l'immagine del a quella dell'ex onorevole , il quale in realtà non Pt_1 Persona_2 aveva assunto un sia pur minimo ruolo nella vicenda, nella quale era del tutto fuorviante menzionarlo.
In ordine al pregiudizio sofferto, il ricorrente deduceva di aver dovuto sopportare un secondo processo messo in atto dalla stampa, che veniva a colpirlo al termine di una carriera ricca di successi, tanto di imprenditore quanto di dirigente regionale, con un brillante curriculum vitae; il pezzo giornalistico gettava un tale discredito nei confronti dell'esponente, inducendolo a rinunciare ai suoi propositi lavorativi nel settore della consulenza.
Il ricorrente, in virtù del suo percorso lavorativo e delle sue doti umane, era persona socialmente inserita e conosciuta a Roma, a Venezia ed in Provincia di Vicenza, e la diffusione del Corriere del
Veneto era notevole soprattutto nella zona di Vicenza, ove il ricorrente era nato, vissuto e domiciliato e residente assieme alla famiglia.
Assumeva di aver patito un danno consistito in notevoli sofferenze morali e psicologiche, che aveva involontariamente danneggiato anche i propri familiari, e aveva cagionato, come risultava dall'allegata perizia medico-legale psichiatrica rilasciata dal prof. dott. , un danno biologico Persona_3 permanente attestantesi attorno a sei-sette punti percentuali, oltre a un danno biologico da inabilità temporanea.
Fissata l'udienza di comparizione e notificati in data 20.04.2024 il ricorso ed il conseguente decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta 20.09.2024 si costituiva la resistente contrastando le domande del ricorrente, di cui chiedeva il rigetto, chiedendo Controparte_1 altresì la declaratoria di proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento alla domanda ex art. 12
Legge n. 47/1948.
Rievocava i procedimenti avviati a carico del di natura tanto penale che amministrativa, Pt_1 rappresentando in breve che:
5 - nel 2015 la Procura Regionale promuoveva un giudizio di responsabilità a carico del ricorrente, a seguito di una segnalazione presentata dalla Direzione per la Ragioneria della Regione Veneto che aveva rilevato alcune irregolarità durante il mandato del Pt_1
- la Procura Regionale chiedeva alla Corte dei Conti la condanna del medesimo al pagamento di euro
95.218,10 in favore della Regione Veneto per essere venuto meno, negli anni 2008, 2009 e 2010 “ai propri doveri di esercizio quale Dirigente preposto nella sede di Roma e per il mancato rispetto delle regole amministrative e contabili in ordine alle spese da lui sostenute con risorse dell'amministrazione regionale Veneto”;
- si contestava al come nei primi sei mesi del 2008 fossero stati spesi circa 5.000 euro per Pt_1 pasti, manchevoli di indicazioni su motivazioni, sulle persone invitate e sul perché, e di non essere in grado di documentare quali fossero gli impegni istituzionali che ne determinavano la necessità;
- acquisite le controdeduzioni dell'incolpato, con pronuncia dell'1.12.2016 la Corte dei Conti riteneva la responsabilità amministrativa e contabile del relativamente al budget ed al fondo economale Pt_1
“che avrebbe dovuto essere adeguatamente documentato e rendicontato”, ravvisando una condotta illecita con elemento soggettivo della colpa grave in capo al medesimo;
- la pronuncia veniva riformata nel febbraio 2019 per difetto di competenza su ricorso del dalla Pt_1 seconda sezione d'appello della Corte dei Conti ed il contenzioso contabile si concludeva, senza un definitivo accertamento di merito sulla vicenda, avendo la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, dichiarato inammissibile per questioni procedurali l'atto di riassunzione del giudizio promosso dalla Procura Erariale;
- parallelamente il veniva rinviato a giudizio avanti il Tribunale di Roma per il reato di peculato, Pt_1 per i capi di imputazione prima indicati, e condannato con sentenza n. 12410 del 26.09.2018 alla pena di anni tre di reclusione con riferimento all'acquisto di 12 cravatte di seta marca;
Parte_2
- a distanza di oltre tre anni dalla pubblicazione dell'articolo oggetto di giudizio, in data 12.05.2021, la
Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva il ritenendo Pt_1
l'omessa o insufficiente rendicontazione non sufficiente ai fini della prova dell'illecita appropriazione di beni pubblici;
- l'articolo pubblicato sul Corriere del Veneto aveva contenuto fedele ai provvedimenti sino ad allora emessi nei procedimenti di natura penale ed amministrativa, né il ricorrente aveva mai inviato ad
[...]
istanze di rettifica o di aggiornamento dell'articolo, limitandosi a promuovere la CP_1
6 mediazione a distanza di quasi cinque anni dalla pubblicazione del pezzo, attendendo il passaggio in giudicato delle diverse pronunce per attivarsi avverso la testata;
- peraltro il Corriere del Veneto in data 13.05.2021 aveva dato pronta notizia della piena assoluzione del dott. da parte della Corte di Appello;
Pt_1
- vi era stato un legittimo esercizio del diritto di cronaca, in coerenza con il principio della libertà di stampa, presidiata e garantita dall'art. 21 Cost;
- era stato rispettato il principio della verità della notizia propalata, che non era stata distorta né alterata;
- l'articolo censurato si limitava a riferire fatti veri e corrispondenti alla realtà fattuale come emergente dagli atti giudiziari;
- erano stati osservati tanto il requisito dell'interesse pubblico all'informazione che quello della continenza formale (le espressioni utilizzate nel testo erano sempre equilibrate, senza mai trasmodare in apprezzamenti volgari o in qualche modo offensivi dell'immagine del dott. ; Pt_1
- vi era l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti per la posizione pubblica del protagonista della vicenda.
La resistente contestava altresì la pretesa risarcitoria avanzata, tra l'altro rilevando che la stessa perizia medico-legale allegata dal riconduceva lo stato di sofferenza al protrarsi dell'iter Pt_1 processuale, durato ben dieci anni, associato all'esperienza di esposizione mediatica che ne era conseguita, mancando quindi la prova che il pregiudizio lamentato fosse collegato indefettibilmente all'asserito evento lesivo, e così del nesso di causalità.
Assumeva infine il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, che presupponeva la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, e non poteva essere comminata alla società editrice.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, senza svolgimento di attività istruttoria, veniva fissata udienza di discussione, con termine per note conclusive.
Da ultimo, all'udienza del 30 maggio 2025 i procuratori delle parti, precisate le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte, discutevano, riportandosi ai propri atti e alle note conclusive depositate, il ricorso, che all'esito veniva immediatamente trattenuto in decisione.
**********
Le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento.
7 Il giorno 30 settembre 2018 il quotidiano “Corriere del Veneto”, sotto il titolo “Condannato ambasciatore del Veneto a Roma”, pubblicava l'articolo (doc. 1 ricorrente) che testualmente, nei suoi passaggi essenziali, si trascrive:
“Al vicentino ex ambasciatore della Regione Veneto a Roma, è arrivato il saldo della Parte_1 procura ordinaria, dopo quello presentatogli dalla Corte dei Conti due anni fa. Nominato nel 2005 rappresentante della Regione Veneto a Roma, era stato condannato nel 2016 dalla magistratura contabile a restituire 95.000,00 euro di spese sostenute con fondi pubblici, ma non giustificate. Ora arriva anche la sentenza penale: il tribunale capitolino lo ha condannato a tre anni per peculato.
Le accuse si sovrappongono a quelle raccolte dai magistrati contabili romani e chiudono un altro
(triste) capitolo della legislatura di . Al centro delle indagini c'erano i quasi cento mila euro spesi Per_1 tra cene, viaggi acquisti sostenuti senza un'adeguata rendicontazione tra il 2008 e il 2010, tra questi anche una decina di cravatte di , di cui non si è ben capita l'utilità. Parallelamente Parte_2 all'inchiesta amministrativa era corsa quella penale, condotta dal pm capitolino La Persona_4 settimana scorsa il giudice ha accolto la richiesta dell'accusa decretando la condanna del vicentino.
Le motivazioni della sentenza arriveranno tra due mesi.
I nodi erano venuti a galla quando il presidente della Regione nominò nel 2011 il colonnello Per_5 dei carabinieri responsabile dell'ufficio di Roma. MA aveva preso subito in mano le Persona_6 carte del suo predecessore e non aveva impiegato molto a capire che le spese non quadravano. Le disposizioni di legge infatti parlano chiaro: non basta scrivere che si erano resi necessari uno, due tre viaggi da Roma a Venezia e ritorno nel giro di una settimana, non basta scrivere che sono stati spesi
5000 euro per i pasti o cene di lavoro. Non bastano gli scontrini delle cravatte, è invece spiegare anche il motivo del viaggio, il contenuto della riunione cui si è preso parte, il motivo dello spostamento, la ragione del pasto di rappresentanza, la circostanza di un acquisto (anche delle cravatte). Altrimenti i conti non tornano. La denuncia, oltre a correre sul piano della magistratura contabile, era finita anche sul tavolo della procura ordinaria che ha impiegato qualche mese in più a giungere alla conclusione alla fine ha chiuso il caso in primo grado… “.
Qualche giorno prima della pubblicazione dell'articolo che qui interessa, il 26 settembre 2018, il
Tribunale penale di Roma in composizione collegiale aveva condannato il dott. (doc. 2 Pt_1 ricorrente) alla pena di anni tre di reclusione per il reato (peculato, ex art. 314 c.p.) ascrittogli al punto
3 dell'imputazione (acquisto di 12 cravatte di seta marca “ ”), assolvendo l'imputato dalle altre Parte_2 quattro imputazioni.
8 Tali residue imputazioni avevano sempre ad oggetto il reato di peculato di cui all'art. art. 314 c.p. e, come riferito in ricorso (doc. 4 ricorrente), riguardavano in sintesi:
- gli spostamenti in aereo da Verona a Roma;
- l'uso del noleggio con conducente dall'aeroporto di Roma alla sede lavorativa della Regione Veneto presso Roma e viceversa;
- le spese effettuate presso l'Associazione Lirico Culturale “Martinelli”;
- i rimborsi delle missioni svolte a Venezia nel periodo dal 2006 al 2010.
In breve, parte ricorrente attribuisce valenza diffamatoria della notizia, come compendiata e riportata nell'articolo giornalistico stigmatizzato in ricorso, in quanto atto a creare commistione e sovrapposizione di vicende giudiziarie, ingenerando nella platea di lettori il falso convincimento di una condanna in sede penale totalmente sovrapponibile alle - e coincidente con le - contestazioni di natura contabile, che erano già “costate” al la condanna a risarcire al pubblico Erario, ossia Pt_1 all'Amministrazione della Regione Veneto, un danno quantificato nella somma di oltre 95 mila euro.
L'articolo giornalistico non avrebbe così rispettato il fondamentale obbligo di verità, mancando di completezza, ossia sarebbe stato solo una c.d. “mezza verità”.
Un tale addebito sarebbe riscontrato dall'omessa menzione della notizia concernente la riportata assoluzione dagli altri quattro capi di imputazione.
Tanto più che il reato per cui era stata ritenuta configurabile la rilevanza penale quale “peculato”, riguardava soltanto l'acquisto di 12 cravatte, per il prezzo di 960,00 euro, importo davvero bagatellare
a fronte degli oltre 95.000,00 euro di cui alla pronunzia erariale.
Così brevemente riassunti i fatti (alle contestazioni di parte ricorrente la resistente società editrice contrappone gli argomenti difensivi riportati in narrativa), il giudicante espone le ragioni per le quali
(pur ritenendo l'articolo stigmatizzato non proprio esemplare per esaustività e chiarezza sul piano ideale del giornalismo “modello”) non reputa la pubblicazione integrante una fattispecie illecita e contra jus, tale da costituire un'ipotesi diffamatoria, meritevole pertanto di sanzione e riparazione risarcitoria.
In primo luogo, l'articolo (al tempo della sua pubblicazione, che è poi quello che qui solo conta: successivamente le contestazioni sarebbero del tutto cadute, quelle penali in virtù di un'assoluzione piena, quelle contrabili, da quel che è dato comprendere, essenzialmente per questioni procedurali) riporta una notizia incentrata su dati di fatto veri (reali) ed oggettivamente incontrovertibili:
9 - nei confronti del dott. rappresentante della Regione Veneto nella Capitale, la Pt_1 [...]
della Corte dei Conti aveva avviato accertamenti contabili, a cui era conseguita, in primo Parte_3 grado, la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti, con cui, premesso che “le somme relative al budget ed al fondo economale venivano attribuite per il funzionamento dell'ufficio e per scopi determinati, ma soprattutto ogni utilizzo di dette somme avrebbe dovuto essere adeguatamente documentato e rendicontato”, il Giudice contabile rilevava tra l'altro
(pag. 12 sentenza) che il non aveva dato prova “di avere rispettato i propri doveri di servizio Pt_1 nell'utilizzo delle somme a lui attribuite dalla Regione Veneto per il perseguimento di fini dell'Ente” e lo condannava a risarcire un danno quantificato in € 95.218,10;
- Il risultava al tempo condannato, con sentenza n. 12410/2018 del Tribunale penale di Roma, Pt_1
a tre anni di reclusione per essere stato giudicato responsabile del delitto di peculato.
Ora, tanto l'addebito di rilievo penale quanto quello di carattere contabile afferivano ad un genus sostanzialmente omogeneo, che potrebbe sintetizzarsi nella malversazione e/o difetto e/o anomalie di gestione di danaro pubblico ovvero riconducibile alla pubblica Amministrazione, anche se diversi (o non totalmente coincidenti) sono i presupposti di una possibile responsabilità (in punto elementi costitutivi dell'illecito, elemento soggettivo ecc.) secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti (ma questo ovviamente poco importa alla platea generale dei lettori, costituiti normalmente non da tecnici del diritto, bensì per lo più da comuni cittadini, interessati ad una macro area o macro tematica socio/politica, ossia quella della correttezza della gestione delle risorse pubbliche da parte dei politici o dei pubblici funzionari).
Quanto al riferiento alla considerazione, riportata nell'articolo, che “Le accuse si sovrappongono a quelle raccolte dai magistrati contabili romani e chiudono un altro (triste) capitolo della legislatura di
. Al centro delle indagini c'erano i quasi cento mila euro spesi tra cene, viaggi acquisti sostenuti Per_1 senza un'adeguata rendicontazione tra il 2008 e il 2010, tra questi anche una decina di cravatte di
, di cui non si è ben capita l'utilità…”., è indubbio che tanto il giudizio penale quanto quello Parte_2 amministrativo-contabile avessero riferimento ad una cattiva gestione di spese e risorse pubbliche
(anche se ovviamente non era un breve articolo giornalistico di cronaca la sede più adatta per una ripartizione tecnica delle specifiche e dettagliate incolpazioni mosse dalle autorità competenti).
Indubbiamente specificare che la condanna penale aveva riguardato un esborso asseritamente ingiustificato per l'acquisto di cravatte di marca per una spesa di meno di mille euro avrebbe giovato alla precisione della comunicazione giornalistica.
10 Ma ciò non toglie che la notizia di rilievo aveva riguardo all'intervenuta condanna per il reato di peculato, che sarebbe rimasto tale (agli occhi del lettore medio e quindi della generalità di lettori), ove pure al limite attenuato da un'assoluzione parziale per altri capi di imputazione, a prescindere dall'importo, più o meno modesto, del delitto per cui vi era condanna penale rispetto alla pronunzia contabile (la quale ovviamente rimaneva e di per sé aveva attitudine ad esaurire lo stigma sociale dell'asserito spreco di fondi pubblici).
La notizia della condanna penale, per altro versante, è stata resa al pubblico dei lettori in termini tali da risultare rispettosa sia del criterio di continenza e correttezza formale che di quello dell'interesse pubblico alla sua diffusione.
Sotto il primo profilo, l'articolo, come condivisibilmente deduce parte resistente, risulta all'evidenza improntato ai toni della moderazione e dell'equilibrio, senza alcun eccesso linguistico (ma al più, inferisce il giudicante, solo attraversato da una sfumata ironia, di certo non diffamatoria): le espressioni utilizzate nel testo erano sempre equilibrate, senza mai trasmodare in apprezzamenti volgari o in qualche modo offensivi dell'immagine pubblica e men che meno privata del dott. Pt_1
Sotto il secondo profilo, la notizia non poteva rimanere irrilevante e/o priva di interesse per la pubblica opinione, già in ragione della caratura pubblica del personaggio coinvolto ed ancor più del suo riferimento politico, ossia l'ex Presidente . Persona_2
Stante la contiguità (funzionale, personale ed amicale) dei due nomi coinvolti (il dott. e Pt_1
l'onorevole ) e l'evidente quanto inevitabile associazione a notorie notizie di cronaca politica e Per_1 giudiziaria del recente passato, il riferimento all'ex Presidente non potrebbe dirsi ingiustificato, e Per_1 ancor meno di natura diffamatoria al fine di colpire il ricorrente o comunque di attribuire immotivato ulteriore risalto alla notizia.
Anzi, il fatto che gli illeciti (contabili e penali) fossero stati realizzati, almeno in tesi del nuovo responsabile dell'ufficio che era stato in precedenza retto dal ufficio evidentemente in ogni Pt_1 caso di nomina del Presidente della Giunta regionale, rendeva inevitabile il riferimento alla “legislatura
”, al nome di quest'ultimo ed ai rapporti di amicizia ed affinità politica tra i due. Per_1
Le domande volte a riconoscere carattere diffamatorio, in quanto tale fonte di danno risarcibile, all'articolo a scrutinio, sulla scorta degli argomenti che precedono, vanno dunque respinte, anche ad applicare i principi sanciti nella recentissima sentenza n. 13200/2025 della Cassazione Civile sezioni unite, richiamata dal ricorrente, nella parte in cui escludono l'operatività della scriminante del diritto di
11 cronaca giudiziaria allorquando venga impropriamente ascritta una condotta sostanzialmente diversa e più grave rispetto a quella descritta negli atti giudiziari o nell'oggetto dell'imputazione.
Condotta sostanzialmente diversa e più grave che nel caso di specie, come detto, non pare ravvisabile in una lettura d'insieme e complessiva dell'articolo.
Viene ad essere conseguentemente assorbita ogni valutazione in ordine a genesi effettiva, perimetro e quantum del pregiudizio risarcibile, nonché al quomodo della chiesta tutela.
Così definita la lite, l'accollo delle spese processuali segue l'ordinario criterio della soccombenza, dovendo modularsi la liquidazione, come da dispositivo, sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, importi tariffari medi, scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad €
26.000,00 (fasi studio controversia, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta le domande del ricorrente;
II) condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese processuali, liquidate in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, C.P.A. e IVA sull'imponibile come per legge.
Così deciso in Vicenza, il 28 luglio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 858/2024 R.G., promossa con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. iscritto a ruolo in data 01.03.2024 e notificato in data 20.04.2024 da
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
San Daniele n. 85, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianluca TESSIER e
Daniele BERTONCELLO, del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gianluca
TESSIER, in Venezia-Mestre (VE) - Via Cesco Baseggio n. 9, giusta procura in calce al ricorso introduttiva, apposta su foglio separato.
ricorrente contro
(P.IVA , con sede legale in Milano, Via Rizzoli n. 8, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Controparte_2
SINISCALCHI e Lara PELLEGRINI, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Claudia TORTORELLA, in Vincenza - Contrà San Marco n. 37, come da procura alle liti allegata alla di comparsa di costituzione e risposta. resistente
In punto: risarcimento danni;
altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
1 All'udienza del 30.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE:
Nel merito:
1) accertato il carattere diffamatorio dell'articolo oggetto di causa condannare la resistente in persona del suo attuale legale rappresentante a risarcire al dott. i danni tutti da lui patiti e Parte_1 patiendi che si quantificano nella complessiva somma di € 12.055,55
(dodicimilazerocinquantacinquevirgolacinquantacinque), oltre interessi e rivalutazione dal 30 settembre 2018 ovvero, comunque, nella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
2) condannare la resistente alla corresponsione, in favore del dott. di una somma a Parte_1 titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, proporzionale alla gravità delle affermazioni diffamatorie, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà dell'attore, che si quantifica sin d'ora in € 1.500,00 millecinquecento/00), oltre interessi e rivalutazione dal fatto ovvero, comunque, nella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
3) ordinare la pubblicazione della emananda sentenza in uno o più quotidiani;
4) con spese e compensi professionali, anche della fase di mediazione, interamente rifusi.
CONCLUSIONI RESISTENTE:
In ragione di tutto quanto sopra esposto, richiamate tutte le domande, le argomentazioni, le contestazioni e le eccezioni già formulate nei precedenti scritti, l'odierna resistente insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni già rassegnate e che qui di seguito si trascrivono per comodità del giudicante:
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare:
- IN PRINCIPALITA': rigettare tutte le domande formulate ex adverso, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- IN OGNI CASO: dichiarare il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 12 L.47/48.
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ogni riserva sia di merito sia istruttoria consentita.
Concisa esposizione delle ragioni
2 di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., iscritto a ruolo in data 01.03.2024, il dott. Parte_1 proponeva avanti questo Tribunale, con le forme del rito semplificato, domanda di risarcimento del danno, quantificato (salva diversa, maggiore o minore, somma di giustizia) nell'importo di € 12.055,55, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti di previo accertamento del Controparte_1 carattere diffamatorio dell'articolo di cui infra.
Chiedeva altresì la condanna della resistente alla corresponsione, in proprio favore, di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, quantificata in € 1.500,00 (che assumeva proporzionale alla gravità delle affermazioni diffamatorie, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà dell'attore), nonché l'ordine di pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani.
Esponeva al riguardo che in data 30 settembre 2018 veniva pubblicato, sul quotidiano “Corriere del
Veneto”, l'articolo intitolato “Il caso La sentenza. Condannato ambasciatore del Veneto a Pt_1
Roma”.
A detta del ricorrente detto articolo riferiva “falsamente e in modo gravemente diffamatorio” la vicenda penale che lo aveva visto protagonista, ed in particolare la sentenza di primo grado pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Roma.
Secondo l'articolo la vicenda riguardava spese non giustificate sostenute dal Pt_1 nell'espletamento del proprio ufficio nella Capitale negli anni tra il 2008 ed il 2010. Sempre secondo l'articolo “Nominato nel 2005 rappresentante della Regione Veneto a Roma, era stato condannato nel
2016 dalla magistratura contabile a restituire 95.000,00 euro di spese sostenute con fondi pubblici, ma non giustificate”.
Il ricorrente assumeva che queste affermazioni non corrispondessero al vero;
nel giudizio penale il medesimo era stato chiamato a rispondere avanti al Tribunale collegiale di Roma dei seguenti cinque capi di accusa:
- gli spostamenti in aereo da Verona a Roma;
- l'uso del noleggio con conducente dall'aeroporto di Roma alla sede lavorativa della Regione Veneto presso Roma e viceversa;
- le spese effettuate presso l'Associazione Lirico Culturale “Martinelli”;
- i rimborsi delle missioni svolte a Venezia nel periodo dal 2006 al 2010;
- l'acquisto di 12 cravatte di regolarmente fatturate. Parte_2
3 Orbene, come risultava dalla sentenza di primo grado, il era stato assolto da ben quattro dei Pt_1 cinque capi di imputazione per i quali era stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado (ma poi assolto in appello) per il solo acquisto di 12 cravatte di , per un totale di spesa, regolarmente Parte_2 fatturata, di 960,00 euro.
L'articolo proseguiva allegando falsamente che “Le accuse si sovrappongono a quelle raccolte dai magistrati contabili romani e chiudono un altro (triste) capitolo della legislatura di . Al centro Per_1 delle indagini c'erano i quasi cento mila euro spese tra cene, viaggi acquisti sostenuti senza un'adeguata rendicontazione tra il 2008 e il 2010, tra questi anche una decina di cravatte di , Parte_2 di cui non si è ben capita l'utilità”.
In realtà i presunti esborsi per pranzi, cene, acquisti e viaggi, attribuiti in modo infamante e diffamatorio al ricorrente, neppure figuravano nel capo di imputazione.
Gli unici acquisti contestati consistevano nelle 12 cravatte del noto marchio , per cui vi era Parte_2 stata condanna in primo grado (ma successivamente pronunziata piena assoluzione in appello per insussistenza del fatto).
Il ricorrente rimarcava come nell'articolo il giornalista neppure si fosse preoccupato di riportare la già avvenuta assoluzione in primo grado da ben quattro capi di imputazione.
Il ricorrente assumeva il carattere infamante della notizia giornalistica, non essendovi alcuna sovrapposizione di condanna rispetto ai giudizio contabile (nel 2016 la magistratura contabile aveva condannato al a restituire 95.000,00 euro di spese sostenute con fondi pubblici ma non Pt_1 giustificate;
peraltro la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio veniva successivamente riformata per incompetenza territoriale ed il successivo giudizio si concludeva con l'inammissibilità delle domande di condanna) ed i presunti acquisti pranzi o cene neppure figuravano nel capo di imputazione.
In tal modo l'articolo insinuava nel lettore la falsa convinzione che il facesse la “bella vita” a Pt_1 spese del contribuente neppure facendo menzione della piena assoluzione per insussistenza del fatto reato per gli altri capi di imputazione, l'unico per il quale era stata riportata condanna riguardando l'acquisto di 12 cravatte, per il prezzo di 960,00 euro, importo davvero bagatellare a fronte degli oltre
95.000,00 euro di cui alla pronunzia erariale.
Il ricorrente assumeva la sussistenza degli elementi della diffamazione in quanto le informazioni pubblicate si ponevano in evidente violazione dei principi della completezza e veridicità della notizia:
4 a) non veniva riportato nell'articolo che il era stato condannato per il solo acquisto delle Pt_1 cravatte, per un valore pari a 960,00 euro;
b) veniva omesso il riferimento all'assoluzione dagli altri quattro dei cinque capi di imputazione, cosicché la notizia riportata era parziale, non ricostruendo correttamente l'iter giudiziario;
c) riportava falsamente che la condanna in sede penale riguardava le stesse spese del giudizio avanti la Corte dei Conti;
d) ricollegava l'immagine del a quella dell'ex onorevole , il quale in realtà non Pt_1 Persona_2 aveva assunto un sia pur minimo ruolo nella vicenda, nella quale era del tutto fuorviante menzionarlo.
In ordine al pregiudizio sofferto, il ricorrente deduceva di aver dovuto sopportare un secondo processo messo in atto dalla stampa, che veniva a colpirlo al termine di una carriera ricca di successi, tanto di imprenditore quanto di dirigente regionale, con un brillante curriculum vitae; il pezzo giornalistico gettava un tale discredito nei confronti dell'esponente, inducendolo a rinunciare ai suoi propositi lavorativi nel settore della consulenza.
Il ricorrente, in virtù del suo percorso lavorativo e delle sue doti umane, era persona socialmente inserita e conosciuta a Roma, a Venezia ed in Provincia di Vicenza, e la diffusione del Corriere del
Veneto era notevole soprattutto nella zona di Vicenza, ove il ricorrente era nato, vissuto e domiciliato e residente assieme alla famiglia.
Assumeva di aver patito un danno consistito in notevoli sofferenze morali e psicologiche, che aveva involontariamente danneggiato anche i propri familiari, e aveva cagionato, come risultava dall'allegata perizia medico-legale psichiatrica rilasciata dal prof. dott. , un danno biologico Persona_3 permanente attestantesi attorno a sei-sette punti percentuali, oltre a un danno biologico da inabilità temporanea.
Fissata l'udienza di comparizione e notificati in data 20.04.2024 il ricorso ed il conseguente decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta 20.09.2024 si costituiva la resistente contrastando le domande del ricorrente, di cui chiedeva il rigetto, chiedendo Controparte_1 altresì la declaratoria di proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento alla domanda ex art. 12
Legge n. 47/1948.
Rievocava i procedimenti avviati a carico del di natura tanto penale che amministrativa, Pt_1 rappresentando in breve che:
5 - nel 2015 la Procura Regionale promuoveva un giudizio di responsabilità a carico del ricorrente, a seguito di una segnalazione presentata dalla Direzione per la Ragioneria della Regione Veneto che aveva rilevato alcune irregolarità durante il mandato del Pt_1
- la Procura Regionale chiedeva alla Corte dei Conti la condanna del medesimo al pagamento di euro
95.218,10 in favore della Regione Veneto per essere venuto meno, negli anni 2008, 2009 e 2010 “ai propri doveri di esercizio quale Dirigente preposto nella sede di Roma e per il mancato rispetto delle regole amministrative e contabili in ordine alle spese da lui sostenute con risorse dell'amministrazione regionale Veneto”;
- si contestava al come nei primi sei mesi del 2008 fossero stati spesi circa 5.000 euro per Pt_1 pasti, manchevoli di indicazioni su motivazioni, sulle persone invitate e sul perché, e di non essere in grado di documentare quali fossero gli impegni istituzionali che ne determinavano la necessità;
- acquisite le controdeduzioni dell'incolpato, con pronuncia dell'1.12.2016 la Corte dei Conti riteneva la responsabilità amministrativa e contabile del relativamente al budget ed al fondo economale Pt_1
“che avrebbe dovuto essere adeguatamente documentato e rendicontato”, ravvisando una condotta illecita con elemento soggettivo della colpa grave in capo al medesimo;
- la pronuncia veniva riformata nel febbraio 2019 per difetto di competenza su ricorso del dalla Pt_1 seconda sezione d'appello della Corte dei Conti ed il contenzioso contabile si concludeva, senza un definitivo accertamento di merito sulla vicenda, avendo la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, dichiarato inammissibile per questioni procedurali l'atto di riassunzione del giudizio promosso dalla Procura Erariale;
- parallelamente il veniva rinviato a giudizio avanti il Tribunale di Roma per il reato di peculato, Pt_1 per i capi di imputazione prima indicati, e condannato con sentenza n. 12410 del 26.09.2018 alla pena di anni tre di reclusione con riferimento all'acquisto di 12 cravatte di seta marca;
Parte_2
- a distanza di oltre tre anni dalla pubblicazione dell'articolo oggetto di giudizio, in data 12.05.2021, la
Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva il ritenendo Pt_1
l'omessa o insufficiente rendicontazione non sufficiente ai fini della prova dell'illecita appropriazione di beni pubblici;
- l'articolo pubblicato sul Corriere del Veneto aveva contenuto fedele ai provvedimenti sino ad allora emessi nei procedimenti di natura penale ed amministrativa, né il ricorrente aveva mai inviato ad
[...]
istanze di rettifica o di aggiornamento dell'articolo, limitandosi a promuovere la CP_1
6 mediazione a distanza di quasi cinque anni dalla pubblicazione del pezzo, attendendo il passaggio in giudicato delle diverse pronunce per attivarsi avverso la testata;
- peraltro il Corriere del Veneto in data 13.05.2021 aveva dato pronta notizia della piena assoluzione del dott. da parte della Corte di Appello;
Pt_1
- vi era stato un legittimo esercizio del diritto di cronaca, in coerenza con il principio della libertà di stampa, presidiata e garantita dall'art. 21 Cost;
- era stato rispettato il principio della verità della notizia propalata, che non era stata distorta né alterata;
- l'articolo censurato si limitava a riferire fatti veri e corrispondenti alla realtà fattuale come emergente dagli atti giudiziari;
- erano stati osservati tanto il requisito dell'interesse pubblico all'informazione che quello della continenza formale (le espressioni utilizzate nel testo erano sempre equilibrate, senza mai trasmodare in apprezzamenti volgari o in qualche modo offensivi dell'immagine del dott. ; Pt_1
- vi era l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti per la posizione pubblica del protagonista della vicenda.
La resistente contestava altresì la pretesa risarcitoria avanzata, tra l'altro rilevando che la stessa perizia medico-legale allegata dal riconduceva lo stato di sofferenza al protrarsi dell'iter Pt_1 processuale, durato ben dieci anni, associato all'esperienza di esposizione mediatica che ne era conseguita, mancando quindi la prova che il pregiudizio lamentato fosse collegato indefettibilmente all'asserito evento lesivo, e così del nesso di causalità.
Assumeva infine il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, che presupponeva la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, e non poteva essere comminata alla società editrice.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, senza svolgimento di attività istruttoria, veniva fissata udienza di discussione, con termine per note conclusive.
Da ultimo, all'udienza del 30 maggio 2025 i procuratori delle parti, precisate le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte, discutevano, riportandosi ai propri atti e alle note conclusive depositate, il ricorso, che all'esito veniva immediatamente trattenuto in decisione.
**********
Le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento.
7 Il giorno 30 settembre 2018 il quotidiano “Corriere del Veneto”, sotto il titolo “Condannato ambasciatore del Veneto a Roma”, pubblicava l'articolo (doc. 1 ricorrente) che testualmente, nei suoi passaggi essenziali, si trascrive:
“Al vicentino ex ambasciatore della Regione Veneto a Roma, è arrivato il saldo della Parte_1 procura ordinaria, dopo quello presentatogli dalla Corte dei Conti due anni fa. Nominato nel 2005 rappresentante della Regione Veneto a Roma, era stato condannato nel 2016 dalla magistratura contabile a restituire 95.000,00 euro di spese sostenute con fondi pubblici, ma non giustificate. Ora arriva anche la sentenza penale: il tribunale capitolino lo ha condannato a tre anni per peculato.
Le accuse si sovrappongono a quelle raccolte dai magistrati contabili romani e chiudono un altro
(triste) capitolo della legislatura di . Al centro delle indagini c'erano i quasi cento mila euro spesi Per_1 tra cene, viaggi acquisti sostenuti senza un'adeguata rendicontazione tra il 2008 e il 2010, tra questi anche una decina di cravatte di , di cui non si è ben capita l'utilità. Parallelamente Parte_2 all'inchiesta amministrativa era corsa quella penale, condotta dal pm capitolino La Persona_4 settimana scorsa il giudice ha accolto la richiesta dell'accusa decretando la condanna del vicentino.
Le motivazioni della sentenza arriveranno tra due mesi.
I nodi erano venuti a galla quando il presidente della Regione nominò nel 2011 il colonnello Per_5 dei carabinieri responsabile dell'ufficio di Roma. MA aveva preso subito in mano le Persona_6 carte del suo predecessore e non aveva impiegato molto a capire che le spese non quadravano. Le disposizioni di legge infatti parlano chiaro: non basta scrivere che si erano resi necessari uno, due tre viaggi da Roma a Venezia e ritorno nel giro di una settimana, non basta scrivere che sono stati spesi
5000 euro per i pasti o cene di lavoro. Non bastano gli scontrini delle cravatte, è invece spiegare anche il motivo del viaggio, il contenuto della riunione cui si è preso parte, il motivo dello spostamento, la ragione del pasto di rappresentanza, la circostanza di un acquisto (anche delle cravatte). Altrimenti i conti non tornano. La denuncia, oltre a correre sul piano della magistratura contabile, era finita anche sul tavolo della procura ordinaria che ha impiegato qualche mese in più a giungere alla conclusione alla fine ha chiuso il caso in primo grado… “.
Qualche giorno prima della pubblicazione dell'articolo che qui interessa, il 26 settembre 2018, il
Tribunale penale di Roma in composizione collegiale aveva condannato il dott. (doc. 2 Pt_1 ricorrente) alla pena di anni tre di reclusione per il reato (peculato, ex art. 314 c.p.) ascrittogli al punto
3 dell'imputazione (acquisto di 12 cravatte di seta marca “ ”), assolvendo l'imputato dalle altre Parte_2 quattro imputazioni.
8 Tali residue imputazioni avevano sempre ad oggetto il reato di peculato di cui all'art. art. 314 c.p. e, come riferito in ricorso (doc. 4 ricorrente), riguardavano in sintesi:
- gli spostamenti in aereo da Verona a Roma;
- l'uso del noleggio con conducente dall'aeroporto di Roma alla sede lavorativa della Regione Veneto presso Roma e viceversa;
- le spese effettuate presso l'Associazione Lirico Culturale “Martinelli”;
- i rimborsi delle missioni svolte a Venezia nel periodo dal 2006 al 2010.
In breve, parte ricorrente attribuisce valenza diffamatoria della notizia, come compendiata e riportata nell'articolo giornalistico stigmatizzato in ricorso, in quanto atto a creare commistione e sovrapposizione di vicende giudiziarie, ingenerando nella platea di lettori il falso convincimento di una condanna in sede penale totalmente sovrapponibile alle - e coincidente con le - contestazioni di natura contabile, che erano già “costate” al la condanna a risarcire al pubblico Erario, ossia Pt_1 all'Amministrazione della Regione Veneto, un danno quantificato nella somma di oltre 95 mila euro.
L'articolo giornalistico non avrebbe così rispettato il fondamentale obbligo di verità, mancando di completezza, ossia sarebbe stato solo una c.d. “mezza verità”.
Un tale addebito sarebbe riscontrato dall'omessa menzione della notizia concernente la riportata assoluzione dagli altri quattro capi di imputazione.
Tanto più che il reato per cui era stata ritenuta configurabile la rilevanza penale quale “peculato”, riguardava soltanto l'acquisto di 12 cravatte, per il prezzo di 960,00 euro, importo davvero bagatellare
a fronte degli oltre 95.000,00 euro di cui alla pronunzia erariale.
Così brevemente riassunti i fatti (alle contestazioni di parte ricorrente la resistente società editrice contrappone gli argomenti difensivi riportati in narrativa), il giudicante espone le ragioni per le quali
(pur ritenendo l'articolo stigmatizzato non proprio esemplare per esaustività e chiarezza sul piano ideale del giornalismo “modello”) non reputa la pubblicazione integrante una fattispecie illecita e contra jus, tale da costituire un'ipotesi diffamatoria, meritevole pertanto di sanzione e riparazione risarcitoria.
In primo luogo, l'articolo (al tempo della sua pubblicazione, che è poi quello che qui solo conta: successivamente le contestazioni sarebbero del tutto cadute, quelle penali in virtù di un'assoluzione piena, quelle contrabili, da quel che è dato comprendere, essenzialmente per questioni procedurali) riporta una notizia incentrata su dati di fatto veri (reali) ed oggettivamente incontrovertibili:
9 - nei confronti del dott. rappresentante della Regione Veneto nella Capitale, la Pt_1 [...]
della Corte dei Conti aveva avviato accertamenti contabili, a cui era conseguita, in primo Parte_3 grado, la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti, con cui, premesso che “le somme relative al budget ed al fondo economale venivano attribuite per il funzionamento dell'ufficio e per scopi determinati, ma soprattutto ogni utilizzo di dette somme avrebbe dovuto essere adeguatamente documentato e rendicontato”, il Giudice contabile rilevava tra l'altro
(pag. 12 sentenza) che il non aveva dato prova “di avere rispettato i propri doveri di servizio Pt_1 nell'utilizzo delle somme a lui attribuite dalla Regione Veneto per il perseguimento di fini dell'Ente” e lo condannava a risarcire un danno quantificato in € 95.218,10;
- Il risultava al tempo condannato, con sentenza n. 12410/2018 del Tribunale penale di Roma, Pt_1
a tre anni di reclusione per essere stato giudicato responsabile del delitto di peculato.
Ora, tanto l'addebito di rilievo penale quanto quello di carattere contabile afferivano ad un genus sostanzialmente omogeneo, che potrebbe sintetizzarsi nella malversazione e/o difetto e/o anomalie di gestione di danaro pubblico ovvero riconducibile alla pubblica Amministrazione, anche se diversi (o non totalmente coincidenti) sono i presupposti di una possibile responsabilità (in punto elementi costitutivi dell'illecito, elemento soggettivo ecc.) secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti (ma questo ovviamente poco importa alla platea generale dei lettori, costituiti normalmente non da tecnici del diritto, bensì per lo più da comuni cittadini, interessati ad una macro area o macro tematica socio/politica, ossia quella della correttezza della gestione delle risorse pubbliche da parte dei politici o dei pubblici funzionari).
Quanto al riferiento alla considerazione, riportata nell'articolo, che “Le accuse si sovrappongono a quelle raccolte dai magistrati contabili romani e chiudono un altro (triste) capitolo della legislatura di
. Al centro delle indagini c'erano i quasi cento mila euro spesi tra cene, viaggi acquisti sostenuti Per_1 senza un'adeguata rendicontazione tra il 2008 e il 2010, tra questi anche una decina di cravatte di
, di cui non si è ben capita l'utilità…”., è indubbio che tanto il giudizio penale quanto quello Parte_2 amministrativo-contabile avessero riferimento ad una cattiva gestione di spese e risorse pubbliche
(anche se ovviamente non era un breve articolo giornalistico di cronaca la sede più adatta per una ripartizione tecnica delle specifiche e dettagliate incolpazioni mosse dalle autorità competenti).
Indubbiamente specificare che la condanna penale aveva riguardato un esborso asseritamente ingiustificato per l'acquisto di cravatte di marca per una spesa di meno di mille euro avrebbe giovato alla precisione della comunicazione giornalistica.
10 Ma ciò non toglie che la notizia di rilievo aveva riguardo all'intervenuta condanna per il reato di peculato, che sarebbe rimasto tale (agli occhi del lettore medio e quindi della generalità di lettori), ove pure al limite attenuato da un'assoluzione parziale per altri capi di imputazione, a prescindere dall'importo, più o meno modesto, del delitto per cui vi era condanna penale rispetto alla pronunzia contabile (la quale ovviamente rimaneva e di per sé aveva attitudine ad esaurire lo stigma sociale dell'asserito spreco di fondi pubblici).
La notizia della condanna penale, per altro versante, è stata resa al pubblico dei lettori in termini tali da risultare rispettosa sia del criterio di continenza e correttezza formale che di quello dell'interesse pubblico alla sua diffusione.
Sotto il primo profilo, l'articolo, come condivisibilmente deduce parte resistente, risulta all'evidenza improntato ai toni della moderazione e dell'equilibrio, senza alcun eccesso linguistico (ma al più, inferisce il giudicante, solo attraversato da una sfumata ironia, di certo non diffamatoria): le espressioni utilizzate nel testo erano sempre equilibrate, senza mai trasmodare in apprezzamenti volgari o in qualche modo offensivi dell'immagine pubblica e men che meno privata del dott. Pt_1
Sotto il secondo profilo, la notizia non poteva rimanere irrilevante e/o priva di interesse per la pubblica opinione, già in ragione della caratura pubblica del personaggio coinvolto ed ancor più del suo riferimento politico, ossia l'ex Presidente . Persona_2
Stante la contiguità (funzionale, personale ed amicale) dei due nomi coinvolti (il dott. e Pt_1
l'onorevole ) e l'evidente quanto inevitabile associazione a notorie notizie di cronaca politica e Per_1 giudiziaria del recente passato, il riferimento all'ex Presidente non potrebbe dirsi ingiustificato, e Per_1 ancor meno di natura diffamatoria al fine di colpire il ricorrente o comunque di attribuire immotivato ulteriore risalto alla notizia.
Anzi, il fatto che gli illeciti (contabili e penali) fossero stati realizzati, almeno in tesi del nuovo responsabile dell'ufficio che era stato in precedenza retto dal ufficio evidentemente in ogni Pt_1 caso di nomina del Presidente della Giunta regionale, rendeva inevitabile il riferimento alla “legislatura
”, al nome di quest'ultimo ed ai rapporti di amicizia ed affinità politica tra i due. Per_1
Le domande volte a riconoscere carattere diffamatorio, in quanto tale fonte di danno risarcibile, all'articolo a scrutinio, sulla scorta degli argomenti che precedono, vanno dunque respinte, anche ad applicare i principi sanciti nella recentissima sentenza n. 13200/2025 della Cassazione Civile sezioni unite, richiamata dal ricorrente, nella parte in cui escludono l'operatività della scriminante del diritto di
11 cronaca giudiziaria allorquando venga impropriamente ascritta una condotta sostanzialmente diversa e più grave rispetto a quella descritta negli atti giudiziari o nell'oggetto dell'imputazione.
Condotta sostanzialmente diversa e più grave che nel caso di specie, come detto, non pare ravvisabile in una lettura d'insieme e complessiva dell'articolo.
Viene ad essere conseguentemente assorbita ogni valutazione in ordine a genesi effettiva, perimetro e quantum del pregiudizio risarcibile, nonché al quomodo della chiesta tutela.
Così definita la lite, l'accollo delle spese processuali segue l'ordinario criterio della soccombenza, dovendo modularsi la liquidazione, come da dispositivo, sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, importi tariffari medi, scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad €
26.000,00 (fasi studio controversia, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta le domande del ricorrente;
II) condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese processuali, liquidate in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, C.P.A. e IVA sull'imponibile come per legge.
Così deciso in Vicenza, il 28 luglio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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