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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1690/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Camera Di Commercio Siracusa - Via Duca Degli Abruzzi N. 8 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259181882000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140020445914000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29820259009181882, notificata via p.e.c. il 23/05/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER le ha chiesto, per conto della Camera di Commercio di Siracusa, il pagamento di € 492,26, dopo la cartella di pagamento n. 29820140020445914, notificata il
27.02.2015 per diritti camerali del 2011.
Sia l'AdER che la Camera di Commercio, nonostante ritualmente intimate, non si sono costituite.
Alla pubblica udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto, non solo perché, in assenza di costituzione dell'AdER, non c'è prova della notifica della citata cartella, ma anche perché, se anche questa fosse stata notificata, sussisterebbe comunque l'invocata prescrizione, che per i diritti camerali è di 5 anni (cfr. Cass. n. 22897/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, limitatamente al rimborso del contributo unificato, visto che la ricorrente si è difesa senza assistenza tecnica.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER e la Camera di Commercio, in solido, al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1690/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Camera Di Commercio Siracusa - Via Duca Degli Abruzzi N. 8 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259181882000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140020445914000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29820259009181882, notificata via p.e.c. il 23/05/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER le ha chiesto, per conto della Camera di Commercio di Siracusa, il pagamento di € 492,26, dopo la cartella di pagamento n. 29820140020445914, notificata il
27.02.2015 per diritti camerali del 2011.
Sia l'AdER che la Camera di Commercio, nonostante ritualmente intimate, non si sono costituite.
Alla pubblica udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto, non solo perché, in assenza di costituzione dell'AdER, non c'è prova della notifica della citata cartella, ma anche perché, se anche questa fosse stata notificata, sussisterebbe comunque l'invocata prescrizione, che per i diritti camerali è di 5 anni (cfr. Cass. n. 22897/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, limitatamente al rimborso del contributo unificato, visto che la ricorrente si è difesa senza assistenza tecnica.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER e la Camera di Commercio, in solido, al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni