Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2025, proposto da
DR GO, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 39/25 del 22.03.2025, emessa all’esito del giudizio R.G. n. 588/23 e, per l’effetto, ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., di adottare gli atti necessari per aversi la piena e conforme esecuzione del giudicato di cui è causa e, in particolare, fissare il termine entro il quale il predetto Ministero debba provvedere nonché nominare, sin d’ora, un commissario ad acta in caso di infruttuosa scadenza del predetto termine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna parte ricorrente ha agito dinanzi a questo T.A.R., ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 39/25 del Tribunale di Isernia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22 marzo 2025, resa nel procedimento R.G. 588/2023, con la quale il Tribunale ordinario predetto ha così statuito: “ condanna il Ministero a costituire in favore della ricorrente ANDREANA CAPILUONGO, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 2.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa ”.
2. Il ricorso ha lamentato la mancata esecuzione della sentenza da parte del Ministero, nonostante la stessa non sia stata impugnata ed abbia conseguentemente acquisito autorità di giudicato.
3. Sempre nel ricorso viene dato atto del persistente inadempimento del Ministero che, nonostante la notifica con formula esecutiva della sentenza in data 25 marzo 2025, non solo non avrebbe corrisposto il bonus attribuito dal Tribunale, ma non avrebbe neppure messo a disposizione del ricorrente la “ Carta Elettronica del Docente ”.
4. Alla stregua di quanto sopra esposto, chiedeva a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, con conseguente rilascio alla ricorrente della Carta Elettronica del Docente ed accredito nella stessa della somma di € 2.000,00.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile.
6. La difesa erariale, con la produzione del 3 marzo 2026, ha depositato un documento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise nel quale si dava atto dell’avvenuto adempimento della ottemperanda sentenza (cfr. all.ti alla produzione della difesa erariale del 3 marzo 2026).
7. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione del contendere insistendo per il favore delle spese. La difesa erariale presente, convergendo sul punto della cessazione della materia del contendere, ha dal canto suo domandato la compensazione delle spese. Indi la causa è stata infine trattenuta in decisione.
8. Come dedotto da entrambe le parti, nelle more del presente giudizio, sono stati accreditati, mediante il sistema della “ Carta Elettronica del Docente ”, gli importi di cui alla sentenza della quale viene chiesta l’ottemperanza.
Pertanto, vi sono tutti i presupposti perché sia dichiarata dal Collegio la cessazione della materia del contendere.
Onde va conclusivamente dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del cod.proc.amm..
9. Le spese processuali del giudizio devono, infine, essere poste a carico del Ministero resistente, in considerazione della manifesta inottemperanza dello stesso sino alla proposizione del ricorso per ottemperanza: ricorso avanzato al fine di ottenere riconoscimento di un beneficio che non richiedeva particolari difficoltà operative, specialmente dopo la formazione di plurimi, analoghi, giudicati civili proposti dai singoli docenti e rimasti ineseguiti a distanza ormai di molto tempo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 500,00 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore dell’antescritto procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ IB, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | AZ IB |
IL SEGRETARIO