Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02455/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06089/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6089 del 2025, proposto da -OMISSIS- nella qualità di titolare dell’impresa individuale -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco D'Angelo, Bruno De Maria e Marco Di Lello, con domicilio eletto presso lo studio Gianfranco D'Angelo in Napoli, via del Parco Margherita n. 33;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e Ministero dell'Interno, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto di Napoli prot. interno n. -OMISSIS- trasmesso alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 91 comma 7-bis del D.Lgs. n. 159/2011, recante informativa circa la sussistenza, nei riguardi della ditta “G. - -OMISSIS-”, impresa individuale, di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi, ivi inclusi:
a) la comunicazione ai sensi dell'art. 92 comma 2-bis del D.Lgs. n. 159/2011 della Prefettura - U.T.G. di Napoli, Area I, Staff.2OSP Antimafia, prot. uscita n. -OMISSIS-;
b) il verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia n. -OMISSIS-, sottoposto all'attenzione del Prefetto di Napoli con nota in pari data del Dirigente dell'Area I, Staff 2;
c) il verbale della riunione del Gruppo Interforze Antimafia svoltasi in data 23.4.2025;
d) la disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di Napoli, Area Sicurezza, Sevizio Polizia Locale, U.O. Soccavo, notificata il 3.9.2025, recante ad oggetto “ Cessazione dell'attività di vicinato non alimentare in Napoli alla Via -OMISSIS- a seguito di informazione ostativa antimafia della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli a seguito provvedimento prot. N. -OMISSIS-adottato in -OMISSIS- ”;
e) la nota della Prefettura - U.T.G. di Napoli PG/-OMISSIS-, con cui è stata rilasciata al Comune di Napoli l'informativa antimafia emessa nei confronti della ditta G - -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli, e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. FA Di EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato -OMISSIS- nella qualità di titolare dell’impresa individuale “G--OMISSIS-”, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento del Prefetto di Napoli prot. interno n. -OMISSIS--OMISSIS-, recante informativa a suo carico circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia. Il ricorrente ha altresì impugnato la conseguente disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di Napoli, Area Sicurezza, Sevizio Polizia Locale, U.O. Soccavo, notificata il 3.9.2025 ad oggetto la “ Cessazione dell’attività di vicinato non alimentare in Napoli alla Via -OMISSIS- a seguito di informazione ostativa antimafia della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli a seguito provvedimento prot. N. -OMISSIS-adottato in -OMISSIS- ”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli per resistere alle censure contenute nel ricorso.
Si è costituito, altresì, il Comune di Napoli, deducendo l’infondatezza delle doglianze del ricorrente avverso la sua disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-.
Dopo lo scambio di memorie, all'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente assume che non siano emersi sufficienti riscontri del pericolo di infiltrazione, in quanto la Prefettura avrebbe fondato la prospettazione di tale pericolo solo sui vincoli parentali di -OMISSIS- e in particolare sulla circostanza delle aderenze associative mafiose del suocero, -OMISSIS-, su cui grava una sentenza definitiva di condanna del 2014 per condotta associativa ai sensi dell’art. 416 bis c.p., e della moglie del ricorrente, -OMISSIS-, già imputata per il reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso, la quale tuttavia sarebbe stata poi assolta con formula piena con sentenza del 27.10.2025 del Tribunale di Napoli.
La valutazione contenuta nel provvedimento impugnato, inoltre, non terrebbe in debito conto la circostanza che il ricorrente è incensurato.
Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che la Prefettura si sarebbe acriticamente basata sugli atti di indagine del nucleo investigativo delle forze dell’ordine, senza svolgere un autonomo vaglio e senza offrire una congrua motivazione in ordine agli elementi da cui desumere il pericolo di infiltrazione.
2.1. Tali primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, perché volti a censurare congiuntamente il complessivo compendio motivazionale dell’interdittiva impugnata, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale dell’impresa ricorrente.
2.2. In linea generale, osserva il Collegio, gli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare nei procedimenti del genere di cui si tratta sono molteplici, e hanno formato oggetto di un percorso di tipizzazione giurisprudenziale ormai assestato. Sotto tale profilo possono rilevare, ad esempio:
- le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione;
- i rapporti di parentela, qualora assumano una intensità tale da far ritenere esistente una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”;
-i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia con esponenti di un clan;
- la presenza di una proposta, o già di un provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011;
- le sentenze di condanna, ma anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non raggiungendo la soglia della punibilità penale, siano però sintomatici della contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 22/06/2023, n. 6144).
Inoltre, « il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa » (Cons. Stato, sez. III, 16/06/2023, n. 5964).
Ciò premesso, l’avviso del Collegio è che l'informativa prefettizia qui in contestazione poggi su un quadro indiziario sufficientemente grave e robusto, e perciò senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.
Nella motivazione dell'interdittiva sono stati individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose e supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria: e tutto ciò rende plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della impresa ricorrente.
Su questa congrua cornice istruttoria si innesta quindi il compendio indiziario valorizzato dall’Amministrazione, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura. Le informazioni investigative acquisite, in sostanza, hanno determinato l’emersione di indici specifici di rischio che l'attività d'impresa della ricorrente possa rendersi in modo concreto e attuale oggetto d'infiltrazione mafiosa.
E le deduzioni critiche di parte ricorrente non valgono a scalfire l'affidabilità del quadro indiziario composto dall'Autorità prefettizia.
2.3. Nel caso in esame, più analiticamente, la Prefettura ha considerato un quadro complessivo di indici denotante la probabilità del pericolo di infiltrazione mafiosa, fondato sui seguenti elementi:
a) il titolare dell’impresa, -OMISSIS- è marito di -OMISSIS-, e genero di -OMISSIS-, imprenditori rispetto ai quali sarebbero emersi elementi di contiguità con il clan -OMISSIS-, facente capo a -OMISSIS-
b) in particolare, su -OMISSIS- grava una sentenza definitiva di condanna del 2014 per condotta associativa ai sensi dell’art. 416 bis c.p., mentre -OMISSIS- è stata imputata per il reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso;
c) il legame di -OMISSIS- e -OMISSIS- con il clan -OMISSIS- sarebbe ulteriormente desumibile dalla loro cointeressenza in altre imprese destinatarie di interdittiva antimafia -OMISSIS-, cioè la -OMISSIS-e la -OMISSIS-(aventi entrambe sede in Napoli, via -OMISSIS-), nonché dalla rete di cointeressenze familiari su varie società riconducibili al clan -OMISSIS-, di cui cinque sono state già attinte da interdittiva antimafia;
d) -OMISSIS- vive, infine, con la moglie, nello stesso edificio in cui vive anche il suocero -OMISSIS-, peraltro nello stesso luogo in cui ha sede l’impresa.
Orbene, il Collegio, per quanto precede, ritiene che il ricorso sia infondato, sussistendo indizi di infiltrazione mafiosa alla luce dei profondi legami familiari che ricollegano il titolare della ditta ricorrente alla moglie e al suocero, rispetto ai quali sono emersi plurimi indizi di aderenza al clan -OMISSIS-
Invero, su -OMISSIS-, suocero del titolare della ditta ricorrente, grava una sentenza definitiva di condanna del 2014 per condotta associativa ai sensi dell’art. 416 bis c.p.. E dagli atti di indagine a base del provvedimento impugnato è emerso che egli ha intrattenuto consistenti e non episodici rapporti d’affari con il clan -OMISSIS-, specie nel settore dell’edilizia, e intrattenuto, oltretutto, un rapporto privilegiato con il capoclan -OMISSIS- anche sul piano personale, e non solo su quello affaristico, al punto da essergli consentito rivolgersi a lui in tono confidenziale e amichevole. Dagli atti di indagine richiamati dal provvedimento impugnato è altresì indicato che -OMISSIS- si è occupato di riciclare il denaro del clan.
Inoltre -OMISSIS-, moglie del titolare della ditta ricorrente, è stata convolta nella gestione imprenditoriale di più società, con contiguità con il clan -OMISSIS-, dimostrando di agire con piena contezza degli interessi di impresa e dei rapporti economici con i terzi, risultando essere intervenuta in prima persona nella gestione degli affari.
Dagli atti di indagine richiamati nel provvedimento impugnato è emerso poi che la società -OMISSIS-sarebbe solo fittiziamente intestata a -OMISSIS-, mentre in realtà sarebbe riconducibile proprio al capoclan IU -OMISSIS-
-OMISSIS-, inoltre, è stata imputata per il reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso: e sul punto non è dirimente che ella sia stata poi assolta con formula piena con sentenza del 27.10.2025 del Tribunale di Napoli.
In primo luogo, parte ricorrente ha depositato solo il dispositivo della sentenza di assoluzione, ma non anche la sua motivazione, per cui questo Collegio non è stato posto, con tale deposito documentale, in condizione di valutare se tale sentenza dimostri, o meno, una ipotetica assenza assoluta di indizi di aderenza alla criminalità organizzata. In secondo luogo, e su di un piano più astratto, la circostanza dell’intervenuta assoluzione in sede penale non può essere di per sé decisiva ai fini di causa, in quanto un tale esito non esclude affatto la possibile rilevanza dei fatti compatibili con un semplice giudizio di permeabilità mafiosa a carico della ditta ricorrente. Questa sezione ha, infatti, già chiarito che “ la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del 'più probabile che non', cosicché gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, di tal che la valutazione discrezionale del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti ” (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, 9/6/2023, n. 3570).
Non convince poi l’argomento del ricorrente secondo cui non sarebbe dirimente, ai fini interdittivi, la sussistenza dei descritti legami parentali.
Osserva il Collegio che è al riguardo pertinente ricordare che, “ ai fini dell'emanazione dell'interdittiva antimafia, l'Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia ben può verificarsi un'influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Tale influenza può essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché in una famiglia mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza del capofamiglia e dell'associazione. Deve essere, quindi, esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata ” (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 6895/2023). Peraltro, l’art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011 statuisce espressamente che il Prefetto competente possa estendere gli accertamenti anche ai soggetti che risultino poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa, ivi compresi, quindi, anche i componenti familiari.
Nella fattispecie in esame non è indi affatto secondario ribadire che sono emersi elementi indiziari che vanno ben oltre la mera aderenza del suocero del ricorrente al clan -OMISSIS-, in quanto gli atti di indagine sembrano sancire un suo rapporto con il capoclan non di soggezione gerarchica, ma di rispetto reciproco e di comunanza di affari.
Inoltre, la circostanza che l’attività economica di parte ricorrente abbia la forma giuridica della impresa individuale, piuttosto che della società di capitali, favorisce maggiormente il condizionamento da parte di esponenti della criminalità organizzata, anche tramite stretti familiari a loro volta legati al clan, atteso che non vi è alcuno schermo organizzativo tra l’impresa e la persona dell’imprenditore titolare.
Peraltro il ricorrente, che pure ha dimostrato di non conseguire un particolare fatturato e di godere di elevati redditi di impresa (nel ricorso è precisato che negli anni che vanno dal 2011 al 2024 il ricorrente nell’esercizio del suo mestiere ha prodotto un fatturato annuo medio di circa € 32.400,23, ricavando un reddito medio annuo pari a circa € 15.000), vive nello stesso edificio in cui vive il suocero, ciò ulteriormente dimostrando che non è emerso alcun elemento di dissociazione dal descritto contesto familiare.
2.4. Osserva il Collegio, insomma, come dal complesso degli elementi rappresentati nell’interdittiva sia desumibile che non implausibilmente l’impresa ricorrente è stata reputata ricollegabile alla criminalità organizzata nei termini sopra rappresentati.
Nella specie, pertanto, correttamente il descritto coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto idoneo ad evidenziare una condizione di pericolosa contiguità con la mafia. Il Prefetto ha operato le sue valutazioni, d’altra parte, conformemente al principio secondo cui « Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione "parcellizzata" di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri » (Cons. Stato, sez. III, 22/05/2023, n. 5024). E dal provvedimento in scrutinio risultano individuati specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della impresa ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.
3. Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente si è doluta di una violazione dell’art. 94 bis C.A.M., in quanto l’asserita sussistenza del presupposto dell’agevolazione, da ritenersi però, secondo la tesi ricorsuale, solo occasionale, e non già organica e strutturale, avrebbe consentito l’applicazione delle misure previste dalla citata norma: da qui la contestazione della omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui, appunto, al citato art. 94 bis.
3.1. Il Collegio ritiene però che questa censura non sia persuasiva.
Come è noto, « il sistema tradizionale delle misure interdittive patrimoniali nei confronti delle imprese infiltrate da organizzazioni di stampo mafioso si è di recente arricchito di ulteriori misure, volte a graduare - a seconda dei casi - la loro incidenza sullo svolgimento e sulla gestione delle attività economiche, anche consentendone la prosecuzione da parte dell'impresa destinataria della misura… Tra queste ultime è compreso il controllo giudiziario, che nella versione prevista dall'art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di sicurezza - approvato con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - può essere chiesto dalle "imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto", quando ai sensi del comma 1 della medesima disposizione l'agevolazione di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso risulta occasionale » (Cons. Stato, ad. plen., 13/02/2023, n. 6).
Orbene, il Collegio è dell’avviso che del tutto legittimamente la Prefettura, nella fattispecie, avendo riscontrato il carattere continuativo del legame tra l’impresa ricorrente e le consorterie criminali, abbia valutato come inapplicabili in concreto le suddette misure di prevenzione collaborativa: questo in quanto nella presente vicenda effettivamente non risulta ravvisabile il presupposto di un'agevolazione soltanto occasionale.
Invero, la scelta della Prefettura di ricorrere all’informativa interdittiva (in luogo di misure meno afflittive) risulta del tutto coerente, e anzi conseguente, sotto tale specifico profilo, rispetto all’impianto motivazionale posto a fondamento del suo provvedimento, siccome incentrato su ragioni obiettivamente ostative alla praticabilità di misure di prevenzione collaborativa. Queste ultime risultano difatti inconciliabili con l’ampiezza del quadro circostanziale rappresentato, e, in particolare, con la gravità dei passaggi inferenziali valorizzati in chiave prognostica dalla P.A. (di guisa che, in presenza di siffatti rilievi, non sarebbe stato logicamente possibile configurare un’ipotesi di agevolazione solo occasionale, cui fa riferimento l’invocata disciplina di settore).
3.2. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato non è censurabile nemmeno nel punto in cui ha escluso la presenza del requisito dell’agevolazione occasionale, facendo invece notare che gli elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa rilevati in istruttoria attenevano a criticità dovute in buona parte a legami stabili con soggetti in rapporto con la criminalità organizzata.
4. Con il quarto e ultimo motivo di gravame il ricorrente ha impugnato, infine, la disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di Napoli, Area Sicurezza, Sevizio Polizia Locale, U.O. Soccavo, notificata il 3.9.2025, e ad oggetto la “ Cessazione dell’attività di vicinato non alimentare in Napoli alla Via -OMISSIS- a seguito di informazione ostativa antimafia della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli a seguito provvedimento prot. N. -OMISSIS-adottato in -OMISSIS- ”: atto nei confronti della quale i profili di illegittimità dedotti avverso l’impugnata informazione antimafia prefettizia si riverbererebbero in via derivata.
Si è tuttavia già riscontrata l’infondatezza delle censure formulate a carico della predetta informazione antimafia, dal che non può che scaturire, di riflesso, la necessità di disattendere anche le correlative doglianze di invalidità derivata mosse a carico del suddetto provvedimento comunale.
5. Dunque il ricorso è infondato, e va come tale respinto.
6. In ragione della complessità delle questioni esaminate in fatto e in diritto, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone specificamente menzionate nel testo della presente decisione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
IU Esposito, Consigliere
FA Di EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di EN | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.