TRIB
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/05/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28936/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28936/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
(CF ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.05.1980, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio PIZZI (CF
) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 cui studio legale, sito in Milano, alla Via Lepetit n. 19;
ricorrente
E
il , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
pagina 1 di 5
c o n v
e n u t
o
NONCHE' il P.M., in persona del Procuratore della Repubblica;
i
n
t
e
r v
e
n
t
o r
e
e
x
l
e
g
e
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii
********************* Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.07.2023, riassunto nei termini previsti dall'art. 50 c.p.c. dopo il previo giudizio innanzi al TAR Lombardia definito con sentenza di pagina 2 di 5 difetto di giurisdizione del 7/7/2023, la sig.ra ha chiesto Parte_1
l'annullamento del provvedimento del 3.12.2021 notificatole il 10.02.2022, con cui la Prefettura UTG di Milano ha dichiarato inammissibile la sua domanda di cittadinanza italiana n. , presentata ai sensi dell'art. 5 della L. NumeroDiCa_1
91/1992 in quanto coniugata con cittadino italiano.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva di aver tempestivamente trasmesso il certificato penale aggiornato del proprio Paese d'origine, come richiesto dall'Amministrazione, nonché di aver allegato alla domanda tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Contestava, inoltre, che il certificato penale addotto dalla Prefettura fosse riferito a persona diversa, affermando trattarsi del certificato della propria madre, richiedente separata.
Ha infine sostenuto che, anche a voler ipotizzare la necessità di nuova documentazione, essa sarebbe divenuta oggettivamente impossibile da produrre a causa dell'insorgere del conflitto bellico in Ucraina, successivo alla notificazione del provvedimento di inammissibilità.
Si costituiva il di Milano, per il tramite Controparte_3 dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza nel merito, sostenendo che la ricorrente non avesse adempiuto a quanto richiesto con preavviso ex art. 10 bis L. 241/1990, in particolare non avendo fornito documentazione completa e che il certificato penale prodotto fosse riferibile ad altra persona.
Il PM, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire.
All'udienza del 17.2.2025 su richiesta del giudice parte ricorrente ha depositato il certificato dei carichi pendenti, il certificato del casellario giudiziale, lo stato di famiglia e l'atto di matrimonio.
All'udienza del 15.4.2025 parte ricorrente ha depositato tempestivamente le note scritte precisando le proprie conclusioni, all'esito delle quali il giudice si è riservato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha dimostrato per tabulas l'avvenuta presentazione della domanda di cittadinanza nel novembre 2018 corredata da tutta la documentazione prescritta, compresi il documento d'identità, la ricevuta di pagamento di € 200,00, la marca da bollo e il riepilogo dell'istanza (cfr. All.1, 8, 10, 11 al ricorso introduttivo).
pagina 3 di 5 In relazione al certificato penale, la documentazione in atti (All.16 e 17) dimostra che la sig.ra ha trasmesso all'Amministrazione, con e-mail del Parte_1
30.10.2018, (circostanza peraltro non confutata dalla amministrazione resistente), un certificato penale rilasciato il 19.09.2018, da ritenersi aggiornato e riferibile a sé stessa. Le deduzioni dell'Amministrazione, che lo attribuiscono a persona diversa, non risultano convincenti, in quanto il certificato presente in atti non reca elementi univoci che escludano l'identità della richiedente, e anzi quanto dedotto dalla ricorrente circa la confusione con l'analoga domanda della madre risulta plausibile e non confutato efficacemente mediante elementi idonei ad escludere la veridicità dei documenti prodotti.
In ogni caso, va osservato che il rigetto per inammissibilità dell'istanza a fronte di una condotta collaborativa, come quella dimostrata dalla ricorrente, e in assenza di reali elementi ostativi sul piano penale o di falsità documentale, si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e buona fede procedimentale. Inoltre, la situazione di conflitto in Ucraina, sopravvenuta dopo la notifica del provvedimento e ostativa alla ripetizione della richiesta documentale, rafforza la necessità di un'interpretazione non formalistica della normativa.
Risulta infine soddisfatta la condizione principale richiesta dall'art. 5 L. 91/1992: la stabile unione matrimoniale con cittadino italiano, comprovata sia dalla durata (oltre 17 anni) sia dalla convivenza familiare e dalla presenza di tre figli minori.
Pertanto, deve ritenersi il diritto della sig.ra all'acquisto della Parte_1 cittadinanza italiana, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Tenuto conto, altresì, della peculiare complessità della vicenda formale e sostanziale sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal di Milano in data 3.12.2021, Controparte_3 notificato il 10.02.2022, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di cittadinanza italiana n. presentata dalla NumeroDiCa_1 ricorrente in data 27.11.2018;
pagina 4 di 5 2. riconosce il diritto della sig.ra all'acquisto della Parte_1 cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 Legge n. 91/1992; 3. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, il 10/5/2025.
Il Giudice onorario dott.ssa Giuseppa Gulletta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28936/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
(CF ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.05.1980, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio PIZZI (CF
) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 cui studio legale, sito in Milano, alla Via Lepetit n. 19;
ricorrente
E
il , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
pagina 1 di 5
c o n v
e n u t
o
NONCHE' il P.M., in persona del Procuratore della Repubblica;
i
n
t
e
r v
e
n
t
o r
e
e
x
l
e
g
e
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii
********************* Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.07.2023, riassunto nei termini previsti dall'art. 50 c.p.c. dopo il previo giudizio innanzi al TAR Lombardia definito con sentenza di pagina 2 di 5 difetto di giurisdizione del 7/7/2023, la sig.ra ha chiesto Parte_1
l'annullamento del provvedimento del 3.12.2021 notificatole il 10.02.2022, con cui la Prefettura UTG di Milano ha dichiarato inammissibile la sua domanda di cittadinanza italiana n. , presentata ai sensi dell'art. 5 della L. NumeroDiCa_1
91/1992 in quanto coniugata con cittadino italiano.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva di aver tempestivamente trasmesso il certificato penale aggiornato del proprio Paese d'origine, come richiesto dall'Amministrazione, nonché di aver allegato alla domanda tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Contestava, inoltre, che il certificato penale addotto dalla Prefettura fosse riferito a persona diversa, affermando trattarsi del certificato della propria madre, richiedente separata.
Ha infine sostenuto che, anche a voler ipotizzare la necessità di nuova documentazione, essa sarebbe divenuta oggettivamente impossibile da produrre a causa dell'insorgere del conflitto bellico in Ucraina, successivo alla notificazione del provvedimento di inammissibilità.
Si costituiva il di Milano, per il tramite Controparte_3 dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza nel merito, sostenendo che la ricorrente non avesse adempiuto a quanto richiesto con preavviso ex art. 10 bis L. 241/1990, in particolare non avendo fornito documentazione completa e che il certificato penale prodotto fosse riferibile ad altra persona.
Il PM, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire.
All'udienza del 17.2.2025 su richiesta del giudice parte ricorrente ha depositato il certificato dei carichi pendenti, il certificato del casellario giudiziale, lo stato di famiglia e l'atto di matrimonio.
All'udienza del 15.4.2025 parte ricorrente ha depositato tempestivamente le note scritte precisando le proprie conclusioni, all'esito delle quali il giudice si è riservato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha dimostrato per tabulas l'avvenuta presentazione della domanda di cittadinanza nel novembre 2018 corredata da tutta la documentazione prescritta, compresi il documento d'identità, la ricevuta di pagamento di € 200,00, la marca da bollo e il riepilogo dell'istanza (cfr. All.1, 8, 10, 11 al ricorso introduttivo).
pagina 3 di 5 In relazione al certificato penale, la documentazione in atti (All.16 e 17) dimostra che la sig.ra ha trasmesso all'Amministrazione, con e-mail del Parte_1
30.10.2018, (circostanza peraltro non confutata dalla amministrazione resistente), un certificato penale rilasciato il 19.09.2018, da ritenersi aggiornato e riferibile a sé stessa. Le deduzioni dell'Amministrazione, che lo attribuiscono a persona diversa, non risultano convincenti, in quanto il certificato presente in atti non reca elementi univoci che escludano l'identità della richiedente, e anzi quanto dedotto dalla ricorrente circa la confusione con l'analoga domanda della madre risulta plausibile e non confutato efficacemente mediante elementi idonei ad escludere la veridicità dei documenti prodotti.
In ogni caso, va osservato che il rigetto per inammissibilità dell'istanza a fronte di una condotta collaborativa, come quella dimostrata dalla ricorrente, e in assenza di reali elementi ostativi sul piano penale o di falsità documentale, si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e buona fede procedimentale. Inoltre, la situazione di conflitto in Ucraina, sopravvenuta dopo la notifica del provvedimento e ostativa alla ripetizione della richiesta documentale, rafforza la necessità di un'interpretazione non formalistica della normativa.
Risulta infine soddisfatta la condizione principale richiesta dall'art. 5 L. 91/1992: la stabile unione matrimoniale con cittadino italiano, comprovata sia dalla durata (oltre 17 anni) sia dalla convivenza familiare e dalla presenza di tre figli minori.
Pertanto, deve ritenersi il diritto della sig.ra all'acquisto della Parte_1 cittadinanza italiana, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Tenuto conto, altresì, della peculiare complessità della vicenda formale e sostanziale sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal di Milano in data 3.12.2021, Controparte_3 notificato il 10.02.2022, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di cittadinanza italiana n. presentata dalla NumeroDiCa_1 ricorrente in data 27.11.2018;
pagina 4 di 5 2. riconosce il diritto della sig.ra all'acquisto della Parte_1 cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 Legge n. 91/1992; 3. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, il 10/5/2025.
Il Giudice onorario dott.ssa Giuseppa Gulletta
pagina 5 di 5