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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/07/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 476 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il Parte_2
14/11/1972, C.F.: , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PIMPO ANTONINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 13/02/2025 i coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] Parte_2
1 , nata a [...] il [...], Parte_2
premesso:
- di avere contratto matrimonio in SLABOSZOW (POLONIA) il
13/07/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 32, parte 2, serie C, anno 2019;
- che dall'unione era nata la figlia , maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 23/01/2020 alle seguenti condizioni: “1) I coniugi chiedono di essere autorizzati a vivere separatamente;
2) I coniugi rinunciano espressamente all'assegno di mantenimento, godendo ciascuno di autonoma fonte di reddito;
3) le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e di non aver nell'altro nulla a pretendere vicendevolmente;
4) I coniugi, sin da adesso, si concedono l'autorizzazione a richiedere autonomamente i documenti validi per l'espatrio”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile confermando le condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Messina, con decreto del 23.01.2020.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
2 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 23/07/2025.
Alla suddetta udienza del 25/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 23/01/2020, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
SLABOSZOW (POLONIA) il 13/07/1991, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Messina al n. 32, parte 2, serie C, anno 2019, tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il Parte_2
14/11/1972, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 476 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il Parte_2
14/11/1972, C.F.: , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PIMPO ANTONINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 13/02/2025 i coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] Parte_2
1 , nata a [...] il [...], Parte_2
premesso:
- di avere contratto matrimonio in SLABOSZOW (POLONIA) il
13/07/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 32, parte 2, serie C, anno 2019;
- che dall'unione era nata la figlia , maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 23/01/2020 alle seguenti condizioni: “1) I coniugi chiedono di essere autorizzati a vivere separatamente;
2) I coniugi rinunciano espressamente all'assegno di mantenimento, godendo ciascuno di autonoma fonte di reddito;
3) le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e di non aver nell'altro nulla a pretendere vicendevolmente;
4) I coniugi, sin da adesso, si concedono l'autorizzazione a richiedere autonomamente i documenti validi per l'espatrio”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile confermando le condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Messina, con decreto del 23.01.2020.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
2 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 23/07/2025.
Alla suddetta udienza del 25/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 23/01/2020, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
SLABOSZOW (POLONIA) il 13/07/1991, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Messina al n. 32, parte 2, serie C, anno 2019, tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il Parte_2
14/11/1972, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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