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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11053/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 16 aprile 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11053/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(CT) in Via Napoli n. 13, Cod. Fisc. ( ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avvocato Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
3986/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 4 pertanto “… in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig.
è tale da integrare i presupposti sanitari di invalidità civile Parte_1
ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate , status di invalido civile nella misura del
75%(assegno di invalidità civile). Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 12 dicembre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 16 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 2 di 4 seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 25 novembre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 28 ottobre 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 30 settembre 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita la ricorrente in data 24 luglio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Spondilo disco artrosi per protrusione discale
L5-S1cod 7010 duodenite erosiva, cardiopatia ipertensiva con F.E. 48 % cod 6446”, ritenendo che “La patologia rende la stessa invalido al 67% con decorrenza Maggio 2024 epoca dei nuovi accertamenti”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposto a visita il ricorrente, ha riscontrato “Duodenite erosiva in soggetto con Spondilodiscoartrosi lombare affetto da cardiopatia in II Classe NYHA”, ritenendo che
“Il suddetto quadro patologico determina un quadro di invalidità permanente. Applicando il calcolo riduzionistico di tali percentuali di invalidità assegnate si ottiene una invalidità civile permanente del 65% (sessantacinque per cento)”.
Tali conclusioni, benché genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di rinnovare la consulenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio, convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dalle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 16 aprile 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11053/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(CT) in Via Napoli n. 13, Cod. Fisc. ( ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avvocato Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
3986/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 4 pertanto “… in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig.
è tale da integrare i presupposti sanitari di invalidità civile Parte_1
ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate , status di invalido civile nella misura del
75%(assegno di invalidità civile). Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 12 dicembre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 16 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 2 di 4 seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 25 novembre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 28 ottobre 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 30 settembre 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita la ricorrente in data 24 luglio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Spondilo disco artrosi per protrusione discale
L5-S1cod 7010 duodenite erosiva, cardiopatia ipertensiva con F.E. 48 % cod 6446”, ritenendo che “La patologia rende la stessa invalido al 67% con decorrenza Maggio 2024 epoca dei nuovi accertamenti”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposto a visita il ricorrente, ha riscontrato “Duodenite erosiva in soggetto con Spondilodiscoartrosi lombare affetto da cardiopatia in II Classe NYHA”, ritenendo che
“Il suddetto quadro patologico determina un quadro di invalidità permanente. Applicando il calcolo riduzionistico di tali percentuali di invalidità assegnate si ottiene una invalidità civile permanente del 65% (sessantacinque per cento)”.
Tali conclusioni, benché genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di rinnovare la consulenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio, convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dalle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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