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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 1318/2024; promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Contro
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.1.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 10.11.2022 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La domanda deve essere accolta nei limiti di una diversa decorrenza
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo . Essi determinano necessità di assistenza continua dal 1 gennaio
2024
Le conclusioni del CTU nominato nella fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando risultano valutabili come più gravi ,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante
La domanda va quindi accolta nei termini suddetti e il convenuto CP_1 condannato all'erogazione del' indennità di accompagnamento ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti. In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte
Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Atteso lo spostamento della decorrenza della prestazione le spese si compensano per la metà e seguono la soccombenza per il residuo e si liquidano come in dispositivo, a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
- dichiara il diritto del ricorrente, nei confronti dell' , all'erogazione della CP_1 indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 gennaio 2024
Condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre il CP_1 pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida in € CP_1
1100,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione, e compensa tra le parti il residuo .
Così deciso in data 22/5/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 1318/2024; promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Contro
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.1.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 10.11.2022 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La domanda deve essere accolta nei limiti di una diversa decorrenza
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo . Essi determinano necessità di assistenza continua dal 1 gennaio
2024
Le conclusioni del CTU nominato nella fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando risultano valutabili come più gravi ,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante
La domanda va quindi accolta nei termini suddetti e il convenuto CP_1 condannato all'erogazione del' indennità di accompagnamento ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti. In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte
Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Atteso lo spostamento della decorrenza della prestazione le spese si compensano per la metà e seguono la soccombenza per il residuo e si liquidano come in dispositivo, a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
- dichiara il diritto del ricorrente, nei confronti dell' , all'erogazione della CP_1 indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 gennaio 2024
Condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre il CP_1 pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida in € CP_1
1100,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione, e compensa tra le parti il residuo .
Così deciso in data 22/5/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio