Articolo 1 della Legge 26 luglio 1961, n. 720
Articolo 2
Versione
9 ottobre 1961
Art. 1.
E' vietata l'introduzione in Italia delle sementi foraggere di "Medicago sativa" ossia erba medica, "Trifolium pratense" ossia trifoglio violetto, "Trifolium repens" ossia trifoglio bianco, detto anche olandese o ladino, di "Trifolium alexandrinum" ossia trifoglio alessandrino, e di "Trifolium incarnatum" ossia trifoglio incarnato, che non siano state colorate nei modi determinati dagli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 1961