Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 10140/2024 RG;
T R A
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Roberto Capasso e Maria Passariello;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente rappresentava che era stato accertato il requisito sanitario per percepire la pensione di inabilità in capo al ricorrente a seguito di sentenza emessa dal Tribunale adito;
che, a fronte della notificazione della suddetta sentenza e del modello AP70 il 4.3.2024,
l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
Si è costituito l' , dichiarando di aver provveduto ad erogare le spettanze il 1.10.2024 ed CP_1 ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
In corso di giudizio il procuratore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, dando atto del pagamento.
Nel merito l'istanza formulata da entrambe le parti di declaratoria di cessata materia del contendere determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr.
Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del
2010).
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che il decreto di omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni di tal che deve ritenersi che nel termine previsto dal legislatore l' CP_1
1
Nel caso che ci occupa, a fronte della notificazione della sentenza e del modello AP70 il
4.3.2024, l' ha pagato i ratei della prestazione assistenziale allorquando Controparte_2 erano ormai trascorsi i 120 giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. e dopo il deposito del ricorso.
Pertanto le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, quantificate CP_1 in €1.863,50 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso il 09.05.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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