TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 189
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Atto endoprocedimentale privo di lesività attuale

    Il Collegio ritiene che gli atti impugnati siano endoprocedimentali e privi di diretta ed attuale lesività. Il procedimento non si è concluso e la ricorrente non ha adempiuto agli oneri istruttori richiesti. L'esito del procedimento è ancora aperto a diversi esiti e non sussiste un interesse attuale all'annullamento degli atti gravati.

  • Rigettato
    Violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere

    Non è ravvisabile un'impropria sostituzione dell'organo di gestione all'organo politico-amministrativo. Le note impugnate contengono l'interpretazione della normativa applicabile, che compete ad AFOR e agli uffici della EG.

  • Rigettato
    Violazione di legge, eccesso di potere per illogicità, sviamento

    Il procedimento applicativo dell'art. 3 del D.M. 18 agosto 2021 è stato definito "deroga" in modo improprio, ma tale espressione non ha comportato effetti concreti pregiudizievoli per la ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione di legge, eccesso di potere, illogicità, sviamento

    Occorre valutare la sussistenza dei parametri per la qualificazione di bosco ai fini dell'individuazione o esclusione del vincolo paesaggistico. In caso di riscontro, occorre acquisire le valutazioni degli organi preposti alla tutela del vincolo paesaggistico. Qualora non sussista un bosco in senso giuridico ma vi sia un vincolo idrogeologico, occorre tener conto delle norme contenute nelle disposizioni del regolamento regionale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta, giustificazione non rispondente ai fatti

    I richiami all'art. 85 della L.R. 1/2015 e alla circolare MiPAAF 22 marzo 2019 devono intendersi come completamento del quadro normativo rilevante e non costituiscono la premessa di alcun contenuto illegittimo.

  • Rigettato
    Violazione di legge, eccesso di potere per motivazione incongrua, illogicità, sviamento

    Le questioni sostanziali controverse sono quelle relative alla sussistenza dei parametri per la qualificazione di bosco e all'applicazione delle normative in caso di vincolo idrogeologico, come esposto nelle note impugnate.

  • Inammissibile
    Atto endoprocedimentale privo di lesività attuale

    Il Collegio ritiene che gli atti impugnati siano endoprocedimentali e privi di diretta ed attuale lesività. Il procedimento non si è concluso e la ricorrente non ha adempiuto agli oneri istruttori richiesti. L'esito del procedimento è ancora aperto a diversi esiti e non sussiste un interesse attuale all'annullamento degli atti gravati.

  • Rigettato
    Violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere

    Non è ravvisabile un'impropria sostituzione dell'organo di gestione all'organo politico-amministrativo. Le note impugnate contengono l'interpretazione della normativa applicabile, che compete ad AFOR e agli uffici della EG.

  • Rigettato
    Violazione di legge, eccesso di potere per illogicità, sviamento

    Il procedimento applicativo dell'art. 3 del D.M. 18 agosto 2021 è stato definito "deroga" in modo improprio, ma tale espressione non ha comportato effetti concreti pregiudizievoli per la ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione di legge, eccesso di potere, illogicità, sviamento

    Occorre valutare la sussistenza dei parametri per la qualificazione di bosco ai fini dell'individuazione o esclusione del vincolo paesaggistico. In caso di riscontro, occorre acquisire le valutazioni degli organi preposti alla tutela del vincolo paesaggistico. Qualora non sussista un bosco in senso giuridico ma vi sia un vincolo idrogeologico, occorre tener conto delle norme contenute nelle disposizioni del regolamento regionale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta, giustificazione non rispondente ai fatti

    I richiami all'art. 85 della L.R. 1/2015 e alla circolare MiPAAF 22 marzo 2019 devono intendersi come completamento del quadro normativo rilevante e non costituiscono la premessa di alcun contenuto illegittimo.

  • Rigettato
    Violazione di legge, eccesso di potere per motivazione incongrua, illogicità, sviamento

    Le questioni sostanziali controverse sono quelle relative alla sussistenza dei parametri per la qualificazione di bosco e all'applicazione delle normative in caso di vincolo idrogeologico, come esposto nelle note impugnate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 189
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 189
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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