Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00189/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00134/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 134 del 2025, proposto da
Casalmarte Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Goretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- EG IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Benci e Luciano Ricci, con domicilio eletto presso lo studio Luciano Ricci in Perugia, corso Vannucci, 30 (Palazzo Ajò);
- AFOR - Agenzia Forestale Regionale DEIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Valerio Tallini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani;
per l’annullamento
- della nota DEAgenzia Forestale Regionale 18.12.2024 che, facendo espresso richiamo all’art. 5 della legge EG IA n. 28 del 19.11.2001, è volta ad eludere l’applicazione della normativa ex D.Lgs. 3.4.2018 n. 34 e D.M. 12.8.2021 e la richiesta di ripristino colturale della ricorrente e, per quanto possa occorrere, della nota AFOR 12.11.2024;
- della nota della “Direzione regionale sviluppo economico e servizio foreste” della EG IA datata 9.12.2024, pervenuta alla ricorrente, a seguito di accesso agli atti, il 16.1.2025, che, per quanto attiene al ripristino e recupero di attività agricole sulle superfici escluse dalla definizione di bosco, pone una serie di condizioni e di procedure non previste dalla normativa di riferimento e assolutamente limitative, volte a precludere la possibilità del ripristino colturale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della EG IA e DEAgenzia Forestale Regionale DEIA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. AN GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. La società ricorrente ha intenzione di ripristinare ad olivocoltura un terreno sito in Passignano sul Trasimeno, che ha un’estensione complessiva di 4 ha, con la presenza, oltre che di 400 olivi da tempo abbandonati, di arbusti e piante arboree infestanti.
1.1. A tal fine, in data 10 ottobre 2022 ha presentato ad AFOR un’istanza volta al ripristino colturale. Dopo un preavviso di rigetto ed un’interlocuzione procedimentale concernente la necessità di accertare, ai sensi del reg. reg. 7/2002, la sussistenza o meno dei requisiti di copertura previsti dall’art. 5 della l.r. 28/2001 per la definizione di bosco, il procedimento è stato formalmente chiuso nel senso della rinuncia all’istanza.
1.2. Come si legge nella memoria finale, la ricorrente “per arrivare al ripristino colturale DEoliveto, decideva di intraprendere un diverso percorso, basato su presupposti differenti rispetto a quelli richiamati da AFOR”.
1.2.1. Con istanze in data 4 settembre 2024 e 7 ottobre 2024, allegando documentazione “utile a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedente olivocoltura” nei suddetti terreni, ma questa volta con riferimento ad un’estensione inferiore ai 3 ha, la ricorrente ha chiesto ad AFOR, ai sensi DEart. 3, comma 1, seconda parte, del d.m. MiPAAF 12 agosto 2021 (attuativo del combinato disposto degli artt. 7, comma 11, e 5, comma 2, del d.lgs. 34/2018), di accertare lo stato di abbandono e di riconoscere la possibilità di ripristino della coltura ad oliveto.
1.2.2. Con nota prot. 56173 in data 12 novembre 2024, AFOR ha chiesto al tecnico della ricorrente di integrare la relazione precedentemente trasmessa in data 16 luglio 2024 e di “asseverare … circa la presenza o meno del bosco nei terreni oggetto di istanza”.
1.2.3. Detta richiesta è stata contestata dalla ricorrente mediante nota in data 22 novembre 2024, nella quale ha sottolineato che il procedimento in corso è diverso rispetto a quello precedente e che il combinato disposto degli artt. 7, comma 11, e 5, comma 2, del d.lgs. 34/2018 e DEart. 3 del d.m. 12 agosto 2021, non considera bosco le superfici in stato di abbandono colturale riconosciute meritevoli di ripristino delle attività agricole preesistenti, sulla base di documentazioni utili a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agronomiche.
1.3. Mediante nota prot. 62560 in data 18 dicembre 2024, AFOR, in riscontro alla predetta nota della società ricorrente, ha richiamato l’art 5 della l.r. 28/2001, ed ha indicato, per la riattivazione a coltura agraria dei terreni, la procedura di cui agli artt. 55 e 56 del r.r. 7/2002 “qualora non sussistano i parametri di copertura” boschiva e, nel contempo, ha comunicato di aver ricevuto dalla EG “chiarimenti” relativi al d.m. 12 agosto 2021. In tale nota, in particolare, AFOR ha affermato che:
“- Gli articoli 55 e 56 del R.R. 7/2002 e s.m.i di attuazione della L.R. 28/2001 stabiliscono le procedure da seguire per la riattivazione a coltura agraria di terreni saldi e per l’estirpazione di “arbusteti” qualora, in loco, non sussistano i parametri di copertura, superficie e larghezza stabiliti dall’art. 5 della L.R. di cui all’oggetto per la definizione di bosco.
- L’articolo 5 comma 2 lettera A) del D.lgs. 34/2018 non considera bosco le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura anche a seguito di abbandono colturale e di preesistenti attività agro -silvo-pastorali ritenute meritevoli di tutela e ripristino dal Piano Paesaggistico Regionale che, tra l’altro, non è stato ancora redatto dalla EG IA.
- Il comma 3 DEart. 5 del D.lgs 34/2018 dispone che “le fattispecie di cui alle lettere A) e B) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all’avvio della esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.
Sulla base di quanto sopra ne deriva la legittimità della nostra richiesta prot. n° 56173 del 12.11.2024 in quanto la dichiarazione del Tecnico incaricato circa la presenza o assenza del bosco diventa dirimente circa l’adozione delle differenti procedure da adottare ai fini del rilascio di un eventuale provvedimento autorizzativo ”.
1.4. In esito ad accesso agli atti esercitato dalla ricorrente, AFOR ha quindi trasmesso la “nota di chiarimento” della EG IA, “Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro”, prot. n. 60768 in data 9 dicembre 2024, richiamata nella nota n. 62560/2024. Nel chiarimento, in particolare, si afferma che “… ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del Decreto 12 Agosto 2021, le superfici individuate continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti, ricordando che per le aree boscate vige quanto stabilito anche dall'art. 85 della l.r. 1/2015. Pertanto, poiché le superfici di cui trattasi continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali, si rende necessario in ogni caso acquisire il parere preventivo del Ministero della cultura — SABAP IA - e della EG - Servizio Urbanistica, Politiche della casa e Rigenerazione urbana, Tutela del paesaggio. Solo a seguito dell'acquisizione di tale parere preventivo favorevole, dove verrà valutata anche l'eventuale necessità di autorizzazione paesaggistica, le superfici interessate potranno essere oggetto di accertamento da parte di AFOR dello stato di abbandono e considerate escluse dalla definizione di bosco ma essere soggette, qualora ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, alle procedure previste agli artt. 55 (Modalità di trasformazione dei terreni saldi) e 55 (Taglio ed estirpazione degli arbusteti) del r.r. n. 7/2002, di competenza di codesta Agenzia .”.
2. La ricorrente ritiene che detti ultimi atti abbiano dato una lettura della normativa di riferimento non condivisibile perché volta a porre una serie di ostacoli e barriere, attraverso autorizzazioni e pareri non previsti, volti a “svuotare” la portata DEart. 3, comma 1, seconda parte del d.m. 12 agosto 2021. Pertanto ne ha chiesto l’annullamento, deducendo i motivi di censura appresso sintetizzati.
2.1. Violazione di legge, incompetenza della Direzione regionale sviluppo economico, agricoltura e lavoro e di Azienda Forestale Regionale; eccesso di potere.
Mediante la nota di chiarimento n. 60768/2024, la EG ha risposto, nella sostanza, con l’emanazione di una sorta di principi attuativi del d.m. 21 agosto 2021, richiamando e facendo applicazione delle disposizioni del r.r. 7/2002 e delle disposizioni della l.r. 28/2001. Tuttavia, la regolamentazione attuativa di una legge dello Stato e di un decreto ministeriale non può essere disposta dal singolo dirigente regionale, cui non è stata attribuita alcuna delega in tal senso, quando invece è l’organo politico che è deputato a regolamentare la fattispecie. Qualora il richiamo all’art. 5 della l.r. 28/2021, operato da AFOR nella nota n. 62560/2024, dovesse intendersi nel senso che per le aree con copertura arborea superiore al venti per cento, a prescindere da quanto previsto dal d.lgs. 34/2018 e dal d.m. 12 agosto 2021, debba comunque trovare applicazione la normativa regionale e che quelle superfici siano comunque da considerare bosco, con esclusione di qualsiasi ipotesi di ripristino colturale, allora sarebbe anche in questo caso violata la competenza degli organi politici regionali in tema di disciplina attuativa delle norme in tema di ripristino delle aree boschive.
2.2. Violazione di legge; eccesso di potere per illogicità; per sviamento dal dettato normativo; per esistenza di norme contrarie al provvedimento adottato.
La EG ritiene che l’art. 3, comma 1, del d.m. 12 agosto 2021 sia da qualificare come “disposizione adottata in deroga all’iter previsto dall’art. 2” (che rimette al Piano paesistico regionale l’individuazione delle superfici meritevoli di ripristino). Tale interpretazione è errata. Infatti, entrambe le fattispecie perseguono le medesime finalità: offrire una soluzione allo stato di abbandono di terreni incolti, dare impulso alla produzione agricola e al recupero della vita nelle campagne e (come si legge nel preambolo al d.lgs. 34/2018) operare una “semplificazione, razionalizzazione e recupero di competitività dei settori agricolo e agroalimentare”. Pertanto, la normativa non attribuisce alcun criterio di preminenza DEuna ipotesi (ripristino attraverso le previsioni di PPR) sull’altra (ripristino in base ai criteri minimi nazionali di stato di abbandono in base alla presenza documentata di precedenti colture), che, pur rimanendo tra loro alternative, sono comunque poste sullo stesso piano. Se poi la EG IA, a differenza di altre regioni, non ha ancora provveduto ad emanare il PPR, ciò non può rivolgersi a scapito della ricorrente.
2.3. Violazione di legge con riferimento asl D.Lgs. 34/2018 e al D.M. MIPAAF 12.8.2021; eccesso di potere, illogicità di valutazione, sviamento .
L’Ufficio regionale, con la nota 9 dicembre 2024, ha disposto che per i terreni “coperti da vegetazione arbustiva e/o arborea” oggetto di istanza di ripristino a coltura ex art. 3 D.M. 12.8.2021 devono applicarsi le procedure previste dagli articoli 55 e 56 del r.r. 7/2002.
Viceversa, non si può ritenere legittimo il rinvio al Regolamento regionale n. 7/2002 laddove il ripristino a coltura dovesse intendersi consentito applicando la disciplina, cui fanno riferimento i menzionati artt. 55 e 56 del R.R. 7/2002, della rimessa a coltivazione dei c.d. “terreni saldi” e degli “arbusteti”, limitando quindi il ripristino a coltura ai soli terreni con copertura arborea inferiore al venti per cento e non più sottoposti a lavorazioni agricole da almeno otto anni.
2.4. Eccesso di potere per illogicità manifesta; giustificazione non rispondente ai fatti.
I richiami contenuti nella nota regionale all’art. 85 della l.r. 1/2015 ed alla circolare MiPAAF 22 marzo 2019 sono del tutto inconferenti con l’istanza presentata dalla ricorrente. Infatti, l’art. 85 attiene agli interventi edilizi in zona boscata, che la ricorrente non ha alcuna intenzione di realizzare; mentre la citata circolare, esplicativa DEart. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 34/2018, esclude dalla definizione di bosco l’arboricoltura da legno, le tartufaie, i noccioleti, i castagneti, i boschi cedui a rotazione rapida, fattispecie altrettanto estranee all’oggetto DEistanza.
2.5. Violazione di legge con riferimento asl D.Lgs. 34/2018 e al D.M. MIPAAF 12.8.2021; eccesso di potere per motivazione incongrua; illogicità manifesta; sviamento dai principi fissati dalle norme e dai relativi criteri di valutazione; esistenza di norme contrarie al provvedimento adottato.
Contrariamente a quanto si afferma nella nota regionale, né il d.lgs. 34/2018, né il d.m. 12 agosto 2021 dispongono per l’acquisizione di un “parere preventivo del Ministero della cultura” … “e della EG - Servizio Urbanistica” e poi “di autorizzazione paesaggistica” e neppure rinviano, nel caso di aree sottoposte a
vincolo idrogeologico, alle procedure ex artt. 55 e 56 del r.r. 7/2002.
Non vi è alcun nesso logico tra il presupposto invocato – e cioè che fintanto che non sia stato dato avvio agli interventi di ripristino le superfici in stato di abbandono continuano ad essere considerate bosco - e la conseguenza prevista - la pretesa di dover acquisire pareri preventivi del Ministero e della EG, la necessità di autorizzazione paesaggistica e la sottoposizione alle procedure previste dagli artt. 55 e 56 del citato r.r.
3. Si sono costituite in giudizio la EG IA e AFOR, controdeducendo puntualmente e chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile – in quanto concernente atti endoprocedimentali non definitivi, non essendo ancora concluso il procedimento, in mancanza della presentazione da parte della ricorrente della documentazione integrativa richiesta – e comunque respinto poiché infondato.
4. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, puntualizzando le rispettive difese.
4.1. La ricorrente ha eccepito la tardività della memoria depositata da AFOR rispetto al termine di cui all’art. 73, cod. proc. amm.
4.2. Tale eccezione va condivisa, e quindi di quanto prospettato con detta memoria (peraltro, non contenente argomentazioni sostanzialmente diverse da quelle dedotte negli altri atti delle parti resistenti) non si terrà conto.
4.3. Non si può invece accogliere la richiesta di estromissione dal giudizio della EG IA, posto che, quale che sia la sorte del gravame, esso riguarda anche l’impugnazione di un atto regionale.
5. Il ricorso non può sottrarsi ad una dichiarazione di inammissibilità, in quanto concerne l’impugnazione di atti endoprocedimentali, privi di diretta ed attuale lesività.
5.1. Non è contestato che il procedimento nell’ambito del quale sono intervenuti i due atti impugnati non si sia concluso con un provvedimento finale, in quanto la ricorrente non ha dato seguito all’onere di integrazione istruttoria – concernente la presentazione di un’asseverazione sulla presenza sui terreni di alberi e arbusti in determinate qualità e quantità, ai fini della qualificazione o meno come bosco - richiesta da AFOR con la nota prot. 56173/2024, confermata, sul punto, dalla nota prot. 62560/2024, impugnata.
5.2. La ricorrente sottolinea che “Non si è affatto in presenza di un’istruttoria “aperta”, finalizzata a chiarire un quadro fattuale ancora incerto, bensì di un’attività amministrativa che, pur senza formalizzarsi in un provvedimento conclusivo, risulta già orientata in senso sostanzialmente negativo, ripercorrendo le richieste istruttorie di cui alle prime richieste di rimessa a coltura sulla base della normativa regionale. Al contrario, essa dimostra come l’amministrazione abbia già maturato un convincimento sostanziale, limitandosi a non tradurlo in un atto formalmente qualificato come provvedimento finale.”. In sintesi, sostiene che, dato il contenuto delle note, ne risulterebbe frustrato il proprio interesse ad ottenere l’autorizzazione a ripristinare la coltivazione DEuliveto.
5.3. Tuttavia, a parte il rilievo che il procedimento in questione è diverso, per stessa ammissione della ricorrente, da quello inizialmente attivato e poi rinunciato, va considerato che le note impugnate richiamano le diverse procedure e normative applicabili, sia nel caso che le superfici interessate ricadano in aree boscate sia nel caso che non sussistano i parametri minimi di copertura boschiva, e che non si rinviene negli atti alcuna individuazione della esatta classificazione dei terreni in questione, idonea a consentire di valutare con certezza l’esito dei procedimenti autorizzatori (secondo quanto si dirà in prosieguo) e che, comunque, da parte della ricorrente è stato al riguardo impedito un accertamento dirimente. In altri termini, l’esito del procedimento è, non solo formalmente, ancora aperto a diversi esiti.
Ciò posto, per quanto sia opportuno perseguire l’economia dei giudizi e la effettività della tutela giurisdizionale, tra le pronunce che possono essere richieste al giudice amministrativo non vi sono quelle meramente interpretative, che stabiliscono la portata applicativa delle norme, a prescindere dall’impugnazione di un provvedimento vero e proprio, idoneo a determinare una lesione diretta ed attuale.
5.4. Pertanto, non può ritenersi sussistente in capo alla ricorrente un interesse attuale (già maturato) all’annullamento degli atti gravati.
6. Può aggiungersi che le censure dedotte non presentano profili di fondatezza.
6.1. Anzitutto, non è ravvisabile alcuna impropria sostituzione DEorgano di gestione all’organo politico-amministrativo della EG. Le note impugnate, si è detto, contengono l’interpretazione della normativa applicabile, che certamente compete ad AFOR ed agli uffici della EG, una volta che sia stata presentata un’istanza di autorizzazione al recupero di un uliveto abbandonato.
6.2. Sembra inoltre evidente che, in mancanza DEindividuazione, secondo quanto previsto dall’art. 5, del d.lgs. 34/2018 e dall’art. 2, comma 1, del d.m. 12 agosto 2021, delle superfici meritevoli di ripristino nel PPR DEIA (il cui procedimento, avviato da oltre dieci anni, non è ancora giunto a conclusione) o mediante una specifica intesa tra Stato, attraverso il MiC, e la EG IA (parimenti, mai definita), il procedimento allo stesso fine percorribile resta quello delineato dall’art. 3 del medesimo d.m., che definisce a tal fine i “criteri minimi dello stato di abbandono”. Il rapporto tra i diversi percorsi procedimentali è di equivalenza, quanto al risultato. Può quindi convenirsi con la ricorrente che non vi è gerarchia tra i procedimenti non attuati e quello ad oggi concretamente esperibile, ma da tale assunto non deriva alcuna illegittimità apprezzabile. Infatti, se è vero che nella nota regionale impugnata si definisce il procedimento applicativo DEart. 3 del d.m. 18 agosto 2021 come “deroga” all’altro, l’espressione risulta effettivamente impropria, ma non ne vengono fatti discendere effetti concreti pregiudizievoli per la situazione della ricorrente e per l’esito della sua istanza.
6.3. Le questioni sostanziali controverse sono invece quelle oggetto del terzo e del quinto motivo di censura.
Vale a dire, se, a valle della dimostrazione della sussistenza dei criteri minimi predetti, sia anche necessario tener conto, anzitutto, del fatto che, ai sensi DEart. 2, comma 3, del d.m. 12 agosto 2021, le superfici individuate come (potenzialmente) ripristinabili a coltura, “ continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti ”; e quindi, occorre anzitutto valutare se nell’area sussistono i parametri richiesti dalla normativa - in IA, l’art. 5 ( Definizione di bosco) della l.r. 28/2001, nel testo vigente (dapprima modificato dall’art. 22, commi 1 e 2, della l.r. 8/2013 e poi sostituito dall’art. 2, comma 1, della l.r. 10/2022), si limita a richiamare gli art. 3, comma 3, 4 e 5, del d.lgs. 34/2018 - perché un’area in cui vi sono alberi o arbusti sia da considerare, per qualità, quantità e densità degli stessi, bosco dal punto di vista giuridico (cfr., al riguardo, TAR IA, n. 953/2024).
6.3.1. In questa prospettiva, occorre considerare che la nozione giuridica di “bosco” riflette (a prescindere dalla corrispondenza che se ne trova nella rappresentazione contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica) un dato di fatto “naturalistico”, che è in continua evoluzione; è notorio che, se abbandonati dall’uomo, in genere i terreni vengono progressivamente occupati dalla vegetazione, fino a trasformarsi in bosco. D’altra parte, i “territori coperti da foreste e da boschi”, secondo l’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004 e s.m.i. (e dapprima secondo l’omologa previsione della legge Galasso), come definiti dalle ulteriori disposizioni legislative vigenti, sono sottoposti ope legis al vincolo paesaggistico. Da cui discende la necessità che, per ogni trasformazione rilevante (ad eccezione degli interventi considerati dall’art. 149 del Codice), intervenga una previa autorizzazione paesaggistica, in mancanza della quale si applicano sanzioni amministrative ripristinatorie e sanzioni penali. Pertanto, è corretto ritenere che debba esservi anzitutto una valutazione sulla sussistenza, nei terreni in questione, dei parametri per la qualificazione di bosco, ai fini DEindividuazione o DEesclusione del vincolo paesaggistico.
6.3.2. In caso di riscontro dei parametri che qualificano il bosco, in applicazione degli artt. 142, cit. e 146, del Codice, occorre dunque acquisire in ordine alla trasformazione (riduzione) del bosco oggetto di istanza le valutazioni degli organi (EG ovvero Comune delegato, e Soprintendenza competente) preposti alla tutela del vincolo paesaggistico. Nonostante la tutela apprestata alle aree boscate, ben potrebbe accadere che anche in un’area ormai divenuta bosco, possa ritenersi opportuno, e finanche necessario a recuperare i valori paesaggistici complessivi della zona, ripristinare una coltivazione storicamente preesistente al sopravvento della vegetazione spontanea; tanto più se si tratta di un oliveto, che – come ha sottolineato anche l’odierna ricorrente – viene considerato una componente identitaria importante del territorio umbro e dei valori paesaggistici e culturali che è in grado di esprimere. E’ tale valutazione, con i possibili esiti autorizzatori, che sottintende l’art. 3 del d.m., citato, allorché precisa che le aree in questione “ continuano ad essere considerate bosco sino all’avvio …”.
6.3.3. Poi, anche qualora non venga riscontrata la sussistenza di un bosco in senso giuridico, laddove sussista un vincolo idrogeologico occorrerà comunque tener conto delle norme contenute nelle disposizioni (artt. 53-57) del Titolo III (Norme per i terreni agrari e i terreni saldi) del regolamento regionale 7/20021, tenuto conto che “Le norme del presente titolo si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ” (art. 53, comma 1). In tale sede autorizzatoria si potrà valutare se si è in presenza di terreni saldi o arbusteti, ed il rispetto dei limiti e parametri previsti dalle relative disposizioni ai fini del ripristino a coltivazione dei terreni abbandonati. Si tratta, infatti, di disposizioni a tutela del vincolo idrogeologico, e quindi del razionale assetto idrogeomorfologico del territorio, interesse pubblico prioritario, rispetto alle quali i requisiti minimi definiti dall’art. 3 del d.m. 12 agosto 2021 non possono funzionalmente assumere un ruolo sostitutivo.
6.4. Alle due questioni sostanziali poste dal ricorso in esame, deve dunque darsi una risposta conforme a quanto esposto nelle note impugnate.
6.5. Infine, neanche la quarta censura coglie nel segno.
I richiami contenuti nella nota regionale all’art. 85 della l.r. 1/2015 ed alla circolare MiPAAF 22 marzo 2019, che effettivamente non manifestano una rilevanza concreta ai fini delle questioni sul tappeto, devono intendersi come completamento del quadro normativo rilevante, e comunque non costituiscono la premessa di alcun contenuto illegittimo.
7. Considerata la complessità e relativa novità di alcuni aspetti della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN GA, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN GA |
IL SEGRETARIO