Articolo 271 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Art. 271.
(Meccanico navale di seconda classe per motonavi)


Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di eta';
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministro per la marina mercantile; avere effettuato, inoltre 18 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna, di potenza non inferiore a 100 cavalli asse;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di seconda classe per motonavi puo':
1) imbarcare:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136 ;
b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;
2) assumere la direzione di macchina:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71)) ;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136 ;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71)) ;
d) su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;
e) su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purche', dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi.
I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi navali provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purche' abbiano effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di macchina.
Entrata in vigore il 26 giugno 2015
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