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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2151/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2151/2022 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in via Tevere n. 47, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Italia n. 7, presso lo studio dell'avv. Lorena Spada, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. , nata a [...], il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
via Monterosso Almo n. 1/A, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia 136 sc. P, presso lo studio dell'avv. Maurizio Papa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente-
All'udienza del 15/10/2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Al PM è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/5/2022 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in Siracusa il 28/12/1996 (atto trascritto al Controparte_1
pagina 1 di 6 n. 1, Parte II, Serie A del registro degli atti del Comune di Siracusa, anno 1997), dal quale è nato il figlio , oggi maggiorenne. _1
Ha premesso che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto n 198/2017 omologato il
16/5/2017 e che da allora non è stata ripristinata la convivenza coniugale, con ciò sussistendo i presupposti di legge per l'invocata declaratoria. In tale sede, le parti avevano stabilito che Parte_1 corrispondesse la somma complessiva di €400,00 per il mantenimento della moglie e del figlio oltre il
50% delle spese straordinarie. In separazione si era anche concordato per l'accollo totale al padre delle spese mediche non di competenza del Servizio Sanitario Nazionale per il figlio e quelle per le tasse, i libri ed il materiale didattico, nonché quelle relative alle attività ludiche e sportive del figlio . _1
Ha, poi, aggiunto che, dopo la separazione, il ricorrente ha trovato ospitalità presso l'anziana madre mentre la è rimasta a vivere nella casa coniugale. In punto economico, ha evidenziato che la CP_1 resistente esercita la professione di badante di un'anziana signora percependo una retribuzione mensile di €600,00 e che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica. Sul punto, ha _1 Parte_1 esposto le proprie difficoltà economiche assumendo di percepire una retribuzione di circa €1.400,00 mensili, alla quale devono essere decurtate le seguenti spese: €400,00 per il mantenimento della famiglia;
€440,00 per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (sostenuto in via esclusiva dal medesimo precisando di vantare, a tal proposito, un credito nei confronti della moglie superiore a
€38.000,00, di cui oltre 13.200,00 maturati in data successiva al decreto di omologa della separazione);
€130,00 per le assicurazioni dei veicoli di e del ricorrente. _1
Su tali premesse, ha chiesto la revoca del contributo economico in favore del figlio in quanto Parte_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che nessun assegno divorzile venga riconosciuto in favore della moglie. In via gradata, qualora il Tribunale dovesse ritenere equo disporre un contributo al mantenimento di , disporre un importo non superiore ad € 150,00 mensili da versare _1 direttamente al figlio. Ha inoltre chiesto che l'immobile familiare venga posto in vendita e che il ricavato, detratto il debito della nei confronti del ricorrente, venga utilizzato per estinguere il CP_1 mutuo, mentre, la somma eventualmente residua verrà suddivisa in parti uguali tra i coniugi. In subordine, ha chiesto stabilirsi che l'immobile familiare, venga trasferito in favore del figlio , _1 residuando a carico dei genitori il mutuo, del quale il ricorrente è disposto a sostenere il 50% del costo.
Con decreto dell'11/5/2022, il Presidente ha ordinato la comparizione personale dei coniugi davanti a sé all'udienza del 18/7/2022, disponendo il termine per la notifica del ricorso e del decreto alla resistente e fissando termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive.
Con ordinanza presidenziale resa in calce al verbale d'udienza del 18/7/2022, il Presidente – preso atto della regolarità della notificazione alla controparte non comparsa – ha assunto provvedimenti pagina 2 di 6 temporanei ed urgenti disponendo la conferma del contributo al mantenimento per il figlio da _1 versarsi direttamente a lui, revocando il contributo al mantenimento per la moglie. Infine, ha rinviato all'udienza del 14/2/2023 per la comparizione delle parti.
Con comparsa del 2/2/2023 si è costituita la resistente, la quale ha precisato di non essere comparsa all'udienza di prima comparizione dinanzi al Presidente a causa della mancata ricezione di avvisi relativi alla notifica del ricorso ed ha altresì aderito alla domanda di divorzio contestando, per il resto, la situazione reddituale delle parti così come prospettata da . Parte_1
In particolare, per quanto concerne il figlio ha esposto che lo stesso ha intrapreso un percorso _1 lavorativo sottoscrivendo un contratto di formazione e orientamento retribuito affermando che il figlio non ha ancora raggiunto in maniera stabile l'autosufficienza economica. Relativamente alla propria condizione economica, la ha negato di svolgere attività lavorativa evidenziando di essere priva CP_1 di redditi. Ha dedotto di avere presentato, nel 2020, richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza inizialmente accolta, ma successivamente revocata a causa della mancata regolarizzazione del trasferimento di residenza di . Ha esposto che in conseguenza di ciò l' ha chiesto alla Parte_1 CP_2
la restituzione della somma indebitamente ricevuta pari a €10.446,50. In ordine, al mutuo della CP_1 casa e all'asserito debito contratto dalla moglie nei confronti del marito, la stessa ha rilevato che l'accollo del mutuo da parte di era stato concordato già in sede di separazione e che, in ogni Parte_1 caso, non è ammessa la ripetibilità delle somme sostenute da un solo coniuge per le rate di mutuo quand'anche contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale. Su tali premesse la resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il marito con rigetto delle domande dallo stesso formulate. Ha inoltre chiesto di dichiarare l'insussistenza dei debiti a lei ascrivibili e in subordine di limitare il debito alla metà delle somme pagate dal ricorrente dopo la separazione. Infine, con domanda riconvenzionale ha chiesto che di dichiarare la responsabilità di per i danni causati alla moglie per il mancato trasferimento di residenza e per l'effetto ne Parte_1 ha chiesto la condanna, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di €10.446,50.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/2/2023, il Giudice – ritenuto che la tesi del ricorrente circa l'attività lavorativa svolta dalla resistente è priva di riscontro – ha disposto il versamento ha carico di in favore della della somma di €200,00 mensili per il suo Parte_1 CP_1 mantenimento ed ha rigettato la richiesta di revoca del contributo al mantenimento del figlio in _1 quanto occupato a tempo determinato per pochi mesi.
Con successiva ordinanza del 5/1/2024, il Giudice – ritenuto documentata la stabile attività lavorativa del figlio con contratto a tempo indeterminato – ha revocato il contributo al mantenimento del _1 figlio con decorrenza dal mese di dicembre 2023; non ha ammesso le prove richieste dalle parti ed ha pagina 3 di 6 rinviato quindi la causa all'udienza del 15/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Domanda di divorzio
Osserva il collegio che ricorrono le condizioni per la chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
È, infatti, documentato il decorso del termine previsto dall'art. 3, numero 2 lettera b) e comma successivo L. 898/70.
Il ricorrente ha prodotto decreto di omologa n. 198/2017 con cui questo Tribunale - a conclusione del giudizio instaurato consensualmente dalle parti nell'ambito del quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza presidenziale del 8/5/2017 - ha pronunciato la separazione personale delle parti.
È pacifico, inoltre, che da allora le parti non hanno più ripreso la convivenza coniugale e che non può, quindi, essere mantenuta o ricostruita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, i quali da anni vivono vite autonome.
Le posizioni assunte dalle parti, le quali concordano sulla pronuncia di divorzio, confermano, del resto,
l'impossibilità di ricostruire il consortium vitae tra di essi.
La domanda va quindi accolta.
Sulla domanda di assegno divorzile.
La resistente ha dedotto di avere diritto all'assegno divorzile nella misura di € 200,00 al mese in quanto priva di reddito.
Ha precisato di essere disoccupata e di avere percepito reddito di cittadinanza per un breve lasso di tempo imputandone al marito la successiva revoca.
Ha esposto di non avere competenze lavorative specifiche, di essere ormai in età tale da non avere agevole accesso al lavoro e di non disporre quindi di mezzi adeguati al proprio sostentamento: Ha dedotto che, di contro, il marito continua a svolgere la propria attività lavorativa e non sostiene costi abitativi perché vive a casa della madre.
Ciò posto, per brevità si richiamano per relationem i principi affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (v. SU n.18287/2018) e dalla successiva giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri per la determinazione dell'assegno divorzile nella sua funzione perequativa e di natura composita assistenziale, risarcitoria e compensativa.
pagina 4 di 6 Posti i superiori principi, cui il Collegio si uniforma, occorre coniugarli con le risultanze del caso in esame.
Il matrimonio tra le parti ha avuto una lunga durata ( 26 circa) e oggi la è una donna di quasi 57 CP_1 anni priva di una stabile occupazione lavorativa.
Il fatto che nel passato (le foto allegate si riferiscono al del 2019) abbia potuto svolgere attività Pt_2 di assistenza agli anziani non rileva ai fini dell'attuale sua condizione non lavorativa e dell' oggettiva difficoltà di ricollocarsi lavorativamente in funzione della sua età non più giovane.
E' indiscusso poi che la abbia concorso al menage familiare con l'assolvimento dei compiti CP_1 casalinghi e di accudimento della prole.
L' , di contro, gode incontestatamente di una retribuzione di circa € 1.400 al mese da cui al Parte_1 momento del ricorso detraeva € 400 circa per la rata del mutuo. Oggi non è più onerato del mantenimento del figlio e delle relative spese che ha indicato in ricorso. _1
Non sostiene oneri abitativi perché vive nella casa della propria madre.
Alla luce di tali risultanze deve quindi ritenersi che sussista uno squilibrio economico tra le parti e che la , per le ragioni sopra esposte, si trovi nella condizione di non potere fare fronte al proprio CP_1 fabbisogno.
Alla luce di ciò il Collegio reputa di dover riconoscere alla il chiesto assegno divorzile che può CP_1 essere determinato, sulla base delle risultanze acquisite, in € 200 al mese da versarsi da parte dell' entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente su base Istat. Parte_1
Sul mantenimento del figlio . _1
Nulla quaestio sulla sopravenuta indipendenza economica del figlio . _1
In sede di precisazione delle conclusioni le parti non hanno insistito nelle loro originarie domande avendo preso atto dell'acquisita autonomia lavorativa del figlio e della conseguente revoca dell'assegno di mantenimento disposta in corso di causa.
Sulle ulteriori domande formulate dalle parti.
Quanto al resto, occorre rilevare che il ricorrente nella comparsa conclusionale ha rinunciato alle ulteriori domande formulate tese ad ottenere la restituzione delle rate di mutuo dallo stesso interamente sostenute.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla resistente in via riconvenzionale, la stessa va dichiarata inammissibile atteso che per pacifico principio di diritto non è possibile la trattazione congiunta della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, e quella di altre domande soggette a rito contezioso ordinario (cfr. Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, n.2155).
pagina 5 di 6 Spese.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Siracusa, il 28/12/1996 tra e Parte_1 Controparte_1
(atto n. 1 P. II Serie A anno 1997 reg. atti del Comune di Siracusa); dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a l'assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile di € 200,00 con rivalutazione annua su base Istat;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla;
CP_1 compensa interamente le spese del giudizio;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa il 10/4/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2151/2022 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in via Tevere n. 47, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Italia n. 7, presso lo studio dell'avv. Lorena Spada, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. , nata a [...], il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
via Monterosso Almo n. 1/A, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia 136 sc. P, presso lo studio dell'avv. Maurizio Papa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente-
All'udienza del 15/10/2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Al PM è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/5/2022 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in Siracusa il 28/12/1996 (atto trascritto al Controparte_1
pagina 1 di 6 n. 1, Parte II, Serie A del registro degli atti del Comune di Siracusa, anno 1997), dal quale è nato il figlio , oggi maggiorenne. _1
Ha premesso che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto n 198/2017 omologato il
16/5/2017 e che da allora non è stata ripristinata la convivenza coniugale, con ciò sussistendo i presupposti di legge per l'invocata declaratoria. In tale sede, le parti avevano stabilito che Parte_1 corrispondesse la somma complessiva di €400,00 per il mantenimento della moglie e del figlio oltre il
50% delle spese straordinarie. In separazione si era anche concordato per l'accollo totale al padre delle spese mediche non di competenza del Servizio Sanitario Nazionale per il figlio e quelle per le tasse, i libri ed il materiale didattico, nonché quelle relative alle attività ludiche e sportive del figlio . _1
Ha, poi, aggiunto che, dopo la separazione, il ricorrente ha trovato ospitalità presso l'anziana madre mentre la è rimasta a vivere nella casa coniugale. In punto economico, ha evidenziato che la CP_1 resistente esercita la professione di badante di un'anziana signora percependo una retribuzione mensile di €600,00 e che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica. Sul punto, ha _1 Parte_1 esposto le proprie difficoltà economiche assumendo di percepire una retribuzione di circa €1.400,00 mensili, alla quale devono essere decurtate le seguenti spese: €400,00 per il mantenimento della famiglia;
€440,00 per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (sostenuto in via esclusiva dal medesimo precisando di vantare, a tal proposito, un credito nei confronti della moglie superiore a
€38.000,00, di cui oltre 13.200,00 maturati in data successiva al decreto di omologa della separazione);
€130,00 per le assicurazioni dei veicoli di e del ricorrente. _1
Su tali premesse, ha chiesto la revoca del contributo economico in favore del figlio in quanto Parte_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che nessun assegno divorzile venga riconosciuto in favore della moglie. In via gradata, qualora il Tribunale dovesse ritenere equo disporre un contributo al mantenimento di , disporre un importo non superiore ad € 150,00 mensili da versare _1 direttamente al figlio. Ha inoltre chiesto che l'immobile familiare venga posto in vendita e che il ricavato, detratto il debito della nei confronti del ricorrente, venga utilizzato per estinguere il CP_1 mutuo, mentre, la somma eventualmente residua verrà suddivisa in parti uguali tra i coniugi. In subordine, ha chiesto stabilirsi che l'immobile familiare, venga trasferito in favore del figlio , _1 residuando a carico dei genitori il mutuo, del quale il ricorrente è disposto a sostenere il 50% del costo.
Con decreto dell'11/5/2022, il Presidente ha ordinato la comparizione personale dei coniugi davanti a sé all'udienza del 18/7/2022, disponendo il termine per la notifica del ricorso e del decreto alla resistente e fissando termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive.
Con ordinanza presidenziale resa in calce al verbale d'udienza del 18/7/2022, il Presidente – preso atto della regolarità della notificazione alla controparte non comparsa – ha assunto provvedimenti pagina 2 di 6 temporanei ed urgenti disponendo la conferma del contributo al mantenimento per il figlio da _1 versarsi direttamente a lui, revocando il contributo al mantenimento per la moglie. Infine, ha rinviato all'udienza del 14/2/2023 per la comparizione delle parti.
Con comparsa del 2/2/2023 si è costituita la resistente, la quale ha precisato di non essere comparsa all'udienza di prima comparizione dinanzi al Presidente a causa della mancata ricezione di avvisi relativi alla notifica del ricorso ed ha altresì aderito alla domanda di divorzio contestando, per il resto, la situazione reddituale delle parti così come prospettata da . Parte_1
In particolare, per quanto concerne il figlio ha esposto che lo stesso ha intrapreso un percorso _1 lavorativo sottoscrivendo un contratto di formazione e orientamento retribuito affermando che il figlio non ha ancora raggiunto in maniera stabile l'autosufficienza economica. Relativamente alla propria condizione economica, la ha negato di svolgere attività lavorativa evidenziando di essere priva CP_1 di redditi. Ha dedotto di avere presentato, nel 2020, richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza inizialmente accolta, ma successivamente revocata a causa della mancata regolarizzazione del trasferimento di residenza di . Ha esposto che in conseguenza di ciò l' ha chiesto alla Parte_1 CP_2
la restituzione della somma indebitamente ricevuta pari a €10.446,50. In ordine, al mutuo della CP_1 casa e all'asserito debito contratto dalla moglie nei confronti del marito, la stessa ha rilevato che l'accollo del mutuo da parte di era stato concordato già in sede di separazione e che, in ogni Parte_1 caso, non è ammessa la ripetibilità delle somme sostenute da un solo coniuge per le rate di mutuo quand'anche contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale. Su tali premesse la resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il marito con rigetto delle domande dallo stesso formulate. Ha inoltre chiesto di dichiarare l'insussistenza dei debiti a lei ascrivibili e in subordine di limitare il debito alla metà delle somme pagate dal ricorrente dopo la separazione. Infine, con domanda riconvenzionale ha chiesto che di dichiarare la responsabilità di per i danni causati alla moglie per il mancato trasferimento di residenza e per l'effetto ne Parte_1 ha chiesto la condanna, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di €10.446,50.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/2/2023, il Giudice – ritenuto che la tesi del ricorrente circa l'attività lavorativa svolta dalla resistente è priva di riscontro – ha disposto il versamento ha carico di in favore della della somma di €200,00 mensili per il suo Parte_1 CP_1 mantenimento ed ha rigettato la richiesta di revoca del contributo al mantenimento del figlio in _1 quanto occupato a tempo determinato per pochi mesi.
Con successiva ordinanza del 5/1/2024, il Giudice – ritenuto documentata la stabile attività lavorativa del figlio con contratto a tempo indeterminato – ha revocato il contributo al mantenimento del _1 figlio con decorrenza dal mese di dicembre 2023; non ha ammesso le prove richieste dalle parti ed ha pagina 3 di 6 rinviato quindi la causa all'udienza del 15/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Domanda di divorzio
Osserva il collegio che ricorrono le condizioni per la chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
È, infatti, documentato il decorso del termine previsto dall'art. 3, numero 2 lettera b) e comma successivo L. 898/70.
Il ricorrente ha prodotto decreto di omologa n. 198/2017 con cui questo Tribunale - a conclusione del giudizio instaurato consensualmente dalle parti nell'ambito del quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza presidenziale del 8/5/2017 - ha pronunciato la separazione personale delle parti.
È pacifico, inoltre, che da allora le parti non hanno più ripreso la convivenza coniugale e che non può, quindi, essere mantenuta o ricostruita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, i quali da anni vivono vite autonome.
Le posizioni assunte dalle parti, le quali concordano sulla pronuncia di divorzio, confermano, del resto,
l'impossibilità di ricostruire il consortium vitae tra di essi.
La domanda va quindi accolta.
Sulla domanda di assegno divorzile.
La resistente ha dedotto di avere diritto all'assegno divorzile nella misura di € 200,00 al mese in quanto priva di reddito.
Ha precisato di essere disoccupata e di avere percepito reddito di cittadinanza per un breve lasso di tempo imputandone al marito la successiva revoca.
Ha esposto di non avere competenze lavorative specifiche, di essere ormai in età tale da non avere agevole accesso al lavoro e di non disporre quindi di mezzi adeguati al proprio sostentamento: Ha dedotto che, di contro, il marito continua a svolgere la propria attività lavorativa e non sostiene costi abitativi perché vive a casa della madre.
Ciò posto, per brevità si richiamano per relationem i principi affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (v. SU n.18287/2018) e dalla successiva giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri per la determinazione dell'assegno divorzile nella sua funzione perequativa e di natura composita assistenziale, risarcitoria e compensativa.
pagina 4 di 6 Posti i superiori principi, cui il Collegio si uniforma, occorre coniugarli con le risultanze del caso in esame.
Il matrimonio tra le parti ha avuto una lunga durata ( 26 circa) e oggi la è una donna di quasi 57 CP_1 anni priva di una stabile occupazione lavorativa.
Il fatto che nel passato (le foto allegate si riferiscono al del 2019) abbia potuto svolgere attività Pt_2 di assistenza agli anziani non rileva ai fini dell'attuale sua condizione non lavorativa e dell' oggettiva difficoltà di ricollocarsi lavorativamente in funzione della sua età non più giovane.
E' indiscusso poi che la abbia concorso al menage familiare con l'assolvimento dei compiti CP_1 casalinghi e di accudimento della prole.
L' , di contro, gode incontestatamente di una retribuzione di circa € 1.400 al mese da cui al Parte_1 momento del ricorso detraeva € 400 circa per la rata del mutuo. Oggi non è più onerato del mantenimento del figlio e delle relative spese che ha indicato in ricorso. _1
Non sostiene oneri abitativi perché vive nella casa della propria madre.
Alla luce di tali risultanze deve quindi ritenersi che sussista uno squilibrio economico tra le parti e che la , per le ragioni sopra esposte, si trovi nella condizione di non potere fare fronte al proprio CP_1 fabbisogno.
Alla luce di ciò il Collegio reputa di dover riconoscere alla il chiesto assegno divorzile che può CP_1 essere determinato, sulla base delle risultanze acquisite, in € 200 al mese da versarsi da parte dell' entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente su base Istat. Parte_1
Sul mantenimento del figlio . _1
Nulla quaestio sulla sopravenuta indipendenza economica del figlio . _1
In sede di precisazione delle conclusioni le parti non hanno insistito nelle loro originarie domande avendo preso atto dell'acquisita autonomia lavorativa del figlio e della conseguente revoca dell'assegno di mantenimento disposta in corso di causa.
Sulle ulteriori domande formulate dalle parti.
Quanto al resto, occorre rilevare che il ricorrente nella comparsa conclusionale ha rinunciato alle ulteriori domande formulate tese ad ottenere la restituzione delle rate di mutuo dallo stesso interamente sostenute.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla resistente in via riconvenzionale, la stessa va dichiarata inammissibile atteso che per pacifico principio di diritto non è possibile la trattazione congiunta della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, e quella di altre domande soggette a rito contezioso ordinario (cfr. Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, n.2155).
pagina 5 di 6 Spese.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Siracusa, il 28/12/1996 tra e Parte_1 Controparte_1
(atto n. 1 P. II Serie A anno 1997 reg. atti del Comune di Siracusa); dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a l'assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile di € 200,00 con rivalutazione annua su base Istat;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla;
CP_1 compensa interamente le spese del giudizio;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa il 10/4/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6