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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 627/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2356 DEL 20/09/2024 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.01.2025 al Comune di Monreale, depositato in data 20.01.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, "Ricorrente_1 srl", come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2021 n. IlACC2021 — 2356 del
20/09/2024 notificato in data 27 novembre 2024 per € 37.735,00.
Il ricorrente, eccepiva difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione, in base ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche e il difetto di motivazione, inerente i criteri adottati dall'ente in ordine all' irrogazione delle sanzioni ed al calcolo degli interessi.
Contumace il Comune di Monreale.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa e valutate le argomentazioni prodotte dalla parte ricorrente, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si osserva che il Comune di Monreale, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ha scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo quindi contumace. Tale scelta processuale comporta che le contestazioni in fatto e in diritto sollevate dalla società contribuente non abbiano trovato una specifica smentita da parte dell'Amministrazione, la quale, restando inerte, non ha assolto all'onere probatorio che grava sull'ente impositore in ordine alla legittimità e alla correttezza del proprio operato.
Entrando nel merito delle doglianze, assume valore assorbente la censura relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato. La parte ricorrente ha puntualmente contestato la legittimazione del funzionario firmatario, rilevando come non sia stato prodotto né richiamato in modo idoneo l'atto di conferimento dei poteri dirigenziali o della delega di firma. In tema di tributi locali, la validità della sottoscrizione non autografa è subordinata all'esistenza di un apposito provvedimento che ne autorizzi l'uso e che identifichi chiaramente la fonte dei dati. La mancata costituzione del Comune ha impedito a questa Corte di verificare l'effettiva sussistenza di tale presupposto autorizzativo, rendendo dunque fondata l'eccezione di illegittimità del provvedimento per violazione delle norme che presidiano la formazione degli atti amministrativi automatizzati.
Sotto un ulteriore profilo, parimenti decisivo, si rileva la fondatezza dell'eccezione riguardante il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Il contribuente ha lamentato come l'atto impositivo risulti basato su formule stereotipate e generiche, limitandosi a richiamare un generico espletamento di controlli senza esplicitare liter logico-giuridico che ha condotto alla rideterminazione dell'imposta dovuta. Una motivazione così strutturata non permette al destinatario di comprendere le ragioni concrete del prelievo né di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall'ufficio tributi.
Si deve ricordare, infatti, che l'obbligo di motivazione dell'atto tributario deve garantire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, fornendo tutti gli elementi essenziali per conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Nel caso di specie, l'avviso impugnato appare privo di quella chiarezza necessaria a rendere intelligibile la pretesa fiscale, costringendo il contribuente a un'attività interpretativa che la legge non può imporgli. Tale carenza si estende inevitabilmente anche al comparto sanzionatorio e al calcolo degli interessi, i cui criteri di applicazione rimangono oscuri e non verificabili nel dettaglio.
In definitiva, l'assenza di una valida prova della delega di firma e la natura meramente apparente della motivazione dell'atto, unite alla mancata difesa dell'ente impositore, portano inevitabilmente alla dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così. provvede:
Accoglie il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2021 n. IIACC2021-2356 del 20/09/2024 emesso dal Comune di Monreale.
Condanna il Comune di Monreale al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.409,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, nonché al rimborso della somma versata a titolo di Contributo
Unificato pari ad € 250,00.
Palermo 20.01.2026.
Il OR Il Presidente
(NT IT) (VI Lo NT)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2356 DEL 20/09/2024 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.01.2025 al Comune di Monreale, depositato in data 20.01.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, "Ricorrente_1 srl", come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2021 n. IlACC2021 — 2356 del
20/09/2024 notificato in data 27 novembre 2024 per € 37.735,00.
Il ricorrente, eccepiva difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione, in base ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche e il difetto di motivazione, inerente i criteri adottati dall'ente in ordine all' irrogazione delle sanzioni ed al calcolo degli interessi.
Contumace il Comune di Monreale.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa e valutate le argomentazioni prodotte dalla parte ricorrente, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si osserva che il Comune di Monreale, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ha scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo quindi contumace. Tale scelta processuale comporta che le contestazioni in fatto e in diritto sollevate dalla società contribuente non abbiano trovato una specifica smentita da parte dell'Amministrazione, la quale, restando inerte, non ha assolto all'onere probatorio che grava sull'ente impositore in ordine alla legittimità e alla correttezza del proprio operato.
Entrando nel merito delle doglianze, assume valore assorbente la censura relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato. La parte ricorrente ha puntualmente contestato la legittimazione del funzionario firmatario, rilevando come non sia stato prodotto né richiamato in modo idoneo l'atto di conferimento dei poteri dirigenziali o della delega di firma. In tema di tributi locali, la validità della sottoscrizione non autografa è subordinata all'esistenza di un apposito provvedimento che ne autorizzi l'uso e che identifichi chiaramente la fonte dei dati. La mancata costituzione del Comune ha impedito a questa Corte di verificare l'effettiva sussistenza di tale presupposto autorizzativo, rendendo dunque fondata l'eccezione di illegittimità del provvedimento per violazione delle norme che presidiano la formazione degli atti amministrativi automatizzati.
Sotto un ulteriore profilo, parimenti decisivo, si rileva la fondatezza dell'eccezione riguardante il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Il contribuente ha lamentato come l'atto impositivo risulti basato su formule stereotipate e generiche, limitandosi a richiamare un generico espletamento di controlli senza esplicitare liter logico-giuridico che ha condotto alla rideterminazione dell'imposta dovuta. Una motivazione così strutturata non permette al destinatario di comprendere le ragioni concrete del prelievo né di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall'ufficio tributi.
Si deve ricordare, infatti, che l'obbligo di motivazione dell'atto tributario deve garantire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, fornendo tutti gli elementi essenziali per conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Nel caso di specie, l'avviso impugnato appare privo di quella chiarezza necessaria a rendere intelligibile la pretesa fiscale, costringendo il contribuente a un'attività interpretativa che la legge non può imporgli. Tale carenza si estende inevitabilmente anche al comparto sanzionatorio e al calcolo degli interessi, i cui criteri di applicazione rimangono oscuri e non verificabili nel dettaglio.
In definitiva, l'assenza di una valida prova della delega di firma e la natura meramente apparente della motivazione dell'atto, unite alla mancata difesa dell'ente impositore, portano inevitabilmente alla dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così. provvede:
Accoglie il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2021 n. IIACC2021-2356 del 20/09/2024 emesso dal Comune di Monreale.
Condanna il Comune di Monreale al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.409,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, nonché al rimborso della somma versata a titolo di Contributo
Unificato pari ad € 250,00.
Palermo 20.01.2026.
Il OR Il Presidente
(NT IT) (VI Lo NT)